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Diritto costituzionale

Diritto visto come insieme di norme o come ordinamento giuridico.

Norme di condotta

Norme di condotta diverse da norme religiose o etiche perché corredate da sanzione o da organi atti a sanzionare (tribunali e corti).

La pacifica convivenza in una società è dettata dalla certezza del diritto e dalla certezza dell’osservanza del diritto.

Relatività del diritto: ciò che oggi è legge domani può non esserlo più.

Pluralità di ordinamenti giuridici

Internazionali e sopranazionali, la differenza è che i sopranazionali possono emanare norme come ad esempio l’Unione Europea.

Leggi dello Stato (ordinamento giuridico per eccellenza) più importanti si dicono costituzionali. Costituzione è un determinato insieme di leggi in un preciso contesto storico: costituzione formale (quella verificabile nei testi di legge e nelle consuetudini) - costituzione materiale (costituzione permeata dal principio di effettività; mutabile solo attraverso cambiamenti di regime o rivoluzioni).

Struttura dello Stato

All’atto di nascita di uno Stato si cerca corrispondenza tra paese e governo; lo Stato democratico attua uno sdoppiamento tra stato apparato (complesso organizzativo che realizza il potere supremo) e stato comunità (complesso organizzativo riconosciuto dallo Stato).

Stato moderno provvede a dare molta autonomia a quelle comunità che si organizzano non in contrasto con lo Stato, in tal modo si va a realizzare un decentramento molto positivo per l’organizzazione statale e per la risoluzione dei problemi disseminati sul territorio.

Elementi statali

  • Popolo: fanno parte del popolo tutti i cittadini (persone fisiche e giuridiche); sono cittadini italiani per nascita tutti coloro, anche adottivi, che sono nati da padre o madre italiani; gli stranieri che abbiano un parente ascendente in linea diretta italiano per nascita; gli stranieri nati in Italia e residenti ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età; i nati in Italia da genitori ignoti o apolidi; il coniuge che abbia risieduto in Italia per sei mesi ovvero dopo tre anni di matrimonio; per motivi politici non può essere negata la cittadinanza.
  • Territorio: spazio non costituito solo da terra ma anche da cielo e acque; spazio aereo è esteso sino all’atmosfera e le acque territoriali si estendono per 12 miglia secondo il nostro Stato; territorio diverso da Nazione vista come entità spirituale, culturale, storica e linguistica.
  • Governo: organizzazione di centri di potere, ossia la struttura portante dello Stato.

Forma di Stato e forma di governo

Forma di Stato è il rapporto che intercorre tra i suoi tre elementi costitutivi e può essere di tre tipi (unitario – regionale – federale) più altri due (democratico - autoritario). Forma di governo è la distribuzione del potere tra gli organi, esempi tipici: monarchia (sovranità del monarca è ereditaria e come quella dello Stato non deriva da nessun riconoscimento esterno, svincolato dalla volontà popolare) e repubblica (sovranità appartiene al popolo che le esercita nei limiti e nelle forme della costituzione).

Più importante è la distinzione tra governo assoluto (poteri riposti in una sola figura) e costituzionale (potere ripartito tra organi costituzionali, affermando altresì, il principio di separazione dei poteri); il governo costituzionale si divide in puro (due camere una delle quali è di nomina regia; gabinetto ministeriale che nasce ed è revocabile dal sovrano assoluto) e parlamentare (governo non più è responsabile solo davanti al sovrano ma anche davanti al parlamento; concetto di fiducia).

Repubblica presidenziale

Assieme alla Repubblica parlamentare c’è anche quella presidenziale, il cui esempio tipico sono gli U.S.A. (presidente è eletto dal popolo, nomina il governo tra coloro che godono della sua fiducia e tale governo risponde solo davanti a lui, non esiste cioè la nozione di fiducia né di scioglimento anticipato delle camere); repubblica presidenziale atipica è quella francese in cui il presidente è eletto dal corpo elettorale, fa parte del governo, ma è legato dal rapporto di fiducia con il parlamento.

