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RIFORME ANNI NOVANTA

D.P.C.M. 07.05.1995

D.P.R. 207 del 10.04.1987 => CCNL 04.08.1995

D.P.R. 3 del 10.01.1957 => D. Lgs. 29 del 03.02.1993 e segg.

LEGGE BASSANINI art. 21 L. 59 del 15.03.1997 100

D. Lgs. 112 del 31.03.1998

D.P.R. 233 del 18.06.1998

AUTONOMIA SCOLASTICA => D.P.R. 275 del 08.03.1999

D.I. 44 del 01.02.2001 abrogato dal D.I. 129 del 28.08.2018

D.L. 98 del 06.07.2011 => L. 111 del 15.07.2011)

L. 183 del 12.11.2011

L. 425 del 10.12.1997 (abrogata poi dalla riforma Moratti)

D.P.R. 323 del 23.07.1998

RIFORMA BERLINGUER

D. Lgs. 286 del 30.07.1999

D. MURST 509 del 03.11.1999

L. 62 DEL 10.03.2000

L. 53 del 28.03.2003

D. Lgs. 76 del 15.04.2005

RIFORMA MORATTI

L. 296 del 27.12.2006

D.M. 131 del 13.06.2007

D.L. 112 del 25.06.2008 => L. 133 del 06.08.2008

D.L. 137 del 01.09.2008 => L. 169 del 30.10.2008

D.L. 180 del 10.11.2008 => L. 1 del 09.01.2009

D.P.R. 122 del 22.06.2009

RIFORMA GELMINI

D. Lgs. 150 del 27.10.2009

D.M. 249 del 10.09.2010

D.M. 17 del 22.09.2010

L. 240 del 30.12.2010

D.P.R.

80 del 28.03.2013

L. 107 del 13.07.2015

D. Lgs. 59/60/61/62/63/64/65/66 del 13.04.2017

RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA D.M. 741/742 del 03.10.2017

L. 145 del 30.12.2018

D. Lgs. 96 del 07.08.2019

L. 118 del 30.03.1971

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI L. 517 del 04.08.1977(B.E.S.)

Sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 03.06.1987

101L. 104 del 05.02.1992

D.P.R. 79 del 24.02.1994

L. 17 del 28.01.1999

L. 68 del 12.03.1999

D.P.C.M. 185 del 23.02.2006

Linee guida integrazione 04.08.2009

L. 170 del 08.10.2010

D.M. 5669 del 12.07.2011

Direttiva Ministeriale 27.12.2012

C.M. 8 del 06.03.2013

NOTA MIUR 1551 del 27.06.2013

NOTA MIUR 2563 del 22.11.2013

D. Lgs. 66 del 13.04.2017

D. Lgs. 96 del 07.08.2019

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU 10.12.1948

Dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'ONU 20.11.1959

Convenzione diritti dell'infanzia dell'ONU 20.11.1989 =>C.M. 301 del 08.09.1989

C.M. 205 del 26.07.1990

Pronuncia del C.N.P.I. del 24.03.1993

C.M. 73 del 02.03.1994

ALUNNI STRANIERI L.

40 del 06.03.1998

D. Lgs. 286 del 25.07.1998

D.P.R. 394 del 31.08.1999

C.M. 160 del 06.11.2001

C.M. 24 del 01.03.2006

L. 94 del 15.07.2009

NOTA MIUR 4233 del 19.02.2014

NOTA MIUR 7443 del 18.12.2014

NOTA MIUR 2519 del 15.04.2015

NOTA MIUR 16367 del 02.12.2015

BULLISMO E CYBERBULLISMO L. 71 del 29.05.2017 102

LEGISLAZIONE POST UNITA' D'ITALIA

Principi fondamentali:

  • gratuità e obbligatorietà istruzione elementare;
  • uguaglianza tra i due sessi;
  • rilascio dei diplomi e licenze anche da parte delle scuole pubbliche;
  • norme per l'abilitazione all'insegnamento.

Struttura della scuola:

  • scuola elementare: divisa in due cicli biennali il primo obbligatorio e gratuito);
  • ginnasio di 5 anni + 3 di liceo o scuola tecnica o istituto tecnico di 3 anni;
  • università:
    1. facoltà teologica, giuridica, medica;
    2. facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali con annessa scuola di ingegneria;
    3. facoltà di filosofia e

lettere.13.11.1859 (1+2+3) si accede dal liceo(2) si accede anche dalle scuole tecniche con indirizzo fisico-matematico.

Scuole normali per la formazione dei maestri:

  • durano 3 anni più tirocinio compreso;
  • sono separate per sesso e prevedono diversi curricola:
    • per le studentesse: lavori domestici;
    • per gli studenti: diritti e doveri del cittadino;
  • dopo 2 anni ha la "patente" per insegnare nel corso inferiore delle elementari;
  • dopo 3 anni, invece, si può insegnare nel corso superiore;
  • per accedere alle scuole normali si deve superare un esame;
  • i ragazzi possono accedervi a 16 anni mentre le ragazze a 15 anni.

Principali disposizioni:

  • previste sanzioni per chi trasgredisce le norme sull'obbligo scolastico;
  • eliminato l'insegnamento religioso;

LEGGE COPPINO L. 3961 del 15.07.1877 - inserito l'insegnamento dei diritti e doveri del cittadino;

obbligatorietà solo del corso elementare inferiore + 1 anno di scuole serali;

esenzione

dall'obbligo scolastico per chi è lontano dalla scuola; 103- approvazione di interventi per la costruzione di nuovi edifici scolastici.

