MATRIMONIO CANONICO
Di erenza tra annullamento e nullità
Per il diritto canonico è rilevante la nullità del matrimonio; l’annullamento è rilevante a ni civilistici.
L’annullamento per il diritto canonico (divorzio) non esiste. La di erenza risiede nel fatto che:
l’annullamento viene pronunciato con sentenza costitutiva che produce e etti ex nunc (dalla
sentenza in poi il matrimonio non esiste più). Invece, la nullità viene pronunciata con sentenza
dichiarativa e produce e etti ex tunc - e etti retroattivi (il matrimonio viene cancellato, come se i
coniugi non si fossero mai sposati - rimane salva la posizione dei gli).
Rapporto tra diritto canonico -amore - passione - sesso
amore
La parola deriva dal latino a-mors (immortale) o dal sanscrito Kama (passione). L’amore è
ciò che garantisce l’immortalità (procreazione- gli). L’amore non viene mai menzionato nel codice.
Esistono varie forme d’amore:
- Eros: amore erotico - nei confronti del partner
- Filia: amicizia - nei confronti della famiglia
- Agape: dilectio - la scelta di Dio. Per la Chiesa nel matrimonio deve esservi necessariamente la
dilectio, forma d’amore che si può anche cumulare con le altre.
passione
Invece, la è un sentimento e come tutti è e mero, tende a scomparire. Quindi è
inconciliabile col concetto di amore indissolubile. Si può parlare anche di amore liquido, cioè di
relazioni fragili che niscono.
sesso,
Altra cosa è il sempre vietato al di fuori del matrimonio perché considerato un peccato
vietato dal 6 comandamento. Perché per la chiesa il sesso è condannato? Viene condannato
nell’Antico e nel Nuovo Testamento ed anche nel Vangelo (non in modo esplicito). In particolare:
- San Paolo: legato allo stoicismo, sostiene che le passioni siano pericolose perché impediscono
di raggiungere la saggezza (atarassia). La sessualità è concepita come il male - ostacolo verso
Dio.
- Sant’Agostino: la sessualità (concupiscienza) è un peccato inevitabile ed il matrimonio è la cura
alla malattia. La cura consiste nell’aver rapporti nalizzati solo alla procreazione.
- Libri Penitenziali: vengono proibiti alcuni tipi di rapporti sessuali e sanzionati (uomo con animale
o donna con statua)
- Evento storico importante: l’epidemia della peste che ha comportato un calo demogra co che
ha spinto la Chiesa a sostenere che la sessualità dovesse essere legata alla procreazione.
(Calo demogra co = i fedeli dovevano fare gli).
Esistono due diverse concezioni di matrimonio:
- concezione materialistica: ormai superata. È la concezione del matrimonio nalizzato alla
procreazione che comporta anche dei diritti sul corpo del coniuge come diretta conseguenza.
La concezione di matrimonio- procreazione è legata alla funzione materna (casa, occuparsi dei
gli) che si contrappone alla funzione paterna - patrimonio (lavoro, sostentamento famiglia).
- Concezione personalistica: adottata oggi. Matrimonio nalizzato al bene dei coniugi. Il
matrimonio è un contenitore all’interno del quale bisogna donare per arricchire l’altro. Il sesso
non è nalizzato a procreare ma a ra orzare l’amore per assicurare l’indissolubilità.
Matrimonio canonico
Il matrimonio canonico è un contratto. In particolare, è un contratto:
- sui generis: non lascia spazio all’autonomia contrattuale dei coniugi. La Chiesa stabilisce un
“modello prede nito” e gli elementi essenziali che i coniugi devono accettare in tutto o per
niente, senza apportare modi che (al contrario del diritto civile per il quale il matrimonio è un
negozio giuridico).
- È un sacramento: Gesù non ha inventato il matrimonio, già esisteva, ma l’ha elevato a
sacramento nelle Nozze di Canaan. Poi, è stato u cialmente a ermato il matrimonio-
sacramento con il concilio di Firenze 15 secoli dopo.
- Ha rilevanza pubblicistica.
La Chiesa ha cercato di risolvere il problema dei coniugi che potrebbero non conoscere gli
obblighi derivanti dal matrimonio prevedendo un corso prematrimoniale ad hoc. 1
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La Chiesa non ha inventato il matrimonio canonico ma l’ha fatto derivare dal diritto preesistente:
- diritto romano: struttura giuridica. Il matrimonio romano era composto da due elementi
essenziali: uno materiale (deductio in domum maritii) e uno biologico (a ectio maritalis). Con il
fattore materiale si intende il passaggio sico della donna dalla casa del padre a quella del
marito, ossia l’inizio della convivenza che segna l’inizio del matrimonio. Con il fattore biologico
si intende la volontà dei coniugi di essere marito e moglie che va rinnovata ogni giorno (se
cessa - scioglimento matrimonio). Nel diritto romano il matrimonio si fondava sul libero
consenso dei coniugi (idea che piaceva alla Chiesa) che va rinnovato ogni giorno e, se viene
meno, conduce allo scioglimento del matrimonio (questa idea non piaceva alla Chiesa perché
contro l’indissolubilità).
