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Questa tesina descrive il lavoro. Gli argomenti che vengono trattati nella seguente tesina di maturità sono: in Diritto la tutela dei lavoratori, in Storia la nascita del movimento sindacale italiano, in Scienze delle finanze il sistema di protezione sociale italiano, in Geografia il mercato del lavoro in Europa e in Italia, in Economia aziendale i contratti di lavoro, in Italiano Giovanni Verga e Rosso Malpelo, in Francese les syndicats
e in Matematica la ricerca operativa.
Diritto: La tutela dei lavoratori.
Storia: La nascita del movimento sindacale italiano.
Scienze delle finanze: Il sistema di protezione sociale italiano.
Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e in Italia.
Economia aziendale: I contratti di lavoro.
Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo.
Francese: Les syndicats.
Matematica: La ricerca operativa.
I.T.C. “A. Rizza”
Indirizzo Tecnico – Commerciale
Anno scolastico 2011 – 2012
Tesina di Ficara Vittorio
Classe VA
IL MONDO DEL LAVORATORE
1
PERCORSO DELLA TESINA
La tutela dei lavoratori
Diritto:
La nascita del movimento sindacale
Storia:
italiano
Scienze delle finanze: Il sistema di
protezione sociale italiano
Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e
in Italia
Economia Aziendale: I contratti di lavoro
Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo
Francese: Le syndicats
2
Matematica: La ricerca operativa
La tutela dei lavoratori
L’attività lavorativa costituisce lo strumento principale mediante il quale
chi non dispone di capitali propri (la maggioranza delle persone, dunque)
ottiene il denaro di cui ha bisogno allo scopo di procurarsi i mezzi di
sussistenza. L’attività lavorativa può essere svolta da una persona in
modo autonomo, cioè senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio. In
tal caso essa prende il nome di lavoro autonomo. L’attività lavorativa può
essere svolta anche da una persona alle dipendenze e sotto la direzione
di un’altra persona privata: in tal caso prende il nome di lavoro
subordinato. Esso consiste nell’erogazione da parte di una persona (detta
lavoratore subordinato) delle proprie energie lavorative a favore di
un’altra persona (detta datore di lavoro) in cambio di una retribuzione in
denaro. L’attività lavorativa può essere svolta alle dipendenze dello stato
o di un altro ente pubblico: in tal caso essa è disciplinata dalle norme del
pubblico impiego.
Il diritto al lavoro nella
Costituzione
Fino a epoca più recente, lo Stato si
interessava solo della tutela dei
diritti dei lavoratori: oggi a questo
aspetto se ne è aggiunto un altro,
quello costituito dalla garanzia
dell’occupazione.
La costituzione specifica il contenuto
della tutela dei lavoratori attraverso degli articoli:
Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica (art. 1)
”L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”
3
è considerato un valore che consente l'affermazione della personalità
umana. E’ riconosciuto sia come un diritto, ma anche come un dovere di
tutti i cittadini nei confronti dello Stato. E’ un diritto in quanto strumento
di realizzazione e di benessere dell’individuo ; dovere in quanto
strumento di progresso materiale della società;
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. (art.4)
Nell’articolo 4 si ribadisce il diritto al lavoro, si afferma il dovere di
ognuno di svolgere una funzione utile alla società. Perché il diritto al
lavoro sia effettivo, lo Stato deve creare le condizioni politiche,
economiche e sociali favorevoli allo sviluppo di attività in cui tutti
possano trovare lavoro, “secondo le proprie possibilità e la propria
scelta”. Promuovere il lavoro significa anche fare leggi a tutela del
lavoratore, della sua sicurezza, della sua salute, della sua dignità sul
posto di lavoro, del suo diritto a una giusta retribuzione e così via.
