L'iniziativa legislativa e il bicameralismo in Italia
L’iniziativa legislativa può essere esercitata dal Governo su deliberazione del Consiglio dei ministri, da ciascun deputato e da ciascun senatore, collettivamente dalle due Camere, e da ogni consiglio regionale. Infine, l’iniziativa spetta anche al popolo con 50.000 elettori.
Le due Camere hanno gli stessi poteri ed esercitano le stesse funzioni, quindi il nostro Parlamento è organizzato secondo il sistema del bicameralismo. La funzione principale delle due Camere è quella di approvare le leggi. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
Presentazione e approvazione delle leggi
Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l’approva articolo per articolo con votazione finale. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita dalla legge costituzionale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Il Senato della Repubblica Italiana
Il Senato della Repubblica Italiana è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato i 25 anni. Il numero dei senatori elettivi è 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7; il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta 1.
I senatori
- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40esimo anno.
- Senatori a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
- Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico e letterario.
La Camera dei deputati
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. Il numero dei deputati è 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Le elezioni hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.
Durata delle Camere
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. La prima riunione non oltre il 26esimo giorno dalle elezioni. La durata delle Camere è di 5 anni.
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