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CANDIDATI

n.1 Angelo Fiorentino - matricola n° 093519

n.2 Gessica Vigoni - matricola n° 093143 A.A. 2014/2015

Relatore: De Vivo Maria Concetta

SOMMARIO

1. Storia del diritto alla riservatezza

1.1 Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al controllo sulle informazioni che riguardano

l’individuo

2. Codice della Privacy

2.1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice

2.2 Trattamento dei dati personali - art. 4

2.2.1 Modalità di trattamento dei dati personali

2.2.2 Raccolta dei dati

2.3 Diritti dell’interessato

3. Computer Privacy

3.1 Storia della Computer Privacy

3.2 Art. 34: misure minime da adottare

3.2.1 Sanzioni

3.2.2 Authority: Garante della Privacy

3.3 Ansia di sicurezza

4. La riservatezza nell’era di Internet

4.1 «Logs» e «Cookies»

4.2 “Terms and Conditions May Apply” La monopolizzazione dei dati da Google e Facebook

5. Bibliografia/Sitografia

1. Storia del diritto alla riservatezza

La storia del diritto alla riservatezza

copre un arco temporale di poco

superiore al secolo. Di Right to Privacy

si inizia a parlare, oltre Atlantico, verso

la fine dell’800, in un articolo apparso

sulla «Harvard Law Review»: nel testo

la privacy viene definita come right to

be let alone (diritto di essere lasciati in

pace). Nel vecchio continente ai primi

del ‘900 vengono introdotti i «diritti

della personalità». Nel secondo

dopoguerra, in Italia, viene affrontato il

problema dell’esistenza di un diritto alla

riservatezza. La Cassazione, in risposta,

a metà degli anni ’50, nega l’esistenza,

nel nostro sistema, del diritto alla

riservatezza.

La sentenza riporta la seguente

massima:

«Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto

sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto

non è vietato comunicare, sia privatamente che pubblicamente, vicende, tanto più se

immaginarie, nella vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di

1

per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto».

Nel 1975 l’ordinamento giuridico riconosce e tutela l’interesse di ciascuno a che non siano

resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso. La divulgazione

di immagini o avvenimenti non rilevanti per l’opinione pubblica costituisce lesione della

privacy.

È comunque presente nella Costituzione un diritto alla riservatezza, in particolare nell’art. 2

e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. In questo momento il contenuto del

diritto alla riservatezza corrisponde al diritto ad essere lasciati soli.

1 Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487

1.1 Dal diritto ad essere lasciati soli al diritto al

controllo sulle informazioni che riguardano

l’individuo

Con l’inizio dell’estesa diffusione dei calcolatori vi è la definitiva affermazione, nel nostro

ordinamento, del diritto alla riservatezza.

L’evoluzione dell’informatica può dividersi in quattro periodi:

il primo periodo, che copre gli anni ’70 del ‘900, è caratterizzato dalla presenza di pochi

• voluminosi calcolatori;

il secondo periodo attraversa gli anni ’80: i computer, aventi un costo più accessibile,

• possono essere utilizzati anche da grandi imprese private;

il terzo periodo copre la prima metà degli anni ’90 e si può dire concluso con

• l’emanazione della legge sul trattamento dei dati personali (675/1996), oggi confluita nel

codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003);

il quarto periodo, corrispondente all’ultimo decennio, coincide con l’utilizzo di massa

• delle reti telematiche: Internet entra a far parte del nostro agire quotidiano.

L’obiettivo finale di queste normative è quello di assicurare all’interessato il controllo sul

flusso delle informazioni che lo riguardano.

Con la diffusione dei calcolatori è necessaria l’adozione di tutele per evitare pericoli, più o

meno palesi e avvertibili, derivanti a ciascun cittadino dalla facilità con la quale possono

essere rintracciate informazioni che lo riguardano. Questo, inoltre, comporta il cambiamento

della nozione e del contenuto del diritto alla riservatezza: non più diritto ad essere lasciati

soli, ma diritto al controllo sui propri dati.

2. Codice della Privacy

La disciplina relativa alla protezione dei dati personali è oggi contenuta nel D.lgs. 30 giugno

2003, n. 196.

L'art. 1, (D.lgs. 196/2003) del Codice della Privacy riconosce a ciascuno il "diritto alla

protezione dei dati personali". Questo diritto viene riconosciuto e garantito accanto al diritto

alla riservatezza e a quello all'identità personale: il senso è quello di tutelare autonomamente

la libertà positiva dell'interessato ad esercitare un controllo sulle informazioni che lo

riguardano.