Divisione di stati secondo composizione

  • Stati unitari: pur rispettando le comunità intermedie mantengono una certa centralizzazione.
  • Stati federali: riunione di più Stati che pur mantenendo una loro autonomia lasciano allo Stato federale l’incombenza per alcune questioni importanti come quelle di politica estera o di organizzazione militare. Composto di due camere, il parlamento è diviso tra rappresentanza della popolazione e dei singoli stati; lo Stato federale solitamente è preceduto dalla confederazione di Stati che successivamente confluiscono nello Stato federale.
  • Stati regionali: via di mezzo tra stati federali e unitari, essi consistono nell’ampliamento delle autonomie locali, portando ciò che prima era regione o provincia in un’area caratterizzata da usi e consuetudini simili e molto forti.

Il principio di sussidiarietà vige nei casi degli stati sopra elencati: consiste nell’attribuire la competenza in una certa materia al livello di governo più vicino al cittadino.

Democrazia

Concetto difficile da esplicitare ma facilmente intuibile. Il potere affidato al popolo viene esercitato non direttamente (se non nel caso del referendum e l’iniziativa legislativa popolare) ma attraverso dei rappresentanti ai quali il popolo affida il compito di essere rappresentato; caratteristiche vitali sono l’esistenza di più partiti politici e il suffragio universale e ovviamente l’appello al corpo elettorale. Contrario allo stato democratico è quello autoritario che nega tutto ciò facendo confluire tutto il potere nelle mani di un dittatore, insediatosi dopo una sedicente investitura popolare.

Relazioni internazionali

Lo Stato non va visto nel suo essere singolarmente, ma anche nei rapporti con gli altri Stati e la più importante riunione è l’O.N.U nata nel 1945 a San Francisco con ideali tipici del secondo dopoguerra: affermazione dei diritti umani, valorizzare il periodo di pace e l’unione e l’uguaglianza tra i popoli.

Da ricordare altre organizzazioni: F.A.O., N.A.T.O., W.T.O. e U.N.E.S.C.O.

Rapporto Stato-Chiesa

Considerata al pari degli altri Stati, tutto ciò che riguarda la Santa Sede rientra nel diritto internazionale; i rapporti tra un paese e la Santa Sede possono essere di due tipi: concordatario (Stato e S. Sede discutono delle res mixtae che coinvolgono entrambe le realtà) o di separazione (massima libertà lasciata alla S. Sede ma nessun privilegio in termini di religione di Stato: Laicità). Esempio tipico di rapporto Italia S. Sede sono i patti lateranensi firmati nel 1929 da Benito Mussolini e Cardinal Gasparri, e rivisti nel 1984.

Diritto oggettivo e soggettivo

Diritto oggettivo: raccolta di regole sociali prescrittive che dirigono e valutano il comportamento di ciascuno nei riguardi della collettività. Diritto soggettivo: norma agendi, cioè il comportamento da seguire dal singolo soggetto. Differenza tra capacità giuridica e capacità d’agire: caratteri della norma giuridica sono astrattezza, novità, imperatività e coazione.

Fonti di produzione del diritto

  • Costituzione
  • Leggi costituzionali
  • Leggi del parlamento
  • Atti aventi forza di legge emanati dal Governo
  • Regolamenti parlamentari
  • Regolamenti enti autonomi
  • Statuti e leggi regionali (a statuto ordinario o speciale)
  • Norme d’attuazione degli Statuti speciali
  • Contratti collettivi di lavoro
  • Fonti comunitarie
  • Usi e consuetudini

La regola secondo la quale ciò che è irrilevante per la Costituzione (rigida e lunga perché include i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini, accanto alle norme dell'organizzazione dello Stato) possono essere regolate indifferentemente da norme primarie o secondarie (emanate dall’esecutivo, ad esempio i regolamenti) ha un’eccezione, ossia la riserva di legge: La Costituzione rimanda al legislatore la disciplina di alcune materie garantendo così al legislatore una certa esclusività nel legiferare. I tre tipi di riserva di legge sono: assoluta (imposizione al legislatore di disciplinare tutta la materia che “residua” dalla norma costituzionale, es. art 13) relativa (il legislatore traccia i capisaldi della materia, es. art 23) e rinforzata (l’attività del legislatore è accompagnata da speciali limiti, es. art 16), si deve ricordare che la riserva di legge rinforzata diventa poi costituzionale (norma costituzionale vieta qualsiasi intervento al legislatore). Esiste anche la riserva di regolamento amministrativo: non esiste in Italia, come invece accade in altri paesi.

