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Introduzione

Il corso di costituzionale II va in continuazione rispetto al corso base del primo anno, con un taglio di approfondimento di alcune parti della materia. Lo studio dei diritti fondamentali è parte centrale, centralissima, del diritto costituzionale ed anzi rappresenta a parer di Ridola proprio il cuore del diritto costituzionale: nel corso di costituzionale I abbiamo dato la preferenza ad altri argomenti fra cui in particolare il tema delle fonti, ma quest’anno il corso sarà proprio incentrato sui diritti.

Questo corso prevede due moduli didattici che saranno rispettivamente tenuti dal dott. Schillaci e dal dott. Buratti: entrambi i moduli verranno collocati all’interno dell’orario e riguarderanno entrambi temi di grandissima attualità, in particolare il dott. Schillaci (ricevimento il giovedì dalle 9 alle 11) si occuperà dei problemi della libertà di coscienza e della libertà religiosa mentre il dott. Buratti si occuperà della libertà di associazione e dei partiti politici.

La categoria dei diritti dell’uomo

Per iniziare questa introduzione, la prima riflessione che Ridola vuole proporre alla tua attenzione è che questa categoria dei diritti dell’uomo (per ora la chiamiamo così, poi vedremo che dovremo fare tutta una serie di precisazioni) non è una categoria che si sviluppa fuori dal tempo, non è una categoria atemporale: come tutte le categorie del discorso giuridico ma forse con una carica più forte in questo caso, infatti, si tratta di una categoria che vive, si è sviluppata e si è evoluta nella storia e quindi questa dimensione storica è una dimensione che occorrerà avere sempre presente nonostante la massima parte del corso sarà dedicata ad una sorta di commento dei principali articoli della nostra costituzione dedicati ai diritti.

Nonostante ciò (che potrebbe darti l’impressione di una sorta di ripiegamento di Ridola su una prospettiva di tipo esegetico) avrai modo di vedere che anche quando affronteremo questioni molto specifiche legate alla interpretazione delle norme costituzionali sui diritti (che si parli di limitazioni della libertà personale o di intercettazioni telefoniche o di limiti della libertà di stampa ecc.) rinviano ad una serie di nodi storici molto profondi ed anche molto risalenti.

Evoluzione storica dei diritti

In particolare per quanto riguarda i diritti si tratta di una categoria che ha avuto una lenta maturazione: Ridola come molti altri autori coglie il periodo centrale di questa maturazione fra il XVII ed il XVIII secolo e precisamente in quell’epoca di grandi rivolgimenti del pensiero, della religione, della economia, della società, della scienza, che oggi vanno comunemente sotto il nome di modernità. I diritti sono il prodotto della modernità, quanto meno in quelle aree costituzionali che hanno poi risentito più fortemente della tradizione di cultura europea.

Diventa qui opportuno fare una importante premessa: non bisogna mai trascurare, trattando il tema dei diritti, che lo studio dei diritti rinvia ad immagini dell’uomo e quindi rinvia a visioni antropologiche profondamente differenti: pretendere di “spalmare” una stessa immagine dell’uomo su culture, società, tradizioni molto differenti è non soltanto una illusione ma un vero e proprio errore dal punto di vista scientifico, un errore marchiano dal punto di vista scientifico, e quindi è evidente che Ridola dovrà inevitabilmente lasciare da parte – salvo che per alcuni riferimenti – il modo in cui il problema dei diritti si è posto in società nelle quali si è formata e si è stratificata una immagine dell’uomo profondamente diversa da quella che si è venuta formando nella cultura europea occidentale.

Modernità europea e diritti

Ora, restringendo il discorso a questo, quando Ridola afferma che i diritti sono il prodotto della modernità europea egli vuole appunto collocare la fase di maturazione del discorso sui diritti fra il XVII ed il XVIII secolo, in particolare per quanto riguarda gli snodi costituzionali del discorso sui diritti perché è in questo arco di tempo che si compiono tre grandi rivoluzioni (di cui abbiamo parlato l’anno scorso a lezione sin dall’inizio) che hanno segnato profondamente lo sviluppo del costituzionalismo moderno:

  • I rivolgimenti costituzionali inglesi del ‘600 che culmino con la gloriosa rivoluzione del 1688-1689;
  • La rivoluzione americana culminata prima nella dichiarazione di indipendenza del 1776 e poi nella costituzione del 1787;
  • E, infine, la rivoluzione francese che si apre con un documento che costituisce uno dei primi esempi di positivizzazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, ovvero sia la dichiarazione del 1789.

