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Le categorie di imprenditori

Criterio oggettivo (oggetto dell’impresa)

L’imprenditore commerciale è destinatario di un ampio corpus di norme speciali. La normativa è invece ridotta per l’imprenditore agricolo.

Imprenditore agricolo

Art. 2135 Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Imprenditore soggetti a registrazione

Art. 2195 Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un’attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Disciplina dell’imprenditore agricolo

La nozione di imprenditore agricolo ha carattere negativo e serve ad esonerare da una serie di obblighi — è sottoposto alla disciplina dell’imprenditore generale ma non a quella dell’imprenditore commerciale.

  • Non fallisce;
  • Non è tenuto alla tenuta delle scritture contabili;
  • In passato non era soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (oggi lo è ma in una sezione speciale).

Imprese civili

Esistono le imprese civili? Per imprese civili si intendono quelle che non sono né agricole né commerciali.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pier.nesto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Mansani Luigi.
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