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Se i fitti hanno data certa, l’indennità risulta quindi: V + 10

0

C a

Ind = 2

Se i fitti non hanno tutti data certa, l’indennità risulta invece:

V + 10

0

R.C.

Ind = 2

Legge 865/1971 “legge casa”

Il campo di applicazione in materia di esproprio si allargò notevolmente con la legge casa, perché può venire

applicata per consentire la realizzazione di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria, anche

nelle zone di espansione e nelle aree per insediamenti produttivi (PIP). Da quanto esposto è ovvio che

l’esproprio non riguarda esclusivamente lo spazio urbano, ma anche le aree esterne ai centri edificati. Per

determinare l’indennità di esproprio l’ufficio tecnico erariale (UTE) deve determinare ogni anno, entro il 31

gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo dei terreni considerati liberi da vincoli di

contratti agrari e classificati secondo tipi di coltura effettivamente praticati. Secondo tale legge l’indennità di

esproprio è determinata nei seguenti casi:

Per le aree esterne ai centri edificati, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio (VAM)

della coltura in atto.

Per le aree dentro i centri abitati, l’indennità è pari al valore agricolo medio della coltura più

redditizia della zona moltiplicato per un coefficiente variabile:

-Da 2 a 5 volte, se l’area ricade in comuni con popolazione inferiore a 100,000 abitanti

-Da 4 a 10 vote, se l’area ricade in comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti

E’ ovvio che questi coefficienti moltiplicatori dovranno tener conto della maggiore o minore centralità,

nonché dell’esistenza o meno di centri storici. Per le aree che sono edificate, l’indennità è calcolata in base

alla somma del valore dell’area aggiunto il valore delle costruzioni e tenuto conto del loro stato di

conservazione.

L’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare permette di disporre subito del bene, prima che venga

completata la procedura di esproprio, e vale per opere di pubblica utilità che hanno carattere di urgenza e

indifferibilità. Dura al massimo 5 anni e il decreto di occupazione d’urgenza perde la sua efficacia se le opere

non iniziano entro 3 mesi dalla dichiarazione stessa. La legge casa prevede che i proprietari delle aree

oggetto di esproprio posso sottoscrivere con l’ente espropriante un contratto di cessione volontaria, dunque

l’indennizzo offerto secondo le normative viene accettato, e quando ciò avviene non verrà prodotto nessun

decreto di esproprio. All’indennizzo di cessione volontaria si dovrà aggiungere l’indennità d’occupazione

d’urgenza da calcolare come prevista dalla successiva legge Bucalossi.

Legge 10/1977 “legge Bucalossi”

La nuova legge trasforma la “licenza” edilizia in “concessione” edilizia, dunque il proprietario che vuole

edificare deve versare una tassa al comune che equivale al valore del diritto di superficie che è commisurato

al costo di costruzione. La concessione è data su delibera del consiglio comunale e i contributi versati

saranno utilizzati dai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Le

principali modifiche rispetto la legge casa sono:

Se l’espropriato accetta l’indennità provvisoria, questa viene aumentata del 50%.

Per la determinazione del valore attribuibile ai terreni espropriati, è istituita in ogni provincia una

commissione che sostituisce l’UTE in tutte le operazioni previste dalla legge precedente.

L’indennità d’esproprio fa sempre riferimento al valore agricolo medio della coltura praticata.

Nel caso che l’area agricola da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, e questi

cede volontariamente il fondo, l’indennità verrà triplicata senza l’aumento del 50%.

L’indennità di occupazione, con la nuova legge, ammonta per ogni anno di occupazione a 1/12 dell’indennità

per l’espropriazione dell’area

Ind=1/12 del VAM per ogni anno di occupazione

Per le aree con chiara destinazione edificatoria, la corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della

legge casa e della legge bucalossi, a causa dell’adozione del “valore agricolo” come criterio per la

determinazione dell’indennizzo, poiché ciò porterebbe a delle liquidazioni di indennizzi irrisori rispetto

all’effettivo valore di mercato dei suoli. Di conseguenza la legge del ‘71 e del ’77 sono valide oggi solo per

le aree esterne ai centri edificati, cioè riguardano esclusivamente il terreno agricolo.

Legge 359/1992 “legge Amato”

La legge Amato ha innovato le modalità di determinazione dell’indennità di esproprio delle aree edificabili

fino all’emanazione del testo unico, riproponendo i criteri d’indennizzo della legge di Napoli del 1885:

l’indennizzo è dato dalla media tra il valore venale e 10 volte il reddito dominicale rivalutato, in caso di

cessione volontaria, laddove invece il proprietario espropriato non accetti l’indennizzo e dia inizio al

contenzioso, il risultato della media verrà ridotto del 40%

Indennità provvisoria: Ind = Vv + 10 RD * 60%

2

Indennità in caso di cessione volontaria : Ind =Vv + 10 RD

Legge 327/2001 “Testo Unico sugli espropri”

Il testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore dei privati, di beni immobili o diritti relativi ad

immobili, relativi all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il testo fornisce le definizione dei

soggetti interessati:

L’espropriato, è il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

L’autorità espropriante, è l’autorità amministrativa, titolare del potere di espropriare che cura il

relativo procedimento, oppure il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere in base ad

una norma.

Il beneficiario dell’espropriazione, è il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto

di espropriazione.

Il promotore dell’espropriazione, è il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.

Le fasi del procedimento espropriativo sono costituite: dal vincolo preordinato all’espropriazione, dalla

dichiarazione di pubblica utilità, dal decreto di espropriazione, e dal calcolo dell’indennità di espropriazione.

