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CANDIDATI
n.1 Angelo Fiorentino - matricola n° 093519
n.2 Gessica Vigoni - matricola n° 093143 A.A. 2014/2015
Relatore: De Vivo Maria Concetta
SOMMARIO
1. Storia del diritto alla riservatezza
1.1 Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al controllo sulle informazioni che riguardano
l’individuo
2. Codice della Privacy
2.1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice
2.2 Trattamento dei dati personali - art. 4
2.2.1 Modalità di trattamento dei dati personali
2.2.2 Raccolta dei dati
2.3 Diritti dell’interessato
3. Computer Privacy
3.1 Storia della Computer Privacy
3.2 Art. 34: misure minime da adottare
3.2.1 Sanzioni
3.2.2 Authority: Garante della Privacy
3.3 Ansia di sicurezza
4. La riservatezza nell’era di Internet
4.1 «Logs» e «Cookies»
4.2 “Terms and Conditions May Apply” La monopolizzazione dei dati da Google e Facebook
5. Bibliografia/Sitografia
1. Storia del diritto alla riservatezza
La storia del diritto alla riservatezza
copre un arco temporale di poco
superiore al secolo. Di Right to Privacy
si inizia a parlare, oltre Atlantico, verso
la fine dell’800, in un articolo apparso
sulla «Harvard Law Review»: nel testo
la privacy viene definita come right to
be let alone (diritto di essere lasciati in
pace). Nel vecchio continente ai primi
del ‘900 vengono introdotti i «diritti
della personalità». Nel secondo
dopoguerra, in Italia, viene affrontato il
problema dell’esistenza di un diritto alla
riservatezza. La Cassazione, in risposta,
a metà degli anni ’50, nega l’esistenza,
nel nostro sistema, del diritto alla
riservatezza.
La sentenza riporta la seguente
massima:
«Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto
sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto
non è vietato comunicare, sia privatamente che pubblicamente, vicende, tanto più se
immaginarie, nella vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di
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per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto».
Nel 1975 l’ordinamento giuridico riconosce e tutela l’interesse di ciascuno a che non siano
resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso. La divulgazione
di immagini o avvenimenti non rilevanti per l’opinione pubblica costituisce lesione della
privacy.
È comunque presente nella Costituzione un diritto alla riservatezza, in particolare nell’art. 2
e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. In questo momento il contenuto del
diritto alla riservatezza corrisponde al diritto ad essere lasciati soli.
1 Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487
1.1 Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al
controllo sulle informazioni che riguardano
l’individuo
Con l’inizio dell’estesa diffusione dei calcolatori vi è la definitiva affermazione, nel nostro
ordinamento, del diritto alla riservatezza.
L’evoluzione dell’informatica può dividersi in quattro periodi:
il primo periodo, che copre gli anni ’70 del ‘900, è caratterizzato dalla presenza di pochi
• voluminosi calcolatori;
il secondo periodo attraversa gli anni ’80: i computer, aventi un costo più accessibile,
• possono essere utilizzati anche da grandi imprese private;
il terzo periodo copre la prima metà degli anni ’90 e si può dire concluso con
• l’emanazione della legge sul trattamento dei dati personali (675/1996), oggi confluita nel
codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003);
il quarto periodo, corrispondente all’ultimo decennio, coincide con l’utilizzo di massa
• delle reti telematiche: Internet entra a far parte del nostro agire quotidiano.
L’obiettivo finale di queste normative è quello di assicurare all’interessato il controllo sul
flusso delle informazioni che lo riguardano.
Con la diffusione dei calcolatori è necessaria l’adozione di tutele per evitare pericoli, più o
meno palesi e avvertibili, derivanti a ciascun cittadino dalla facilità con la quale possono
essere rintracciate informazioni che lo riguardano. Questo, inoltre, comporta il cambiamento
della nozione e del contenuto del diritto alla riservatezza: non più diritto ad essere lasciati
soli, ma diritto al controllo sui propri dati.
2. Codice della Privacy
La disciplina relativa alla protezione dei dati personali è oggi contenuta nel D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
L'art. 1, (D.lgs. 196/2003) del Codice della Privacy riconosce a ciascuno il "diritto alla
protezione dei dati personali". Questo diritto viene riconosciuto e garantito accanto al diritto
alla riservatezza e a quello all'identità personale: il senso è quello di tutelare autonomamente
la libertà positiva dell'interessato ad esercitare un controllo sulle informazioni che lo
riguardano.
