referendum giustizia marzo 2026

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 verte su una riforma costituzionale di ampia portata - la cosiddetta "legge Nordio" - che interviene su sette articoli della Costituzione relativi all'ordinamento della magistratura.

Il Parlamento ha già approvato il testo, ma non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta per le revisioni costituzionali. In questi casi, la Costituzione prevede che la parola finale spetti ai cittadini: ecco perché domenica 22 e lunedì 23 marzo gli elettori saranno chiamati alle urne per confermare o respingere la riforma.

Per fare chiarezza - nel nuovo episodio di PolitiGame, il format di Skuola.net pensato per spiegare il “politichese” in modo semplice - il Direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, ha ospitato due membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): Claudia Ecker (sostenitrice del SÌ) ed Ernesto Carbone (voce del NO). 

Un confronto vivace e senza filtri, disponibile integralmente sul nostro canale YouTube. Per orientarti con maggiore consapevolezza nel voto, continua a leggere: nell'articolo trovi un'analisi completa di tutti i punti chiave della riforma!

Indice

  1. Che differenza c’è tra giudice e PM e cos’è il CSM?
  2. La "separazione delle carriere": il triangolo della discordia
  3. Il sorteggio: democrazia o terno al lotto?
  4. L’Alta Corte Disciplinare: chi giudica i giudici?
  5. Attenzione al Quorum: il tuo voto pesa il triplo
  6. Tre consigli pratici per il referendum del 22 e 23 marzo
  7. Glossario: i termini per non fare la figura del boomer
  8. Tutte le modifiche articolo per articolo 
    1. Art. 87
    2. Art. 102
    3. Art. 104
    4. Art. 105
    5. Art. 106
    6. Art. 107
    7. Art. 110

1. Che differenza c’è tra giudice e PM e cos’è il CSM?

Prima di entrare nel merito della riforma, partiamo dalle basi. Sai che differenza c'è tra un giudice e un pubblico ministero? Entrambi sono magistrati, ma fanno cose opposte nel processo. Il giudice (magistratura giudicante) è terzo e imparziale: ascolta le parti e decide. 

Il pubblico ministero - o PM (magistratura requirente) - dirige le indagini, raccoglie prove e sostiene l'accusa in udienza. Oggi entrambi fanno parte dello stesso ordine e, durante la carriera, possono passare da una funzione all'altra. La riforma vuole rendere questa separazione definitiva e strutturale fin dall'inizio della carriera.

Tutti, giudici e PM, fanno capo al Consiglio Superiore della Magistratura (o, nella sua formula abbreviata, CSM), che si occupa dell'organizzazione degli uffici, delle nomine, delle valutazioni di professionalità e della materia disciplinare dei magistrati

In pratica è l'organo di autogoverno della magistratura: decide chi viene promosso, trasferito, valutato, e giudica i magistrati che commettono illeciti

Da chi è composto il CSM? Da 30 membri eletti e 3 membri di diritto, vale a dire il Presidente della Repubblica - che ne presiede le sedute -, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione

Venti membri sono eletti dai magistrati tra magistrati (13 giudici, 5 PM, 2 magistrati di Cassazione), e 10 sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

Noi ci occupiamo della vita del magistrato dal momento in cui entra nel percorso di magistratura fino al momento in cui esce. È il cuore dell'autonomia e dell'indipendenza di uno dei tre poteri dello Stato" - spiega Ernesto Carbone, membro laico del CSM.

2. La "separazione delle carriere": il triangolo della discordia

Uno dei punti caldi è proprio la distinzione netta tra chi accusa (Pubblico Ministero) e chi decide (giudice). Oggi queste due figure fanno parte dello stesso corpo professionale. Possono passare da un ruolo all'altro (anche se con limiti) e condividono lo stesso organo di governo

A onor del vero, va precisato che la separazione delle carriere esiste già - almeno in parte. Dal 2022, con la Riforma Cartabia, un magistrato può passare da PM a giudice (o viceversa) al massimo una volta nella carriera, entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni.

Quello che il referendum chiede di fare è un passo ulteriore: rendere la separazione totale e definitiva fin dal giorno dell'ingresso in magistratura, senza eccezioni.

