Capitolo terzo: struttura del contratto
La forma
La forma del contratto può essere libera o vincolata. L'art. 1325 considera la forma un requisito del contratto quando sia prescritta dalla legge a pena di nullità. È inoltre riconosciuto alle parti il potere di fissare per iscritto l'adozione di una determinata forma per la conclusione di un contratto futuro. La forma è volontaria se è imposta da pattuizioni. In mancanza di norme di legge o di pattuizioni che prescrivano l’adozione di una forma determinata, la forma del contratto è libera.
Principio di libertà della forma
Il nostro ordinamento in tema di forma del contratto si ispira a un principio di libertà.
Forma ad substantiam
Nullità testuale: quando la nullità è testualmente prevista, ad esempio "a pena di nullità". Nullità virtuale: formulazioni per cui si evince che, nel caso di inosservanza della forma richiesta, la conseguenza è la nullità del contratto. Ci possono essere forme vincolate che, nel caso di inosservanza, non comportano nullità (ex art. 1325 "allorché risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità").
Forma ad probationem
Talvolta la forma non è richiesta per la validità del contratto (forma ad substantiam) ma solo per la prova dello stesso – come requisito della prova (così nel contratto di transazione).
Forma per l'opponibilità
È richiesta per l'opponibilità del contratto a terzi o per consentire allo stesso di produrre determinati effetti, come ad esempio:
- Contratto con pegno di crediti
- Locazione
- Trasferimento quote di società
Forma scritta
Per prescrivere una forma vincolata si richiede una forma scritta, nel senso che le dichiarazioni dei contraenti devono essere rese dagli stessi per iscritto oppure raccolte e redatte da un terzo in un atto scritto. Atto pubblico e scrittura privata: l'atto pubblico è un documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e di altri fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. La scrittura privata è un documento sottoscritto dal suo autore e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto solo se questi riconosca la sottoscrizione (o se questa è legalmente considerata come riconosciuta ovvero se la firma sia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a ciò).
Attività di documentazione e documento
Se è richiesta la forma scritta, l'imperativo è osservato con l'attività che porta alla redazione del documento, ovvero attività di documentazione, e il documento è il prodotto di tale attività.
Forma non scritta
Se la forma non è vincolata e se non è concluso per iscritto, il contratto si perfeziona in forma non scritta tramite parole, gesti, silenzio, comportamento concludente (dichiarazione implicita) o attuativo (senza dichiarazione).
Il contenuto
Accordo
L'accordo è la concordanza delle volontà delle parti su una regolamentazione concreta, perciò il termine indica la fase conclusiva del processo formativo del contratto e il suo contenuto. In questo secondo senso si può intendere anche tutto ciò che nel contratto è detto e scritto. In tal senso è possibile effettuare un'ulteriore ripartizione: enunciazioni e disposizioni. Le enunciazioni sono manifestazioni di desideri, mentre le disposizioni sono regole e comandi. Nei contratti scritti, di solito, troviamo prima le enunciazioni e poi le disposizioni. Il contenuto, in senso tecnico, si identifica con le disposizioni, ovvero il complesso di regole che le parti hanno dettato con il contratto.
Gli elementi del contratto e loro classificazioni
Analisi del contenuto. Se si parla di elementi del contenuto, è necessario cercare la componente elementare. Il contenuto è il complesso di regole dettate con il contratto. La componente minima del contenuto è la regola. L'articolazione in clausole non corrisponde necessariamente all’articolazione delle regole, dato che una clausola può contenere più regole e una regola può risultare dalla considerazione di più clausole.
Le parti del contenuto
La singola regola è una parte del contenuto del contratto.
Elementi essenziali e accidentali
È necessario effettuare partizioni nell’ambito del contenuto del contratto. Gli elementi essenziali sono accordo, causa, oggetto e forma. Tale distinzione ha rilievo per l’individuazione degli elementi accidentali, che sono condizione, termine e modus (onere). Gli elementi accidentali riguardano gli effetti che al contratto conseguono e hanno rilievo per la vita del contratto, gli elementi primari e secondari, nonché per la fase di formazione del contratto. Affinché il contratto si perfezioni, è necessario che l’accordo si estenda a tutti i punti? Qui assume rilievo la distinzione tra elementi primari e secondari, sicché, se è stato raggiunto l’accordo su tutti gli elementi primari e le trattative continuano per precisare qualche aspetto secondario, il contratto può considerarsi perfezionato.