Il dritto canonico prende dal diritto romano la struttura giuridica del matrimonio che è quella del
possesso: corpus possessioni (convivenza coniugi) e animus possidendi (a ectio maritalis)
- Diritto barbarico: quali cazione matrimonio-contratto. Nel matrimonio barbarico si ha una
concezione diversa. La donna è come un oggetto di proprietà del padre il quale può cedere la
proprietà al marito dietro corrispettivo. Quindi la struttura giuridica del matrimonio barbarico è
quella di un contratto di compravendita nel quale è irrilevante il consenso della donna (idea che
non piace alla Chiesa). Il contratto viene stipulato tra padre e marito e comporta che il
consenso venga espresso al momento delle nozze e non più rinnovato (idea che piace alla
Chiesa - matrimonio indissolubile).
Bisogna speci care che il codice parla di matrimonio come foedus (patto). Il matrimonio è un
patto indissolubile simboleggiato dalla fede. Il patto tra i coniugi richiama il patto tra Dio e il
popolo di Israele e il patto tra la Cristo e la Chiesa.
Natura del contratto di matrimonio
Esiste un dibattito tra due scuole di pensiero sulla natura del contratto di matrimonio:
- Scuola di Bologna (Graziano): natura reale -> il contratto si conclude per e etto del consenso
tra le parti + consegna della cosa (consumazione atto sessuale). La scuola di Bologna sostiene
la natura reale perché altrimenti sarebbe impossibile distinguere il danzamento dal
matrimonio.
- Scuola parigina (Pietro Lombardo): natura consensuale -> il contratto si conclude per e etto del
consenso tra le parti. In questo caso è su ciente il solo consenso, anche se il matrimonio non
è stato consumato altrimenti non vi sarebbe matrimonio tra Giuseppe e Maria perché non
consumato.
- Soluzione intermedia (Papa Alessandro III): il matrimonio ha una natura consensuale. Però, la
consegna della cosa (rapporto sessuale) ha un ruolo fondamentale al suo interno. Sulla base di
ciò, viene distinto il matrimonio rato (validamente celebrato, può essere sciolto dal ponte ce
con atto amministrativo ma non è nullo) dal matrimonio rato e consumato (validamente
celebrato e anche consumato, non può essere sciolto).
nb: la consumazione deve essere volontaria e consapevole - priva di violenza, sostanze
stupefacenti e alcolici - anche quando nascono gli.
Divorziati risposati
Si tratta di soggetti battezzati e sposati che, dopo il divorzio, si sono risposati civilmente o hanno
intrapreso una convivenza stabile con un nuovo partner. Per la Chiesa rappresenta un peccato
non tanto la separazione dei coniugi, quanto più risposarsi e la nuova convivenza. Il codice
canonico, infatti, prevede il divorzio cioè la separazione tra i coniugi ma soltanto come extrema
ratio. La separazione nel matrimonio canonico viene concessa dal vescovo; nel matrimonio
concordatario dall’autorità civile.
La di erenza risiede nel fatto che per:
- diritto civile: la separazione precede il divorzio. Si tratta di un periodo di ri essione prima della
decisione de nitiva con la quale vengono meno tutti i doveri tra i coniugi, compresa la fedeltà.
- Diritto canonico: la separazione tra i coniugi è permanente. Viene concessa fermo restando il
matrimonio, cioè il vincolo non si scioglie (a pena di nullità). La separazione consente
l’interruzione della convivenza ma rimangono validi tutti gli altri doveri, compresi la fedeltà. 2
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Nel matrimonio concordatario la cessazione degli e etti civili si distingue dal divorzio perché:
cessano gli e etti civili (il matrimonio viene sciolto agli occhi dello Stato) ma per la Chiesa gli
e etti rimangono inalterati (il matrimonio non si è sciolto).
Il divorziato civile che si risposa, o intraprende una nuova convivenza, agli occhi della Chiesa in
quanto fedele è un peccatore. In quanto peccatore, gli si applicheranno delle sanzioni: viene
escluso dall’eucarestia, escluso dall’assoluzione sacramentale e non può ricoprire il ruolo di
madrina/padrino nei battesimi. Il peccato è considerato grave (perchè permanente e non c’è
pentimento) e manifesto (pubblico, senza possibilità di confessione).
La riforma di Papa Francesco nel 2016 ha apportato un cambiamento: rimane un peccato da
sanzionare ma la sanzione trova delle attenuanti - viene concessa la possibilità di accedere
all’eucarestia. Tale possibilità non viene concessa a tutti ma a condizione che si intraprenda un
percorso di discernimento in varie fasi:
- esame di coscienza
- Pentimento
- Chiedere la nullità del matrimonio obbligatoriamente, a prescindere dall’esito.
Tale riforma è stata pensata per evitare lo svuotamento delle chiese dato il grande numero di
fedeli dispersi. Tuttavia, è stata criticata perché considerata contro l’indissolubilità del matrimonio.
