ELISA CATTANE
ANNO 2024/2025
Domande ripasso viste in aula
1) Le forme di capacità: sono capacità giuridica e capacità d’agire (che è distinta in legale e naturale). La
capacità giuridica è l’idoneità a essere titolari di diritti e doveri, l’attitudine a essere titolari di situazioni
giuridiche soggettive (capacità passiva), si acquista al momento nella nascita. La capacità d’agire è
l’idoneità a porre in essere atti giuridici (capacità attiva), si acquista al raggiungimento della maggiore
età.
2) Differenza tra capacità legale d’agire e capacità naturale d’agire (intendere e volere): la capacità
legale si acquista al momento della maggiore età, 18 anni e ciò lo decide e lo stabilisce il legislatore; la
capacità di intendere e volere la accerta di volta in volta il giudice.
3) La condictio iuris nell’articolo 1 comma 2º: se io attribuisco un bene per donazione a un soggetto che
non è ancora nato e che è solo concepito, questa attribuzione la posso fare ma è sottoposta a una
condicio iuris (condizione legale), gli effetti giuridici dell’atto si avranno solo al momento del verificarsi
dell’evento della nascita.
4) Elementi necessari di un ente: pluralità di persone; elemento teleologico cioè scopo comune che
cambia a seconda che ci troviamo in associazioni, fondazioni, comitati oppure nelle società; patrimonio
(io conferisco dei beni che vanno a costituire il patrimonio e ciò si trasforma nel principio di autonomia
patrimoniale, reciproca insensibilità tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci).
5) Differenza diritti assoluti e relativi: diritti assoluti sono autosufficienti, cioè non richiedono per il loro
soddidsfacimento il comportamento neecssitato di un soggetto controinteressato (diritto di proprietà), i
diritti relativi no (diritto di credito).
6) I diritti potestativi: sono caratterizzati dalla facoltà di formazione, cioè con un diritto potestativo uno
può modificare la sfera giuridica dell’altro soggetto unileteralmente. Altra parte può solo subire la
modificazione, mero pati (es diritto potestativo diritto di recesso di recedere unileteralmente dal
contratto).
7) Patto di opzione: se io stipulo un patto di opzione questo incide sulla proposta contrattuale e rende
ferma e irrevocabile la proposta, che se viene recovata, la revoca non produce effetti. Lo strumento
tecnico sul quale opera il patto di opzione è la proposta contrattuale.
8) Patto di prelazione: il patto di prelazione si differenzia dal patto di opzione: nel patto di opzione io
stipulo un patto che obbliga il proponente, non può revocare; nel patto di prelazione invece io mi limito a
dire a Tizio che, se venderò il mio terreno, lo venderò a te, sarai preferito ma ciò non mi obbliga a
vendere, posso decidere se vendere o meno.
9) Prelazione legale vs prelazione convenzionale: la prelazione legale ha un’efficacia reale, la prelazione
convenzionale ha efficacia obbligatoria. Nel caso di prelazione legale abbiamo un rimedio reale, non
risarcitorio. Il soggetto oltre che avere come tutela il risarcimento del danno può esercitare anche il
cosiddetto diritto di riscatto (diritti potestativo), cioè andare dal terzo che ha acquistato il bene e
riscattarlo e riprendersi la proprietà. Nella prelazione convezionale l’unico rimedio che ho è il
risarcimento del danno.
10) Art. 2932: esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto. Col contratto
preliminare nascono degli obblighi di stipulare poi un contratto definitivo; il rimedio più importante è
l’esecuzione forzata dell’obbligo a contrarre: si va dal giudice e si chiede una sentenza che abbia gli
stessi effetti del contratto definitivo. Il contratto preliminare ha infatti solo effetti obbligatori, non effetti
reali.
11) Trascrizione contratto preliminare: essendo a effetti obbligatori va trascritto il contratto preliminare,
sorta di effetto prenotativo della trascrizione. La particolarità è che l’ordinamento ha voluto prevedere la
tarscrizione del contratto preliminare anche se l’art. 2643 (onere di trascrizione) non la prevede.
12) Principio efficacia traslativa del consenso: disciplinato all’art. 1376: principio di origine storica
francese, del cc francese. Il consenso nel contratto di compravendita è sufficiente a realizzare l’effetto
traslativo.
13) Art. 1372 (principio di relatività del contratto): il contratto produce effetti solo tra le parti, salvo casi
previsti dalla legge. Un caso è contratto a favore del terzo, in cui il terzo acquista senza necessità di
accettazione, ma se il terzo accetta lo stipulante non può più revocare la sua attribuzione che diventa
immodificabile e irrevocabile.
14) La forma: è elemento essenziale quando è prescritta a pena di nullità, art. 1350 elenco dei contratti che
vanno fatti con forma scritta ad substantiam.
15) La condizione: la condizione è un elemento accidentale del contratto, può essere sospensiva o
risolutiva.
16) Differenza condizione e termine: condizione è un evento futuro e incerto, il termine è un evento futuro
e certo.
17) Obbligazioni del venditore: consegna del bene, trasferimento della titolarità, garanzia vizi occulti
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18) Effetto traslativo nella vendita a effetti obbligatori: nella vendita a effetti obbligatori (vendita cosa
futura, vendita cosa altrui, vendita cosa generica) l’effetto traslativo, che nell’art. 1376 coincide col
consenso, si avrà solo quando la cosa verrà ad esistenza. Effetti obbligatori e effetto reale avvengono in
momenti diversi, cosa che invece nell’art. 1376 consta di un solo atto e momento.
19) Mandato con e senza rappresentanza: nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome
e per conto del mandante; nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in suo nome e per
conto del mandante. Nel mandato senza rappresentenza il mandatario che ha acquistato il bene a
proprio nome ma nell’interesse del mandante che poi non trasferisce il bene al mandante, il mandante
potrà agire con l’esecuzione forzata in forma specifica (come contratto preliminare).
20) Procura vs mandato: ocura negozio unilaterale vs mandato contratto. Procura revocabile vs mandato
non revocabile. Produzione effetti giuridici: nella procura spendita del nome (atto effetti direttamente al
soggetto rappresentato) vs mandato senza rappresentanza (cioè senza procura), in caso di acquisto di
beni immobili o mobili registrati, il mandatario ha un obbligo legale di trasferimento del bene che ha
acquistato a favore del mandante, obbligo coercitivo anche sulla base dell’art. 2932.
21) Contratto di appalto: è un contratto consensuale ad effetti obbligatori che, se ha ad oggetto beni
immobili, deve avere la forma scritta e deve essere trascritto. Esso si distingue dalla vendita poichè
questa ha ad oggetto un dare, appalto un fare. L'appaltatore organizza i mezzi necessari: quindi deve
trattarsi di un imprenditore. Egli, inoltre, sopporta il rischio: ne deriva che su di lui grava una
obbligazione di risultato, in quanto è tenuto non solo a predisporre i mezzi necessari per realizzare
l'opera ma anche a raggiungere quel risultato. L'appalto d'opera è, ad esempio, quello che ha ad
oggetto la costruzione di un condominio. Si ha appalto di servizi, ad esempio, per il servizio di catering
prestato ai treni o alle navi. Con l'appalto il committente può ottenere la costruzione di un opera od una
prestazione di servizi che non sarebbe in grado di realizzare da solo (a