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mondo della povera gente emarginata e costretta a vivere in
condizioni di miseria nei vicoli e nelle strade della più grande città del
Sud. Natale in casa Cupiello segna l’inizio delle grandi commedie di
Eduardo.
NAPOLI MILIONARIA è una commedia scritta ed interpretata da
Eduardo De Filippo nel 1945 e inserita dall'autore come primo lavoro
Cantata dei giorni dispari.
nella raccolta La commedia venne
composta nel giro di poche settimane e fu messa in scena per la
prima volta il 15 marzo 1945 al Teatro di San Carlo a Napoli. Nel 1950
venne girato un film con la regia dello stesso Eduardo De Filippo, che
contribuì alla sceneggiatura e al cast cinematografico, basato sullo
stesso soggetto della commedia. Come tutte le commedie di De
Filippo anche questa fu rappresentata in molti paesi europei, ma la
rappresentazione forse più importante fu quella di Londra nel 1972.
Dalla commedia è rimasta celebre la frase entrata nell'uso comune
Ha da passa' 'a nuttata nel senso di dover sopportare le difficoltà
dell'esistenza con la speranza che si risolvano.
TRAMA
Gennaro Jovine, povero abitante di un "basso" napoletano, durante la
guerra, assiste impotente alla borsa nera che la moglie Amalia e i figli
fanno per sopravvivere, e, durante un sopralluogo della polizia, è
costretto a fingersi morto per non far scoprire la merce. Gennaro
viene fatto prigioniero e Amalia intrattiene un'amicizia, non solo
d'affari, con il giovane Errico Settebellizze, mentre la figlia Maria
Rosaria rimane incinta di un soldato americano, e il figlio diventa
ladro d'auto. Gennaro ritorna improvvisamente dalla prigionia, mentre
tutto il vicolo festeggia a casa sua il compleanno di Errico. Nell'euforia
generale nessuno vuole ascoltare le sue vicende. Gennaro abbandona
il pranzo e va a vegliare Rituccia, la figlia più piccola, gravemente
ammalata. A fornire la medicina giusta sarà il ragionier Spasiano, a
cui Amalia, con la borsa nera, ha tolto ogni bene: "ha da passà 'a
nuttata" per superare la crisi di Rituccia, della famiglia, di Napoli.
DIRITTO COSTITUZIONE REPUBBLICANA
La costituzione Repubblicana – La nascita della costituzione:
L’assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, aveva il
compito di elaborare un nuovo testo costituzionale. Essa era
composta da 556 membri, ristretti a 75
deputati che si articolavano in:
1. Diritti e doveri dei cittadini.
2. Organizzazione costituzionale dello Stato.
3. Rapporti economico-sociali.
Il 1° gennaio 1948 la costituzione entrò in vigore 6
La struttura della costituzione: è composta da 139 articoli, ed è
distinta in due parti principali:
1. Principi fondamentali: sovranità popolare, diritti inviolabili, diritto al
lavoro, ripudio guerra…
2. Parte I, diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico sociali,
economici, politici ecc…
3. Parte II, ordinamento della Repubblica: competenze del parlamento,
presidente della repubblica, governo, magistratura, autonomie locali
(potere riconosciuto dallo Stato agli enti pubblici territoriali di
emanare norme giuridiche e di svolgere funzioni proprie), garanzie
costituzionali.
4. Disposizioni transitorie e finali: insieme di norme che consentono il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
I caratteri della costituzione: la costituzione è la legge fondamentale
dello Stato che regola i rapporti tra i cittadini e stabilisce le norme per
l’organizzazione dello Stato stesso. Essa è:
1. Votata: votata da un’assemblea democraticamente eletta dal popolo.
2. Compromissoria: perché alla sua formazione hanno collaborato forze
politiche differenti, ma tutte unanimi nel ricercare un patto
democratico a tutela dei diritti umani.
3. Lunga: non si limita a disporre l’organizzazione dello Stato e a
garantire libertà civili e politiche ma riconosce altri diritti riguardo ai
rapporti etici, sociali ed economici.
4. Rigida: le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi
ordinarie ma solo da leggi di revisione costituzionale.
