Università degli studi di Camerino
Candidati
n.1 Angelo Fiorentino - matricola n° 093519
n.2 Gessica Vigoni - matricola n° 093143
A.A. 2014/2015
Relatore: De Vivo Maria Concetta
Sommario
- Storia del diritto alla riservatezza
- Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al controllo sulle informazioni che riguardano l’individuo
- Codice della Privacy
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice
- Trattamento dei dati personali - art. 4
- Modalità di trattamento dei dati personali
- Raccolta dei dati
- Diritti dell’interessato
- Computer Privacy
- Storia della Computer Privacy
- Art. 34: misure minime da adottare
- Sanzioni
- Authority: Garante della Privacy
- Ansia di sicurezza
- La riservatezza nell’era di Internet
- «Logs» e «Cookies»
- “Terms and Conditions May Apply” La monopolizzazione dei dati da Google e Facebook
- Bibliografia/Sitografia
Storia del diritto alla riservatezza
La storia del diritto alla riservatezza copre un arco temporale di poco superiore al secolo. Di Right to Privacy si inizia a parlare, oltre Atlantico, verso la fine dell’800, in un articolo apparso sulla «Harvard Law Review»: nel testo la privacy viene definita come right to be let alone (diritto di essere lasciati in pace).
Nel vecchio continente ai primi del ‘900 vengono introdotti i «diritti della personalità». Nel secondo dopoguerra, in Italia, viene affrontato il problema dell’esistenza di un diritto alla riservatezza. La Cassazione, in risposta, a metà degli anni ’50, nega l’esistenza, nel nostro sistema, del diritto alla riservatezza.
La sentenza riporta la seguente massima: «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto non è vietato comunicare, sia privatamente che pubblicamente, vicende, tanto più se immaginarie, nella vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto».
Nel 1975 l’ordinamento giuridico riconosce e tutela l’interesse di ciascuno a che non siano resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso. La divulgazione di immagini o avvenimenti non rilevanti per l’opinione pubblica costituisce lesione della privacy.
È comunque presente nella Costituzione un diritto alla riservatezza, in particolare nell’art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. In questo momento il contenuto del diritto alla riservatezza corrisponde al diritto ad essere lasciati soli.
Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al controllo sulle informazioni che riguardano l’individuo
Con l’inizio dell’estesa diffusione dei calcolatori vi è la definitiva affermazione, nel nostro ordinamento, del diritto alla riservatezza.
L’evoluzione dell’informatica può dividersi in quattro periodi:
- Il primo periodo, che copre gli anni ’70 del ‘900, è caratterizzato dalla presenza di pochi voluminosi calcolatori;
- Il secondo periodo attraversa gli anni ’80: i computer, aventi un costo più accessibile, possono essere utilizzati anche da grandi imprese private;
- Il terzo periodo copre la prima metà degli anni ’90 e si può dire concluso con l’emanazione della legge sul trattamento dei dati personali (675/1996), oggi confluita nel codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003);
- Il quarto periodo, corrispondente all’ultimo decennio, coincide con l’utilizzo di massa delle reti telematiche: Internet entra a far parte del nostro agire quotidiano.
L’obiettivo finale di queste normative è quello di assicurare all’interessato il controllo sul flusso delle informazioni che lo riguardano. Con la diffusione dei calcolatori è necessaria l’adozione di tutele per evitare pericoli, più o meno palesi e avvertibili, derivanti a ciascun cittadino dalla facilità con la quale possono essere rintracciate informazioni che lo riguardano.
Questo, inoltre, comporta il cambiamento della nozione e del contenuto del diritto alla riservatezza: non più diritto ad essere lasciati soli, ma diritto al controllo sui propri dati.
Codice della Privacy
La disciplina relativa alla protezione dei dati personali è oggi contenuta nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'art. 1, (D.lgs. 196/2003) del Codice della Privacy riconosce a ciascuno il "diritto alla protezione dei dati personali".
Questo diritto viene riconosciuto e garantito accanto al diritto alla riservatezza e a quello all'identità personale: il senso è quello di tutelare autonomamente la libertà positiva dell'interessato ad esercitare un controllo sulle informazioni che lo riguardano.
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice
Il codice in materia di protezione dei dati personali è un decreto legislativo della Repubblica Italiana emanato il 30 giugno 2003 al n. 196 e noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy».
Il testo contiene 186 articoli ed è diviso in tre parti:
- La prima contiene le disposizioni generali che riguardano tutti gli adempimenti ed i corrispondenti diritti relativi al trattamento, con riferimento ai settori pubblico e privato;
- La seconda è la parte dedicata a specifici settori (giudiziario, polizia, sanitario, difesa e sicurezza dello Stato, Pubblica Amministrazione, istruzione…);
- La terza parte contiene le tutele amministrative e giurisdizionali dell’interessato, disciplina le sanzioni e regolamenta l'Ufficio del Garante.
Trattamento dei dati personali - art. 4
Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche è soggetto all’applicazione del Codice della Privacy solo se i dati sono destinati alla comunicazione o alla diffusione. In particolare l’art. 4 del Codice è suddiviso in più parti.
La lett. a, del comma 1, dell’articolo appena citato, considera «trattamento» moltissime operazioni raggruppabili in quattro fasi che caratterizzano il ciclo di vita del dato:
- Fase preliminare - raccolta e registrazione;
- Fase dell’utilizzo dei dati - organizzazione, consultazione, modificazione, selezione e confronto;
- Fase di circolazione dei dati - comunicazione e diffusione;
- Fase terminale - conservazione, cancellazione e distruzione delle informazioni stesse.
La lett. b, del comma 1, si occupa della definizione di «dato personale», il quale comprende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
La lett. d, del comma 1, sottolinea la differenza tra dato personale e dato sensibile, ove quest’ultimo viene considerato un dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale di una persona.
-
Data Security And Privacy
-
Security, Privacy and Storage: Appunti di Sistemi
-
Appunti di System security and Data privacy
-
Appunti Privacy e sicurezza