Per Claudia Eccher, infatti, questa è un'anomalia da sanare del tutto:"Vogliamo riequilibrare le parti processuali come un triangolo isoscele. Il giudice deve stare di fronte al PM e all'avvocato, tutti equidistanti. Con la riforma, PM e Giudice avranno percorsi distinti e due CSM separati."

Di parere opposto Ernesto Carbone, che punta il dito sui numeri: "Nel 2024 sono state solo 34 le persone che hanno cambiato funzione da PM a Giudice. Stiamo modificando la Costituzione per 34 tizi? È una non-riforma che non tocca i problemi reali."

Qualora la riforma dovesse passare, non ci sarebbe più un solo Consiglio superiore della magistratura, ma due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente: è uno degli effetti diretti della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

3. Il sorteggio: democrazia o terno al lotto?

Oggi i membri togati del CSM - cioè quelli eletti dai magistrati - vengono scelti tramite voto. In teoria dovrebbe vincere chi è più competente e stimato dai colleghi. In pratica, da decenni, a decidere sono le correnti: i gruppi politici interni alla magistratura. Su questo fronte, la riforma punta all'introduzione del sorteggio per scegliere chi siederà al CSM

L'obiettivo dichiarato della riforma è infatti distruggere il potere delle "correnti”. 

In ciascuno dei due nuovi CSM, gli “altri componenti” (sia togati che laici) sarebbero scelti per un terzo da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati formato dal Parlamento, e per due terzi rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti, con modalità stabilite dalla legge.

Come? Tramite sorteggio:

  • Il fronte del SÌ: Claudia Ecker sostiene che il sorteggio darà voce ai magistrati "non correntizzati", quelli che lavorano sodo ma non hanno agganci politici. "Se un magistrato può comminarmi l'ergastolo, è perfettamente in grado di fare pratiche amministrative al CSM".

  • Il fronte del NO: Ernesto Carbone definisce il sorteggio come la "mortificazione dello Stato". Affidarsi al caso per comporre un organo costituzionale sarebbe, secondo lui, una rinuncia della politica a scegliere i migliori.

4. L’Alta Corte Disciplinare: chi giudica i giudici?

Oggi, se un magistrato sbaglia, viene giudicato da una sezione interna al CSM. La riforma propone invece di sottrarre la competenza disciplinare sui magistrati ordinari ai CSM e attribuirla a una nuova Alta Corte disciplinare. In pratica, l’autogoverno e la giurisdizione disciplinare non starebbero più nello stesso perimetro istituzionale.

Claudia Eccher la vede come una garanzia di accountability (responsabilità) verso i cittadini. Ernesto Carbone, invece, la bolla come un inutile duplicato: "Senza cambiare il codice disciplinare, ovvero le regole su cosa è punibile, cambiare il tribunale è solo un aumento di costi".

5. Attenzione al Quorum: il tuo voto pesa il triplo

C'è un dettaglio tecnico che cambia tutto: trattandosi di un referendum costituzionale confermativo (ex art. 138), non esiste il quorum. Non serve che vada a votare il 50% degli italiani, conta solo la maggioranza dei voti validi. 

Ogni scheda pesa allo stesso modo, indipendentemente dall'affluenza. Quindi astenersi non equivale a votare NO: semplicemente non si partecipa alla decisione, che viene comunque presa da chi va a votare.

"Paradossalmente, se vanno a votare in tre persone, sono quei tre che decideranno sul futuro della nostra Costituzione" precisa infatti Ernesto Carbone.

6. Tre consigli pratici per il referendum del 22 e 23 marzo

Ti stai chiedendo da dove iniziare? Ecco tre consigli pratici da cui partire:

  1. Leggi il "Testo a Fronte": come suggerito da Claudia Ecker, confronta la vecchia Costituzione con la nuova proposta. Non fidarti degli slogan, guarda i commi.

  2. Non aspettare il Quorum: se pensi "tanto non ci va nessuno e quindi non vale", hai sbagliato referendum. Qui vince chi va, anche se siete in quattro gatti.