Dire che nel XVII e XVIII secolo si compie una lenta maturazione del discorso sui diritti non vuole dire, evidentemente, che prima non vi sia stato nulla, anzi: in questa fase di maturazione del discorso sui diritti nella modernità europea convergono suggestioni, influenze, che provengono da molto lontano, che provengono dal pensiero dell’umanesimo e del rinascimento, in particolare il pensiero italiano dell’umanesimo e del rinascimento al quale la tradizione costituzionale europea dei diritti è di molto debitrice per la messa a fuoco della idea moderna di dignità dell’uomo (e su questo avremo modo di tornare) ed è di molto debitrice anche per quanto riguarda l’avere posto le fondamenta della posizione dell’uomo all’interno della comunità politica, del compito dell’uomo nella comunità politica (e qui Ridola pensa in particolare al contributo di Machiavelli nel pensiero italiano del rinascimento).

Ulteriori influenze storiche

Occorre, però, andare ancora più indietro nel tempo a tutta la lunga elaborazione del pensiero cristiano, una elaborazione che in qualche modo si colloca in un momento di svolta nella riflessione sulla libertà e sui diritti, recepisce alcuni elementi del pensiero filosofico classico (in particolare mediati dallo stoicismo, dalla riflessione stoica, ma li rielabora profondamente) e poi, evidentemente, la riflessione del pensiero filosofico del mondo greco romano: si tratta non solo di lontani antecedenti (l’antichità greco romana e la riflessione cristiana) ma di snodi fondamentali del discorso sui diritti che poi, peraltro, sono stati profondamente rielaborati nella modernità europea che pone (questo è un punto centrale del discorso) l’individuo al centro della riflessione sull’universo. Questo è il passaggio fondamentale ed è un passaggio fondativo – a parer di Ridola – di tutto il discorso sui diritti.

Positivizzazione dei diritti

Questa lenta maturazione del discorso sui diritti nella modernità europea, nella fase delle rivoluzioni dell’età del costituzionalismo, sfocia nelle prime positivizzazioni, nei primi tentativi di tradurre i diritti in diritto positivo: Ridola lascerà dai messi una voce sui diritti costituzionali che ha scritto per un dizionario di diritto costituzionale de Sole 24 Ore l’anno scorso e lì potrai trovare alcuni approfondimenti su questa parte storica.

Ecco dunque che alle origini di questa fase della positivizzazione dei diritti troviamo una congerie di documenti diversi:

  • I Bill of Right che accompagnano le lotte del parlamento e di una parte della società inglese contro gli Stuart nel ‘600 fino poi al Bill of Right del 1689 che è uno dei documenti centrali della rivoluzione inglese del 1688-1689 insieme ad un altro atto importantissimo che è il Tolleration Act, ovvero sia una legge sulla tolleranza religiosa;
  • I Bill of Right con i quali si aprono le costituzioni delle 13 colonie americane del Nord America proclamatesi indipendenti;
  • Bill of Right delle costituzioni degli Stati (e qui Ridola pone un problema sul quale dovremo riflettere andando avanti nel corso) che non rifluiranno subito in un catalogo federale dei diritti nella costituzione del 1787: questo è un punto che è fondamentale tu abbia ben presente nel tracciare un quadro piuttosto generale della evoluzione dei diritti perché negli ordinamenti federali i cataloghi dei diritti compaiono prima a livello degli Stati e solo in un secondo momento si trasferiscono in modo sempre più incisivo e più penetrante a livello federale.

