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MATRIMONIO CANONICO

Di erenza tra annullamento e nullità

Per il diritto canonico è rilevante la nullità del matrimonio; l’annullamento è rilevante a ni civilistici.

L’annullamento per il diritto canonico (divorzio) non esiste. La di erenza risiede nel fatto che:

l’annullamento viene pronunciato con sentenza costitutiva che produce e etti ex nunc (dalla

sentenza in poi il matrimonio non esiste più). Invece, la nullità viene pronunciata con sentenza

dichiarativa e produce e etti ex tunc - e etti retroattivi (il matrimonio viene cancellato, come se i

coniugi non si fossero mai sposati - rimane salva la posizione dei gli).

Rapporto tra diritto canonico -amore - passione - sesso

amore

La parola deriva dal latino a-mors (immortale) o dal sanscrito Kama (passione). L’amore è

ciò che garantisce l’immortalità (procreazione- gli). L’amore non viene mai menzionato nel codice.

Esistono varie forme d’amore:

- Eros: amore erotico - nei confronti del partner

- Filia: amicizia - nei confronti della famiglia

- Agape: dilectio - la scelta di Dio. Per la Chiesa nel matrimonio deve esservi necessariamente la

dilectio, forma d’amore che si può anche cumulare con le altre.

passione

Invece, la è un sentimento e come tutti è e mero, tende a scomparire. Quindi è

inconciliabile col concetto di amore indissolubile. Si può parlare anche di amore liquido, cioè di

relazioni fragili che niscono.

sesso,

Altra cosa è il sempre vietato al di fuori del matrimonio perché considerato un peccato

vietato dal 6 comandamento. Perché per la chiesa il sesso è condannato? Viene condannato

nell’Antico e nel Nuovo Testamento ed anche nel Vangelo (non in modo esplicito). In particolare:

- San Paolo: legato allo stoicismo, sostiene che le passioni siano pericolose perché impediscono

di raggiungere la saggezza (atarassia). La sessualità è concepita come il male - ostacolo verso

Dio.

- Sant’Agostino: la sessualità (concupiscienza) è un peccato inevitabile ed il matrimonio è la cura

alla malattia. La cura consiste nell’aver rapporti nalizzati solo alla procreazione.

- Libri Penitenziali: vengono proibiti alcuni tipi di rapporti sessuali e sanzionati (uomo con animale

o donna con statua)

- Evento storico importante: l’epidemia della peste che ha comportato un calo demogra co che

ha spinto la Chiesa a sostenere che la sessualità dovesse essere legata alla procreazione.

(Calo demogra co = i fedeli dovevano fare gli).

Esistono due diverse concezioni di matrimonio:

- concezione materialistica: ormai superata. È la concezione del matrimonio nalizzato alla

procreazione che comporta anche dei diritti sul corpo del coniuge come diretta conseguenza.

La concezione di matrimonio- procreazione è legata alla funzione materna (casa, occuparsi dei

gli) che si contrappone alla funzione paterna - patrimonio (lavoro, sostentamento famiglia).

- Concezione personalistica: adottata oggi. Matrimonio nalizzato al bene dei coniugi. Il

matrimonio è un contenitore all’interno del quale bisogna donare per arricchire l’altro. Il sesso

non è nalizzato a procreare ma a ra orzare l’amore per assicurare l’indissolubilità.

Matrimonio canonico

Il matrimonio canonico è un contratto. In particolare, è un contratto:

- sui generis: non lascia spazio all’autonomia contrattuale dei coniugi. La Chiesa stabilisce un

“modello prede nito” e gli elementi essenziali che i coniugi devono accettare in tutto o per

niente, senza apportare modi che (al contrario del diritto civile per il quale il matrimonio è un

negozio giuridico).

- È un sacramento: Gesù non ha inventato il matrimonio, già esisteva, ma l’ha elevato a

sacramento nelle Nozze di Canaan. Poi, è stato u cialmente a ermato il matrimonio-

sacramento con il concilio di Firenze 15 secoli dopo.

- Ha rilevanza pubblicistica.

La Chiesa ha cercato di risolvere il problema dei coniugi che potrebbero non conoscere gli

obblighi derivanti dal matrimonio prevedendo un corso prematrimoniale ad hoc. 1

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La Chiesa non ha inventato il matrimonio canonico ma l’ha fatto derivare dal diritto preesistente:

- diritto romano: struttura giuridica. Il matrimonio romano era composto da due elementi

essenziali: uno materiale (deductio in domum maritii) e uno biologico (a ectio maritalis). Con il

fattore materiale si intende il passaggio sico della donna dalla casa del padre a quella del

marito, ossia l’inizio della convivenza che segna l’inizio del matrimonio. Con il fattore biologico

si intende la volontà dei coniugi di essere marito e moglie che va rinnovata ogni giorno (se

cessa - scioglimento matrimonio). Nel diritto romano il matrimonio si fondava sul libero

consenso dei coniugi (idea che piaceva alla Chiesa) che va rinnovato ogni giorno e, se viene

meno, conduce allo scioglimento del matrimonio (questa idea non piaceva alla Chiesa perché

contro l’indissolubilità).