Tipi di interpretazione della norma

  • Dottrinale (giuristi)
  • Autentica (chi ha posto la norma)
  • Burocratica (all’interno del ministero agli organi viene impartita una certa interpretazione)
  • Giurisprudenziale (giudici)
  • Analogia iuris (si interpreta alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento)
  • Analogia legis (si cerca il fondamento nelle leggi affini)

Se nonostante tali procedimenti interpretativi la faccenda non è disciplinata si ricorre alla norma di chiusura, ossia una norma al di là della quale la fattispecie è indifferente.

Cenni sull'ordinamento comunitario

L’ordinamento comunitario è la risultante di un lungo lavoro di trattati e accordi tra i singoli Stati. La prima comunità fu la C.E.C.A. del 1951 che, composta da solo sei paesi si prefiggeva due obiettivi: mantenere la pace in Europa e creare un mercato comune di materie prime; il passo successivo fu la creazione dell’E.U.R.A.T.O.M. nel 1957 ossia della comunità per l’energia nucleare a scopo civile.

Decisivo per le sorti della comunità fu il cosiddetto atto di fusione del 1965 (trattato di Bruxelles) per via dell’istituzione del consiglio dei ministri unico della comunità Europea. Successive tappe del cammino europeo furono:

  • 1976 il consiglio dei ministri europei approva all’unanimità l’elezione dei rappresentati a suffragio universale ogni 5 anni.
  • 1986 atto unico europeo che prevede la creazione di un mercato non più comune ma interno con il conseguente libero scambio di merci e persone per il territorio europeo.
  • 1993 entra in vigore il Trattato sull’Unione Europea di Maastricht che prevede la creazione della PESC (cooperazione per la politica estera e della sicurezza), la GAI (cooperazione di polizia e giudiziaria) e l’introduzione di norme per l’integrazione europea. Principio di sussidiarietà.
  • 1997 Trattato di Amsterdam entra in vigore e rafforza i rapporti tra gli stati membri.
  • 2001 Trattato e carta dei diritti di Nizza introduce un ulteriore passo per l’unione dei paesi oltre ad un allargamento a oriente dell’unione europea e il ricorso alla maggioranza e non più unanimità per le decisioni delle istituzioni comunitarie.
  • 2003 Atene prevede allargamento ad altri 10 Stati.
  • 2004 Roma, viene data vita a “un Trattato per una Costituzione europea”, tuttavia non entrò in vigore perché paesi come la Francia e l’Olanda non lo ratificarono.

L'Unione europea è fondata su Comunità europea di cui ricalca gli obiettivi, tuttavia ne allarga le competenze per esempio in materia di politica estera, monetaria e di cooperazione di polizia.

Unione europea è una realtà sopranazionale dall’alto contenuto sociale e progressista: pur mantenendo una marcata autonomia cerca coesione tra gli stati membri, attua politiche di pace, di difesa ambientale, di sicurezza e soprattutto economico-progressiste (libero mercato); i diritti e doveri dei cittadini sono garantiti dalla “cittadinanza dell’Unione europea” di cui è titolare qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di un paese membro (Schengen). Gli elenchi dei diritti possono essere ampliati dal Consiglio previa autorizzazione del parlamento europeo, e sempre il suddetto Consiglio può provvedere a sanzionare gli Stati che violino i diritti del cittadino europeo (le procedure sono presenti nella carta di Nizza).

Unione economica e monetaria

Prevede che i singoli Stati membri non considerino le loro politiche economiche come affari personali, bensì siano collaborativi per il raggiungimento di un fine comune; esempi di competenze a livello economico dell’Unione: pesca, agricoltura, politiche sociali, istruzione, occupazione, politiche giovanili, lotta alle frodi e politica d’immigrazione.