Evoluzione dei diritti negli Stati federali

Questo accade negli Stati Uniti dove peraltro la trasmigrazione dai cataloghi dei diritti nelle costituzioni degli Stati al catalogo federale dei diritti avviene piuttosto presto perché avviene nel 1791 con i primi 11 emendamenti della costituzione federale del 1787 e poi, in particolare, con gli emendamenti del 1868 dopo la fine della guerra civile che introducono nella costituzione due garanzie importantissime che faranno molta strada nella storia del costituzionalismo non solo statunitense:

  • La clausola della eguale protezione dinanzi alle leggi;
  • E la clausola delle garanzie del processo (il Due Process of Law);

In Germania il percorso è ancora più lento: nel processo formativo dello Stato federale tedesco, infatti, i cataloghi dei diritti rimarranno a lungo “confinati” (ma il termine è impreciso) al livello delle costituzioni degli Stati territoriali e bisognerà attendere molto tempo perché si abbia un catalogo federale dei Grundrechte dopo un tentativo fallito della costituzione tedesca dopo i moti del 1848: bisognerà attendere, infatti, la costituzione di Weimar del 1919 e poi, soprattutto, la legge fondamentale del 1949 per imbatterci in un importante catalogo federale dei diritti.

Positivizzazione e articolazioni federali

Ecco, questi esempi sono semplicemente volti ad illustrarti che il discorso sulla positivizzazione dei diritti non si svolge soltanto al livello dello Stato centrale ma ha coinvolto storicamente anche le articolazioni federali; naturalmente via via che lo Stato federale ha assunto sempre più la fisionomia di una struttura unitaria, i cataloghi federali dei diritti sono venuti assumendo un significato, un valore, sempre più assorbente nei confronti dei cataloghi dei diritti contenuti nelle costituzioni degli Stati, sono venute affermandosi in modo sempre più intenso delle clausole di omogeneità costituzionale, del diritto costituzionale degli Stati rispetto al diritto costituzionale federale.

Precisazioni sul diritto costituzionale italiano

Ridola dice questo per fare due precisazioni, per completare questa prima parte introduttiva del corso:

  • Prima precisazione: Ritroveremo di questo problema qualche traccia anche affrontando il problema del rapporto fra i diritti nell’ordinamento costituzionale italiano e le competenze regionali: dopo la riforma del 2001 del Titolo V della costituzione, infatti, le competenze regionali sono state molto ampliate e certamente non si può assolutamente più sostenere che la legge statale sia la sola chiamata a dare sviluppo ai principi costituzionali: se, infatti, si parte dall’idea che tutta la legislazione sia in qualche modo uno sviluppo dei principi costituzionali allora va detto che questo compito oggi spetta in misura molto rilevante anche alle regioni, all’interno tuttavia di alcune clausole unitarie che sono molto importanti come per esempio – e ci torneremo in seguito – l’art. 117.2 lett. M della costituzione che fra le materie di competenza esclusiva dello Stato riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  • Seconda precisazione: Vedremo che un discorso sui diritti nell’ordinamento italiano non può oggi prescindere dalla dimensione europea di protezione dei diritti, sia quella riferibile alla convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1959, sia quella riferibile oggi all’ordinamento della Unione Europea nel quale da alcuni decenni a questa parte si è svolta una importante evoluzione che ha portato alla costruzione di un catalogo di diritti fondamentali nell’ordinamento della UE.

Estensione dei diritti e principi democratici

Emerge così come la positivizzazione dei diritti si svolga su vari piani, ma vi sono altri punti da segnalare per introdurre il tema del discorso perché parallelamente al processo di positivizzazione dei diritti si può ripercorrere nella storia europea un processo imponente di estensione del catalogo dei diritti: qui il punto di riferimento e di confronto essenziale (lo abbiamo già visto nelle prime lezioni dell’anno passato) è rappresentato dalle sistemazioni dei diritti negli ordinamenti di tipo liberale; già perché con lo sviluppo del principio democratico, con la democratizzazione degli ordinamenti costituzionali, si ha un imponente processo di estensione del catalogo dei diritti rispetto ai modelli ereditati dallo Stato liberale Ottocentesco che era uno Stato elitario in cui la partecipazione politica era concentrata nell’unico ceto politicamente attivo ovvero sia nella borghesia politicamente attiva.

