Prefazione
Tradizioni, etica, morale, valori
Tradizione significa avanzare nel futuro, innovare senza dimenticare. Le tradizioni sono la memoria di un popolo.
L’etica ha come oggetto i valori morali che determinano il comportamento dell’uomo.
La morale indica l’assieme di valori e norme di un individuo o di un determinato gruppo umano.
Vari episodi di frode fiscale sono accaduti sempre più spesso negli ultimi tempi, in questa tesina quello che voglio sostenere è il passaggio dalla corretta condotta delle imprese e cittadini allo scandalo, di come sono affondati i principi etici e morali... e la speranza di tornarne alla ricerca. 1
È
L’imposizione fiscale è ciò che lo Stato impone al corretto cittadino
È
di rispettare, essa è il sistema di prelievi applicati da un governo ad individui, imprese e proprietà, principalmente per ottenere entrate con cui finanziare la spesa pubblica. L’imposizione fiscale, tuttavia, può essere impiegata per altri obiettivi economici e sociali; ad esempio per promuovere l’equilibrio dell’economia favorendo o riducendo diverse forme d’attività, oppure per attuare riforme sociali mediante la modificazione della distribuzione della ricchezza.
Oggi quasi tutte le democrazie moderne hanno fatto propri i quattro principi dell’imposizione fiscale, considerati requisiti fondamentali per un buon sistema tributario, che sono enunciati dall’economista scozzese Adam Smith:
Chiarezza
La regolamentazione dell’imposta deve essere chiara e facilmente comprensibile, così che la sua applicazione non dia luogo a dubbi interpretativi e a controversie.
Semplicità
Il prelievo deve avvenire con modalità semplici, così da arrecare il minor disagio al contribuente e limitare allo stretto indispensabile gli adempimenti a suo carico.
Efficienza
L’imposta deve essere efficiente come fonte di entrata finanziaria; che riesca cioè a colpire effettivamente la materia imponibile e che fornisca un gettito adeguato lasciando il minor spazio possibile all’evasione.
Economicità
L’applicazione dell’imposta non deve richiedere un’organizzazione amministrativa complessa e costosa. 2
Rimanendo in tema di principi, la Costituzione prevede a riguardo,
Principi fondamentali
due in materia tributaria che sono:
- Il principio di legalità dei tributi;
- Il principio della progressività del sistema tributario.
Il principio di legalità dei tributi:
è stabilito dall’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Il principio di legalità significa che l’istituzione di un’entrata tributaria e la sua concreta applicazione, consentita allo Stato solo in base alla legge, cioè in base ad un atto approvato dal Parlamento; che può essere una legge formale vera e propria oppure un atto con valore di legge, come sono i decreti legislativi ed i decreti legge.
Il principio della progressività:
è stabilito dall’articolo 53 della Costituzione, in base al quale il sistema tributario deve essere “informato a criteri di progressività”.
È
Ora, poiché un’imposta progressiva aumenta in modo più che proporzionale rispetto all’incremento del reddito colpito, il principio costituzionale della progressività significa che l’insieme delle imposte e quindi il contributo complessivo dei singoli cittadini alle spese pubbliche deve aumentare in misura più che proporzionale rispetto all’aumento della ricchezza posseduta.
Il principio della progressività costituisce un importante strumento di giustizia tributaria e può essere collegato al principio di uguaglianza effettiva tra i cittadini stabilito nell’articolo 3 della Costituzione.
È chiaro, infatti, che lo Stato, facendo pagare le imposte con criteri progressivi e provvedendo con le entrate così riscosse a servizi di utilità generale, si adopera attivamente contro le disuguaglianze e, in particolare, tende a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. In pratica, il principio di progressività non risulta, però, molto attuato in Italia, sia perché l’unica imposta progressiva rispetto al reddito è l’IRPEF (mentre le altre imposte sono generalmente proporzionali), sia perché in ogni caso non sempre è vero che “chi più ha più paga”, soprattutto in relazione al noto fenomeno dell’evasione fiscale.
È È
Parlando di imposizione, è giusto ricordare che un’imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, effettuato da un ente pubblico dotato dalla legge di “potere impositivo”, per far concorrere i cittadini alle spese che gli consentono di funzionare e di perseguire obiettivi di interesse generale.
Le imposte vengono distinte in Imposte Indirette (IVA, imposta di bollo, imposta di registro, imposte di fabbricazione) e Imposte Dirette (Imposte regionale sull’attività sulle attività produttive e Imposte sul Reddito), a seconda del tipo di capacità contributiva colpita.
