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Sintesi
Introduzione Lavoro tesina


Questa tesina descrive il lavoro. Gli argomenti che vengono trattati nella seguente tesina di maturità sono: in Diritto la tutela dei lavoratori, in Storia la nascita del movimento sindacale italiano, in Scienze delle finanze il sistema di protezione sociale italiano, in Geografia il mercato del lavoro in Europa e in Italia, in Economia aziendale i contratti di lavoro, in Italiano Giovanni Verga e Rosso Malpelo, in Francese les syndicats
e in Matematica la ricerca operativa.

Collegamenti

Lavoro tesina


Diritto: La tutela dei lavoratori.
Storia: La nascita del movimento sindacale italiano.
Scienze delle finanze: Il sistema di protezione sociale italiano.
Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e in Italia.
Economia aziendale: I contratti di lavoro.
Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo.
Francese: Les syndicats.
Matematica: La ricerca operativa.
Estratto del documento

I.T.C. “A. Rizza”

Indirizzo Tecnico – Commerciale

Anno scolastico 2011 – 2012

Tesina di Ficara Vittorio

Classe VA

IL MONDO DEL LAVORATORE

1

PERCORSO DELLA TESINA

La tutela dei lavoratori

Diritto:

 La nascita del movimento sindacale

Storia:

 italiano

Scienze delle finanze: Il sistema di

 protezione sociale italiano

Geografia: Il mercato del lavoro in Europa e

 in Italia

Economia Aziendale: I contratti di lavoro

 Italiano: Giovanni Verga – Rosso Malpelo

 Francese: Le syndicats

 2

Matematica: La ricerca operativa

 La tutela dei lavoratori

L’attività lavorativa costituisce lo strumento principale mediante il quale

chi non dispone di capitali propri (la maggioranza delle persone, dunque)

ottiene il denaro di cui ha bisogno allo scopo di procurarsi i mezzi di

sussistenza. L’attività lavorativa può essere svolta da una persona in

modo autonomo, cioè senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio. In

tal caso essa prende il nome di lavoro autonomo. L’attività lavorativa può

essere svolta anche da una persona alle dipendenze e sotto la direzione

di un’altra persona privata: in tal caso prende il nome di lavoro

subordinato. Esso consiste nell’erogazione da parte di una persona (detta

lavoratore subordinato) delle proprie energie lavorative a favore di

un’altra persona (detta datore di lavoro) in cambio di una retribuzione in

denaro. L’attività lavorativa può essere svolta alle dipendenze dello stato

o di un altro ente pubblico: in tal caso essa è disciplinata dalle norme del

pubblico impiego.

Il diritto al lavoro nella

Costituzione

Fino a epoca più recente, lo Stato si

interessava solo della tutela dei

diritti dei lavoratori: oggi a questo

aspetto se ne è aggiunto un altro,

quello costituito dalla garanzia

dell’occupazione.

La costituzione specifica il contenuto

della tutela dei lavoratori attraverso degli articoli:

 Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica (art. 1)

”L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

3

è considerato un valore che consente l'affermazione della personalità

umana. E’ riconosciuto sia come un diritto, ma anche come un dovere di

tutti i cittadini nei confronti dello Stato. E’ un diritto in quanto strumento

di realizzazione e di benessere dell’individuo ; dovere in quanto

strumento di progresso materiale della società;

 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. (art.4)

Nell’articolo 4 si ribadisce il diritto al lavoro, si afferma il dovere di

ognuno di svolgere una funzione utile alla società. Perché il diritto al

lavoro sia effettivo, lo Stato deve creare le condizioni politiche,

economiche e sociali favorevoli allo sviluppo di attività in cui tutti

possano trovare lavoro, “secondo le proprie possibilità e la propria

scelta”. Promuovere il lavoro significa anche fare leggi a tutela del

lavoratore, della sua sicurezza, della sua salute, della sua dignità sul

posto di lavoro, del suo diritto a una giusta retribuzione e così via.