Estensione dei diritti in due direzioni

Ebbene, con l’affermazione dei principi democratici si ha indubbiamente una estensione importante dei cataloghi dei diritti quanto meno in due direzioni:

  • Prima direzione: I diritti che attengono alla sfera della partecipazione politica;
  • Seconda direzione: I diritti finalizzati a superare squilibri di fatto, diseguaglianze di fatto, che sono presenti all’interno della società e quindi diritti che compongono altresì una modifica della struttura tradizionale dei diritti ereditata dalla tradizione liberale come diritti a non ricevere ingerenze da parte dei poteri pubblici, quelle che all’esame spesso gli studenti definiscono libertà negative (espressione che non convince Ridola ma comunque se rende l’idea può essere fatta passare), cioè diritti come diritti di difesa di spazi privati da ingerenze dei pubblici poteri.

Ebbene, il collegamento fra le estensione dei diritti ed il superamento degli squilibri di carattere economico sociale comporta invece l’ingresso nei cataloghi dei diritti di diritti che hanno una struttura diversa, ovvero sia i cosiddetti diritti sociali: i diritti sociali si configurano come diritti a prestazioni positive da parte dei poteri pubblici nel campo della salute, dell’assistenza, della occupazione, del lavoro e così via.

Estensione dei diritti nel XX secolo

Estensione dei diritti in concomitanza, dunque, con lo sviluppo dei principi democratici ma il discorso non si ferma qui perché con la estensione dei diritti negli ordinamenti democratici siamo finiti nel pieno della storia costituzionale del XX secolo, che è una storia costituzionale – la storia europea del XX secolo – che ha presentato anche un volto diverso da quello che abbiamo rappresentato un attimo fa: è il volto che Ridola chiama il volto luciferino della politica, ovvero sia il volto che ha prodotto i totalitarismi, le dittature del XX secolo e quindi delle nuove sfide che si sono cominciate a profilare dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale perché hanno fatto intravedere poteva non essere la dimensione statale l’unica dimensione idonea alla protezione dei diritti e questa nuova fase è quella che si apre con la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo della Organizzazione delle Nazioni Unite del 1948 la quale ha lo scopo di mettere quei diritti che erano stati così pesantemente calpestati da alcune esperienze della storia della prima metà del ‘900 sotto la protezione, sotto il “cane da guardia”, della comunità internazionale.

Nuove sfide e dimensione internazionale

Di qui è poi partito uno sviluppo (che noi dovremo seguire e che, anzi, sarà parte centrale del discorso che Ridola andrà svolgendo a lezione) che è quello che inquadra la dimensione statale della protezione dei diritti all’interno di una dimensione sempre più forte che trascende i confini degli Stati. Anche qui non possiamo fermarci alla constatazione che la presa in carico dei diritti dell’uomo da parte delle istituzioni (prima quelle dello Stato e poi quelle della comunità internazionale) abbia risolto tutti i problemi, anzi: dopo la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, infatti, nuove sfide si sono profilate ed hanno chiesto delle risposte. Si pensi, in particolare, alle sfide dei movimenti cominciati nelle università statunitensi alla fine degli anni ’60 indirizzati alla difesa anzitutto di minoranze sociali o comunque di forme di emarginazione sociale (Ridola fa qui riferimento al movimento femminista, al movimento degli omosessuali, al movimento ecologista, le battaglie per l’obiezione di coscienza fino poi ai conflitti identitari che dominano lo scenario del discorso sui diritti nelle odierne società multiculturali).

Domanda centrale

Domanda: Rispetto a tutte queste sfide che provengono da società sempre più complesse, rispetto a tutte queste nuove domande di libertà, la dimensione statale è ancora adeguata?

Prima di rispondere, Ridola sottolinea che i riferimenti fatti circa le nuove sfide che nel campo dei diritti sono state portate da trasformazioni profonde della nostra società ci pongono di fronte a quello che forse è il problema cruciale della protezione dei diritti nello Stato costituzionale contemporaneo: è una constatazione comune e tu stesso nel corso del primo anno l’hai sicuramente messa a fuoco che la protezione dei diritti fondamentali si svolge oggi in un quadro che è caratterizzato da crescenti interdipendenze fra gli ordinamenti.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Ridola Paolo.
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