Elementi naturali
La dottrina antica poneva accanto agli elementi essenziali e accidentali quelli naturali, che sono regole non poste dai contraenti ma dettate dalle cosiddette "norme dispositive" (che operano solo se i contraenti non dettano una regola diversa). La dottrina prevalente respinge questa distinzione perché vede in essa il prodotto di una confusione tra il piano del contenuto e degli effetti.
Gli elementi accidentali
Condizione, termine e modus. Il modus incide su un aspetto dell'assetto di interessi. Condizione e termine investono l'assetto di interessi nella sua globalità. L'efficacia del contratto è resa certa anche se eventuale (dipende dal verificarsi o non verificarsi di un evento futuro e incerto) oppure postergata (termine iniziale) o limitata nel tempo (termine finale). Il codice civile detta disciplina specifica solo per la condizione. Si spiega che non abbia fatto altrettanto per il modus (contratti a titolo gratuito) ma non si spiega tale carenza per il termine, il cui ambito di applicazione è analogo a quello del modus.
Condizione
Condizione significa sia la clausola sia l'evento dedotto a condizione. Le parti, con l’introdurre una condizione, subordinano l’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto. È spesso posta nell’interesse di uno dei contraenti. Le parti possono subordinare l'assetto di interessi programmato all’accertamento che condiziona la realtà in cui operano si atteggi, effettivamente, in un certo modo (impropria - si è infatti fuori dalla figura della condizione, come delineata dall'art. 1353).
Accostamenti tra condizione e condizione impropria sul piano dell’incertezza
Condizione impropria: incertezza soggettiva. Alla condizione impropria è subordinata la stessa esistenza dell’assetto di interessi. Condizione in senso proprio: alla condizione in senso proprio è subordinata l’efficacia dell’assetto di interessi.
Sospensiva e risolutiva
Dipende dal modo in cui è formulata la clausola condizionale. Condizione sospensiva: efficacia del contratto sospensiva (il contratto non produce immediatamente i suoi effetti; li produrrà se e quando si verificherà l’evento dedotto a condizione). Condizione risolutiva: il contratto produce subito i suoi effetti, che termineranno se si verificherà l’evento dedotto a condizione.
Aspettativa
Con la condizione si crea una situazione di incertezza sull’assetto finale di interessi (necessita di contemperare la situazione di diritto, non consolidata, di una delle parti, con la posizione di aspettativa dell’altra). Nel periodo di pendenza della condizione:
- Interesse di chi si trova in situazione di aspettativa ad evitare che la situazione si modifichi in maniera tale da pregiudicare gli effetti per lui favorevoli del verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Interesse tutelato con potere di compiere atti conservativi, efficacia di atti di disposizione posti in essere dal titolare del diritto, dovere di buona fede.
- Viola tale dovere la parte che, avendo interesse contrario all’avveramento della condizione, ne impedisca il verificarsi.
Finzione di avveramento: a tale comportamento conseguono gli stessi effetti che si sarebbero prodotti se la condizione si fosse verificata (art. 1359) - riguarda sia inadempimento intenzionale che colposo al verificarsi della condizione. Finzione di non avveramento: è il caso di chi interviene sull’evento condizionante provocandone a suo vantaggio l’avveramento.
Efficacia retroattiva
La condizione, allorché si avvera, ha efficacia retroattiva (limiti in pattuizioni o natura del rapporto), come nei:
- Contratti a esecuzione continuata o periodica
- Frutti percepiti o atti di amministrazione compiuti dalla parte cui spettava in pendenza della condizione
- Esercizio del diritto
Condizione illecita e impossibile
Condizione illecita è quella contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume: il contratto è nullo (sia che sia condizione sospensiva o risolutiva). Condizione impossibile: se le parti subordinano l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva impossibile, il contratto non produrrà mai effetti → nullità. Se le parti subordinano l’efficacia del contratto ad una condizione risolutiva impossibile, gli effetti del contratto si producono e non potranno mai venir meno → la condizione si ha come non apposta.
Meramente potestativa
È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o da quella del debitore (art. 1355). È unilaterale: qui l’avveramento della condizione non dipende sempre dal comportamento della parte nel cui esclusivo interesse è stata posta, mentre nella meramente potestativa sì. Condizione potestativa è valida perché, pur dipendendo sempre l’avverarsi della condizione dal comportamento della parte, la scelta che alla stessa è lasciata non è priva di costi, quindi non si può ritenere che sia mancata una seria volontà di vincolarsi.