 il Diritto alla Retribuzione, stabilito dall'art. 36, secondo il quale il

rapporto di lavoro è a

titolo oneroso in quanto il lavoratore, come corrispettivo dell’attività

prestata al servizio

del datore di lavoro, ha diritto a una retribuzione che deve essere

quantificata in base alla

quantità e alla qualità del lavoro svolto. Specifica, inoltre, che la

retribuzione deve essere

sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e

dignitosa, che gli

consenta cioè di soddisfare i propri bisogni senza dover dipendere da

terzi o ricorrere

costantemente a forme di assistenzialismo;

 il Diritto al TFR e alla pensione al termine del rapporto di lavoro;

 Diritto allo sciopero (art. 40), considerato nel passato un crimine,

diventa un diritto dei lavoratori; per molti anni però nessuna legge è

stata fatta, con la conseguenza che sull'argomento sono state usate

norme che risalivano al periodo fascista. Grazie all'intervento della Corte

costituzionale, molte di queste norme sono state dichiarate

incostituzionali e il diritto di sciopero è stato considerato legittimo in

molte sue forme;

 Diritto sindacale art. 39, I lavoratori sono liberi di organizzarsi in

sindacati e i sindacati sono liberi di svolgere le loro attività, senza subire

controlli né da parte dei datori di lavoro, né da parte dell’autorità

pubblica; 4

 il Diritto all’Integrità Fisica e alla Salute garantito attraverso il riposo

quotidiano, il riposo settimanale, il riposo festivo e le ferie annuali. (art.

36);

 il Diritto a non superare un determinato Orario di Lavoro (di solito 40

ore settimanali e 8 giornaliere), fatta salva la possibilità di svolgere

lavoro straordinario sempre nei limiti stabiliti dalla legge e con

retribuzione aggiuntiva. (art. 36);

 il Diritto alla Parità di Trattamento l’art.37, con la legge sulla parità del

1977 si è proceduto a togliere le discriminazioni di tipo formale che

ancora esistevano fra uomo e donna. L’art. 37, in particolare, garantisce

la tutela specifica per le donne e stabilisce che siano riconosciuti gli

stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore uomo.

Particolare protezione viene accordata al lavoro minorile: è la legge che

determina l'età minima per il lavoro salariato;

 il Diritto alla Conservazione del Posto di Lavoro l’art. 38 (distingue fra

previdenza e

assistenza: la prima è per i lavoratori, la seconda per tutti i cittadini

bisognosi) prevede che,

per quanto riguarda la previdenza venga affermato il diritto dei lavoratori

a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di: infortunio, malattia,

invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Per quanto riguarda

l'assistenza, invece, viene affermato il diritto costituzionale al

mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e

sprovvisti dei mezzi necessari;

Lo statuto dei lavoratori

Molte leggi speciali, tutelano i lavoratori regolando il collocamento, i vari

tipi di contratti di lavoro, l’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a

domicilio. Tutte queste leggi sono rivolte a dare una tutela, sia pur

minima, al lavoratore, considerato come parte debole del contratto di

lavoro subordinato. Altre leggi non riguardano solo il singolo lavoratore

come parte più debole nel rapporto di lavoro individuale, ma l’intera

categoria dei lavoratori. Tra queste leggi, la più importante è lo Statuto

dei diritti dei lavoratori (L.n. 300 del 20/05/1970) è nato in seguito alla

spinta delle lotte sindacali di fine anni ’60 ed ha portato profonde

modifiche alla disciplina interna delle aziende, assicurando una maggiore

5

tutela della dignità della riservatezza, della salute, della professionalità e

della libertà politica e sindacale dei lavoratori. Si tratta della principale

legge in tema di lavoro e in essa sono fissati i più importanti diritti dei

lavoratori e le regole dell’attività sindacale. Vi è, infine, la legislazione

sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che

prevede, per esempio, l’illiceità di qualsiasi forma di discriminazione

fondata sul sesso

nell’assunzione e la parità di retribuzione.

La disoccupazione Un male ricorrente dell’Italia è la

disoccupazione: l’assenza di posti di

lavoro impedisce a molti di lavorare

e quindi di assicurarsi condizioni di

vita dignitose. La disoccupazione, è

un fenomeno particolarmente grave,

perché il lavoro costituisce un

elemento di integrazione e di pace

sociale: la persona che lavora

contribuisce al progresso della

società e si integra in essa.

