Estratto del documento

Istituto tecnico commerciale statale e per geometri

Luigi Einaudi

Corso amministrativo serale Sirio

Esame di Stato

L’usura studente

Carrara Gabriele

Anno scolastico 2008/2009

Indice

………..…………………………………… 3

Introduzione

Legge 7 marzo 1996, n. 108 ……………………………………….. 5

Diritto – – Anatocismo ……………………………………… 11

Economia aziendale

Fraud ……………………………………….. 13

Inglese – Italo Svevo “La Coscienza di Zeno” ……………………. 14

Italiano – …………………………………………. 18

Bibliografia mappa concettuale Legge

Usura

Fraud 108/96

“La Coscienza

di Zeno” – Anatocismo

Italo Svevo 2

Introduzione

La storia dell’usura

In origine, con il termine usura si indicava il frutto del denaro dato in prestito, senza che la parola contenesse significati indecenti o moralmente inaccettabili. In seguito, col diffondersi del fenomeno della crescente avidità dei prestatori di denaro, l’uso della parola fu ristretto ad indicare quei prestiti che comportavano una eccessiva gravosità dell’impegno finanziario del debitore.

Da sempre dunque, il problema della legalità dell’usura, di denaro o altro oggetto fungibile, ha continuamente intrigato filosofi, teologi, moralisti e perfino poeti: tra i pensatori nemici dell’usura ricordiamo Platone, Aristotele, San Tommaso d’Aquino e Karl Marx.

Con l’evoluzione dei traffici e con lo sviluppo di una nuova società mercantile di tipo capitalistico, il significato del termine usura venne a limitarsi, fino a indicare la richiesta e il pagamento di tassi esorbitanti applicati ai prestiti in denaro, laddove un tasso moderato viene solitamente chiamato interesse.

Con lo sviluppo delle tecniche produttive, con il rafforzamento delle comunicazioni e dei commerci, il panorama dell’Europa mutò profondamente: si sviluppò sempre di più un’economia di tipo mercantile in cui anche il denaro diventava una merce come le altre, una merce che aveva prezzo, un prezzo costituito dal tasso di interesse.

Nel corso del XV secolo si assiste in Italia alla nascita di un nuovo istituto di credito al consumo, il cosiddetto “Monte di Pietà”. L’espressione, che traduce il latino “Mons Pietatis”, indica “monte”, nel senso economico di cumulo, fondo di valute, destinato a beneficio dei bisognosi, per fini di misericordia; in sostanza, ci si sforza di applicare un rimedio all’usura, di trovarne una nuova fonte di difesa in grado di garantire gli strati più deboli della società.

Cos’è l’usura

Si considera usura la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente condannabili e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni durissime poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

Alla base di un rapporto usuraio c’è, da una parte, la necessità di denaro e, dall’altra, un’offerta che può apparire come un’immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà.

Di solito le vittime dell’usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è vietato il credito bancario, in ragione della consapevolezza da parte della Banca della probabile insolvenza di chi chiede prestiti. Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d’usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, che accetta il prestito anche a tali condizioni, sperando di poterlo comunque restituire.

L’usura è diffusa in tutta Italia, anche se il fenomeno risulta più marcato nel Mezzogiorno. Come indica il numero di denunce presentate all’autorità giudiziaria che, tuttavia, non dà una misura attendibile della reale entità del problema. La maggior parte dei casi di usura continua a rimanere sommersa. Anzi, negli ultimi anni il numero delle denunce risulta addirittura in diminuzione. 3

Questo fenomeno si spiega non tanto con la “paura” di chi subisce l’usura, negli stessi anni, il numero di denunce per estorsione, rivolte quasi sempre a esponenti della criminalità organizzata (e quindi più rischiose per il denunciante dal punto di vista della sicurezza personale), è aumentato.

Anche l’esperienza dimostra che chi ha deciso di denunciare l’usuraio, solo molto raramente ha subito conseguenze per la propria sicurezza personale: quando violenza c’è stata, si è avuta quasi sempre all’interno del rapporto d’usura.

In realtà, ciò che pesa in modo decisivo sul rapporto fra usurato e usuraio è la convinzione della vittima di non avere comunque alternative alla propria situazione: solo l’usuraio, al momento del bisogno, lo ha “aiutato”; e anche se man mano gli toglie il patrimonio e la serenità, l’usuraio può, comunque, “dargli” ancora qualcosa. Magari ulteriore denaro, in cambio dell’ennesimo assegno che nessun altro più accetta. Si innesca così una spirale perversa che soltanto la vittima può spezzare, denunciando l’usuraio. In questo modo l’usurato riacquista la propria indipendenza. E ricomincia a vivere.

Inoltre, la criminalità organizzata, utilizza il prestito usurario per riciclare il denaro ed estendere il proprio controllo sul tessuto economico. Sebbene recente e limitato ad alcune aree del Paese, si tratta, tuttavia, di un fenomeno particolarmente significativo, perché le sue conseguenze mettono ancora di più in pericolo la possibilità di sviluppo e di benessere di una vasta comunità.

Frequentemente gli usurai (detti comunemente strozzini) svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono i capitali che essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Talora, l’usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai creditori per prestiti di un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fideiussione, che permette alla vittima di ottenere un prestito. L’istituto di credito rifiuta di concedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le porte al credito. In questo modo, l’usuraio potrebbe riscuotere interessi, senza anticipare alcuna somma. Diversamente, l’usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, garantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e l’usuraio chiamato a documentare l’impiego delle aperture di credito.

Il giro di affari annuo dell’usura in Italia è stimato in 30 miliardi di Euro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. È altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine organizzato.

Di fronte all’aggravarsi della pericolosità del fenomeno, il Parlamento ha approvato la legge n. 108 che ha meglio definito il reato di usura e inasprito le pene per chi lo commette, 7 marzo 1996, del prevedendo anche il sequestro e la confisca dei beni dell’usuraio. 4

Legge 7 marzo 1996, n. 108

Pubblicata nella G.U. 8 marzo 1996, n. 58

Disposizioni in materia di usura.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

l. L’art. 644 (Usura) del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 3098,74 a Euro 15493,71.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (Usura anche in materia Bancaria o Creditizia).

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

  • Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  • Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  • Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  • Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre 5

ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

2. L’art. 644-bis - (Usura impropria) del codice penale è abrogato.

Articolo 2 Soglia usura

(Tasso

1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del

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