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I TIPI SOCIALI
Principio della tipicità dei modellidi società:
1. società semplice (s.s.)
2. società in nome collettivo (s.n.c.)
3. società in accomandita semplice (s.a.s.)
4. società per azioni (s.p.a.)
5. società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
6. società a responsabilità limitata (s.r.l.)
7. società cooperativa (soc. coop.)
Scopo delle società:
1. Lucrativo: ripartire tra i soci l'utile. società di persone e capitali
2. Mutualistico: permettere ai soci di ottenere un vantaggio
3. Consortile: Disciplinare o svolgere determinate fasi delle imprese dei soci
Attività delle società:
1. Non commerciali: non possono svolgere attività commerciali
2. Società commerciali: tutte le soc. lucrative, eccetto quella semplice.
LE SOCIETA' DI PERSONE
Il modello normativo è datto dalla soc. semplice.
Autonomia patrimoniale:
1. L'autonomia patrimoniale imperfetta: Connessioni e interferenze tra il patrimonio
sociale e quello dei soci. I creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci
illimitatamente responsabili. Questa autonomia impedisce alle società di persone di acquisire
la personalità giuridica.
I conferimenti: Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti al momento della adesione al contratto o
in una successiva modifica.
Partecipazione sociale: Essa si acquista per adesione al contratto di costituzione di società, acquisto inter vivos.
Si perde in caso di morte, recesso o esclusione.
Diritti e obblighi dei soci:
Diritti e obblighi patrimoniali:
1. Diritti agli utile e partecipazione alle perdite
2. Diritto alla liquidazione della propria quota
3. Diritto alla quote di liquidazione
Diritti amministrativi:
1. Diritto ad amministrare (congiunta/disgiunta)
2. Diritto ad esprimere il consenso nelle decisioni che riguardano la collettività dei soci
3. Diritto di controllo
4. Diritto di promuovore l'azione di responsabilità
5. Diritto di recesso
Le decisioni dei soci:
• Decisioni che modificano il contratto sociale, per le quali ci vuole l'unanimità; decisioni
relative all'amm., potere esercitabile disgiuntamente o congiuntamente dai soci.
Poteri di amm. e di rappresentanza:
1. Poteri di amministrazione: Potere interno di gestire la società, compiendo tutti gli atti
utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La legge prevede un modello legale suppletivo,
che può essere derogato dalle parti. Il modello legale affida ai tutti i soci illimitatamente
responsabili il potere di amministrazione, disgiuntamente. L'amministrazione congiunta
invece deve essere inserita, grazie al voto unanime dei soci, nel contratto sociale.
2. Potere di rappresentanza: Potere di esprimere legittimamente verso l'esterno la volontà
sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi. Normalmente questo potere spetta
a chi ha anche il potere di amm. Esso sarà disg. o cong. a seconda del potere di amm.
LE SOCIETA' DI CAPITALI
SPA,SRL,SAPA Sono definite società "di capitali" in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza
concettuale e normativa rispetto all'apporto personale dei soci.La partecipazione dei soci nel capitale si può
rappresentare in quote(azioni). Questo tipo di società (sdc) si presta a investire grandi somme di capitale.
• Tratti comuni:
• Responsabilità limitata dei soci alla quota di capitale sottoscritta (Autonomia
patrimoniale perfetta)
• Personalità giuridica: Capacità della società di essere titolare di obblighi e diritti
• Tutela del capitale sociale
• Altri...
L'AZIONE E LA QUOTA
• Come detto prima, l'azione o la quota rappresentano il capitale di una società, e vi sono
differenze tra le due:
L'AZIONE: L'azione è un titolo di credito rappresentante, infatti rappresenta una frazione del capitale sociale,
e la partecipazione del socio all'interno della società. L'unico obbligo posto dall'azione sull'azionista è quello
di conferimento.
L'azione può attribuire una serie di diritti di amm. e a contenuto patrimoniale.
Diritti di amministrazione:
1. Diritto di intervenire in assemblea
2. Diritto di ottenere informazioni
3. Diritto di voto in assemblea
4. Diritto di recesso
Posizioni patrimoniali:
1. Diritto agli utili, proporzionalmente al valore della partecipazione.
2. Diritto di ottenere in caso di recesso il rimborso delle azioni
3. Diritto ad ottenere una quota di liquidazione all'atto dell'estinzione della società
4. Diritto di opzione
Circolazione delle azioni: "Principio della liberà trasferibilità": Lo statuto può porre particolari
condizioni per il trasferimento delle azioni o vietarlo (per max 5 anni), inoltre vi sono anche limiti legali alla
possibilità di alienazione delle azioni.
LA QUOTA
: (SRL) Nella SRL non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di
sollecitamento all'investimento.
