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Capitolo XLVI. La subfornitura.

Paragrafo 1. Una disciplina in cerca di identità.

Già nel 1978 emerge l'esigenza di formulare una disciplina specifica per i contratti di

subfornitura. La commissione europea aveva l'intento di predisporre una forma di tutela

delle piccole e medie imprese in questo ambito. Nonostante le varie comunicazioni e

guide prodotte nel quadro europeo questo continua ad essere molto confuso. Infatti:

·Germania, Spagna, Francia --> considerano il contratto di subfornitura un

contratto misto di vendita e di prestazione d'opera. L'

·Regno unito --> la subfornitura si apre alla possibilità di ricomprendere anche la

fornitura di servizi.

Resta il fatto che la subfornitura è vittima di inequivoco terminale logico. Operatori del

diritto hanno continuato ad identificarla con la figura del subappalto con la

conseguenza che sono confluite sotto la medesima etichetta esperienze molto diverse.

L'utilizzazione del prefisso " sub " non vuole richiamare la teoria del subcontratto (una

struttura negoziale articolata su base almeno trilaterale) infatti, il contratto di

subfornitura è essenzialmente una partita due.

Paragrafo 2. La scelta italiana.

La legge 192/98 ha il merito d'di aver dato riconoscimento normativo dello stato di

debolezza contrattuale degli imprenditori " dimezzati ", cui mal si attaglia l'idea di un

patto negoziate in ogni dettaglio da soggetti pienamente consapevoli del fatto di agire

in un aria dove gli errori di programmazione si pagano prezzo carissimo. La simmetria

di potere contrattuale diventa il paradigma di valutazione degli accordi tra imprenditori

per i quali non sia dato presumere l'equal standing. La comparsa del contratto di

subfornitura individua un mercato dove gli investimenti effettuati dai sub fornitori per

l'esecuzione delle prestazioni negoziali sono altamente specifici e il committente detiene

il governo della capacità tecnologica e progettuale. Ogni contratto reca le

caratteristiche di un market Failure, sotto il profilo dell'efficiente allocazione delle

risorse, e costituisce un esempio del fenomeno dell'holdup, associato alle posizioni

monopolistiche.

Paragrafo 3. Definizione e ambito applicativo.

La legge 192/98 suscita interesse più in ambito dottrinaria che giurisprudenziale.

Ragioni dell'incerto cammino applicativo della disciplina:

·Stesura claudicante frutto di un processo legislativo piegatosi a compromessi

politici;

·Ambito di applicazione ristretto che esclude numerosi rapporti di partenariato;

·Introduzione di una disposizione in in tema di abuso di dipendenza economica nei

confronti della quale si manifesta un diffuso ostracismo.

La legge tratta ampiamente i problemi di disparità di potere contrattuale. La tutela dei

subfornitori (contraenti deboli) è al centro delle preoccupazioni del legislatore. La

legge, infatti, rinuncia a dettare una disciplina esaustiva del contratto di subfornitura,

mirando a presentarsi come il primo statuto del contraente consapevole (-->perché

opera all'interno delle sue competenze professionali anche se rimane debole).

Spetta all'interprete capire l'ambito applicativo ed individuare i rapporti effettivamente

interessati dalla legge.

Articolo 1: definizione di subfornitura che fa leva su due elementi caratterizzanti:

Prestazione caratteristica del subfornitore

=descrizione delle possibili

·

prestazioni che caratterizzano la subfornitura e che attengono al fenomeno della

de-verticalizzazione produttiva. Può trattarsi

·di lavorazione su prodotti semilavorati/materie prime forniti dal

committente oppure

·della fornitura di prodotti/servizi destinati ad essere incorporati/utilizzati

nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un

bene complesso

Sua subalternità progettuale-tecnologica: riscontro di non semplice verifica. Bisogna

chiarire quando sia dato riscontrare assenza di questo apporto progettuale-tecnologico.

Se si ritiene eccessivo escludere il ricorso alla legge quando il subfornitori dispone di un

minimo patrimonio tecnico/tecnologico allora la ratio legis non trova spazio in presenza

di un fornitore che sappia il fatto suo, a nulla rilevando che la controparte sia anche

meglio attrezzata. Si esclude nella vasta gamma di servizi che l'impresa può affidare

all'esterno, quelli che risultano aspecifici (=possono essere resi indifferentemente a

chiunque ne faccia richiesta), mentre la subfornitura si avrebbe ogni volta che le

prestazioni richieste siano ritagliato sulle esigenze peculiari del committente, così come

da lui elaborate. Il subfornitore non è soltanto un soggetto che orbita intorno al

committente in una situazione di sudditanza economica, ma è anche un imprenditore

adespota perché eterodiretto sul versante dell'impegno progettuale.

Ai fini della qualificazione giuridica del contratto è decisivo il fattore relativo al

trapasso di conoscenza dal committente al subfornitore. Nella miriade delle possibili

situazioni nelle quali si estrinsecano i rapporti tra committente e subfornitore, il

discrimine risiede nella presenza di un qualche travaso di tecnologia e nell'irrilevanza

sostanziale del rapp

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile Europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.
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