La Shoàh
Chiara Boschetto
Inglese: l’olocausto
La Shoàh
Italiano: “i racconti
Storia: La dell’alloggi
Shoàh o segreto”
Anna Frank
La Shoàh nella storia
La Shoàh o l’Olocausto indica il genocidio compiuto dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei d’Europa.
Nel 1933 ebbe inizio il concentramento e la deportazione degli ebrei.
Successivamente, a partire dal 1941, ci fu la “soluzione finale”, che portò alla costruzione di campi di concentramento.
Adolf Hitler
Adolf Hitler nacque nel 1889.
Suo padre morì di tubercolosi nel 1905 e sua madre, poco dopo, morì a causa di un cancro.
La sua vita era caratterizzata dalla solitudine, fino a che, nel 1913, decise di partire per Monaco e nel 1914 fece domanda per prestare servizio militare nell’esercito della Baviera.
Senza amici, senza famiglia e senza un mestiere, Hitler fu per 4 anni un soldato modello.
Nel 1919, egli entrò nel Partito tedesco dei lavoratori, che nel 1920 diventò il Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori; ne divenne capo nel 1921.
Nel 1930, partecipò alle elezioni, facendosi nominare Cancelliere.
Quando il presidente Hindenburg morì, Hitler assunse il ruolo di Führer e cancelliere del Reich. Nel 1935, emanò le leggi razziali di Norimberga.
Cominciarono, poco dopo, le torture di ebrei, nei campi di concentramento.
Il Führer
Leggi di Norimberga (1935)
Articolo I
- I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti.
Articolo II
- Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo III
- Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.
Articolo IV
- Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
- Agli ebrei è consentita l’esposizione dei colori giudaici. L’esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
- Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
- Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
- Chiunque violi i divieti previsti dall’Articolo III e dall’Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo VI
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