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Il DDL Valditara sul consenso informato a scuola è stato approvato definitivamente dal Senato, diventando ufficialmente legge, dopo il via libera della Camera del 3 dicembre 2025.

Al centro della nuova legge ci sono le attività scolastiche che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità. Il punto più discusso è l’obbligo, in alcuni casi, di richiedere il consenso informato preventivo dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, prima dello svolgimento delle attività.

Il DDL, che riguarda soprattutto le scuole secondarie di primo e secondo grado, distingue tra attività curricolari, attività extracurricolari e attività di ampliamento dell’offerta formativa. Ed è proprio su questa distinzione che si concentra gran parte dello scontro politico e culturale.

Indice

  1. Cosa prevede la legge sul consenso informato
  2. Le attività curricolari restano fuori dal consenso?
  3. Come vengono scelti gli esperti esterni
  4. Cosa succede a infanzia e primaria
  5. Valditara: “Non è vero che non si potrà fare educazione affettiva”
  6. Frassinetti: “Nessuno intende limitare l’autonomia scolastica”
  7. Le critiche degli studenti: “Non avrete il nostro consenso”
  8. Floridia: “Un precedente pericoloso”
  9. ActionAid: “Si compromettono le funzioni della scuola pubblica”
  10. Save the Children: “Rischio disuguaglianze educative”
  11. Il testo completo del DDL Valditara

Cosa prevede la legge sul consenso informato

Il punto focale della novità è che qualsiasi attività legata all'educazione sessuale è vietata nella scuola dell'infanzia e primaria.

Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie di I e II grado, il testo stabilisce che le scuole debbano richiedere il consenso informato preventivo dei genitori, o degli studenti maggiorenni, per la partecipazione ad attività che riguardino temi legati alla sessualità.

Il consenso deve essere raccolto dopo aver messo a disposizione delle famiglie il materiale didattico previsto.

In particolare, la legge interviene su due tipi di attività: quelle extracurricolari e quelle rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa, purché previste dal PTOF, il Piano triennale dell’offerta formativa.

In questi casi il consenso deve essere scritto, preventivo e accompagnato da informazioni dettagliate su finalità, obiettivi, contenuti, argomenti, modalità di svolgimento ed eventuale presenza di esperti esterni.

Il consenso informato deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell’attività. Se la famiglia non aderisce alle attività extracurricolari, lo studente si astiene dalla frequenza.

Se invece si tratta di attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire attività formative alternative, sempre comprese nel PTOF.

Le attività curricolari restano fuori dal consenso?

Dal testo emerge che il consenso informato viene disciplinato in modo esplicito per attività extracurricolari e attività di ampliamento dell’offerta formativa. Le attività strettamente curricolari, invece, non vengono citate nei commi che regolano il consenso preventivo.

Questo significa che, in base alla lettura del testo, le attività curricolari potrebbero continuare a essere svolte senza consenso informato, anche con il supporto di esperti esterni.

È il caso, ad esempio, dell’educazione alle relazioni, al rispetto e all’empatia nell’ambito dell’educazione civica, o dell’educazione sessuale dal punto di vista biologico inserita nelle materie curricolari, come scienze.

Tradotto: non servirà il consenso informato per una lezione sull'apparato riproduttivo maschile e femminile, poiché si tratta di un tema previsto nel programma scolastico.

Come vengono scelti gli esperti esterni

La legge interviene anche sul coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche. L’articolo 2 stabilisce che il loro coinvolgimento, sia nelle attività curricolari sia in quelle extracurricolari, sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto.

Il collegio dei docenti dovrà inoltre definire i criteri per valutare titoli, esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti, oltre alla coerenza dell’intervento con la finalità educativa e all’adeguatezza rispetto all’età e al livello di maturazione degli studenti.

In altre parole, il DDL non elimina la possibilità di coinvolgere esperti esterni, ma introduce un passaggio formale più stringente nella loro selezione.

Cosa succede a infanzia e primaria

Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il testo è più netto. La legge prevede che siano escluse “in ogni caso” le attività didattiche, progettuali e ogni altra eventuale attività che abbiano come oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.

È uno dei passaggi più contestati dai contrari al provvedimento, perché secondo associazioni e realtà studentesche rischia di bloccare anche percorsi di educazione alle relazioni e alla prevenzione della violenza, se ricondotti al tema della sessualità e dell’affettività.

Valditara: “Non è vero che non si potrà fare educazione affettiva”

Per il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la legge serve a tutelare i minori e a rafforzare il ruolo delle famiglie. Dopo il via libera definitivo al Senato, il Ministro ha dichiarato:

“Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni.

In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Valditara ha poi respinto l’idea che il provvedimento cancelli l’educazione affettiva o l’educazione sessuale in senso biologico:

“Approfitto anche per chiarire alcuni aspetti che sono stati strumentalizzati. Non è vero che con questa legge non si potrà fare educazione affettiva: il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l'educazione al rispetto, alle relazioni e alla empatia”, prosegue Valditara.

“Non è vero che non si farà l'educazione sessuale in senso biologico: continuerà a farsi nei programmi di scienze in tutti i gradi di scuola. Per la prima volta introduciamo nei programmi delle medie l’educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Nelle vecchie Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo non era prevista. Sarà introdotta anche nei programmi di scienze per le superiori”.

La posizione del Ministero, quindi, è che la legge non impedisca i contenuti curricolari, ma regoli soprattutto progetti e attività aggiuntive su temi considerati sensibili.

Frassinetti: “Nessuno intende limitare l’autonomia scolastica”

Sulla stessa linea anche Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che presenta il provvedimento come uno strumento di trasparenza e collaborazione tra scuola e famiglia:

“L’approvazione definitiva del disegno di legge sul consenso informato al Senato segna un importante passo avanti nella direzione della trasparenza, della correttezza informativa e della piena collaborazione tra scuola e famiglia.