Organi istituzionali della Comunità europea

  • Consiglio dei ministri: ha i maggiori poteri perché svolge la funzione deliberativa (approva regolamenti, direttive e raccomandazioni). È presieduto di sei mesi in sei mesi da ciascun paese membro; deliberante all’unanimità, a maggioranza semplice o qualificata, il consiglio è composto dai presidenti dei governi (capo del governo nelle repubbliche presidenziali) dei singoli paesi ovvero dai ministri competenti nella materia trattata; coopera spesso con il parlamento.
  • Consiglio europeo: organo essenzialmente politico che si riunisce due volte l’anno e stila una relazione al parlamento sugli esiti consultivi e sugli eventuali progressi dell’Unione. È composto da capi di Stato o di governo (la persona a capo del potere esecutivo di uno stato, alias premier), dal presidente della Commissione assistito dai ministri degli affari esteri; il principale obiettivo è quello di individuare un’area di intervento e far cooperare tutti gli Stati membri.
  • Commissione europea: composta da 27 membri, uno per Stato, almeno fino al 2009 (agiscono individualmente senza cioè ricevere direttive dai propri paesi). Ha poteri normativi riguardo le politiche attuate dal consiglio dei Ministri e persegue interessi comuni; la nomina del presidente è deliberata a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri (come per gli stessi 27 membri) e approvata dal parlamento e dura in carica 5 anni, la stessa del parlamento, ciò a significare la stretta unione tra questi due organi. All’interno della Commissione sono presenti dei comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni dei singoli paesi quasi a voler mantenere un filo diretto con le realtà nazionali.
  • Parlamento europeo: composto da 785 membri eletti secondo le leggi elettorali di ciascun paese anche se è al vaglio una legge uguale per tutti; esprime pareri, approva il bilancio e collabora coi parlamenti dei singoli paesi intervenendo su questioni di importanza rilevante come lavoro, trasporti o discriminazione.
  • Corte di giustizia delle Comunità europee: composta da 27 giudici è competente a conoscere qualsiasi controversia tra gli Stati membri nell’applicazione dei trattati; interviene nel campo dell’interpretazione delle norme in eventuale contrasto con quelle comunitarie e attraverso i suoi 8 avvocati presenta le sentenze. L’atto unico ha istituito un tribunale di primo grado per risolvere uno stretto numero di controversie, come ad esempio: tra persone fisiche contro atti delle istituzioni comunitarie oppure i ricorsi proposti dallo Stato membro contro la corte di giustizia.
  • Consiglio e Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che rappresenta le categorie produttive dei singoli Stati membri.
  • Banca centrale europea: a tale istituzione gli stati delegano i poteri in materia monetaria.

Fonti del diritto comunitario

  • Trattati che comportano modifiche o allargamenti al numero di Stati membri.
  • Regolamenti che sono obbligatori in tutte le loro parti e direttamente applicabili.
  • Direttive vincolano lo stato solo in merito allo scopo da raggiungere.
  • Decisioni dirette ad applicare a fattispecie le norme comunitarie sono vincolanti.
  • Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti.

Contrasto tra norma comunitaria e interna

Risultato di una lunga e travagliata giurisprudenza, iniziata con la Corte costituzionale che vedeva come principio base la successione temporale: le norme comunitarie posteriori erano preminenti nei confronti di quelle interne, ma anche viceversa. Di tutt’altro parere fu la corte di giustizia che considerava le norme comunitarie come immediatamente valide; la soluzione venne trovata “in media res” ossia la corte costituzionale ha sostenuto la tesi secondo la quale si possano raggiungere i fini indicati dalle norme comunitarie mantenendo separati gli ordinamenti; tutto ciò che è strettamente materia comunitaria non può essere disciplinata dal legislatore del paese e non può essere usata dal giudice in processo; non possono essere utilizzate neppure dalle amministrazioni e non devono derogare dai principi fondamentali (art 11C.).

Grazie alla legge “Pergola” o legge comunitaria ogni anno si aggiorna l’insieme di leggi interne con quelle comunitarie col procedimento della sessione comunitaria; con la legge 11 del 2005 si disciplina il processo si formazione della posizione italiana nelle fasi di predisposizione degli atti comunitari ed ha dettato le norme generali per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Comunità europea sia dalla Corte di giustizia in seguito a decisioni rilevanti.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BalboFonseca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Azzariti Gaetano.
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