Patronati scolastici: si aiutano i ragazzi poveri con libri, vestiti e materiale vario, offerto dal Comune,R.D.5724 del 25.09.1888

PROGRAMMI GABELLI dalle istituzioni e dai cittadini.

Equiparazione degli stipendi degli insegnanti tra uomini e donne e parità di compiti ma non in base alL. 45 del 19.02.1903LEGGE NASI sesso degli allievi.

Principali disposizioni:

  • obbligo scolastico a 12 anni;
  • elementari di 4 anni; poi due percorsi:
    • + 2 anni (corso popolare)L.407 del 08.07.1904LEGGE ORLANDO
    • scuole secondarie per chi vuole continuare;
  • istituzione di scuole serali e festive per gli analfabeti;
  • istituzione della refezione e assistenza scolastica per i più poveri;
  • istituzione Direzione Generale dell'Istruzione elementare;
  • aumento dello stipendio dei maestri.

Principali disposizioni:

  • scuole elementari dei capoluoghi di
  • provincia e circondario sono gestite dai Comuni;- le altre sono gestite dall'amministrazione scolastica provinciale presieduta dal provveditore aglistudi;- l'amministrazione è formata da:

    • consiglio scolastico (=> organo direttivo), presieduto dal provveditore e composto da 15 membri(Ministero, Provincia, Comuni e maestri);
    • deputazione scolastica (=> organo esecutivo), presieduta dal provveditore e composto da sei membri scelti nel consiglio;
    • delegazione governativa (=> organo finanziario), presieduto dal Prefetto e composto da 5 membri (ministero Pubblica Istruzione e Tesoro);

    istituzione dell'Ufficio Scolastico e i Circoli di Direzione Didattica (direttore nominato per concorso);- scuole elementari controllate da ispettori centrali che controllano l'andamento didattico e coordinano la vigilanza sugli ispettori scolastici;- gli insegnanti vengono nominati per concorso, bandito dal Consiglio scolastico

    provinciale; sono poiiscritti in un ruolo provinciale diviso in due categorie - urbana e rurale).

    104RIFORMA GENTILE

    Prima vera riforma della scuola, fortemente voluta dalla politica di Mussolini.

    Principali disposizioni:

    • per il ruolo di insegnante vengono preferiti gli uomini per prestanza fisica e disciplina militare;
    • i programmi scolastici richiamano l'ideologia fascista;
    • reintroduzione dell'insegnamento della religione cattolica;
    • l'istruzione elementare è articolata in 3 gradi:
    1. preparatorio, triennale (l'attuale scuola dell'infanzia);
    2. inferiore, composto da 3 anni (1', 2', 3');
    3. superiore, composto da 2 anni (4', 4');

    ogni ciclo si deve concludere con un esame;

    il programma comprende insegnamenti di arte, canto, disegno, bella scrittura, lettura espressiva, recitazione, aritmetica, nozioni varie, igiene (1', 2', 3' elementare),geografia (dalla 3'), storia (dalla 3'), scienze

    fisiche e naturali (dalla 4’), diritto ed economia (5’);- la scuola elementare è integrata con i corsi integrativi di avviamento professionale (6’, 7’, 8’);- 4 percorsi dopo elementari più avviamento:* ginnasio (5 anni) => liceo classico o scientifico;* istituto tecnico (3 anni) => istituto tecnico superiore (4 anni);* istituto magistrale (7 anni);* scuola complementare;- solo chi esce dal liceo classico può frequentare l’Università; per questo motivo sono previsti:* esame ammissione al ginnasio;* esame fine 2’ anno ginnasio;* esame fine 5’ anno ginnasio;* esame maturità fine liceo su tutte le materie dell’ultimo anno con docenti esterni;- creazione di scuole speciali per handicappati: obbligo di frequenza elementare e media in istituti specializzati con personale specializzato e materiale didattico idoneo;- soppressione di ispettori regionali, provinciali e generali; passaggio da 73 a19

    provveditori regionali; i direttori sono nominati tramite concorso;

    libro unico: per le prime 2 classi di elementari per gli altri 3 vi sono testi differenziati scelti all'interno del Ministero); deve essere rinnovato ogni 3 anni, edito dalla "Libreria dello Stato" e distribuito gratuitamente nelle scuole.

    105 COSTITUZIONE ITALIANA E RIFORME CONNESSE

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

    Promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica affidata a Stato, Regione, Province, Comuni ed enti

    Art. 9 c. 1 Stato Italiano = stato di cultura.

    Promotore culturale dei suoi cittadini

    Fornisce le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura e dell'istruzione.

    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di

    istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Art. 33 Libertà di insegnamento sia sotto il profilo metodologico e di contenuto sia organizzativo e strutturale, limitata al rispetto del buon costume, ordine pubblico, pubblica incolumità, norme costituzionali, ordinamenti scolastici, coscienza morale e civile degli alunni. Libertà di insegnamento dei docenti si specifica

    ando ai bisogni degli studenti.

    nella: - libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione; - libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione; - libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare. L'esistenza di scuole statali e scuole paritarie garantiscono la libertà di insegnamento del dettato costituzionale. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci emeritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegnando ai bisogni degli studenti.

Dettagli
A.A. 2019-2020
165 pagine
248 download
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areniello.monja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia dell'educazione e dei processi di apprendimento e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE o del prof Mancini Riccardo.