Nessuno intende limitare l’autonomia scolastica o ostacolare attività formative utili agli studenti, al contrario, vogliamo garantire che le famiglie siano pienamente informate sui contenuti e sulle modalità di svolgimento delle attività che affrontano temi particolarmente delicati, affinché possano partecipare in modo consapevole al percorso educativo dei propri figli.

Non risponde al vero che sarà tolta l’educazione sessuale che è invece regolarmente inserita nei programmi, nè che non sia presente l’educazione all’affettività inserita per la prima volta proprio da questo Governo nell’educazione civica, come del resto l’educazione al rispetto, alla parità di genere, e l’educazione alle relazioni, e questo per contrastare violenza, discriminazione e disuguaglianze.

La famiglia è il primo soggetto educativo riconosciuto dalla Costituzione e la scuola è il suo interlocutore privilegiato. Rafforzare questo rapporto è presupposto indispensabile per la crescita serena e armonica dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze” lo dichiara il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on. Paola Frassinetti.

Le critiche degli studenti: “Non avrete il nostro consenso”

Di segno opposto la posizione dell’Unione degli Studenti, che contesta il provvedimento perché, a suo giudizio, introduce nuove restrizioni ai percorsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane.

"L'Unione degli Studenti esprime la propria netta contrarietà all'approvazione alla Camera del Disegno di Legge promosso dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che introduce nuove restrizioni ai percorsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane.

Il provvedimento prevede l'esclusione di qualsiasi attività dedicata all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell'infanzia e primarie e impone, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'obbligo di un consenso informato scritto da parte dei genitori per la partecipazione a progetti e attività su questi temi.

Inoltre, le famiglie dovranno poter visionare preventivamente i materiali utilizzati e gli istituti saranno tenuti a predisporre attività alternative per gli studenti che non parteciperanno ai percorsi. Non avrete il nostro consenso."

Floridia: “Un precedente pericoloso”

Tra le voci contrarie c’è anche Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle. La sua critica riguarda soprattutto il ruolo della scuola pubblica e il rischio, secondo lei, di subordinare i contenuti formativi al via libera delle famiglie.

"Il consenso informato in ambito scolastico crea un precedente pericoloso e rappresenta un passo indietro per il Paese. Nessuno mette in discussione il diritto delle famiglie a educare i propri figli, ma si fraintende il ruolo della scuola, che ha il compito di offrire conoscenza, sviluppare il pensiero critico e formare cittadini liberi e consapevoli.

Questo provvedimento lede principi costituzionali fondamentali, come l’uguaglianza (art. 3), il diritto allo studio (art. 34) e la libertà di insegnamento (art. 33), oltre a entrare in contrasto con impegni internazionali assunti dall’Italia.

La domanda è semplice: i ragazzi sono solo sotto la custodia delle famiglie o sono anche soggetti titolari di diritti? Se si attribuisce ai genitori il potere di decidere cosa possa essere insegnato, dove ci fermeremo?

Metteremo in discussione autori come Aristofane, Saffo, D’Annunzio o opere fondamentali della nostra cultura? La scuola non è soltanto trasmissione di nozioni: è il luogo in cui si impara a confrontarsi con la complessità del mondo.

Questo provvedimento è il manifesto della paura della libertà e della diversità di questo governo e di questa maggioranza".

ActionAid: “Si compromettono le funzioni della scuola pubblica”

Anche ActionAid critica duramente il provvedimento. Secondo l’organizzazione, il rischio è ridurre la sessualità alla sola pratica sessuale e oscurare il legame con affettività, relazioni, consenso e prevenzione della violenza di genere.

“Siamo allarmati da una persistente ideologizzazione del tema e della parola Sessualità intesa solo come mera pratica sessuale.

Sessualità e affettività sono un binomio inscindibile: proprio nei primi anni di vita si pongono le basi per l’apprendimento di affettività e relazioni, sia in famiglia, sia a scuola e negli ambienti di apprendimento. Vietare l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell’infanzia e primaria significa oscurare questi passaggi.

Richiedere un'autorizzazione preventiva ai genitori su questi temi, con procedure così restrittive delineate dal Decreto, significa compromettere la funzione propria della scuola pubblica di contrastare le diseguaglianze, impedire di iniziare sin dai primi anni di vita a prevenire la violenza di genere” commenta Maria Sole Piccioli, responsabile area Education ActionAid.

Save the Children: “Rischio disuguaglianze educative”

Sulla stessa linea critica anche Save the Children, che teme un indebolimento dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia e un aumento delle disuguaglianze.

“Il consenso preventivo obbligatorio da parte dei genitori per attività di educazione alla sessualità a scuola rischia di indebolire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia e rafforzare le disuguaglianze educative”.

L’organizzazione richiama anche un dato: in Italia meno della metà degli adolescenti, il 47%, ha fatto educazione sessuale e affettiva a scuola, secondo la ricerca “Stavo solo scherzando”. Save the Children chiede invece una legge che renda questi percorsi obbligatori, graduali e adeguati all’età:

“Per educare i ragazzi e le ragazze a relazioni affettive e sessuali sane, basate su rispetto e consenso, e per prevenire comportamenti a rischio, discriminazioni e violenze, è urgente una legge che preveda l’inserimento di percorsi obbligatori di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole, in linea con le Linee guida UNESCO sulla Comprehensive Sexuality Education e con gli Standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire da quelle dell’infanzia e all'interno dei piani formativi, in modo graduale e adeguato all’età e realizzati da esperti qualificati”, conclude D’Errico.

Il testo completo del DDL Valditara

Art. 1.

(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. 

Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.

Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti.

Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.

3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2.

In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.

4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. 

Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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