Il dritto canonico prende dal diritto romano la struttura giuridica del matrimonio che è quella del

possesso: corpus possessioni (convivenza coniugi) e animus possidendi (a ectio maritalis)

- Diritto barbarico: quali cazione matrimonio-contratto. Nel matrimonio barbarico si ha una

concezione diversa. La donna è come un oggetto di proprietà del padre il quale può cedere la

proprietà al marito dietro corrispettivo. Quindi la struttura giuridica del matrimonio barbarico è

quella di un contratto di compravendita nel quale è irrilevante il consenso della donna (idea che

non piace alla Chiesa). Il contratto viene stipulato tra padre e marito e comporta che il

consenso venga espresso al momento delle nozze e non più rinnovato (idea che piace alla

Chiesa - matrimonio indissolubile).

Bisogna speci care che il codice parla di matrimonio come foedus (patto). Il matrimonio è un

patto indissolubile simboleggiato dalla fede. Il patto tra i coniugi richiama il patto tra Dio e il

popolo di Israele e il patto tra la Cristo e la Chiesa.

Natura del contratto di matrimonio

Esiste un dibattito tra due scuole di pensiero sulla natura del contratto di matrimonio:

- Scuola di Bologna (Graziano): natura reale -> il contratto si conclude per e etto del consenso

tra le parti + consegna della cosa (consumazione atto sessuale). La scuola di Bologna sostiene

la natura reale perché altrimenti sarebbe impossibile distinguere il danzamento dal

matrimonio.

- Scuola parigina (Pietro Lombardo): natura consensuale -> il contratto si conclude per e etto del

consenso tra le parti. In questo caso è su ciente il solo consenso, anche se il matrimonio non

è stato consumato altrimenti non vi sarebbe matrimonio tra Giuseppe e Maria perché non

consumato.

- Soluzione intermedia (Papa Alessandro III): il matrimonio ha una natura consensuale. Però, la

consegna della cosa (rapporto sessuale) ha un ruolo fondamentale al suo interno. Sulla base di

ciò, viene distinto il matrimonio rato (validamente celebrato, può essere sciolto dal ponte ce

con atto amministrativo ma non è nullo) dal matrimonio rato e consumato (validamente

celebrato e anche consumato, non può essere sciolto).

nb: la consumazione deve essere volontaria e consapevole - priva di violenza, sostanze

stupefacenti e alcolici - anche quando nascono gli.

Divorziati risposati

Si tratta di soggetti battezzati e sposati che, dopo il divorzio, si sono risposati civilmente o hanno

intrapreso una convivenza stabile con un nuovo partner. Per la Chiesa rappresenta un peccato

non tanto la separazione dei coniugi, quanto più risposarsi e la nuova convivenza. Il codice

canonico, infatti, prevede il divorzio cioè la separazione tra i coniugi ma soltanto come extrema

ratio. La separazione nel matrimonio canonico viene concessa dal vescovo; nel matrimonio

concordatario dall’autorità civile.

La di erenza risiede nel fatto che per:

- diritto civile: la separazione precede il divorzio. Si tratta di un periodo di ri essione prima della

decisione de nitiva con la quale vengono meno tutti i doveri tra i coniugi, compresa la fedeltà.

- Diritto canonico: la separazione tra i coniugi è permanente. Viene concessa fermo restando il

matrimonio, cioè il vincolo non si scioglie (a pena di nullità). La separazione consente

l’interruzione della convivenza ma rimangono validi tutti gli altri doveri, compresi la fedeltà. 2

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Nel matrimonio concordatario la cessazione degli e etti civili si distingue dal divorzio perché:

cessano gli e etti civili (il matrimonio viene sciolto agli occhi dello Stato) ma per la Chiesa gli

e etti rimangono inalterati (il matrimonio non si è sciolto).

Il divorziato civile che si risposa, o intraprende una nuova convivenza, agli occhi della Chiesa in

quanto fedele è un peccatore. In quanto peccatore, gli si applicheranno delle sanzioni: viene

escluso dall’eucarestia, escluso dall’assoluzione sacramentale e non può ricoprire il ruolo di

madrina/padrino nei battesimi. Il peccato è considerato grave (perchè permanente e non c’è

pentimento) e manifesto (pubblico, senza possibilità di confessione).

La riforma di Papa Francesco nel 2016 ha apportato un cambiamento: rimane un peccato da

sanzionare ma la sanzione trova delle attenuanti - viene concessa la possibilità di accedere

all’eucarestia. Tale possibilità non viene concessa a tutti ma a condizione che si intraprenda un

percorso di discernimento in varie fasi:

- esame di coscienza

- Pentimento

- Chiedere la nullità del matrimonio obbligatoriamente, a prescindere dall’esito.

Tale riforma è stata pensata per evitare lo svuotamento delle chiese dato il grande numero di

fedeli dispersi. Tuttavia, è stata criticata perché considerata contro l’indissolubilità del matrimonio.

