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INTRODUZIONE
LA STORIA DELL’USURA
In origine, con il termine usura si indicava il frutto del denaro dato in prestito, senza che la parola
contenesse significati indecenti o moralmente inaccettabili. In seguito, col diffondersi del fenomeno
della crescente avidità dei prestatori di denaro, l’uso della parola fu ristretto ad indicare quei prestiti
che comportavano una eccessiva gravosità dell’impegno finanziario del debitore.
Da sempre dunque, il problema della legalità dell’usura, di denaro o altro oggetto fungibile, ha
continuamente intrigato filosofi, teologi, moralisti e perfino poeti: tra i pensatori nemici dell’usura
ricordiamo Platone, Aristotele, San Tommaso d’Aquino e Karl Marx.
Con l’evoluzione dei traffici e con lo sviluppo di una nuova società mercantile di tipo capitalistico,
il significato del termine usura venne a limitarsi, fino a indicare la richiesta e il pagamento di tassi
esorbitanti applicati ai prestiti in denaro, laddove un tasso moderato viene solitamente chiamato
interesse.
Con lo sviluppo delle tecniche produttive, con il rafforzamento delle comunicazioni e dei
commerci, il panorama dell’Europa mutò profondamente: si sviluppò sempre di più un’economia di
tipo mercantile in cui anche il denaro diventava una merce come le altre, una merce che aveva
prezzo, un prezzo costituito dal tasso di interesse.
Nel corso del XV secolo si assiste in Italia alla nascita di un nuovo istituto di credito al consumo, il
cosiddetto “Monte di Pietà”. L’espressione, che traduce il latino “Mons Pietatis”, indica “monte”,
nel senso economico di cumulo, fondo di valute, destinato a beneficio dei bisognosi, per fini di
misericordia; in sostanza, ci si sforza di applicare un rimedio all’usura, di trovarne una nuova fonte
di difesa in grado di garantire gli strati più deboli della società.
COS’E’ L’USURA
Si considera usura la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali,
socialmente condannabili e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo
perciò il debitore ad accettare condizioni durissime poste dal creditore a proprio vantaggio, come la
vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del
debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a
pagare.
Alla base di un rapporto usuraio c’è, da una parte, la necessità di denaro e, dall’altra, un’offerta che
può apparire come un’immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà.
Di solito le vittime dell’usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è vietato il
credito bancario, in ragione della consapevolezza da parte della Banca della probabile insolvenza di
chi chiede prestiti. Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il
prestito a tassi d’usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore,
che accetta il prestito anche a tali condizioni, sperando di poterlo comunque restituire.
L’usura è diffusa in tutta Italia, anche se il fenomeno risulta più marcato nel Mezzogiorno. Come
indica il numero di denunce presentate all’autorità giudiziaria che, tuttavia, non dà una misura
attendibile della reale entità del problema. La maggior parte dei casi di usura continua a rimanere
sommersa. Anzi, negli ultimi anni il numero delle denunce risulta addirittura in diminuzione. 3
Questo fenomeno si spiega non tanto con la “paura” di chi subisce l’usura, negli stessi anni, il
numero di denunce per estorsione, rivolte quasi sempre a esponenti della criminalità organizzata (e
quindi più rischiose per il denunciante dal punto di vista della sicurezza personale), è aumentato.
Anche l’esperienza dimostra che chi ha deciso di denunciare l’usuraio, solo molto raramente ha
subito conseguenze per la propria sicurezza personale: quando violenza c’è stata, si è avuta quasi
sempre all’interno del rapporto d’usura.
In realtà, ciò che pesa in modo decisivo sul rapporto fra usurato e usuraio è la convinzione della
vittima di non avere comunque alternative alla propria situazione: solo l’usuraio, al momento del
bisogno, lo ha “aiutato”; e anche se man mano gli toglie il patrimonio e la serenità, l’usuraio può,
comunque, “dargli” ancora qualcosa. Magari ulteriore denaro, in cambio dell’ennesimo assegno che
nessun altro più accetta. Si innesca così una spirale perversa che soltanto la vittima può spezzare,
denunciando l’usuraio. In questo modo l’usurato riacquista la propria indipendenza. E ricomincia a
vivere.
Inoltre, la criminalità organizzata, utilizza il prestito usurario per riciclare il denaro ed estendere il
proprio controllo sul tessuto economico. Sebbene recente e limitato ad alcune aree del Paese, si
tratta, tuttavia, di un fenomeno particolarmente significativo, perché le sue conseguenze mettono
ancora di più in pericolo la possibilità di sviluppo e di benessere di una vasta comunità.
Frequentemente gli usurai (detti comunemente strozzini) svolgono altre attività illegali, dalle quali
provengono i capitali che essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro
guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Talora,
l’usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai
creditori per prestiti di un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fideiussione, che
permette alla vittima di ottenere un prestito. L’istituto di credito rifiuta di concedere un prestito a
chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le
porte al credito. In questo modo, l’usuraio potrebbe riscuotere interessi, senza anticipare alcuna
somma. Diversamente, l’usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito,
garantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti
frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e l’usuraio chiamato a documentare
l’impiego delle aperture di credito.
Il giro di affari annuo dell’usura in Italia è stimato in 30 miliardi di Euro ed interesserebbe 150.000
esercizi commerciali. E’ altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine
organizzato.
Di fronte all’aggravarsi della pericolosità del fenomeno, il Parlamento ha approvato la legge n. 108
che ha meglio definito il reato di usura e inasprito le pene per chi lo commette,
7 marzo 1996,
del
prevedendo anche il sequestro e la confisca dei beni dell’usuraio. 4
Legge 7 marzo 1996, n. 108.
Pubblicata nella G.U. 8 marzo 1996, n. 58
Disposizioni in materia di usura.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la Seguente legge:
Articolo 1
l. L’art. 644 (Usura) del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 (Circonvenzione di persone
incapaci) del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 3098,74 a Euro 15493,71.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito. (Usura anche in materia Bancaria o Creditizia).
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o
artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a
tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 (Applicazione della pena su
richiesta) del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre
5
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
2. L’art. 644-bis - (Usura impropria) del codice penale è abrogato.
Articolo 2 Soglia Usura)
(Tasso
1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati
dalle Banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei
Cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con
decreto dei Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicata
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le Banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà.
Articolo 4
l. L’articolo 1815 (Interessi) del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1815 - (Interessi) - Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante (art. 1282 “Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”; art. 1820 “Mancato
pagamento degli interessi” del codice civile). Per la determinazione degli interessi si osservano le