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Lezione 3

LE FONTI DEL DIRITTO UE NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Le norme del diritto UE

- NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE: per quel che concerne i Trattati istitutivi e le loro successive modificazioni ed integrazioni. Ci vuole la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali e l'entrata in vigore è subordinata al deposito di tutti gli strumenti di ratifica.

(DIRITTO PRIMARIO)

- NORME DAL DIRITTO UE: Non le norme contenute nei Trattati, ma quelle contenute nei regolamenti, direttive, ecc. Sono quelle poste in essere dalle istituzioni UE.

(DIRITTO SECONDARIO)

- NORME DI DIRITTO NAZIONALE: Norme che danno attuazione a norme di diritto primario e secondario. Sono norme nazionali poste in essere dagli Stati membri per dare corretta attuazione alle norme del diritto UE primario e secondario.

Gli Organi UE - art 13 ss. TUE

Sono i trattati che determinano le attribuzioni delle singole istituzioni.

Art. 13 TUE: "Le istituzioni dell'Unione sono:

  • il Parlamento europeo,
  • il Consiglio europeo,
  • il Consiglio,
  • la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
  • la Corte di giustizia dell'Unione europea,
  • la Banca centrale europea,
  • la Corte dei conti".

"2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione".

Il PARLAMENTO EUROPEO e l'esercizio della funzione legislativa - art 14. c 1 TUE

Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

Il potere d'iniziativa legislativa - art. 17 c. 2 TUE

Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

Prevede peraltro l'art. 11. c. 4 TUE che:

"Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati".

Trattasi di una sorta di "iniziativa popolare".

I Componenti della COMMISSIONE - art. 17 TUE

  • "I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza".

  • "La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza".

  • "I membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo".

  • "Essi si astengano da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti".

Natura della decisioni UE

Il Trattato non specifica nulla su contenuto e natura specifica delle decisioni. Bisogna fare riferimento alla casistica elaborata dalla Corte di Giustizia UE. Ne derivano due categorie:

  • Decisioni a carattere NORMATIVO (fra le quali vanno incluse le "decisioni di esecuzione" ex art. 291 TFUE)
  • Decisioni a carattere PROVVEDIMENTALE

Decisioni a carattere normativo

1) Decisioni di esecuzione (ex art. 291 TFUE)

La norma prevede che “atti giuridicamente vincolanti dell’Unione” possano delegare la Commissione all’adozione di atti di esecuzione “qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti”. Ciò rende del tutto evidente che si tratta di atti gerarchicamente subordinati agli atti di diritto derivato (e che ci ricordano la categoria dei nostri regolamenti di esecuzione, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Un esempio recente di decisione di esecuzione ex art. 291 TFUE è rappresentato dalla decisione di esecuzione della Commissione relativa alla rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line (Decisione di esecuzione della Commissione 2011/890/UE del 22 dicembre 2011), che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line prevista.

Assomigliano ai regolamenti di esecuzione ma di normazione secondaria. C’è una delega da parte di un atto normativo alla Commissione per eseguire gli atti giuridicamente vincolanti. Spesso, quando il regolamento non è sufficientemente dettagliato e si vuole delegare la Commissione per l’adozione di nuove dettagliate, si utilizza questo potere. Completare con delle norme più tecniche esecutive e sua natura generale e astratta su sua natura tecnica. Le decisioni di esecuzione è subordinato alla norma di diritto derivato. Riferendo maniera il regolamento per la decisione di esecuzione. Si consente l’effetto diretto alla norma, la direttiva nuova si dovrebbe completare nuova, non con una decisione di esecuzione, ma non è esclusa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa-2711 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galetta Diana Urania.