Classe scolastica

Il Tar del Lazio ha condannato un liceo di Caprarola, in provincia di Viterbo, a risarcire con 4mila euro un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento bocciato ingiustamente

I giudici hanno stabilito che l’istituto non ha applicato le misure di supporto previste dal Piano didattico personalizzato durante le prove di recupero. La sentenza riconosce quindi allo studente 1.500 euro per il "danno morale" legato alla sofferenza provocata dalla bocciatura, oltre a 2.500 euro per le spese legali

Indice

  1. La violazione del Piano didattico personalizzato
  2. Il doppio ricorso e l'assenza di strumenti compensativi
  3. "Sofferenza interiore" e risarcimento economico

La violazione del Piano didattico personalizzato

Al centro della vicenda giudiziaria c'è uno studente di un liceo scientifico a indirizzo sportivo, noto anche per il suo rilievo nazionale come atleta agonista. 

Alla fine del secondo anno, il ragazzo è stato respinto. I genitori hanno subito contestato la decisione, denunciando che i docenti non avevano rispettato il Piano didattico personalizzato (Pdp), il documento ufficiale che traccia le linee guida e gli interventi necessari per gli alunni con esigenze specifiche.

In particolare, le mancanze della scuola si sarebbero verificate durante gli esami per il recupero del debito formativo in Geostoria e nelle Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche. Secondo l'accusa della famiglia, l'istituto ha ignorato le necessità dello studente, sbagliando le modalità di somministrazione delle verifiche.

Il doppio ricorso e l'assenza di strumenti compensativi

La battaglia legale ha vissuto due fasi. In un primo momento, i giudici amministrativi avevano imposto al liceo di ripetere le prove di recupero, ordinando la rigorosa applicazione delle misure compensative. Nonostante l'ordinanza, lo studente è stato bocciato per la seconda volta.

Di fronte alla nuova bocciatura, riporta ‘Open’, la famiglia ha presentato un secondo ricorso facendo leva sempre sulle stesse accuse. E il Tar ha dato loro nuovamente ragione, accertando che i supporti obbligatori non erano stati garantiti. Tra questi, il ragazzo avrebbe dovuto avere a disposizione un computer con programmi di videoscrittura e correttore ortografico, oltre a scanner, stampante e la possibilità di consultare mappe concettuali autoprodotte durante l'interrogazione orale. 

A causa di queste gravi mancanze, i giudici hanno annullato la bocciatura.

"Sofferenza interiore" e risarcimento economico

Oltre all'annullamento del provvedimento scolastico, la famiglia aveva richiesto un duplice risarcimento. Il primo, di natura patrimoniale, si basava sull'idea che il ritardo nel percorso di studi avrebbe posticipato l'ingresso del giovane nel mondo del lavoro, con conseguenti perdite reddituali e previdenziali. Questa richiesta non è stata accolta dal Tar, poiché non sono stati forniti dati sufficienti per quantificare l'effettiva perdita economica futura.

Totalmente diversa, invece, la valutazione sul danno morale. I giudici hanno sottolineato come una bocciatura illegittima possa scatenare in un adolescente "patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia"

Riconoscendo l'evidente ingiustizia subita, il tribunale ha stabilito un risarcimento di 1.500 euro per la "sofferenza interiore", a cui si aggiungono 2.500 euro per le spese di lite. Per un totale di 4.000 euro.

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