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Se i fitti hanno data certa, l’indennità risulta quindi: V + 10
0
C a
Ind = 2
Se i fitti non hanno tutti data certa, l’indennità risulta invece:
V + 10
0
R.C.
Ind = 2
Legge 865/1971 “legge casa”
Il campo di applicazione in materia di esproprio si allargò notevolmente con la legge casa, perché può venire
applicata per consentire la realizzazione di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria, anche
nelle zone di espansione e nelle aree per insediamenti produttivi (PIP). Da quanto esposto è ovvio che
l’esproprio non riguarda esclusivamente lo spazio urbano, ma anche le aree esterne ai centri edificati. Per
determinare l’indennità di esproprio l’ufficio tecnico erariale (UTE) deve determinare ogni anno, entro il 31
gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo dei terreni considerati liberi da vincoli di
contratti agrari e classificati secondo tipi di coltura effettivamente praticati. Secondo tale legge l’indennità di
esproprio è determinata nei seguenti casi:
Per le aree esterne ai centri edificati, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio (VAM)
della coltura in atto.
Per le aree dentro i centri abitati, l’indennità è pari al valore agricolo medio della coltura più
redditizia della zona moltiplicato per un coefficiente variabile:
-Da 2 a 5 volte, se l’area ricade in comuni con popolazione inferiore a 100,000 abitanti
-Da 4 a 10 vote, se l’area ricade in comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti
E’ ovvio che questi coefficienti moltiplicatori dovranno tener conto della maggiore o minore centralità,
nonché dell’esistenza o meno di centri storici. Per le aree che sono edificate, l’indennità è calcolata in base
alla somma del valore dell’area aggiunto il valore delle costruzioni e tenuto conto del loro stato di
conservazione.
L’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare permette di disporre subito del bene, prima che venga
completata la procedura di esproprio, e vale per opere di pubblica utilità che hanno carattere di urgenza e
indifferibilità. Dura al massimo 5 anni e il decreto di occupazione d’urgenza perde la sua efficacia se le opere
non iniziano entro 3 mesi dalla dichiarazione stessa. La legge casa prevede che i proprietari delle aree
oggetto di esproprio posso sottoscrivere con l’ente espropriante un contratto di cessione volontaria, dunque
l’indennizzo offerto secondo le normative viene accettato, e quando ciò avviene non verrà prodotto nessun
decreto di esproprio. All’indennizzo di cessione volontaria si dovrà aggiungere l’indennità d’occupazione
d’urgenza da calcolare come prevista dalla successiva legge Bucalossi.
Legge 10/1977 “legge Bucalossi”
La nuova legge trasforma la “licenza” edilizia in “concessione” edilizia, dunque il proprietario che vuole
edificare deve versare una tassa al comune che equivale al valore del diritto di superficie che è commisurato
al costo di costruzione. La concessione è data su delibera del consiglio comunale e i contributi versati
saranno utilizzati dai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Le
principali modifiche rispetto la legge casa sono:
Se l’espropriato accetta l’indennità provvisoria, questa viene aumentata del 50%.
Per la determinazione del valore attribuibile ai terreni espropriati, è istituita in ogni provincia una
commissione che sostituisce l’UTE in tutte le operazioni previste dalla legge precedente.
L’indennità d’esproprio fa sempre riferimento al valore agricolo medio della coltura praticata.
Nel caso che l’area agricola da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, e questi
cede volontariamente il fondo, l’indennità verrà triplicata senza l’aumento del 50%.
L’indennità di occupazione, con la nuova legge, ammonta per ogni anno di occupazione a 1/12 dell’indennità
per l’espropriazione dell’area
Ind=1/12 del VAM per ogni anno di occupazione
Per le aree con chiara destinazione edificatoria, la corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della
legge casa e della legge bucalossi, a causa dell’adozione del “valore agricolo” come criterio per la
determinazione dell’indennizzo, poiché ciò porterebbe a delle liquidazioni di indennizzi irrisori rispetto
all’effettivo valore di mercato dei suoli. Di conseguenza la legge del ‘71 e del ’77 sono valide oggi solo per
le aree esterne ai centri edificati, cioè riguardano esclusivamente il terreno agricolo.
Legge 359/1992 “legge Amato”
La legge Amato ha innovato le modalità di determinazione dell’indennità di esproprio delle aree edificabili
fino all’emanazione del testo unico, riproponendo i criteri d’indennizzo della legge di Napoli del 1885:
l’indennizzo è dato dalla media tra il valore venale e 10 volte il reddito dominicale rivalutato, in caso di
cessione volontaria, laddove invece il proprietario espropriato non accetti l’indennizzo e dia inizio al
contenzioso, il risultato della media verrà ridotto del 40%
Indennità provvisoria: Ind = Vv + 10 RD * 60%
2
Indennità in caso di cessione volontaria : Ind =Vv + 10 RD
Legge 327/2001 “Testo Unico sugli espropri”
Il testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore dei privati, di beni immobili o diritti relativi ad
immobili, relativi all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il testo fornisce le definizione dei
soggetti interessati:
L’espropriato, è il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
L’autorità espropriante, è l’autorità amministrativa, titolare del potere di espropriare che cura il
relativo procedimento, oppure il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere in base ad
una norma.
Il beneficiario dell’espropriazione, è il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto
di espropriazione.
Il promotore dell’espropriazione, è il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.