Avvocato rotale
L’avvocatura nella chiesa è articolata in 4 livelli:
- la laurea in diritto canonico abilita al patrocinio nei cd tribunali inferiori (diocesani)
- Avvocato rotale: dottorato + corso triennale in latino (lingua u ciale della Chiesa) presso la
scuola forense canonica con insegnanti nominati dal Papa (giudici della rota). Può patrocinare
cause civili e penali di competenza della Rota ma anche singole cause presso il tribunale della
segnatura apostolica.
- Avvocati della curia: sono avvocati rotali esperti abilitati al patrocinio presso il supremo
tribunale della segnatura apostolica.
- Avvocati della santa sede: sono gli avvocati del Papa scelti dall’albo di quelli curiali
Come capire quando il matrimonio è nullo? l’avvocato civilista e il canonista usano tecniche
opposte.
- l’avvocato civilista: guarda la ne del matrimonio (la coda) cioè la separazione; come si sono
svolte le vicende che hanno condotto alla separazione.
- L’avvocato canonista: guarda l’inizio del matrimonio (la testa) cioè il danzamento più il
momento del consenso; cerca motivi di nullità.
Nella causa di nullità la chiesa nomina il “difensore del vincolo”, un avvocato d’u cio che difende
il matrimonio (vincolo) contro i coniugi che spesso si mettono d’accordo per ottenere la nullità.
Fase 1: attività maieutica dell’avvocato. Consiste nell’individuare i motivi di nullità. Questa fase
rende la fase successiva più semplice.
Fase 2: fase pre-istruttoria. L’avvocato scrive il libello (piccolo scritto) parlando in prima persona. Il
libello contiene una sintesi dei fatti che serve a far percepire al giudice il “fumus” cioè la possibilità
che il matrimonio sia nullo. La prova viene presentata dopo, nella fase istruttoria.
Molto spesso nelle cause di nullità la soluzione è quella di auto-accusarsi, cioè sostenere di
essere la causa di nullità portando dei propri testimoni, piuttosto che accusare la controparte che
avrebbe una reazione difensiva (potendo avere interesse a far rimanere valido il vincolo - es.
interessi economici). Ad esempio, in una partita di calcio è più semplice vincere in casa che in
trasferta.
Infatti, la realtà e la realtà processuale sono due dimensioni distinte. Si può usare la metafora del
grattacielo: al piano terra si svolgono i fatti (realtà) e al piano alto la realtà processuale. Il compito
dell’avvocato è quello di portare la realtà al piano più alto usando l’ascensore (la prova).
Cause di nullità del matrimonio
Le cause di nullità del matrimonio possono essere distinte in tre gruppi: impedimenti, vizi del
consenso (difetti) e vizi di forma. Sono accomunate da un comune denominatore cioè devono
essere necessariamente presenti al momento del matrimonio. Si può avere una o più cause
concorrenti di nullità ma, per ottenerla, è su ciente che sia accolto anche un solo motivo. 3
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IMPEDIMENTI
Canone: da 1083 a 1094
Gli impedimenti sono degli ostacoli alla valida celebrazione del matrimonio. Gli impedimenti
comportano l’incapacità legale al matrimonio cioè impediscono alla persona di sposarsi. Caso
contrario, il matrimonio è nullo.
Infatti, la chiesa riconosce il diritto di sposarsi a tutti i fedeli (ius connubii). Si tratta di un diritto
naturale. Esistono però dei limiti stabiliti dal papa: il fedele deve essere abile giuridicamente.
Gli impedimenti sono 12.
Vengono distinti in varie categorie:
- in base alla prova: pubblici (provati in foro esterno) e occulti
- In base a chi li ha creati: di diritto divino e di diritto umano
- In base alla durata: perpetui (durano per sempre) o temporanei (legati a circostanze)
- Possono essere certi o incerti (a loro volta, di fatto o di diritto)
- In base a chi si riferiscono: assoluti (erga omnes, a tutti) o relativi (ad una persona determinata)
- Possono essere dispensabili o indispensabili (di diritto divino). Quelli dispensabili possono
essere, a loro volta, riservati o non riservati alla santa sede.
1. Età
L’età è un impedimento di diritto umano, assoluto e temporaneo. L’età minima per contrarre
matrimonio è stata ssata nel corpus iuris di Giustiniano e corrisponde a 12 anni per la donna e
14 per l’uomo. Si tratta di una presunzione relativa che fa riferimento alla maturità biologica (a
questa età sanno come si concepisce). Nel codice del 1917 l’età minima è stata aumentata a 14
anni per la donna e 16 per l’uomo.
Questo limite si applica in tutto il mondo cattolico. Tuttavia, le conferenze episcopali possono
aumentare tale limite. Ad esempio, è accaduto in Italia.
Il matrimonio celebrato al di sotto del limite è valido ma illecito.
2. Impotenza
L’impotenza è un impedimento di diritto divino, permanente, assoluto, relativa e indispensabile.
Quando si parla di impotenza bisogna operare una distinzione tra:
- inabilità al rapporto sessuale (impotenza copulativa): è motivo di nullità
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