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Habilis
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Concetti Chiave

  • La legge 1086 del 1971 regola l'uso del cemento armato, spostando il deposito dei calcoli strutturali dalla Prefettura al Genio Civile.
  • Il Genio Civile, dipendente dal Ministero delle Infrastrutture, verifica i calcoli delle costruzioni pubbliche e controlla le pratiche sismiche.
  • La normativa definisce i responsabili delle opere in cemento armato: progettista strutturale, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.
  • Il collaudatore, ingegnere o architetto con almeno dieci anni di esperienza, è designato dall'albo provinciale e verifica la conformità delle opere.
  • Il collaudatore emette il certificato di collaudo e risponde delle irregolarità nei lavori non conformi alle normative.
L. 1086/1971
La legge 1086 del 1971 disciplina l’uso del cemento armato.
Prima del 71, i calcoli delle strutture in cemento armato si depositavano alla Prefettura; con la legge 1086, i calcoli si depositano all’ufficio del Genio Civile che si occupa di costruzioni pubbliche e dipende dal Ministro del lavori pubblici (Ministro delle infrastrutture).

Con la normativa sismica, al genio civile è anche affidato il compito di controllare le pratiche e i relativi calcoli.

La legge 1086 individua alcuni soggetti che sono responsabili della realizzazione delle opere in cemento armato:
- progettista strutturale;
- direttore dei lavori delle opere strutturali;
- costruttore;
- collaudatore.

Il collaudatore è un ingegnere o architetto che abbia almeno dieci anni di attività.

Essi sono segnalati dall’albo degli ingegneri di ogni provincia.

Al collaudatore è affidato il compito di controllare le opere per verificare che esse siano state eseguite nel rispetto delle norme.

Il collaudatore, dopo tutte le verifiche svolte, dovrà emettere il certificato di collaudo e in caso di opere non realizzate nel rispetto della normativa, ne risponderà anche il collaudatore.

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