E’ interessante l’introduzione, obbligatoria per legge, dell’”ufficio espropri”, una novità assoluta per le

pubbliche amministrazioni, che da sempre hanno incardinato l’attività amministrativa in materia di espropri

nell’ambito della più generale attività dell’Ufficio tecnico. Circa la determinazione dell’indennità di

espropriazione, l’indennità è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di

cessione o alla data dell’emanazione del decreto di espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale di un

bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di

valore. Le modalità per il calcolo dell’indennità di espropriazione sono piuttosto articolate e tengono conto di

aspetti diversi quali: il tipo di opera prevista, la destinazione dell’area da espropriare, le caratteristiche

dell’espropriato o di chi viene danneggiato dall’espropriazione, accettazione o no dell’indennità proposta,

interventi diversi dall’espropriazione(imposizione di servitù, occupazione temporanea…).

Nello specifico circa i criteri da utilizzare per il calcolo dell’indennizzo possiamo operare la seguente

distinzione:

In base al tipo di opera prevista: se si tratta di opere private di pubblica utilità il criterio sarà il valore

venale(VV), mentre in tutti gli altri casi i criteri specifici che illustreremo.

In base alla destinazione dell’area da espropriare: se si tratta di area edificabile si applica la seguante

formula V = Vv + 10 RD * 0,6 se si tratta di area legittimamente edificata, il criterio

2

adottato sarà il valore venale, mentre se si tratta di aree non edificabile, il valore è determinato

secondo il criterio del valore agricolo medio, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul

fondo, cui va aggiunto il valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

In base alle caratteristiche dell’espropriato o di chi viene danneggiato dall’espropriazione: se si tratta

di fittavolo, mezzadro, compartecipante, laddove coltivi il terreno da almeno un anno, gli spetta un

indennità pari ad una volta il valore agricolo medio del terreno; se si tratta di proprietario di terreno

edificabile che viene regolarmente coltivato, gli spetta un’indennità aggiuntiva pari a una volta il

valore agricolo medio del terreno; se si tratta di proprietario coltivatore diretto o imprenditore

agricolo a titolo principale, gli spetta un’indennità aggiuntiva pari ad una volta il valore agricolo

medio del terreno.

In base alle scelte opzionali dell’espropriato:

-in caso di cessione volontaria: se si tratta di proprietario di terreno edificabile, il proprietario viene

premiato e la riduzione del 40% viene eliminata quindi la formula è V = Vv + 10 RD ; se si tratta

di 2

di proprietario coltivatore diretto, il proprietario viene premiato e l’indennità che gli spetta è

complessivamente pari a 3 volte il valore agricolo medio dei terreni; se si tratta di proprietario non

coltivatore diretto, il proprietario viene premiato con un’indennità aggiuntiva pari a 0,5 volte il

valore agricolo medio dei terreni.

-in caso di mancata cessione volontaria: per qualsiasi tipo di proprietario l’indennità viene

calcolata, senza i premi appena visti, o dalla terna di esperti (arbitraggio) o dalla Commissione

Provinciali Espropri.

In caso di interventi diversi dall’espropriazione:

-per reiterazione di un vincolo preordinato all’espropriazione, al proprietario va quantificata

un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.

-per occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, è dovuta al proprietario

un’indennità, per ogni anno, pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di espropriazione

dell’area.

-per imposizione di servitù, l’indennità va calcolata secondo i criteri comuni a tutte le servitù.

-per utilizzazione senza titolo di un bene per scopi d’interesse pubblico, al proprietario spetta il

risarcimento del danno così determinato: nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per

scopi di pubblica utilità e col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il

terreno è stato occupato senza titolo fino alla corresponsione del risarcimento.

PROGETTO DI UN OPERA STRADALE

ELEMENTI DEL PROGETTO:

 PAVIMENTAZIONE STRADALE E IMPIANTI AD ESSO CORRELATI

 TRACCIOLINO

 PLANIMETRIA GENERALE

 PROFILO LONGITUDINALE

 QUADERNO DELLE SEZIONI

 SEZIONE TIPO

 AREA DI OCCUPAZIONE

 DIAGRAMMA DELLE AREE

 PROFILO DI BRÜCKNER INTRODUZIONE

La strada è un manufatto al quale competono adeguate caratteristiche (percorso, dimensioni

geometriche, pendenze .....), che in genere si sviluppa direttamente sul terreno , ma talvolta anche

indirettamente tramite opere d'ingegneria (ponti, viadotti, gallerie ) e che deve essere idoneo a

permettere la circolazione, in particolare dei veicoli con trazione a motore. La progettazione di

un'opera stradale nuova deve rispettare determinate norme che definiscono i criteri e le scelte

progettuali degli aspetti funzionali e degli elementi geometrici. I criteri di progettazione riguardano

sia gli elementi geometrici dell'asse, sia le caratteristiche della piattaforma delle strade urbane ed

extraurbane, affinché la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità. La

progettazione stradale ha lo scopo di individuare il PERCORSO, le DIMENSIONI

GEOMETRICHE, e il COSTO della futura opera.

La progettazione investe numerosi problemi :

 tecnica e analisi del traffico: l’analisi del traffico non si occupa solo di stimare il traffico attuale,

ma deve prevedere anche quello futuro. Per questo motivo si ricorre a censimenti periodici della

circolazione che si svolge su strade già esistenti e analoghe a quelle in progetto.

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