DIRITTO EUROPEO E COMP. DEL LAVORO 25/11
Il tema del licenziam. è uno di quegli elementi che sono attribuibili alla possibilità di regolaz. del 'UE. Mancano direttive e regolamenti, ma vi sono lo stesso elem. definitori. Nelle fonti primarie (CARTA SOCIALE EUROPEA 1986 (ART. 24), CARTA DI NIZZA 2000) vi sono alcuni riferimenti. Lo stesso valore giuridico dei trattati.
Ma xké la materia del licenziamento non ha trovato spazio?
A causa della difficoltà politica di avvicinare le legislazioni. Nel TFEU, art. 153, ci sono materie che possono formare ogg. della competenza normativa dell'UE tra cui la tutela del lavoratore in luogo della risoluz. del contratto di lav. La difficoltà nasce dalle notevoli divergenze fra legis. statali. Sarebbe necessario un consenso unanime degli st. membri. Lo dice il par. 2 carta di N. Siamo dunque molto lontani da far entrare questo argom. nell'agenda dell'UE. Ma il dir. europeo è più una minaccia o ci sono elem. di miglioram. per gli st. membri? Entrambe le cose.
La nostra cost. esige che il licenziamento sia giustificato ma non prevede rimedi a tutela di chi c'è stato licenziat. ingiusft. Distinguiamo tipo esculsa della tutela dall'obbligo. Sembra che l'ART. 30 C. DI NIZZA si caratterizzi per una maggiore perentorietà. È la stessa che contiene al proprio interno una previsione della limitat. che la stessa può produrre sugli ordin. nazionali. I dir. fondam. o le prev. normative contenut. in essa, possono preveder limitaz. da parte degli st. membri.
ART. 51: le dispos. della CDUSI applicano esclusivam in situaz. dei dir. dell'UE
ART. 52: Eventuali limitaz dei dir della CDU devono essere preved.
DIRITTO EUROPEO E COMP DEL LAVORO 25.11
Il tema del licenziam è uno di quegli elementi che sono attribuibile alla possib. di regolezz del UE. Mancano direttive e regolamenti ma vi sono lo stesso elem. definitori. Nelle fonti primarie (CAPACESAT EUROPEA 1986 (ART. 24), CARTA DI NIZZA 2000 ART. 30) vi sono alcuni riferimenti.
Lo stesso valore giuridico dei trattati.
Ma xke la materia del licenz non ha trovato spazio?
A causa della difficoltà politica di ravvicinare le legislazioni.
Nel TUEAE-art 153, ci sono materie che possono formare ogg della competenza normativa dell'UE, tra cui la tutela del lavoratore in luogo della risoluz. del contr di lav. La difficoltà nasce dalle notavoli divergenze fra legisi. statali. Sarebbe necessario un consenso unanime degli st membri. Lo dice il par 2 cartrida. Siamo dunque molto lontani da far entrare questo argom... nell'agenda dell'UE. Ma il dir. europeo è più una minaccia o ci sono elem di miglioram per gli st membri?
Entrambe le cose.
La nostra cost esige che il licenz sia giustificato ma non prevede rimedi a tutela di chi c'è stato licenzi ingiustif.
Distinguiamo tipo assolta della tutela dall'obbligo sembra che l'ART. 30 C DI NIZZA si caratterizzi per una maggiore perentorietà. È la stessa che contiene al proprio interno una previsione della limitez che la stessa può produrre sugli ordin nazionali. I dir. fondam ole prev normativa contenuta in essa possono preveder limitez da parte degli st. membri.
ART. 51: le dispos della CDN si applicano esclusivam in situaz dei dir. dell'UE
ART. 52: eventuali limitez dei dir della CDN devono essere preved.
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