5. Democratica: perché il popolo partecipa alla vita dello Stato e esercita
la sovranità.
6. Programmatica: perché consiste in un programma che le forze
politiche hanno il compito di attuare in modo da farne una
costituzione sostanziale.
L’attuazione della costituzione: 1. I primi anni ’50: pochi mesi dopo
l’entrata in vigore della costituzione si accese lo scontro tra la sinistra
e il fronte cattolico e alle elezioni dell’aprile del ’48 le sinistre furono
estromesse dal governo. Sono ricordati come in attuazione del dettato
costituzionale in quanto i governi di centro attuarono un cauto
riformismo (politica indirizzata a modificare solo alcuni aspetti della
struttura economica e sociale di uno Stato).
2. Seconda metà anni ’50: i principi astratti nella costituzione trovarono
una propria attuazione attraverso l’istituzione della Corte
Costituzionale (1956 la cui funzione fondamentale è di controllar e la
legittimità costituzionale, ossia se sono in contrasto con i principi
della costituzione, delle leggi ordinarie, in tal caso sono dichiarate
illegittime e cancellate dall’ordinamento giuridico.
3. Anni ’60: presero avvio i governi di centro-sinistra, si affermò il
consumismo, mentre i servizi sociali continuarono a essere trascurati.
Nazionalizzazione dell’energia elettrica (nascita Enel), introduzione
obbligo scolastico sino ai 13 anni e scuola media unica.
4. Anni ’70: approvazione dello Statuto dei lavoratori (nato in seguito
alla lotta dei sindacati, contiene i diritti dei lavoratori e le regole dei
sindacati), l’introduzione della legge per l’istituzione del referendum
abrogativo e l’istituzione delle regioni a statuto ordinario (con poteri e
autonomia particolari, Sicilia, Sardegna, Trentino, Friuli, Valle d’Aosta). 7
Ci furono anche importanti riforme (fisco, diritto di famiglia, sanità) e
diversi provvedimenti legislativi.
5. Anni ’80: i governi del pentapartito posero come tema essenziale del
loro programma le riforme istituzionali (modifiche ai principi
costituzionali relativi all’ordinamento della repubblica) mirate a
eliminare i limiti del bilanciamento dei poteri dello Stato (instabilità di
governo: governo sostenuto da maggioranza incerta che può venire a
mancare da un momento all’altro, anche senza finire la legislatura;
bilanciamento dei poteri: meccanismo costituzionale che tende a
realizzare un equilibro tra i poteri. Nel ’83 fu nominata una
commissione parlamentare per le riforme istituzionali.
6. Anni ’90: Il Presidente della repubblica (Scalfaro) proponeva di
formare un’assemblea costituente o di trasformare le camere in
organi costituenti. Nacque la lega nord che mira alla trasformazione
dell’Italia in Stato federale. Nel ’92 dopo “Tangentopoli” ha bloccato i
dibattiti e l’unica riforma di rilievo effettuata è stata quella della
modifica del sistema elettorale in senso maggioritario. Nel ’96 è stata
eletta una commissione bicamerale (deputati e senatori, in progetto
di modificare la seconda parte della costituzione). Per il
decentramento (trasferimento di funzioni legislative o amministrative
dallo Stato alle Regioni) è stata avviata la riforma della pubblica
amministrazione.
ARTICOLI 1-2-3
I fondamenti della costituzione: i principi fondamentali (democratico,
lavorista, solidarista, di uguaglianza e libertà) rappresentano i
presupposti della nostra società e i suoi obbiettivi. Nei primi articoli si
delineano la libertà, la fraternità, l’uguaglianza (1-2-3, della
rivoluzione francese).
La libertà, la solidarietà, l’uguaglianza: l’articolo 1 fonde il principio
democratico e lavorista. Repubblica democratica significa che tutti i
cittadini partecipano alla gestione del potere. È fondata sul lavoro
perché esso è alla base della vita collettiva. L’articolo 2 riconosce i
diritti del patrimonio di ognuno, sia come singolo (nome, libertà
espressione ecc.) sia come membro di organizzazioni sociali. I diritti
inviolabili sono diritti naturali per ogni persona nati prima dello Stato.