il Diritto alla Retribuzione, stabilito dall'art. 36, secondo il quale il
rapporto di lavoro è a
titolo oneroso in quanto il lavoratore, come corrispettivo dell’attività
prestata al servizio
del datore di lavoro, ha diritto a una retribuzione che deve essere
quantificata in base alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto. Specifica, inoltre, che la
retribuzione deve essere
sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e
dignitosa, che gli
consenta cioè di soddisfare i propri bisogni senza dover dipendere da
terzi o ricorrere
costantemente a forme di assistenzialismo;
il Diritto al TFR e alla pensione al termine del rapporto di lavoro;
Diritto allo sciopero (art. 40), considerato nel passato un crimine,
diventa un diritto dei lavoratori; per molti anni però nessuna legge è
stata fatta, con la conseguenza che sull'argomento sono state usate
norme che risalivano al periodo fascista. Grazie all'intervento della Corte
costituzionale, molte di queste norme sono state dichiarate
incostituzionali e il diritto di sciopero è stato considerato legittimo in
molte sue forme;
Diritto sindacale art. 39, I lavoratori sono liberi di organizzarsi in
sindacati e i sindacati sono liberi di svolgere le loro attività, senza subire
controlli né da parte dei datori di lavoro, né da parte dell’autorità
pubblica; 4
il Diritto all’Integrità Fisica e alla Salute garantito attraverso il riposo
quotidiano, il riposo settimanale, il riposo festivo e le ferie annuali. (art.
36);
il Diritto a non superare un determinato Orario di Lavoro (di solito 40
ore settimanali e 8 giornaliere), fatta salva la possibilità di svolgere
lavoro straordinario sempre nei limiti stabiliti dalla legge e con
retribuzione aggiuntiva. (art. 36);
il Diritto alla Parità di Trattamento l’art.37, con la legge sulla parità del
1977 si è proceduto a togliere le discriminazioni di tipo formale che
ancora esistevano fra uomo e donna. L’art. 37, in particolare, garantisce
la tutela specifica per le donne e stabilisce che siano riconosciuti gli
stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore uomo.
Particolare protezione viene accordata al lavoro minorile: è la legge che
determina l'età minima per il lavoro salariato;
il Diritto alla Conservazione del Posto di Lavoro l’art. 38 (distingue fra
previdenza e
assistenza: la prima è per i lavoratori, la seconda per tutti i cittadini
bisognosi) prevede che,
per quanto riguarda la previdenza venga affermato il diritto dei lavoratori
a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di: infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Per quanto riguarda
l'assistenza, invece, viene affermato il diritto costituzionale al
mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e
sprovvisti dei mezzi necessari;
Lo statuto dei lavoratori
Molte leggi speciali, tutelano i lavoratori regolando il collocamento, i vari
tipi di contratti di lavoro, l’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a
domicilio. Tutte queste leggi sono rivolte a dare una tutela, sia pur
minima, al lavoratore, considerato come parte debole del contratto di
lavoro subordinato. Altre leggi non riguardano solo il singolo lavoratore
come parte più debole nel rapporto di lavoro individuale, ma l’intera
categoria dei lavoratori. Tra queste leggi, la più importante è lo Statuto
dei diritti dei lavoratori (L.n. 300 del 20/05/1970) è nato in seguito alla
spinta delle lotte sindacali di fine anni ’60 ed ha portato profonde
modifiche alla disciplina interna delle aziende, assicurando una maggiore
5
tutela della dignità della riservatezza, della salute, della professionalità e
della libertà politica e sindacale dei lavoratori. Si tratta della principale
legge in tema di lavoro e in essa sono fissati i più importanti diritti dei
lavoratori e le regole dell’attività sindacale. Vi è, infine, la legislazione
sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che
prevede, per esempio, l’illiceità di qualsiasi forma di discriminazione
fondata sul sesso
nell’assunzione e la parità di retribuzione.
La disoccupazione Un male ricorrente dell’Italia è la
disoccupazione: l’assenza di posti di
lavoro impedisce a molti di lavorare
e quindi di assicurarsi condizioni di
vita dignitose. La disoccupazione, è
un fenomeno particolarmente grave,
perché il lavoro costituisce un
elemento di integrazione e di pace
sociale: la persona che lavora
contribuisce al progresso della
società e si integra in essa.
