Responsabilità Funzionali
1. Responsabilità contrattuale
- Sorge in tutti i casi di inadempimento di una specifica obbligazione verso un soggetto determinato.
- Il creditore deve provare l'esistenza e il contenuto del diritto. Il debitore dovrà provare l'adempimento o che il danno non è a lui imputabile.
- Per inadempimento non dovuto il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione.
- Diritto di risarcimento si prescrive in 10 anni.
Art. 1295
La norma permette all'imprenditore di gestire il rischio e di smussare l'impatto dell'inadempimento stesso tramite stipulazione di un'esclusione all'assunzione parziale.
2. Responsabilità pre-contrattuale
- Responsabilità che precede la fase di stipula del contratto viene anche chiamata regola.
- Sorge a prescindere d'eventuale informativa che vi è tra le parti.
Art. 1337
Le parti durante le trattative devono comportarsi secondo buona fede.
3. Responsabilità extra-contrattuale
- Nata dalla violazione del generale dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica, base il necessario che esista un rapporto particolare tra i soggetti.
Art. 2043
Responsabilità Funzionali
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Responsabilità Contrattuale
Sorge in tutti i casi di inadempimento di una specifica obbligazione verso un soggetto determinato
- Il creditore deve provare l'esistenza e l'entità del danno, il debitore deve provare l'adempimento o che il danno irreparabile.
- Per inadempimento non dovuto il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione.
- Diritto di rimediarsi il prescritto in 10 anni.
Art. 1225
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Responsabilità Pre-contrattuale
- Responsabilità che precede la fase di stipula del contratto, viene meno se interviene negozio.
- Senza pregiudizio di circolazione informativa che è il T u T e le parti.
Art. 1337 Le parti durante le trattative devono comportarsi secondo buona fede.
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Responsabilità Extra-contrattuale
- Nata dalla violazione di generale dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica. Non è necessario che esista un rapporto prelude con il soggetto.
Art. 2043
Art 2013
Qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Fatto Doloso o Colposo
Fatto - Qualsiasi evento potere giudizioso in senso stretto, sia che giudizio, facie amministrativo e fatto umano.
Doloso - Dolo: l'evento è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione. l° il fine lesivo lo scopo di diritto di condotta del soggetto.
Colposo - Colpa: negligenza, imprudenza o imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
l° l'evento dannoso non è direttamente voluto
2° ciò che si rimprovera al soggetto è di non aver osservato la diligenza media, che avrebbe avuto in relazione alle circostanze.
In merito tali criteri non sono sufficienti per coprire tutti i casi del danno e così il sistema si è risolto in criteri più oggettivi.
Responsabilità indiretta
Art. 2048
Responsabilità di genitori, tutori o precettori.
Risponde di danno cagionato da fatto illecito di figli minori, persone soggette a tutela...
... della osservanza o mancanza dei figli...
in esclusiva o per posse responsabilità si...... unica... che sia colposamente o per altri...
Art. 2087
Responsabilità dei datori di lavoro
Per danno accertato dai dipendenti nell'esecuzione delle loro incombenze.
Astratta prevedibilità dell'evento
- È insito nel sistema d'impianto elettrico o di acqueo, costruzioni di vantaggi a profitti dell'altrui.
- Indice della colpevolezza dell'imputato.
L'imprenditore deve ispezionare la produzione tendendo ad un elevato livello di sicurezza da più dolori di manutenzione. Deve essere in connessione economicamente un giorno al danno patrimoniale.
Danno ingiusto
Essenziale per stabilire il soggetto cui occorre il danno.
Danno
Lesione di un interesse protetto.
- Danno-evento: effetto concreto sul profitto
- Danno-conseguenza: ripercussione dell'evento nella sfera giuridica della vittima (risarcimento danno).
Ingiustizia
Deve concernere un diritto o un interesse tutelato dalla legge.
Il giudice presta una valutazione comparativa tra gli interessi in contrapposizione col danno al quale è seguito un danno altrui. Non tutti i pregiudizi cedono interessi tutelati giuridicamente.
Violazione che provoca un obbligo per il giudice ex articolo 1173 c.c. di errore originario sopra riportata da morti del paragrafo è una prestazione personale/infoderata.
Danno patrimoniale
È risarcibile in tutti i casi.
Danno non patrimoniale
È risarcibile solo all'interno dei casi previsti dalla legge.
- Da investimento "teorema" giurisdizionale.
- Da responsabilità di tipo "provocata" dal doloso normativo "teorema" in mascotte della responsabilità con intervento di garanzia.
Nesso di causalità
Causalità materiale → Condicio sine qua non: fatto condizione necessaria per il prodursi dell’evento.Rischio specifico: eventi in nesso concreto nella serie di rischi tipo connessi all’evento.
Causalità giuridica → il fatto dannoso produce direttamente il dannoconseguenze involontarie e dirette dell’evento dannoso, anche seessi sono imprevedibili.
Il risarcimento risarcitorio prodotto subito e mancato guadagno futuro.
L’imputabilità può mancare:
- per il fatto di coesistenza (mancanza di capacità di intendere e di volere).Si richiede la capacità naturale
- per mancanza di libertà di agire (presenza di cause di giustificazionee che giustifica la condotta).
- Consenso dell’avente diritto
- Delitto coperto per legittima difesa
La responsabilità è solo attenuata quando ricorrono le stato di necessità,“necessità di evitare” e “opera del proprio abuso di un danno grave alla persona”.
- Ad esagerato sogno derivato da una soria insensata(spog safenso solo il periodo non è assunto volontariamente di subitabilità.)
Responsabilità oggettiva
Il risarcimento pieno tramite delle tass. del rapporto di causalità trafatto altrui e danni, dove necessità di provare la colpa dell’agente.
ciò che soddisfa tutte le misure necessarie è ancora il danno, può
mai essere risarcito nell'intrico.
Necessità di trovare un equilibrio tra efficienza produttiva e risarcibilità del danno.
È molto importante investire in innovazione e sviluppo.
Risarcimento
Ripristinare il soggetto alla situazione originaria.
Risarcimento che a riparare la perdita subita.
a) per equivalente
Danno patrimoniale pagamento di una somma di danaro pari all'astratto valore del
pregiudizio subito.
Danno non patrimoniale: scopo è quello di attribuirsi un'utilità sostitutiva,
una compensazione socialmente adeguata.
b) in forma specifica
Ripristino materiale della situazione preesistente all'illecito
Il giudice può stabilire che tale modalità sia troppo onerosa per il
debitore.
Funzioni responsabilità extra contrattuale
Con il dolo o risarcitorio si ottempera una:
- Funzione riparatoria (compensativa): il danno viene allostrato sul
- Funzione deterrente, dissuadere dal tenere una tale condotta
- (utile per evitare anche reazione ritorsione).
- Funzione punitiva/sanzionatoria punire chi viola l'altrui sfera
Lo stesso meccanismo economico di selezione economica tra soggetti
i soggetti inefficienti vengono eliminati dal
mercato (fallimento).
Si può limitare anche per perseguire una specifica politica industriale,
ma ciò determina un problema di sviluppo del capitalismo.