È introdotto anche il principio di solidarietà politica, economica (non
pensare solo al proprio tornaconto ma considerare anche gli altri) e
sociale, e di solidarietà nei confronti della collettività che ci impone di
pensare ai meno fortunati. L’articolo 3 nella prima parte enuncia il
principio di uguaglianza, formale in quanto esseri umani (assenza di
norme discriminatorie). Non bisogna però considerare uguali a noi le
persone in condizioni inferiori alle nostre (handicappati). La
costituzione affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che impediscono l’uguaglianza,
realizzando l’uguaglianza sostanziale. Lo stato combatte
l’analfabetismo, la disoccupazione assicurando il diritto all’istruzione
al lavoro alla protezione sociale.
ARTICOLO 5
Unità e decentramento dello Stato: l’articolo 5 riconosce l’unità e
l’indivisibilità dello Stato formato dopo le guerre. I costituenti hanno
introdotto, tenendo conto delle differenze tra le parti del paese, il 8
principio autonomista in base alle quali alle comunità locali è
riconosciuto il diritto di regolamentarsi e gestirsi autonomamente
riguardo a determinate materie. Si cerca così di diminuire le distanze
tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione con il decentramento.
L’articolo 5 oltre a riconoscere il comune e la provincia promuove la
regione, e le regioni a statuto speciale (che hanno poteri e autonomia
maggiori). Dalla fine degli anni ’70 si sono costituiti movimenti per
una riforma in senso federale dello Stato che hanno incitato i cittadini
delle regioni più ricche alla secessione (separazione di una parte o di
un gruppo da un complesso politico o sociale unitario, lo Stato). Per
necessità di ulteriore decentramento nel ’97 le leggi Bassanini si è
dato avvio al processo di riforma delle autonomie locali, e al principio
della sussidiarietà in base al quale il cittadino deve essere
amministrato dagli enti che sono più vicini alle sue esigenze. Lo stato
ha subito una riforma federalista, nei limiti dell’articolo V, ridefinendo
le competenze tra lo stato e gli enti locali ampliandone le funzioni.
ARTICOLI 10-11
Principio internazionalista: negli articoli 10 e 11 si ritrova il principio
internazionalista: il primo comma sanziona l’apertura dello Stato
verso la comunità internazionale della quale accoglie le norme e i
trattai internazionali. La seconda parte prende in considerazione
giuridica dello straniero al quale viene riconosciuto il diritto d’asilo
(diritto di rimanere nel nostro Stato se nello stato d’origine non sono
garantiti i diritti umani). Il nostro paese si impegna a accogliere gli
stranieri e ad assicurare a chi è perseguitato per motivi politici, il
diritto a non essere estradato (portare un criminale in un paese
straniero nel proprio paese). I cittadini dell’UE hanno tutele particolari
rispetto ai cittadini extracomunitari. L’immigrazione ha tre
problematiche, economiche, giuridico (regolamentazione dei flussi
immigratori che sono stati in quest’ultimo ventennio disciplinati da
normative, tra le quali la Bossi-Fini che ha previsto norme più severe
per l’espulsione degli immigrati che commettono reati dall’Italia, e
che obbliga gli immigrati ad avere un contratto di lavoro regolare per
potere rimanere in Italia) e sociale (questa riguarda l’integrazione
dell’immigrato nella società).
Libertà nella costituzione: la costituzione riconosce i diritti inviolabili
nei principi fondamentali ma nel titolo I della parte prima li ordina
trattando in particolare di:
1. libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e
soggiorno, riunione e assoc.
2. libertà religiosa.
3. libertà d’espressione del pensiero, garanzia della capacità giuridica
(acquisita al momento della nascita, persa alla morte, possibilità di
diventare titolati di diritti e doveri), cittadinanza e del nome, principio
di legalità delle prestazioni personali e patrimoniali (solo la legge può
stabilire determinati obblighi personali e/o economici), diritto di
azione e difesa, principio del giudice neutrale di irretroattività della 9