  3. Distingui i temi: chiediti se ti interessa di più la velocità dei processi (che la riforma tocca marginalmente) o l'indipendenza del giudice da chi ti accusa.

7. Glossario: i termini per non fare la figura del boomer

Ti sei perso qualche termine per strada? Normale. Ecco una mini-guida per orientarti: 

  • Membri Laici: componenti del CSM che non sono magistrati, ma avvocati o professori eletti dal Parlamento.

  • Membri Togati: magistrati eletti dai loro stessi colleghi.

  • Referendum Oppositivo: una consultazione chiesta dalle minoranze per fermare una legge già approvata dal Parlamento.

  • Accountability: la responsabilità di chi ricopre cariche pubbliche di rendere conto del proprio operato ai cittadini.

8. Tutte le modifiche articolo per articolo 

Per avere un quadro completo, qui sotto trovi i sette articoli al centro della riforma: cosa prevedono nella formulazione attuale e come cambierebbero se la legge Nordio ottenesse l'approvazione popolare.

Art. 87

  • Art. 87 attuale: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

  • Art. 87 modificato: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

  • Cosa cambia: oggi il Presidente della Repubblica presiede un solo CSM; con la riforma presiederebbe due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Art. 102

  • Art. 102 attuale: La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

  • Art. 102 modificato: La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, distinti nelle funzioni giudicanti e requirenti. Le carriere dei magistrati giudicanti e requirenti sono separate e disciplinate dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

  • Cosa cambia: si introduce esplicitamente la separazione delle carriere tra giudici (giudicanti) e pubblici ministeri (requirenti), oggi appartenenti allo stesso ordine.

Art. 104

  • Art. 104 attuale: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi dai magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento.

  • Art. 104 modificato: La magistratura è distinta in magistratura giudicante e requirente, entrambe autonome e indipendenti. Sono istituiti due Consigli superiori della magistratura: uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti. Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e composti secondo criteri analoghi a quelli attuali (membri togati ed eletti dal Parlamento).

  • Cosa cambia: da un solo CSM si passa a due CSM separati, uno per giudici e uno per PM.

Art. 105

  • Art. 105 attuale: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistratura

  • Art. 105 modificato: Il nuovo articolo 105 prevede che le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi restino di competenza dei Consigli superiori della magistratura, che però diventano distinti. La competenza disciplinare sui magistrati ordinari, invece, viene sottratta al CSM e affidata a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici. Una parte proveniente dalla magistratura giudicante e requirente, e una parte da membri laici, scelti tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esperienza, in parte nominati dal Presidente della Repubblica e in parte sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento. Il presidente dell’Alta Corte sarà eletto tra i componenti laici.
  • Cosa cambia: Il CSM perde la competenza disciplinare: i procedimenti contro i magistrati passano a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. Le funzioni del CSM vengono sdoppiate (uno per giudici e uno per PM), in linea con la separazione delle carriere. Cambia anche il tipo di competenze: si parla esplicitamente di valutazioni di professionalità e conferimento degli incarichi, più che di “promozioni”. L’Alta Corte è un organo misto (magistrati + membri laici) con composizione in parte sorteggiata, per rafforzarne l’indipendenza.

Art. 106

  • Art. 106 attuale: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione professori ordinari di università e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

  • Art. 106 modificato: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorsi distinti per magistrati giudicanti e requirenti. Restano ferme le possibilità di accesso per professori e avvocati nei casi previsti dalla legge.

  • Cosa cambia: i concorsi diventano separati tra giudici e pubblici ministeri (coerente con la separazione delle carriere).

Art. 107

  • Art. 107 attuale: I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non per decisione del CSM.

  • Art. 107 modificato: I magistrati sono inamovibili nell’ambito della funzione esercitata (giudicante o requirente). Il passaggio tra funzioni è vietato o fortemente limitato secondo quanto previsto dalla legge.

  • Cosa cambia: viene rafforzato il principio per cui non si può passare liberamente da PM a giudice e viceversa.

Art. 110

  • Art. 110 attuale: Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

  • Art. 110 modificato: Ferme le competenze dei due Consigli superiori della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

  • Cosa cambia: aggiornamento tecnico per adeguarsi alla presenza di due CSM invece di uno.

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