Caratteri della partecipazione: L'unico obbligo del socio è quello di conferimento
1. Proporzionalità tra conferimenti e contenuto della quota (derogabile nell'atto costitutivo)
2. Proporzionalità tra diritti sociali e quota (derogabile)
3. Le quote sono liberamente trasmissibili (derogabile)
4. La quota è espropriabile e può essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro.
• Ovviamente sono presenti dei diritti scaturenti dalla partecipazione: partecipare a
riunioni, diritto di esprimere consenso o dissenso, diritto di recesso, etc...
GLI ORGANI SOCIALI
• La funzione deliberativa, amministrativa e di controllo sono divise nelle sdc. in organi
diversi. All'atto della costituzione i vari soci possono scegliere tra diversi modelli di gestione,
eventualmente modificabile nel corso della società:
• Tradizionale: Organo di gestione + organo di controllo
• Dualistico: Consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza
• Monistico: cda + comitato di controllo sulla gestione
L'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo collegiale nel quale si forma la volontà sociale.
Assemblea Ordinaria:
o Approva il bilancio
o Nomina o revoca gli amministratori, sindaci, il pres. del collegio sindacale e il revisore
contabile.
o Determina il compenso, se non stabilito dallo statuto
o Delibera responsabilità
Assemblea Straordinaria:
o Modificazioni dello statuto
o nomina e sui poteri dei liquidatori
GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori costituiscono l'organo esecutivo.
L'amm. può essere unica (amministratore unico, AU) o collegiale (nominato un consiglio di amm. , Cd.A)
Esistono anche gli obblighi degli amm.:
1. Far tenere i libri obbligatori, sociali e contabili
2. Redigere il bilancio di esercizio
3. Convocare l'assemblea dei soc.
4. Eseguire le delibere assembleari
5. Dovere di vigilanza
6. Compito di Rappresentanza esterna: Se lo statuto non specifica, la rappresentanza spetta
congiuntamente a tutti gli amministratori, se lo statuto lo indica, deve indicare se
congiuntamente o singolarmente.
COLLEGIO SINDACALE
Nelle società per azioni (spa) la funzione di controllo spetta al collegio sindacale.
Esso è composto da 3 o 5 membri effettivi + 2 membri supplementi, tutti nominati dall'assemblea e con la
durata di 3 anni.
I sindaci devono avere dei requisiti professionali
Il collegio ha i seguenti compiti:
Vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amm. e
sull'adeguatezza dell'organizzazione amm. e contabile della società e sul suo corretto funzionamento
Il controllo contabile è affidato a un revisore contabile o ad una società di revisione e consiste:
Verifica periodica della regolare tenuta della contbilità sociale e della corretta registrazione nella
contabilità dei fatti di gestione
Verifica del bilancio e nella formulazione di un giudizio sul bilancio
LA SRL
La srl risponde delle obbligazioni sociale solo la società con suo patrimonio, ma non può essere quotata in
borsa e il suo capitale sociale deve essere > 10.000 euro. Infatti, questo permette lo svolgimento di attività
medio-piccole. I soci posso prendere decisioni inerenti la gestione. Se non è disposto diversamente, l'amm. è
affidata a uno o più soci.
LA SAPA
Divisione tra: 1. soci accomandanti: sono obbligati nei limiti della quota sottoscritta
2. soci accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali. Sono di diritto amministratori della società. Il nome di almeno un socio
accomandatario deve comparire nella denominazione sociale.
Se tutti gli accomandatari muoiono, la società si scioglie entro 180 giorni, se non si provvede alla
sostituzione. Durante questo periodo, viene nominato, dal collegio sindacale, un amm. provvisorio per gli atti
di ordinaria amministrazione. Le modifiche dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea straordinaria e
da tutti gli accomandatari.
SOCIETA' CON SCOPO MUTUALISTICO
Queste società hanno come scopo principale il principio della "mutualità", ovvero l'aiuto reciproco fra soci.
Esse sono le cooperative e le mutue assicuratrici. Con scopo mutualistico significa fornire beni e servizi o
occasioni di laoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Sono
presenti agevolazioni fiscali per la costituzione di società a scopo mutualistico.
SOCIETA' COOPERATIVE
Le società cooperative sono società a capitale variabile cono scopo mutualistico prevalente/non prevalente.
Lo scopo mutualistico può esere perseguito direttamente o indirettamente attraverso i ristorni. Lo scopo
mutualistico è compatibile con la realizzazione degli utili, ma solo con la loro integrale distribuzione tra i
soci. Autonomia patrimoniale perfetta. Vige il "principio della porta aperta" ovvero la trasferibilità della
quota/azione deve essere autorizzata dagli amministratori, dei quali la maggioranza devono essere soci.
MUTUE ASSICURATRICI
Sono società che esercitano attività asicurativa solo per i rispettivi soci.
I CONTRATTI
IL CONTRATTO IN GENERALE
Le regole generali, quelle che riguardano ogni contratto, vengono applicate in mancanza di regole speciali.
1321 c.c. = Il contratto è l'accordo die due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.
Elementi: Accordo, parti (almeno due), estinguere (finalità del contratto), rapport