Estratto del documento

Il mondo del lavoratore

I.T.C. “A. Rizza”

Indirizzo Tecnico – Commerciale

Anno scolastico 2011 – 2012

Tesina di Ficara Vittorio

Classe VA

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Percorso della tesina

La tutela dei lavoratori

Diritto:

  • La nascita del movimento sindacale

Storia:

  • Italiano

Scienze delle finanze: Il sistema di

  • Protezione sociale italiano

Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e

  • In Italia

Economia Aziendale: I contratti di lavoro

  • Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo
  • Francese: Le syndicats

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Matematica: La ricerca operativa

  • La tutela dei lavoratori

La tutela dei lavoratori

L’attività lavorativa costituisce lo strumento principale mediante il quale chi non dispone di capitali propri (la maggioranza delle persone, dunque) ottiene il denaro di cui ha bisogno allo scopo di procurarsi i mezzi di sussistenza. L’attività lavorativa può essere svolta da una persona in modo autonomo, cioè senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio. In tal caso essa prende il nome di lavoro autonomo. L’attività lavorativa può essere svolta anche da una persona alle dipendenze e sotto la direzione di un’altra persona privata: in tal caso prende il nome di lavoro subordinato. Esso consiste nell’erogazione da parte di una persona (detta lavoratore subordinato) delle proprie energie lavorative a favore di un’altra persona (detta datore di lavoro) in cambio di una retribuzione in denaro. L’attività lavorativa può essere svolta alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico: in tal caso essa è disciplinata dalle norme del pubblico impiego.

Il diritto al lavoro nella Costituzione

Fino a epoca più recente, lo Stato si interessava solo della tutela dei diritti dei lavoratori: oggi a questo aspetto se ne è aggiunto un altro, quello costituito dalla garanzia dell’occupazione.

La Costituzione specifica il contenuto della tutela dei lavoratori attraverso degli articoli:

  • Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica (art. 1)

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

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È considerato un valore che consente l’affermazione della personalità umana. È riconosciuto sia come un diritto, ma anche come un dovere di tutti i cittadini nei confronti dello Stato. È un diritto in quanto strumento di realizzazione e di benessere dell’individuo; dovere in quanto strumento di progresso materiale della società;

  • La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. (art. 4)

Nell’articolo 4 si ribadisce il diritto al lavoro, si afferma il dovere di ognuno di svolgere una funzione utile alla società. Perché il diritto al lavoro sia effettivo, lo Stato deve creare le condizioni politiche, economiche e sociali favorevoli allo sviluppo di attività in cui tutti possano trovare lavoro, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”. Promuovere il lavoro significa anche fare leggi a tutela del lavoratore, della sua sicurezza, della sua salute, della sua dignità sul posto di lavoro, del suo diritto a una giusta retribuzione e così via.

  • Il diritto alla retribuzione, stabilito dall’art. 36, secondo il quale il rapporto di lavoro è a titolo oneroso in quanto il lavoratore, come corrispettivo dell’attività prestata al servizio del datore di lavoro, ha diritto a una retribuzione che deve essere quantificata in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Specifica, inoltre, che la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, che gli consenta cioè di soddisfare i propri bisogni senza dover dipendere da terzi o ricorrere costantemente a forme di assistenzialismo;
  • Il diritto al TFR e alla pensione al termine del rapporto di lavoro;
  • Diritto allo sciopero (art. 40), considerato nel passato un crimine, diventa un diritto dei lavoratori; per molti anni però nessuna legge è stata fatta, con la conseguenza che sull’argomento sono state usate norme che risalivano al periodo fascista. Grazie all’intervento della Corte costituzionale, molte di queste norme sono state dichiarate incostituzionali e il diritto di sciopero è stato considerato legittimo in molte sue forme;
  • Diritto sindacale art. 39. I lavoratori sono liberi di organizzarsi in sindacati e i sindacati sono liberi di svolgere le loro attività, senza subire controlli né da parte dei datori di lavoro, né da parte dell’autorità pubblica;

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  • Il diritto all’integrità fisica e alla salute garantito attraverso il riposo quotidiano, il riposo settimanale, il riposo festivo e le ferie annuali. (art. 36);
  • Il diritto a non superare un determinato orario di lavoro (di solito 40 ore settimanali e 8 giornaliere), fatta salva la possibilità di svolgere lavoro straordinario sempre nei limiti stabiliti dalla legge e con retribuzione aggiuntiva. (art. 36);
  • Il diritto alla parità di trattamento. L’art. 37, con la legge sulla parità del 1977, si è proceduto a togliere le discriminazioni di tipo formale che ancora esistevano fra uomo e donna. L’art. 37, in particolare, garantisce la tutela specifica per le donne e stabilisce che siano riconosciuti gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore uomo. Particolare protezione viene accordata al lavoro minorile: è la legge che determina l’età minima per il lavoro salariato;
  • Il diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’art. 38 distingue fra previdenza e assistenza: la prima è per i lavoratori, la seconda per tutti i cittadini bisognosi. Prevede che, per quanto riguarda la previdenza, venga affermato il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di: infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Per quanto riguarda l’assistenza, invece, viene affermato il diritto costituzionale al mantenimento e all’assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari;

