
L’entrata in vigore del nuovo decreto legge, con misure che partono dal prossimo 26 aprile, porta delle novità per quanto riguarda gli spostamenti . Secondo il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore si presentano come un ripristino graduale della normalità, senza però sottovalutare il rischio, ancora alto, di una nuova ondata di contagi.
Nel nuovo decreto legge è previsto il ritorno della zona gialla in cui però saranno adottate misure meno rigide rispetto a quelle sperimentate nei mesi scorsi. Sembra lecito infatti ipotizzare nuove regole che tengano conto della campagna vaccinale avviata in inverno e che siano dunque orientate verso una maggiore apertura non solo per gli spostamenti ma anche per le occasioni di socialità a cui si è stati costretti rinunciare nell’ultimo anno.
Per quel che riguarda gli spostamenti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno 2021, il decreto introduce la possibilità di effettuare visite nelle case private “nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, […] verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa".
Guarda anche:
- Covid, riaperture a maggio: dai ristoranti alle palestre, come funzioneranno
- Vaccino Johnson&Johnson, cosa è successo e cosa cambierà in Italia?
- Vaccino Pfizer efficace al 100% per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni
- Mascherine, come funzionano davvero? Le differenze fra le tipologie
- Covid, raffreddore o influenza? Come distinguerli
Certificazione verde: cos’è e perché è importante per gli spostamenti tra Regioni
Nel testo del nuovo decreto legge tra le novità, nell'articolo 9 compare l’introduzione della “certificazione verde” che rappresenta una sorta di pass necessario per consentire lo spostamento fra gli Stati dell'Unione Europea e, in territorio nazionale, fra le Regioni di diverso colore: “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi”.
Le restrizioni che hanno imposto il divieto di spostamento fra Regioni cesseranno dunque i loro effetti con l’entrata in vigore del nuovo decreto che stabilisce invece nuove regole per gestire i flussi extra-regionali.
Nel nuovo decreto si legge infatti che sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone gialle mentre sarà necessaria la “certificazione verde” per gli spostamenti nelle zone rosse e arancioni. In questo tipo di certificazione infatti saranno contenute informazioni sanitarie importanti per evitare la diffusione del Covid-19, tra cui l’avvenuta vaccinazione al virus o il risultato di negatività di un test molecolare o antigienico rapido effettuato.
Il coprifuoco resterà attivo fino alle ore 22:00 e gli spostamenti fra le abitazioni dovranno quindi essere effettuati sempre rispettando le limitazioni orarie previste.
Il 16 giugno sarebbe la data fissata per la cessazione delle restrizioni ad eccezione delle aree rosse dove le nuove regole continuerebbero invece ad avere efficacia.
Come si ottiene la Certificazione verde e quanto dura la sua validità?
Nell’articolo 9 del nuovo decreto vengono chiariti i requisiti necessari per il rilascio della “certificazione verde”. Per ottenerla, sarà infatti obbligatorio soddisfare almeno una delle seguenti “condizioni”:
-
• Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 effettuata;
• Certificata guarigione da Covid-19 con il conseguente termine del periodo di quarantena obbligatorio per il decorso della malattia;
• Effettuazione del test antigienico rapido o molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
all’interno, le pene previste sono molto severe comprendendo anche il carcere nei casi più gravi.
In particolare, l’articolo 13 è quello dedicato proprio all'enumerazione delle sanzioni penali previste per tale tipo di reato: "Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli".
La "certificazione verde" ha una validità di sei mesi a partire dalla data di "completamento del ciclo
vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria" presso cui si è effettuato il vaccino.
Decreto legge 26 aprile: le nuove regole previste per le riaperture
L'articolo 11 del nuovo decreto legge stabilisce la "proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19". Per questo motivo, le nuove regole che da lunedì 26 aprile entreranno in vigore si propongono di mantenere alto il livello di attenzione, proprio per evitare la creazione di nuovi focolai e contenere dunque la diffusione del Covid-19.
I nuovi provvedimenti che avranno efficacia fino al 31 luglio 2021, non riguardano solo gli spostamenti tra Regioni e all’interno degli stessi comuni ma anche la lenta ripresa di tutte quelle attività ricreative di condivisione che sono state fra le più penalizzate dallo scoppio della pandemia.
Dal 26 aprile riprenderanno infatti “le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena” mentre dall’1 giugno, “nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18”.
Le attività di spettacolo potranno riprendere con una capienza massima pari al 50% di quella totale e sempre nel rispetto del numero massimo di spettatori che non potrà essere "superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala".
Come si legge nell'articolo 5 del decreto infatti, “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza inter-personale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”.
Inoltre, dal 15 maggio, nella zona gialla sarà consentita la ripresa delle attività in piscina all'aperto, mentre dall'1 giugno, sempre nella zona gialla, potranno riaprire le palestre "in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport". Infine,dal 26 aprile nelle aree gialle sarò possibile praticare "qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto" esclusivamente all'aperto.
Clicca qui per leggere il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che sarà in vigore dal 26 aprile 2021
Guarda il video su come è cambiata la vita degli studenti universitari a causa del Covid-19: