Diritto
(La normativa delle società cooperative)
Introduzione
Già con la nascita e l’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, scritta dai padri costituenti e promulgata dall’allora Capo dello Stato Enrico De Nicola, viene sottolineata con l’articolo 45 l’importanza sociale della cooperazione.
L’articolo 45 infatti recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
Cerchiamo di analizzare più dettagliatamente il contenuto dell’articolo, e precisamente cosa s’intende per funzione sociale della cooperazione.
Con il termine funzione sociale, la Costituzione lascia al legislatore la libertà d’interpretare e disciplinare attraverso una normativa più dettagliata l’argomento trattato, cioè la cooperazione.
Secondo la Costituzione, la società cooperativa per svolgere la sua funzione sociale deve avere carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, due elementi che, secondo il concetto di funzione sociale, dovrebbero essere trattati nel dettaglio dal legislatore negli articoli del Codice Civile, da articolo 2511 a 2548, che normano la società cooperativa.
Ma il solo Codice Civile, all’articolo 2511, afferma: “Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le disposizioni seguenti”; nessun altro documento dell’ordinamento civilistico, per tanto, né il codice né la normativa forniscono una concreta definizione di mutualità.
La relazione ministeriale al Codice Civile del 1942, al paragrafo 1025, fornisce una precisazione di mutualità, affermando che: “Lo scopo prevalentemente mutualistico consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero dal mercato”.
Tale precisazione è stata poi largamente condivisa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, dalla quale emerge che i soci della cooperativa sono i fruitori dei beni o servizi prodotti dalla medesima, cioè i soci si avvantaggiano direttamente perché i prodotti e i servizi dell’attività d’impresa sono rivolti direttamente a loro stessi (cooperative di consumo) o perché l’attività viene svolta per mezzo del loro lavoro (cooperative di produzione lavoro). 1
Il fenomeno della cooperazione si basa su concetti di solidarietà, collaborazione, democrazia sul lavoro e soprattutto su un diverso modo di fare impresa, reinvestendo il proprio capitale nell’azienda e dando ai soci la possibilità di incidere nelle decisioni societarie allo stesso modo, attraverso il principio di una testa un voto.
Altri principi fondamentali, come quello della porta aperta, in cui chiunque rispetti i fini mutualistici può diventare socio, e della solidarietà intercooperativa, con cui vengono agevolati i rapporti di efficienza e solidarietà, portano a scegliere la forma societaria cooperativa per chiunque voglia diventare imprenditore in modo più agevole e meno rischioso.
Prevalenza
Definizione di cooperativa a mutualità prevalente
L’Art. 2512 C.C. individua la nozione di cooperativa a mutualità prevalente, collegandola alla prevalenza dello scambio mutualistico, cioè dello scambio che avviene tra cooperativa e soci, rispetto allo scambio non mutualistico, cioè allo scambio che avviene tra cooperativa e i non soci.
A tal fine, la norma identifica diverse tipologie di scambio definendo per ciascuna una specifica condizione di prevalenza.
In particolare sono considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che:
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, del conferimento di beni e servizi da parte dei soci.
Criteri per la definizione della prevalenza
L’Art. 2513 definisce in generale i criteri della prevalenza, collegandoli a una percentuale numerica che deve essere superiore al 50%.
La percentuale si ottiene rapportando le risultanze di specifiche voci del conto economico della cooperativa, individuate con riferimento all’Art. 2425 C.C.
Criteri per la definizione della prevalenza nelle cooperative di consumo
La cooperativa di consumo è a mutualità prevalente se il rapporto tra i ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci è superiore al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1 del CE.
Conteggio prevalenza
Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso soci (parte della voce A1 del CE) X 100 > 50%
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del CE) 2
Criteri per la definizione della prevalenza nelle cooperative di lavoro
La cooperativa di lavoro è a mutualità prevalente se il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9.
Conteggio prevalenza
Costo personale soci (parte della voce B9 del CE) X 100 > 50%
Totale del costo del personale (dipendenti soci e dipendenti non soci)
Criteri per la definizione della prevalenza nelle cooperative di conferimento agricolo
La cooperativa agricola di conferimento è prevalente quando il rapporto tra il costo per beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce “B6” del conto economico (concetto di omogeneità).
Omogeneità significa che la cooperativa agricola di conferimento dovrà rapportare il costo dei prodotti conferiti dai soci, a titolo esemplificativo uve conferite, a quello dei prodotti acquistati da terzi, uve acquistate, tutti inerenti lo scambio mutualistico, ma non anche al costo di prodotti che, se pur necessari alla produzione, le bottiglie e i tappi, non interferiscono con lo scambio mutualistico.
Conteggio prevalenza
Quantità o costo dei beni conferiti dai soci (parte della voce B6 del CE) X 100 > 50%
Totale quantità o costo dei beni (voce B6 del CE)
Cooperative a mutualità prevalente di diritto
Non tutte le categorie di società cooperative devono applicare il criterio della prevalenza.
L’Art. 111-undecies, disp. att. C.C. prevede una clausola derogatoria, che consente alle cooperative di mantenere la qualifica di cooperative a mutualità prevalente anche quando non rispettino le condizioni previste dall’Art. 2513 del C.C.
L’area di esenzione riguarda le Banche popolari, le banche di credito cooperativo, i consorzi agrari.
Un’altra tipologia di cooperative resa esente dall’obbligo di rispettare il criterio della prevalenza è quella delle cooperative sociali.
L’Art. “111-septies” (d.a.t.) ha disposto che le cooperative sociali sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’Art. 2513 del C.C., cooperative a mutualità prevalente di diritto.
Il motivo risiede nel fatto che lo scopo delle cooperative sociali è quello di prestare servizi a favore di categorie svantaggiate, ad esempio gestione di asili nido, e i cui soci, che sono i lavoratori, non sono i destinatari delle medesime attività, bambini che frequentano l’asilo.
L’assenza di questa norma renderebbe paradossalmente la cooperativa sociale a mutualità non prevalente per la quasi assenza dello scambio mutualistico, non essendo i soci i destinatari della prestazione di servizio svolta. 3
Perdita della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente
(artt. 2514 secondo comma, 254-octies c.c. e 111-decies disp. att.)
Una cooperativa a mutualità prevalente, qualora in sede di approvazione del bilancio si trovi nel primo esercizio nella condizione di non raggiungere la prevalenza, non muta il suo status giuridico.
Resterà, ancora per quell’esercizio, una cooperativa a mutualità prevalente con i conseguenti effetti, in termini di applicazione delle agevolazioni fiscali.
Solo se al termine del secondo esercizio consecutivo non rispetterà i parametri, diventerà, a decorrere dal medesimo secondo esercizio, una cooperativa a mutualità non prevalente (CMNP) con la perdita delle agevolazioni fiscali.
I requisiti mutualistici
I requisiti mutualistici costituiscono il “cuore” della disciplina cooperativa. Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici che il Codice Civile indica all’articolo 2514:
- Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, es. titoli azionari emessi dalla cooperativa, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell’impresa sotto due profili:
- La salvaguardia del carattere mutualistico, in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
- L’accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.
Costituzione
L’articolo 2521 stabilisce come si può costituire una cooperativa e prevede al primo comma che deve costituirsi per atto pubblico, cioè con atto redatto dal notaio. 4
L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere, terzo comma Art. 2521:
- Per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- Per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- La quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio;
- La nomina dei primi organi sociali: ovvero il consiglio d’amministrazione, tra cui presidente ed eventuale vicepresidente, eventuale collegio sindacale, tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti, ed eventuale incaricato della revisione legale dei conti.
Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:
- Denominazione, sede e durata della società;
- Requisiti mutualistici;
- Scopo e oggetto sociale;
- Tipologie di soci previste;
- Condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- Organi sociali e loro funzionamento;
- Composizione del patrimonio sociale;
- Norme per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- Eventuale clausola arbitrale per le controversie.
Con la stipula dell’atto costitutivo e dello statuto e attraverso il loro deposito presso il registro imprese, la cooperativa acquista personalità giuridica, cioè diventa a tutti gli effetti un soggetto di diritto con titolarità dei propri beni e responsabilità delle proprie obbligazioni.
Inoltre, con l’acquisizione della personalità giuridica, la cooperativa diventa un soggetto giuridico assestante nella persona del suo legale rappresentante, il presidente, ed è la cooperativa che risponde delle obbligazioni sociali.
I soci non assumono responsabilità personale, cioè non rispondono con il loro patrimonio personale per le obbligazioni della cooperativa, dato che sono considerati come terzi rispetto alla società.
Iscrizione al registro imprese
L’atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, entro venti giorni dalla stipula, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.
Richiesta del numero di codice fiscale e partita IVA
Contestualmente alla costituzione della cooperativa occorre richiedere all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale, che coincide anche con il numero di partita IVA. Prima di iniziare ad operare, la cooperativa dovrà inoltre comunicare l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese. 5
Iscrizione all’albo delle cooperative
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative, indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.
L’albo è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico; le comunicazioni vanno effettuate per via telematica tramite il Registro Imprese presso la Camera di Commercio dove ha sede legale la società.
L’Albo è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Oltre all’individuazione della sezione, le cooperative in fase di iscrizione devono individuare anche la categoria di appartenenza.
I soci
L’articolo 2522 del C.C. stabilisce che, ai fini della costituzione di una società cooperativa, siano necessari almeno nove soci.
Il medesimo articolo, assieme al 2519, prevede tuttavia altri e diversi limiti numerici per la valida costituzione di una cooperativa e precisamente:
- Se il numero dei soci è compreso tra tre e otto e se sono tutti persone fisiche, si può costituire una cooperativa, che dovrà essere disciplinata applicando le regole della S.r.l.;
- Se il numero dei soci è compreso tra 9 e 19 e l’attivo patrimoniale è inferiore a un milione di euro, si può costituire una cooperativa che potrà essere disciplinata o dalle regole della S.r.l. o della S.p.a.
La tabella sotto riportata schematizza le varie possibilità di costituzione.
Se viene a mancare il numero necessario di soci, si ha un periodo di un anno per reintegrare il numero minimo; se ciò non avviene la società si scioglie e deve essere messa in liquidazione.
Le cooperative S.p.a. con un numero di soci superiori a nove, le quali perdano il requisito minimo previsto dall’Art. 2522, primo comma, possono in alternativa adottare la normativa della S.r.l.
Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative.
Il socio cooperatore non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma, siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti.
Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal Codice Civile, Art. 2527, comma 1 e 2, o previsti da un apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l’ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria socio speciale, in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa.
I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori.
Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell’ingresso.
L’opportunità di optare per l’inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l’aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.
È possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di soci finanziatori che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno un esclusivo ruolo di finanziatori.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azioni di partecipazione cooperativa già previsti dalla L. 59/92.
Unicamente nelle cooperative sociali è possibile prevedere la categoria dei soci volontari, che attraverso la loro prestazione lavorativa gratuita partecipano al raggiungimento dello scopo sociale.
Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.
Tipologie di cooperative e diverso fine mutualistico
A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:
- Cooperative di utenza – Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- Cooperative di lavoro – Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci, figura del “socio lavoratore”;
- Cooperative di supporto – Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
Le cooperative sono inoltre classificate in categorie a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell’attività svolta. 7
Le principali categorie sono:
Cooperative di consumo
Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.
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- Diritto: la normativa delle società cooperative
- Finanze: determinazione del reddito imponibile delle società cooperative
- Storia: la nascita del movimento cooperativo in Europa
- Ec. aziendale: il bilancio