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DIRITTO EUROPEO E COMP. DEL LAVORO
Il tema del licenziam. è uno di quegli elementi che sono attribuile alla possib. di regole. del U.E. Mancano direttive e regolamenti ma vi sono lo stesso elem. definitori. Nelle fonti primarie (CARTA SOC. EUROPEA 1986 CARTA DI NIZZA 2000) vi sono alcuni riferimenti.(ART. 24) (ART. 30) Lo stesso valore giuridico dei trattati. Ma xchè la materia del licenz. non ha trovato spazio?A causa della difficoltà politica di ravvicinare le legislazioni.
Nel TUE - ART. 153, ci sono materie che possono formare ogg. della competenza normativa dell’UE tra cui la tutela del lavoratore in luogo della risoluz. dei contr. di lav. La difficoltà nasce dalle notevoli divergenze fra legisl. statali. Sarebbe necessario un consenso unanime degli St. membri. Lo dichi il par. 2 carta di N.Siamo dunque molto lontani da far entrare questo argom. nella agenda dell’UE. Ma il dir. europeo è piu un a minaccia o ci sono elem di miglioram per gli st. membri?Entrambe le cose.
La nostra cost. esige che il licenz. sia giustificato ma non prevede rimedi a tutela di chi è stato licenzi. ingiustif. Distinguiamo tipo exsolla della tutela dall'obbligo.Sembra che l’ART. 30 C.DI NIZZA si caratterizzi per una maggio perentorietà. È la stessa che contiene al proprio interno una previsione della limita che la stessa può produrre sugli ordin. nazionali. I dir. fondam e le prev. normative contenuti in essa possono prevedere limitaz. da parte degli st. membri.ART. 51: le dispos della CDFUE si applicano esclusivam in attuaz. dei dir. dell’UE.ART 52: eventuali limitaz dei dir. della CDFUE devono essere preved.