Risolutiva e meramente potestativa
L’impegno non può escludersi allorché la condizione meramente potestativa sia risolutiva. Condicio iuris: alla condizione che le parti pongono viene accostata la subordinazione, ad opera della legge, dell’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto, detta condicio iuris.
Termine
Termine del contratto e termine dell’obbligazione sono distinti visto che:
- Termine del contratto riguarda l’efficacia dell’intero contratto.
- Termine dell’obbligazione riguarda l’adempimento di obbligazioni che dal contratto discendono.
Nei contratti a effetti obbligatori, il termine iniziale è strumento per postergare l’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto. In un contratto con effetti reali, l’efficacia traslativa non ostacola l’ammissibilità di un termine iniziale. Non è ammesso invece un termine finale in contratti che trasferiscono il diritto di proprietà perché si costituirebbe una proprietà temporanea.
Termine meramente potestativo
Se il termine iniziale è rimesso alla mera volontà dell’alienante o dell’obbligato, si verifica la stessa situazione dell’art. 1355 perché anche qui c’è una mancanza di seria volontà di vincolarsi. La conseguenza non è però la stessa: qui un termine non si configura neppure, dato che non si ha certezza non solo riguardo al quando ma neanche all’an.
Termine impossibile
Anche qui non si può configurare l’esistenza di un termine.
Modus
Il modus comporta l’imposizione, in un contratto a titolo gratuito e a carico del soggetto avvantaggiato, di una prestazione. Se posto a vantaggio dello stesso onerato, può avere forza vincolante solo se presenti i requisiti richiesti dall’art. 1174 per la configurabilità di un’obbligazione (cioè se la prestazione è suscettibile di valutazione economica e corrisponde a un interesse - non patrimoniale - del donante). È corrispettivo: tale prestazione è secondaria rispetto a quella principale e caratterizzante dell’altra parte, e ne limita, in sostanza, la portata, senza assurgere a corrispettivo della stessa. Pertanto, il mancato adempimento del modus non legittima la risoluzione del contratto. L’esistenza di un nesso di corrispettività delle prestazioni dipende dall’apprezzamento dei contraenti:
- Una prestazione che assume la funzione di corrispettivo dell’altra è un contratto a prestazioni corrispettive.
- Una prestazione che costituisce un limite per l’altra è un contratto a titolo gratuito modale.
Art. 793: se la prestazione modale ha valore oggettivamente superiore alla prestazione del donante, il contratto non si può classificare come donazione, e si ha una riduzione della prestazione del donatario (entro i limiti del valore della prestazione del donante). Un modus illecito o impossibile si considera come non apposto.
Clausola penale
La clausola penale pone a carico di uno dei due contraenti, nel caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e preclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore. La funzione è sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto il suo ammontare non è correlato all’ammontare del danno e prescinde dalla stessa esistenza di un danno. Quindi alla penale non si può sommare il risarcimento del danno (altrimenti l’inadempiente sarebbe gravato da troppi eccessi).
La caparra
Acconto, cauzione e caparra: quando al momento della conclusione del contratto una parte consegna all’altra una somma di denaro o altre cose fungibili, può trattarsi di:
- Acconto sul prezzo
- Cauzione (a garanzia di adempimento)
- Caparra
Nel caso di caparra, possono esserci due finalità distinte da perseguire:
- Confermare la serietà dell’impegno del contraente (caparra confirmatoria), con finalità di rafforzamento del vincolo contrattuale.
- Fissare un corrispettivo per l’eventuale recesso dal contratto (caparra penitenziale), in tal caso il contraente può recedere dal contratto perdendo la caparra versata o pagando il doppio della caparra ricevuta, con indebolimento del vincolo contrattuale.
Enunciative con valenza dispositiva
Presupposizione. Il tema della presupposizione può essere considerato sotto diversi aspetti: turbative del processo formativo della volontà dei contraenti, funzione del contratto e contenuto del contratto. La presupposizione riguarda casi in cui i contraenti danno per certe determinate situazioni (passate, presenti, future - nel cui caso la certezza può riguardare sia il sopravvenire di eventi sia il permanere della situazione attuale) su cui fondano, in tutto o in parte, l’assetto di interessi dettato con il contratto. Sono situazioni che vengono date per scontate.
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Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5
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Riassunto esame Diritto civile, i contratti, prof. Gambino
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Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti
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Riassunto esame Diritto penale, prof. Ruffolo, libro consigliato i contratti, Cataudella