Le nullità formali
Artt. 156-162 c.p.c.
Il processo è un procedimento; in quanto procedimento, è caratterizzato da un’attività preorganizzata da norme, costituita da una sequenza di atti rivolta ad ottenere un atto finale che è destinato ad avere efficacia sul piano esterno al processo, ossia, sul piano del diritto sostanziale. Questo atto è la sentenza.
Sentenza
Gli atti della sequenza non hanno effetto sul piano sostanziale, ma costituiscono solo una “processione” processuale che ha come obiettivo l’atto finale con valore esterno al processo: la sentenza.
Ogni atto processuale ha effetti processuali, cioè interni. Alcuni atti, oltre agli effetti processuali, producono anche effetti sostanziali. Un esempio in tal senso è offerto dalla domanda introduttiva del giudizio.
Alla domanda introduttiva del giudizio sono collegati, oltre agli effetti propriamente processuali, anche effetti sostanziali che si esplicano sul piano del rapporto oggetto del processo.
Sulla domanda giudiziale torneremo nelle prossime lezioni.
Tutti gli atti del procedimento sono atti interni al processo e hanno come scopo di giungere all’atto finale: la sentenza.
In relazione alla validità dei singoli atti del processo occorre affrontare due questioni:
- Cosa è una nullità processuale?
- Quand’è che un atto processuale è nullo, ovvero quale è la disciplina della nullità?
Determinazione del concetto di nullità processuale
Se poniamo il problema su di un piano di teoria generale, la sua soluzione è piuttosto semplice dal momento che si risolve nella conformità dell’atto al modello normativo.
Le cose, però, non stanno sempre così, perché nel diritto vigente vi sono casi di atti che, pur non essendo conformi all’archetipo normativo, sono comunque efficaci, oppure ci troviamo di fronte ad atti che, pur conformi all’archetipo normativo, non sono efficaci.
Facciamo degli esempi: si pensi al contratto annullabile, questo non è conforme alla fattispecie e pure produce effetti almeno finché non è annullato; oppure si pensi al negozio sottoposto a condizione sospensiva o anche alla legge nel periodo della c.d. vacatio legis.
Il negozio sottoposto a condizione sospensiva, come la legge nel periodo della vacatio, sono atti validi, ma non efficaci. Quindi non basta la conformità dell’atto al modello previsto dalla legge perché si producano gli effetti, ma necessita un quid pluris ovvero un fatto integrativo dell’efficacia.
Di contro non ogni divergenza dell’atto dal modello disposto dalla legge determina la sua nullità.
Ipotesi di nullità degli atti processuali
Quand’è che un atto processuale è nullo?
Il 1° comma dell’art. 156 c.p.c. dice che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge.
Quindi, secondo questa norma, non tutte le difformità dell’atto dall’archetipo normativo comportano la sua nullità, ma solo quelle che la legge
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