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Elementi di diritto costituzionale

Cap. 1: Lo Stato

Stato ordinamento e stato persona

Dal punto di vista giuridico lo stato è stato definito come “ordinamento giuridico sovrano fondato sul principio dell’effettività”, con sfere determinate di validità personale e territoriale: lo stato ordinamento. Troviamo però anche la definizione di Stato persona e Stato apparato. Lo Stato persona ha rilevanza giuridica verso l’esterno nei rapporti internazionali e verso l’interno con qualunque soggetto: agisce attraverso i propri organi (strutture materiali e elementi umani).

Gli organi statali si possono suddividere in:

  • Individuali (Pres. della Rep.)
  • Collegiali (consiglio dei ministri)
  • Complessi (composti da più organi)

Sono organi costituzionali quelli previsti dal testo della Cost. e fondamentali per l’esistenza della forma di governo dello Stato.

Forme di Stato e forme di governo

Lo “Stato feudale” fu caratterizzato dalla presenza di un sovrano assoluto coadiuvato dai suoi feudatari e dalla mancanza di nessun diritto da parte del popolo. Nello “Stato assoluto” i cittadini sono sempre privi di diritti e il monarca esercita il potere assoluto. Lo “Stato moderno” o di diritto nasce con la dichiarazione dei diritti dell’uomo; il diritto è sottoposto non solo ai cittadini ma anche alle autorità. Lo “Stato socialista” fu caratterizzato dal principio dell’uguaglianza di reddito dei cittadini a parità di lavoro e o bisogni. Lo “Stato federale” nasce quando un determinato numero di Stati unitari decide di rinunciare a porzioni della propria sovranità per conferirle ad un nuovo stato centralizzato. Nella “monarchia costituzionale pura” il potere esecutivo spetta al Re. Nella “forma di governo parlamentare” deve esserci fiducia tra Parlamento e Governo.

Forma di governo e democraticità dello stato italiano

Art. 1 cost. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro; la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Cost. Le camere esercitano la funzione legislativa e la funzione d’indirizzo e controllo politico nei confronti del Governo. Al governo spetta la funzione esecutiva mediante atti politici, amministrativi e di normazione primaria (decreti legge e legislativi) e secondaria (regolamenti). Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune per la durata di 7 anni. È organo imparziale di controllo e stimolo. La magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere ed esercita la funzione giurisdizionale. La corte costituzionale ha il compito di dichiarare l’illegittimità delle leggi e degli atti con forza di legge delle Camere. Deve giudicare il presidente della repubblica in caso di accuse promosse dal parlamento in seduta comune. Ogni cittadino può liberamente concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.

Per quanto concerne il sistema elettorale, in passato si scelse un sistema “proporzionale puro” in base al quale le liste che si presentavano ottenevano seggi in parlamento in base al numero dei voti ricevuti. La scelta fu determinata dalla grande presenza di numerosi partiti. A seguito dello scandalo di tangentopoli, attraverso un referendum abrogativo si voltò pagina passando ad un sistema “prevalentemente maggioritario (al 75%)” che privilegiasse il principio della governabilità. Il sistema dei partiti è però rimasto invariato. I partiti si sono sempre più coalizzati in due grandi poli tra loro contrapposti. Nasce dunque il “bipolarismo”, ossia l’aggregazione in due grandi poli contrapposti sulla base di un programma politico concordato.

Cap. 2: Il popolo

La cittadinanza

La cittadinanza è condizione giuridica personale determinata dalla sussistenza di un rapporto stabile fra lo Stato e un singolo. Attribuisce a chi la possiede di esercitare una serie di diritti e doveri civili e politici. “Criterio dello ius sanguinis”: è cittadino di uno stato colui che nasce da genitori cittadini di tale stato. “Criterio dello ius soli”: è cittadino colui che nasce sul territorio di uno stato.

Altri criteri:

  • Per estensione: matrimonio tra cittadino e straniero
  • Per naturalizzazione: cittadinanza concessa dal presidente per meriti di servizi allo Stato
  • Per beneficio di legge: in casi previsti dalla legge

Cap. 3: Il Parlamento

Il bicameralismo

Art. 55 cost. Il parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della repubblica. Il bicameralismo in questione è di tipo perfetto: le camere hanno stesse funzioni, stessi poteri e stesse garanzie. Durano entrambe 5 anni. La Camera si compone di 630 deputati, il Senato di 315 senatori a cui si aggiungono quelli “a vita” nominati dal presidente della repubblica e gli ex presidenti della repubblica. Per essere senatori si deve avere almeno 40 anni, mentre 25 per essere deputati. Le camere esercitano le funzioni separatamente a meno che non si riuniscano in seduta comune. Importanti per le camere sono i “gruppi parlamentari”: unioni di parlamentari che rispecchiano i partiti che hanno partecipato alle elezioni. Devono essere formati da almeno 20 deputati e 10 senatori. Accanto ai gruppi ci sono le “commissioni parlamentari permanenti”.

Sistemi elettorali e parità di accesso alle cariche elettive

Art. 48 – 55 – 56 – 57 – 58: Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni. Il voto è libero e segreto. Tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in modo uguagliato. La camera dei deputati è a suffragio universale e diretto. Il senato è eletto a base regionale, a suffragio universale diretto dagli elettori di almeno 25 anni di età.

Senatori di diritto e senatori a vita

Art. 59: Il presidente può eleggere fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per alti meriti in campo sociale scientifico artistico e letterario. L’interpretazione restrittiva dell’articolo consentirebbe l’esercizio del potere soltanto nella misura risultante dal numero dei senatori a vita nominati dai precedenti presidenti. La prassi vuole che il numero di senatori a vita sia superiore a cinque.

Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri

Art. 65: la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di senatore o deputato. Ineleggibilità vuol dire che un soggetto non può essere candidato in una determinata elezione. Sono cause di ineleggibilità:

  • Ricoprire la carica di sindaco in un comune con più di 20k abitanti, di capo della polizia, prefetto, magistrato, ecc…
  • Essere titolare di rapporti con governi esteri (console – diplomatico)
  • La candidatura contestuale a Senato e Camera
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cicconetti Stefano Maria.
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