2.1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice
Il codice in materia di protezione dei dati personali è un decreto legislativo della Repubblica
Italiana emanato il 30 giugno 2003 al n. 196 e noto comunemente anche come «Testo unico
sulla privacy».
Il testo contiene 186 articoli ed è diviso in tre parti:
la prima contiene le disposizioni generali che riguardano tutti gli adempimenti ed i
• corrispondenti diritti relativi al trattamento, con riferimento ai settori pubblico e privato;
la seconda è la parte dedicata a specifici settori (giudiziario, polizia, sanitario, difesa e
• sicurezza dello Stato, Pubblica Amministrazione, istruzione…);
la terza parte contiene le tutele amministrative e giurisdizionali dell’interessato, disciplina
• le sanzioni e regolamenta l'Ufficio del Garante.
2.2 Trattamento dei dati personali - art. 4
Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche è soggetto all’applicazione del
Codice della Privacy solo se i dati sono destinati alla comunicazione o alla diffusione.
In particolare l’art. 4 del Codice è suddiviso in più parti.
La lett. a, del comma 1, dell’articolo appena citato, considera «trattamento» moltissime
operazioni raggruppabili in quattro fasi che caratterizzano il ciclo di vita del dato:
1. Fase preliminare - raccolta e registrazione;
2. Fase dell’utilizzo dei dati - organizzazione, consultazione, modificazione, selezione e
confronto;
3. Fase di circolazione dei dati - comunicazione e diffusione;
4. Fase terminale - conservazione, cancellazione e distruzione delle informazioni stesse.
La lett. b, del comma 1, si occupa della definizione di «dato personale», il quale comprende
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione,
identificati o identificabili mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
La lett. d, del comma 1, sottolinea la differenza tra dato personale e dato sensibile, ove
quest’ultimo viene considerato un dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale della persona.
La lett. p, del comma 1, afferma che qualsiasi insieme di dati personali costituisce una
«banca dati».
La lett. n, del comma 1, considera «anonimo» il dato che non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile, mentre la lett. i definisce «interessato» la persona
fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.
La lett. f, del comma 1, ritiene che la figura del «titolare» sia una persona fisica, persona
giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo che
si occupa delle decisioni che riguardano le finalità, le modalità del trattamento di dati
personali e gli strumenti utilizzati.
Nella lett. g, del comma 1, si enuncia che il titolare, se necessario, affida il trattamento dei
dati personali a dei «responsabili», che possono essere persone fisiche o giuridiche, ovvero
pubbliche amministrazioni o qualsiasi altro ente, associazione o organismo.
La lett. h, del comma 1, afferma che titolari o responsabili possono autorizzare persone
fisiche ad effettuare operazioni di trattamento: questa figura prende il nome di «incaricato».
2.2.1 - Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
trattati in modo lecito e corretto;
• raccolti e registrati per scopi legittimi e utilizzati in operazioni compatibili con tali scopi;
• esatti e, se necessario, aggiornati;
• pertinenti, completi e che non vadano oltre le finalità per le quali sono raccolti o
• successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato finché non si
• raggiunge lo scopo per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Chi intende trattare dati sensibili altrui, deve inviare all’Authority una “notifica” , che viene
inserita in un apposito registro.
2.2.2 - Raccolta dei dati
La raccolta dei dati personali deve essere di regola preceduta da un’informativa (art. 13)
fornita all’interessato, oralmente o per iscritto, che contenga una serie di informazioni tra le
quali:
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o
• che possono venirne a conoscenza, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
2 Dichiarazione da inviare al Garante.
gli elementi identificativi del titolare e del rappresentante nel territorio dello Stato e del
• responsabile.
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e se è documentato per iscritto. Quando il trattamento riguarda dati
sensibili, il consenso è manifestato in forma scritta.
2.3 - Diritti dell’interessato
Il Codice riconosce all’interessato una serie di diritti. Essi sono:
diritto di conoscenza: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
• di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma comprensibile;
diritto di accesso ai dati: l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
• a. dell’origine dei dati personali;
b. de