Il compito di rendere effettivo il

diritto al lavoro è soprattutto del Parlamento e della Pubblica

Amministrazione. Negli ultimi anni, le leggi hanno cercato di stimolare

l’offerta di lavoro, riducendo i vincoli per i datori di lavoro, nonché

ampliando e diversificando le tipologie contrattuali: per esempio

consentendo un più ampio ricorso ai contratti di lavoro a termine e

prevedendo la possibilità di ridurre l’orario di lavoro per le imprese che

offrono maggiore occupazione. Della disciplina del mercato del lavoro si

preoccupa anche l’Unione Europea, che nel 2000 ha definito una “grande

strategia Europa per l’occupazione”. Uno degli obiettivi è quello di

realizzare un sistema di tutela non già del solo rapporto di lavoro, ma

“del mercato del lavoro”, per migliorare l’inserimento professionale dei

disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione. La

Repubblica, si fa carico in vari modi di tutelare i diritti dei lavoratori,

anche con notevoli oneri finanziari, come quando le pubbliche

amministrazioni assumono esse stesse i disoccupati o erogano, loro

trattamenti di disoccupazione. Quest’ultima è una tendenza recente, che

incontra numerose difficoltà perché, se lo Stato dovesse prendere a

proprio carico tutti i disoccupati, le finanze pubbliche non reggerebbero

l’onere relativo. Per questo e altri motivi, il cosiddetto “diritto al lavoro”

non è un vero proprio diritto a ottenere un posto ma un’aspettativa, una

6

“promessa” che lo Stato ha fatto di adottare i provvedimenti che

realizzino la piena occupazione.

I sindacati

Forma di aggregazione sociale di grande importanza è costituita dai

sindacati. I sindacati sono associazioni professionali di lavoratori

subordinati, di datori di lavoro, di professionisti o di imprese di un certo

settore, che curano gli interessi dei loro iscritti soprattutto per quanto

riguarda gli aspetti concernenti il lavoro. I sindacati hanno una struttura

molto complessa. Alla base essi sono composti di assemblee di lavoratori

che eleggono un organo direttivo, il quale a sua volta nomina, nel proprio

ambito, un organo esecutivo. Questi sindacati si collegano poi

territorialmente (tutti i sindacati di una certa zona, per esempio, di una

Provincia, si collegano in unioni territoriali , come le camere del lavoro) e

verticalmente ( i sindacati si collegano con quelli di altre imprese dello

stesso settore su base nazionale: per esempio la Federazione dei

lavoratori chimici). Le unioni territoriali e le federazioni di settore si

uniscono, poi, in confederazioni nazionali.

I sindacati svolgono anche un ruolo politico assai importante: stipulano

contratti collettivi di lavoro e partecipano alle trattative per la

formulazione del programma di governo. Ma ,l’attività principale dei

sindacati dei lavoratori è trattare con l’imprenditore le condizioni di

lavoro dei dipendenti (orario, ambiente di lavoro, retribuzione ecc..) e di

fare accordi periodici che le regolino. Questi accordi confluiscono nei

contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi di lavoro sono gli accordi

stipulati tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro, al fine di fissare

il trattamento economico minimo garantito e le condizioni di lavoro alle

quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro

subordinato. Quella dell’efficacia dei contratti collettivi è una questione

molto dibattuta. L’art. 39 Cost. stabilisce che i sindacati possono stipulare

contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alle relative

categorie ( cioè efficaci erga omnes).

Condizione per la stipulazione di simili contratti è che il sindacato abbia

acquistato la personalità giuridica in seguito alla registrazione. Non

esistendo sindacati registrati, i contratti collettivi da loro stipulati non

potrebbero essere considerati vincolanti erga omnes, ma solo

eventualmente per gli iscritti al sindacato. Tuttavia, i contratti collettivi

vengono normalmente conclusi dalle principali organizzazioni sindacali

dei lavoratori e dei datori di lavoro e formano un sistema normativo

caratterizzato dalla continuità nel tempo e da diversi livelli di

applicazione. I contratti collettivi previsti dalla Costituzione, sono di fatto

considerati efficaci erga omnes e si applicano non solo ai lavoratori

iscritti ai sindacati stipulanti, ma anche agli altri. Le norme e i giudici

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tendono a fare riferimento ai loro contenuti per garantire anche i

lavoratori non iscritti.

All’associazionismo dei lavoratori dipendenti si aggiunge quello delle

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