Lo statuto dei lavoratori

Molte leggi speciali tutelano i lavoratori regolando il collocamento, i vari tipi di contratti di lavoro, l’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a domicilio. Tutte queste leggi sono rivolte a dare una tutela, sia pur minima, al lavoratore, considerato come parte debole del contratto di lavoro subordinato. Altre leggi non riguardano solo il singolo lavoratore come parte più debole nel rapporto di lavoro individuale, ma l’intera categoria dei lavoratori. Tra queste leggi, la più importante è lo Statuto dei diritti dei lavoratori (L. n. 300 del 20/05/1970), nato in seguito alla spinta delle lotte sindacali di fine anni ’60, ed ha portato profonde modifiche alla disciplina interna delle aziende, assicurando una maggiore

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tutela della dignità, della riservatezza, della salute, della professionalità e della libertà politica e sindacale dei lavoratori. Si tratta della principale legge in tema di lavoro e in essa sono fissati i più importanti diritti dei lavoratori e le regole dell’attività sindacale. Vi è, infine, la legislazione sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che prevede, per esempio, l’illiceità di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso nell’assunzione e la parità di retribuzione.

La disoccupazione

Un male ricorrente dell’Italia è la disoccupazione: l’assenza di posti di lavoro impedisce a molti di lavorare e quindi di assicurarsi condizioni di vita dignitose. La disoccupazione è un fenomeno particolarmente grave, perché il lavoro costituisce un elemento di integrazione e di pace sociale: la persona che lavora contribuisce al progresso della società e si integra in essa.

Il compito di rendere effettivo il diritto al lavoro è soprattutto del Parlamento e della Pubblica Amministrazione. Negli ultimi anni, le leggi hanno cercato di stimolare l’offerta di lavoro, riducendo i vincoli per i datori di lavoro, nonché ampliando e diversificando le tipologie contrattuali: per esempio consentendo un più ampio ricorso ai contratti di lavoro a termine e prevedendo la possibilità di ridurre l’orario di lavoro per le imprese che offrono maggiore occupazione. Della disciplina del mercato del lavoro si preoccupa anche l’Unione Europea, che nel 2000 ha definito una “grande strategia Europa per l’occupazione”. Uno degli obiettivi è quello di realizzare un sistema di tutela non già del solo rapporto di lavoro, ma “del mercato del lavoro”, per migliorare l’inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione. La Repubblica si fa carico in vari modi di tutelare i diritti dei lavoratori, anche con notevoli oneri finanziari, come quando le pubbliche amministrazioni assumono esse stesse i disoccupati o erogano loro trattamenti di disoccupazione. Quest’ultima è una tendenza recente, che incontra numerose difficoltà perché, se lo Stato dovesse prendere a proprio carico tutti i disoccupati, le finanze pubbliche non reggerebbero l’onere relativo. Per questo e altri motivi, il cosiddetto “diritto al lavoro” non è un vero proprio diritto a ottenere un posto, ma un’aspettativa, una

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“promessa” che lo Stato ha fatto di adottare i provvedimenti che realizzino la piena occupazione.

I sindacati

Forma di aggregazione sociale di grande importanza è costituita dai sindacati. I sindacati sono associazioni professionali di lavoratori subordinati, di datori di lavoro, di professionisti o di imprese di un certo settore, che curano gli interessi dei loro iscritti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti concernenti il lavoro. I sindacati hanno una struttura molto complessa. Alla base essi sono composti di assemblee di lavoratori che eleggono un organo direttivo, il quale a sua volta nomina, nel proprio ambito, un organo esecutivo. Questi sindacati si collegano poi territorialmente (tutti i sindacati di una certa zona, per esempio, di una Provincia, si collegano in unioni territoriali, come le camere del lavoro) e verticalmente (i sindacati si collegano con quelli di altre imprese dello stesso settore su base nazionale: per esempio la Federazione dei lavoratori chimici). Le unioni territoriali e le federazioni di settore si uniscono, poi, in confederazioni nazionali.