L’ordinamento tributario, a seconda del soggetto a cui fanno capo, prevede le seguenti imposte sul reddito:
- Imposta sul Reddito delle Persone fisiche (IRPEF), imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni. Grava sul reddito imponibile complessivo delle persone fisiche (somma dei redditi fondiari, d’impresa, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e diversi).
- Imposta sul Reddito delle Società (IRES), imposta proporzionale ad aliquota 27,50% che grava sul reddito imponibile complessivo delle persone giuridiche (per esempio le società di capitali).
Le imposte sul reddito vengono calcolate applicando al reddito imponibile le aliquote previste dalla legge.
La determinazione del reddito varia a seconda del soggetto contribuente. 4
Il reddito imponibile ai fini IRPEF
Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF si calcola:
- Reddito fiscale d’impresa in contabilità ordinaria
- + redditi fondiari
- + redditi di capitale
- + redditi di lavoro dipendente
- + redditi di lavoro autonomo
- + redditi diversi
- Reddito complessivo
- - oneri deducibili
- Reddito imponibile ai fini IRPEF
Il reddito imponibile ai fini IRES
Il REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES si calcola:
- Reddito fiscale d’impresa
- - perdite non compensate nei periodi d’imposta precedenti
- Reddito imponibile ai fini IRES
I redditi provenienti da qualsiasi fonte, prodotti dalle società e dagli enti che esercitano attività commerciali, sono sempre considerati redditi d’impresa.
Il reddito d’impresa da assoggettare a tassazione viene determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR (Testo Unico delle Imprese sui Redditi). È
La base di partenza per il calcolo del reddito d’impresa quindi è formalmente costituita dal reddito che risulta dal Conto economico redatto secondo i criteri civilistici (reddito di bilancio).
Questo reddito, attraverso variazioni in aumento o in diminuzione, viene trasformato in reddito fiscale. 5
Il risultato economico dell’impresa che viene riferito all’esercizio in base alle disposizioni delle norme tributarie dà luogo al reddito fiscale.
Poiché gli enti e le società commerciali sono obbligati alla redazione del bilancio, nel quale è sintetizzato il risultato complessivo della gestione economica, la normativa fiscale prevede che il loro reddito imponibile sia determinato unitariamente, secondo le disposizioni fiscali contenute nel TUIR.
Le variazioni da apportare al reddito di bilancio hanno origine dalla diversa concezione di reddito presente nella legislazione civilistica e in quella fiscale.
Le norme di valutazione contenute nel codice civile sono ispirate dal principio della prudenza e, allo scopo di impedire annacquamenti del patrimonio, assumono generalmente il criterio del costo quale limite massimo per le valutazioni.
Secondo la legislazione fiscale, il contribuente deve redigere un apposito prospetto per determinare l’imponibile fiscale, che è il risultato dell’utile o della perdita d’esercizio del bilancio civile, con le variazioni in aumento, per indicare quella parte di costo non deducibile fiscalmente, e le variazioni in diminuzione, per indicare i ricavi o altri elementi non imponibili.
Queste variazioni prendono il nome di interferenze fiscali sul bilancio civile, che appariranno nella redazione della dichiarazione dei redditi.
Interferenze fiscali
Le sono:
Svalutazione dei crediti
La svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti stessi. Tale deduzione non è ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti.
Le perdite sui crediti sono deducibili fiscalmente se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Dette perdite su crediti sono però deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte nei precedenti esercizi. 6
È importante sottolineare che le norme fiscali consentono la svalutazione, nei limiti indicati, solo dei crediti di natura commerciale, derivanti dalla vendita di merci o prodotti o dalla prestazione di servizi. Gli altri crediti, come quelli derivanti dalla cessione di immobilizzazioni, non possono essere fiscalmente svalutati.
Valutazione fiscale delle rimanenze
In base alle norme fiscali, le rimanenze finali di prodotti finiti, di sottoprodotti, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di parti componenti, di materiali di consumo, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello minimo determinato a norma delle disposizioni che seguono.
Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. Si applica quindi il metodo del costo medio ponderato.
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Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità saranno valutate in base al costo medio ponderato dell’anno. Pertanto le rimanenze finali vengono separate in due blocchi: il primo corrispondente alle esistenze iniziali e ha già un suo specifico valore; il secondo costituisce l’incremento verificatosi nell’esercizio e viene valorizzato al costo medio ponderato dell’anno. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
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