Avvocato rotale

L’avvocatura nella chiesa è articolata in 4 livelli:

- la laurea in diritto canonico abilita al patrocinio nei cd tribunali inferiori (diocesani)

- Avvocato rotale: dottorato + corso triennale in latino (lingua u ciale della Chiesa) presso la

scuola forense canonica con insegnanti nominati dal Papa (giudici della rota). Può patrocinare

cause civili e penali di competenza della Rota ma anche singole cause presso il tribunale della

segnatura apostolica.

- Avvocati della curia: sono avvocati rotali esperti abilitati al patrocinio presso il supremo

tribunale della segnatura apostolica.

- Avvocati della santa sede: sono gli avvocati del Papa scelti dall’albo di quelli curiali

Come capire quando il matrimonio è nullo? l’avvocato civilista e il canonista usano tecniche

opposte.

- l’avvocato civilista: guarda la ne del matrimonio (la coda) cioè la separazione; come si sono

svolte le vicende che hanno condotto alla separazione.

- L’avvocato canonista: guarda l’inizio del matrimonio (la testa) cioè il danzamento più il

momento del consenso; cerca motivi di nullità.

Nella causa di nullità la chiesa nomina il “difensore del vincolo”, un avvocato d’u cio che difende

il matrimonio (vincolo) contro i coniugi che spesso si mettono d’accordo per ottenere la nullità.

Fase 1: attività maieutica dell’avvocato. Consiste nell’individuare i motivi di nullità. Questa fase

rende la fase successiva più semplice.

Fase 2: fase pre-istruttoria. L’avvocato scrive il libello (piccolo scritto) parlando in prima persona. Il

libello contiene una sintesi dei fatti che serve a far percepire al giudice il “fumus” cioè la possibilità

che il matrimonio sia nullo. La prova viene presentata dopo, nella fase istruttoria.

Molto spesso nelle cause di nullità la soluzione è quella di auto-accusarsi, cioè sostenere di

essere la causa di nullità portando dei propri testimoni, piuttosto che accusare la controparte che

avrebbe una reazione difensiva (potendo avere interesse a far rimanere valido il vincolo - es.

interessi economici). Ad esempio, in una partita di calcio è più semplice vincere in casa che in

trasferta.

Infatti, la realtà e la realtà processuale sono due dimensioni distinte. Si può usare la metafora del

grattacielo: al piano terra si svolgono i fatti (realtà) e al piano alto la realtà processuale. Il compito

dell’avvocato è quello di portare la realtà al piano più alto usando l’ascensore (la prova).

Cause di nullità del matrimonio

Le cause di nullità del matrimonio possono essere distinte in tre gruppi: impedimenti, vizi del

consenso (difetti) e vizi di forma. Sono accomunate da un comune denominatore cioè devono

essere necessariamente presenti al momento del matrimonio. Si può avere una o più cause

concorrenti di nullità ma, per ottenerla, è su ciente che sia accolto anche un solo motivo. 3

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IMPEDIMENTI

Canone: da 1083 a 1094

Gli impedimenti sono degli ostacoli alla valida celebrazione del matrimonio. Gli impedimenti

comportano l’incapacità legale al matrimonio cioè impediscono alla persona di sposarsi. Caso

contrario, il matrimonio è nullo.

Infatti, la chiesa riconosce il diritto di sposarsi a tutti i fedeli (ius connubii). Si tratta di un diritto

naturale. Esistono però dei limiti stabiliti dal papa: il fedele deve essere abile giuridicamente.

Gli impedimenti sono 12.

Vengono distinti in varie categorie:

- in base alla prova: pubblici (provati in foro esterno) e occulti

- In base a chi li ha creati: di diritto divino e di diritto umano

- In base alla durata: perpetui (durano per sempre) o temporanei (legati a circostanze)

- Possono essere certi o incerti (a loro volta, di fatto o di diritto)

- In base a chi si riferiscono: assoluti (erga omnes, a tutti) o relativi (ad una persona determinata)

- Possono essere dispensabili o indispensabili (di diritto divino). Quelli dispensabili possono

essere, a loro volta, riservati o non riservati alla santa sede.

1. Età

L’età è un impedimento di diritto umano, assoluto e temporaneo. L’età minima per contrarre

matrimonio è stata ssata nel corpus iuris di Giustiniano e corrisponde a 12 anni per la donna e

14 per l’uomo. Si tratta di una presunzione relativa che fa riferimento alla maturità biologica (a

questa età sanno come si concepisce). Nel codice del 1917 l’età minima è stata aumentata a 14

anni per la donna e 16 per l’uomo.

Questo limite si applica in tutto il mondo cattolico. Tuttavia, le conferenze episcopali possono

aumentare tale limite. Ad esempio, è accaduto in Italia.

Il matrimonio celebrato al di sotto del limite è valido ma illecito.

2. Impotenza

L’impotenza è un impedimento di diritto divino, permanente, assoluto, relativa e indispensabile.

Quando si parla di impotenza bisogna operare una distinzione tra:

- inabilità al rapporto sessuale (impotenza copulativa): è motivo di nullità

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oriana_diliberti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ferrante Mario.
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