I sindacati svolgono anche un ruolo politico assai importante: stipulano contratti collettivi di lavoro e partecipano alle trattative per la formulazione del programma di governo. Ma l’attività principale dei sindacati dei lavoratori è trattare con l’imprenditore le condizioni di lavoro dei dipendenti (orario, ambiente di lavoro, retribuzione ecc.) e di fare accordi periodici che le regolino. Questi accordi confluiscono nei contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi di lavoro sono gli accordi stipulati tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro, al fine di fissare il trattamento economico minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro subordinato. Quella dell’efficacia dei contratti collettivi è una questione molto dibattuta. L’art. 39 Cost. stabilisce che i sindacati possono stipulare contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alle relative categorie (cioè efficaci erga omnes).

Condizione per la stipulazione di simili contratti è che il sindacato abbia acquistato la personalità giuridica in seguito alla registrazione. Non esistendo sindacati registrati, i contratti collettivi da loro stipulati non potrebbero essere considerati vincolanti erga omnes, ma solo eventualmente per gli iscritti al sindacato. Tuttavia, i contratti collettivi vengono normalmente conclusi dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e formano un sistema normativo caratterizzato dalla continuità nel tempo e da diversi livelli di applicazione. I contratti collettivi previsti dalla Costituzione sono di fatto considerati efficaci erga omnes e si applicano non solo ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti, ma anche agli altri. Le norme e i giudici

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tendono a fare riferimento ai loro contenuti per garantire anche i lavoratori non iscritti.

All’associazionismo dei lavoratori dipendenti si aggiunge quello delle imprese e dei lavoratori autonomi. Gli imprenditori costituiscono associazioni di imprese industriali, agricole e artigiane: sono queste associazioni che, nel settore privato, stipulano i contratti collettivi con i sindacati dei lavoratori.

Lo sciopero

L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero. Lo sciopero è un’astensione dal lavoro dei dipendenti fatta per reagire a un inadempimento contrattuale dell’imprenditore o per avere un miglioramento delle condizioni di lavoro o per ottenere il rinnovo del contratto di lavoro.

Lo sciopero viene normalmente indetto dal sindacato, il quale si incarica di informare i lavoratori.

Lo sciopero può essere condotto in vari modi:

  • A sorpresa, se lo sciopero non viene annunciato all’imprenditore;
  • A singhiozzo, se si sciopera, per esempio, per un’ora o mezz’ora;
  • A scacchiera, se i reparti di uno stabilimento scioperano non contemporaneamente, ma alcuni in un momento, altri in un altro;
  • Bianco, in cui non ci si astiene formalmente dal lavoro ma si opera alle mansioni lentamente e applicando minuziosamente tutti i regolamenti, in modo da rallentare fortemente l’attività.

In tempi relativamente recenti le organizzazioni sindacali si sono date dei codici di autoregolamentazione, che hanno interessato maggiormente il settore dei servizi pubblici (assistenza sanitaria, amministrazione della giustizia, trasporto delle persone, istruzione, poste, radiotelevisione e telecomunicazione ecc.). Per scioperare, infatti, si devono rispettare una serie di regole:

  • Garantire l’erogazione di prestazioni minime indispensabili;
  • Dare un preventivo minimo al pubblico (in linea massimo 10 giorni);
  • Indicare preventivamente le date dello sciopero.

La nascita del movimento sindacale italiano

La storia del movimento sindacale in Italia

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In Italia le prime associazioni di mutuo soccorso, con funzione di sostegno agli associati in caso di necessità, si costituirono in alcune regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana) solo nella prima metà dell’Ottocento. Il nostro Paese era infatti prevalentemente agricolo, di conseguenza l’associazionismo operaio si è sviluppato tardi e quasi esclusivamente nelle aree industrializzate. Soltanto negli ultimi anni dell’Ottocento le società di mutuo soccorso si estesero e, nel 1870, sorsero le prime leghe, con fini più propriamente sindacali.

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Sintesi

Introduzione lavoro tesina

Questa tesina descrive il lavoro. Gli argomenti che vengono trattati nella seguente tesina di maturità sono: in Diritto la tutela dei lavoratori, in Storia la nascita del movimento sindacale italiano, in Scienze delle finanze il sistema di protezione sociale italiano, in Geografia il mercato del lavoro in Europa e in Italia, in Economia aziendale i contratti di lavoro, in Italiano Giovanni Verga e Rosso Malpelo, in Francese les syndicats e in Matematica la ricerca operativa.

Collegamenti

Lavoro tesina

  • Diritto: La tutela dei lavoratori.
  • Storia: La nascita del movimento sindacale italiano.
  • Scienze delle finanze: Il sistema di protezione sociale italiano.
  • Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e in Italia.
  • Economia aziendale: I contratti di lavoro.
  • Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo.
  • Francese: Les syndicats.
  • Matematica: La ricerca operativa.
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