Le fasi del procedimento espropriativo sono costituite: dal vincolo preordinato all’espropriazione, dalla
dichiarazione di pubblica utilità, dal decreto di espropriazione, e dal calcolo dell’indennità di espropriazione.
E’ interessante l’introduzione, obbligatoria per legge, dell’”ufficio espropri”, una novità assoluta per le
pubbliche amministrazioni, che da sempre hanno incardinato l’attività amministrativa in materia di espropri
nell’ambito della più generale attività dell’Ufficio tecnico. Circa la determinazione dell’indennità di
espropriazione, l’indennità è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di
cessione o alla data dell’emanazione del decreto di espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale di un
bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di
valore. Le modalità per il calcolo dell’indennità di espropriazione sono piuttosto articolate e tengono conto di
aspetti diversi quali: il tipo di opera prevista, la destinazione dell’area da espropriare, le caratteristiche
dell’espropriato o di chi viene danneggiato dall’espropriazione, accettazione o no dell’indennità proposta,
interventi diversi dall’espropriazione(imposizione di servitù, occupazione temporanea…).
Nello specifico circa i criteri da utilizzare per il calcolo dell’indennizzo possiamo operare la seguente
distinzione:
In base al tipo di opera prevista: se si tratta di opere private di pubblica utilità il criterio sarà il valore
venale(VV), mentre in tutti gli altri casi i criteri specifici che illustreremo.
In base alla destinazione dell’area da espropriare: se si tratta di area edificabile si applica la seguante
formula V = Vv + 10 RD * 0,6 se si tratta di area legittimamente edificata, il criterio
2
adottato sarà il valore venale, mentre se si tratta di aree non edificabile, il valore è determinato
secondo il criterio del valore agricolo medio, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul
fondo, cui va aggiunto il valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
In base alle caratteristiche dell’espropriato o di chi viene danneggiato dall’espropriazione: se si tratta
di fittavolo, mezzadro, compartecipante, laddove coltivi il terreno da almeno un anno, gli spetta un
indennità pari ad una volta il valore agricolo medio del terreno; se si tratta di proprietario di terreno
edificabile che viene regolarmente coltivato, gli spetta un’indennità aggiuntiva pari a una volta il
valore agricolo medio del terreno; se si tratta di proprietario coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale, gli spetta un’indennità aggiuntiva pari ad una volta il valore agricolo
medio del terreno.
In base alle scelte opzionali dell’espropriato:
-in caso di cessione volontaria: se si tratta di proprietario di terreno edificabile, il proprietario viene
premiato e la riduzione del 40% viene eliminata quindi la formula è V = Vv + 10 RD ; se si tratta
di 2
di proprietario coltivatore diretto, il proprietario viene premiato e l’indennità che gli spetta è
complessivamente pari a 3 volte il valore agricolo medio dei terreni; se si tratta di proprietario non
coltivatore diretto, il proprietario viene premiato con un’indennità aggiuntiva pari a 0,5 volte il
valore agricolo medio dei terreni.
-in caso di mancata cessione volontaria: per qualsiasi tipo di proprietario l’indennità viene
calcolata, senza i premi appena visti, o dalla terna di esperti (arbitraggio) o dalla Commissione
Provinciali Espropri.
In caso di interventi diversi dall’espropriazione:
-per reiterazione di un vincolo preordinato all’espropriazione, al proprietario va quantificata
un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.
-per occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, è dovuta al proprietario
un’indennità, per ogni anno, pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di espropriazione
dell’area.
-per imposizione di servitù, l’indennità va calcolata secondo i criteri comuni a tutte le servitù.
-per utilizzazione senza titolo di un bene per scopi d’interesse pubblico, al proprietario spetta il
risarcimento del danno così determinato: nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi di pubblica utilità e col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il
terreno è stato occupato senza titolo fino alla corresponsione del risarcimento.
PROGETTO DI UN OPERA STRADALE
ELEMENTI DEL PROGETTO:
PAVIMENTAZIONE STRADALE E IMPIANTI AD ESSO CORRELATI
TRACCIOLINO
PLANIMETRIA GENERALE
PROFILO LONGITUDINALE
QUADERNO DELLE SEZIONI
SEZIONE TIPO
AREA DI OCCUPAZIONE
DIAGRAMMA DELLE AREE
PROFILO DI BRÜCKNER INTRODUZIONE
La strada è un manufatto al quale competono adeguate caratteristiche (percorso, dimensioni
geometriche, pendenze .....), che in genere si sviluppa direttamente sul terreno , ma talvolta anche
indirettamente tramite opere d'ingegneria (ponti, viadotti, gallerie ) e che deve essere idoneo a
permettere la circolazione, in particolare dei veicoli con trazione a motore. La progettazione di
un'opera stradale nuova deve rispettare determinate norme che definiscono i criteri e le scelte
progettuali degli aspetti funzionali e degli elementi geometrici. I criteri di progettazione riguardano
sia gli elementi geometrici dell'asse, sia le caratteristiche della piattaforma delle strade urbane ed
extraurbane, affinché la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità. La
progettazione stradale ha lo scopo di individuare il PERCORSO, le DIMENSIONI
GEOMETRICHE, e il COSTO della futura opera.
La progettazione investe numerosi problemi :
tecnica e analisi del traffico: l’analisi del traffico non si occupa solo di stimare il traffico attuale,
ma deve prevedere anche quello futuro. Per questo motivo si ricorre a censimenti periodici della
circolazione che si svolge su strade già esistenti e analoghe a quelle in progetto.