Capitolo XLVI. La subfornitura.
Paragrafo 1. Una disciplina in cerca di identità.
Già nel 1978 emerge l'esigenza di formulare una disciplina specifica per i contratti di
subfornitura. La commissione europea aveva l'intento di predisporre una forma di tutela
delle piccole e medie imprese in questo ambito. Nonostante le varie comunicazioni e
guide prodotte nel quadro europeo questo continua ad essere molto confuso. Infatti:
·Germania, Spagna, Francia --> considerano il contratto di subfornitura un
contratto misto di vendita e di prestazione d'opera. L'
·Regno unito --> la subfornitura si apre alla possibilità di ricomprendere anche la
fornitura di servizi.
Resta il fatto che la subfornitura è vittima di inequivoco terminale logico. Operatori del
diritto hanno continuato ad identificarla con la figura del subappalto con la
conseguenza che sono confluite sotto la medesima etichetta esperienze molto diverse.
L'utilizzazione del prefisso " sub " non vuole richiamare la teoria del subcontratto (una
struttura negoziale articolata su base almeno trilaterale) infatti, il contratto di
subfornitura è essenzialmente una partita due.
Paragrafo 2. La scelta italiana.
La legge 192/98 ha il merito d'di aver dato riconoscimento normativo dello stato di
debolezza contrattuale degli imprenditori " dimezzati ", cui mal si attaglia l'idea di un
patto negoziate in ogni dettaglio da soggetti pienamente consapevoli del fatto di agire
in un aria dove gli errori di programmazione si pagano prezzo carissimo. La simmetria
di potere contrattuale diventa il paradigma di valutazione degli accordi tra imprenditori
per i quali non sia dato presumere l'equal standing. La comparsa del contratto di
subfornitura individua un mercato dove gli investimenti effettuati dai sub fornitori per
l'esecuzione delle prestazioni negoziali sono altamente specifici e il committente detiene
il governo della capacità tecnologica e progettuale. Ogni contratto reca le
caratteristiche di un market Failure, sotto il profilo dell'efficiente allocazione delle
risorse, e costituisce un esempio del fenomeno dell'holdup, associato alle posizioni
monopolistiche.
Paragrafo 3. Definizione e ambito applicativo.
La legge 192/98 suscita interesse più in ambito dottrinaria che giurisprudenziale.
Ragioni dell'incerto cammino applicativo della disciplina:
·Stesura claudicante frutto di un processo legislativo piegatosi a compromessi
politici;
·Ambito di applicazione ristretto che esclude numerosi rapporti di partenariato;
·Introduzione di una disposizione in in tema di abuso di dipendenza economica nei
confronti della quale si manifesta un diffuso ostracismo.
La legge tratta ampiamente i problemi di disparità di potere contrattuale. La tutela dei
subfornitori (contraenti deboli) è al centro delle preoccupazioni del legislatore. La
legge, infatti, rinuncia a dettare una disciplina esaustiva del contratto di subfornitura,
mirando a presentarsi come il primo statuto del contraente consapevole (-->perché
opera all'interno delle sue competenze professionali anche se rimane debole).
Spetta all'interprete capire l'ambito applicativo ed individuare i rapporti effettivamente
interessati dalla legge.
Articolo 1: definizione di subfornitura che fa leva su due elementi caratterizzanti:
Prestazione caratteristica del subfornitore
=descrizione delle possibili
·
prestazioni che caratterizzano la subfornitura e che attengono al fenomeno della
de-verticalizzazione produttiva. Può trattarsi
·di lavorazione su prodotti semilavorati/materie prime forniti dal
committente oppure
·della fornitura di prodotti/servizi destinati ad essere incorporati/utilizzati
nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso
Sua subalternità progettuale-tecnologica: riscontro di non semplice verifica. Bisogna
chiarire quando sia dato riscontrare assenza di questo apporto progettuale-tecnologico.
Se si ritiene eccessivo escludere il ricorso alla legge quando il subfornitori dispone di un
minimo patrimonio tecnico/tecnologico allora la ratio legis non trova spazio in presenza
di un fornitore che sappia il fatto suo, a nulla rilevando che la controparte sia anche
meglio attrezzata. Si esclude nella vasta gamma di servizi che l'impresa può affidare
all'esterno, quelli che risultano aspecifici (=possono essere resi indifferentemente a
chiunque ne faccia richiesta), mentre la subfornitura si avrebbe ogni volta che le
prestazioni richieste siano ritagliato sulle esigenze peculiari del committente, così come
da lui elaborate. Il subfornitore non è soltanto un soggetto che orbita intorno al
committente in una situazione di sudditanza economica, ma è anche un imprenditore
adespota perché eterodiretto sul versante dell'impegno progettuale.
Ai fini della qualificazione giuridica del contratto è decisivo il fattore relativo al
trapasso di conoscenza dal committente al subfornitore. Nella miriade delle possibili
situazioni nelle quali si estrinsecano i rapporti tra committente e subfornitore, il
discrimine risiede nella presenza di un qualche travaso di tecnologia e nell'irrilevanza
sostanziale del rapp
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