2.1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: struttura del codice

Il codice in materia di protezione dei dati personali è un decreto legislativo della Repubblica

Italiana emanato il 30 giugno 2003 al n. 196 e noto comunemente anche come «Testo unico

sulla privacy».

Il testo contiene 186 articoli ed è diviso in tre parti:

la prima contiene le disposizioni generali che riguardano tutti gli adempimenti ed i

• corrispondenti diritti relativi al trattamento, con riferimento ai settori pubblico e privato;

la seconda è la parte dedicata a specifici settori (giudiziario, polizia, sanitario, difesa e

• sicurezza dello Stato, Pubblica Amministrazione, istruzione…);

la terza parte contiene le tutele amministrative e giurisdizionali dell’interessato, disciplina

• le sanzioni e regolamenta l'Ufficio del Garante.

2.2 Trattamento dei dati personali - art. 4

Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche è soggetto all’applicazione del

Codice della Privacy solo se i dati sono destinati alla comunicazione o alla diffusione.

In particolare l’art. 4 del Codice è suddiviso in più parti.

La lett. a, del comma 1, dell’articolo appena citato, considera «trattamento» moltissime

operazioni raggruppabili in quattro fasi che caratterizzano il ciclo di vita del dato:

1. Fase preliminare - raccolta e registrazione;

2. Fase dell’utilizzo dei dati - organizzazione, consultazione, modificazione, selezione e

confronto;

3. Fase di circolazione dei dati - comunicazione e diffusione;

4. Fase terminale - conservazione, cancellazione e distruzione delle informazioni stesse.

La lett. b, del comma 1, si occupa della definizione di «dato personale», il quale comprende

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione,

identificati o identificabili mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

La lett. d, del comma 1, sottolinea la differenza tra dato personale e dato sensibile, ove

quest’ultimo viene considerato un dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita

sessuale della persona.

La lett. p, del comma 1, afferma che qualsiasi insieme di dati personali costituisce una

«banca dati».

La lett. n, del comma 1, considera «anonimo» il dato che non può essere associato ad un

interessato identificato o identificabile, mentre la lett. i definisce «interessato» la persona

fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

La lett. f, del comma 1, ritiene che la figura del «titolare» sia una persona fisica, persona

giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo che

si occupa delle decisioni che riguardano le finalità, le modalità del trattamento di dati

personali e gli strumenti utilizzati.

Nella lett. g, del comma 1, si enuncia che il titolare, se necessario, affida il trattamento dei

dati personali a dei «responsabili», che possono essere persone fisiche o giuridiche, ovvero

pubbliche amministrazioni o qualsiasi altro ente, associazione o organismo.

La lett. h, del comma 1, afferma che titolari o responsabili possono autorizzare persone

fisiche ad effettuare operazioni di trattamento: questa figura prende il nome di «incaricato».

2.2.1 - Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

trattati in modo lecito e corretto;

• raccolti e registrati per scopi legittimi e utilizzati in operazioni compatibili con tali scopi;

• esatti e, se necessario, aggiornati;

• pertinenti, completi e che non vadano oltre le finalità per le quali sono raccolti o

• successivamente trattati;

conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato finché non si

• raggiunge lo scopo per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2

Chi intende trattare dati sensibili altrui, deve inviare all’Authority una “notifica” , che viene

inserita in un apposito registro.

2.2.2 - Raccolta dei dati

La raccolta dei dati personali deve essere di regola preceduta da un’informativa (art. 13)

fornita all’interessato, oralmente o per iscritto, che contenga una serie di informazioni tra le

quali:

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o

• che possono venirne a conoscenza, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

2 Dichiarazione da inviare al Garante.

gli elementi identificativi del titolare e del rappresentante nel territorio dello Stato e del

• responsabile.

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso

solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è

espresso liberamente e se è documentato per iscritto. Quando il trattamento riguarda dati

sensibili, il consenso è manifestato in forma scritta.

2.3 - Diritti dell’interessato

Il Codice riconosce all’interessato una serie di diritti. Essi sono:

diritto di conoscenza: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno

• di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione

in forma comprensibile;

diritto di accesso ai dati: l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

• a. dell’origine dei dati personali;

b. de

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
15 pagine
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chic_co_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle Nuove Tecnologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Camerino o del prof De Vivo Maria Concetta.