Il compito di rendere effettivo il
diritto al lavoro è soprattutto del Parlamento e della Pubblica
Amministrazione. Negli ultimi anni, le leggi hanno cercato di stimolare
l’offerta di lavoro, riducendo i vincoli per i datori di lavoro, nonché
ampliando e diversificando le tipologie contrattuali: per esempio
consentendo un più ampio ricorso ai contratti di lavoro a termine e
prevedendo la possibilità di ridurre l’orario di lavoro per le imprese che
offrono maggiore occupazione. Della disciplina del mercato del lavoro si
preoccupa anche l’Unione Europea, che nel 2000 ha definito una “grande
strategia Europa per l’occupazione”. Uno degli obiettivi è quello di
realizzare un sistema di tutela non già del solo rapporto di lavoro, ma
“del mercato del lavoro”, per migliorare l’inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione. La
Repubblica, si fa carico in vari modi di tutelare i diritti dei lavoratori,
anche con notevoli oneri finanziari, come quando le pubbliche
amministrazioni assumono esse stesse i disoccupati o erogano, loro
trattamenti di disoccupazione. Quest’ultima è una tendenza recente, che
incontra numerose difficoltà perché, se lo Stato dovesse prendere a
proprio carico tutti i disoccupati, le finanze pubbliche non reggerebbero
l’onere relativo. Per questo e altri motivi, il cosiddetto “diritto al lavoro”
non è un vero proprio diritto a ottenere un posto ma un’aspettativa, una
6
“promessa” che lo Stato ha fatto di adottare i provvedimenti che
realizzino la piena occupazione.
I sindacati
Forma di aggregazione sociale di grande importanza è costituita dai
sindacati. I sindacati sono associazioni professionali di lavoratori
subordinati, di datori di lavoro, di professionisti o di imprese di un certo
settore, che curano gli interessi dei loro iscritti soprattutto per quanto
riguarda gli aspetti concernenti il lavoro. I sindacati hanno una struttura
molto complessa. Alla base essi sono composti di assemblee di lavoratori
che eleggono un organo direttivo, il quale a sua volta nomina, nel proprio
ambito, un organo esecutivo. Questi sindacati si collegano poi
territorialmente (tutti i sindacati di una certa zona, per esempio, di una
Provincia, si collegano in unioni territoriali , come le camere del lavoro) e
verticalmente ( i sindacati si collegano con quelli di altre imprese dello
stesso settore su base nazionale: per esempio la Federazione dei
lavoratori chimici). Le unioni territoriali e le federazioni di settore si
uniscono, poi, in confederazioni nazionali.
I sindacati svolgono anche un ruolo politico assai importante: stipulano
contratti collettivi di lavoro e partecipano alle trattative per la
formulazione del programma di governo. Ma ,l’attività principale dei
sindacati dei lavoratori è trattare con l’imprenditore le condizioni di
lavoro dei dipendenti (orario, ambiente di lavoro, retribuzione ecc..) e di
fare accordi periodici che le regolino. Questi accordi confluiscono nei
contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi di lavoro sono gli accordi
stipulati tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro, al fine di fissare
il trattamento economico minimo garantito e le condizioni di lavoro alle
quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro
subordinato. Quella dell’efficacia dei contratti collettivi è una questione
molto dibattuta. L’art. 39 Cost. stabilisce che i sindacati possono stipulare
contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alle relative
categorie ( cioè efficaci erga omnes).
Condizione per la stipulazione di simili contratti è che il sindacato abbia
acquistato la personalità giuridica in seguito alla registrazione. Non
esistendo sindacati registrati, i contratti collettivi da loro stipulati non
potrebbero essere considerati vincolanti erga omnes, ma solo
eventualmente per gli iscritti al sindacato. Tuttavia, i contratti collettivi
vengono normalmente conclusi dalle principali organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro e formano un sistema normativo
caratterizzato dalla continuità nel tempo e da diversi livelli di
applicazione. I contratti collettivi previsti dalla Costituzione, sono di fatto
considerati efficaci erga omnes e si applicano non solo ai lavoratori
iscritti ai sindacati stipulanti, ma anche agli altri. Le norme e i giudici
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tendono a fare riferimento ai loro contenuti per garantire anche i
lavoratori non iscritti.
All’associazionismo dei lavoratori dipendenti si aggiunge quello delle