Res publica
Liceo Classico
Classe
Costituzionalismo romano e Costituzione italiana: un percorso parallelo 2
“Ciò che si chiama fare una costituzione non è mai accaduto nella storia; come non si è mai fatto un codice: una costituzione si è soltanto svolta dallo spirito” G. W. F. Hegel
Enciclopedia delle scienze filosofiche
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Indice
Introduzione 4
La Costituzione e il costituzionalismo 6
La Costituzione della Roma repubblicana 7
I consoli 7
Il Senato 8
Il popolo 9
Le magistrature 10
Il costituzionalismo della Roma repubblicana 11
Il costituzionalismo istituzionale 11
Lo spirito costituzionalista della res publica 13
Approfondimento: Polibio 14
Vita e opere 14
Il metodo storiografico 15
La teoria delle costituzioni 17
La Costituzione italiana 18
Le Costituzioni dell’Italia preunitaria 18
Lo Statuto Albertino del 1848 18
Dalla Liberazione alla Costituente 20
L’Assemblea Costituente 21
La Costituzione: struttura e ideologia 22
Caratteri “costituzionalisti” della Costituzione italiana 24
Un articolo controverso, l’articolo 7 26
I lavori della Sottocommissione 26
Il colpo di scena dei comunisti 27
Chi ha vinto? 28
Conclusioni 30
Bibliografia 31
Sitografia 32
Fonti 32
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Introduzione
Parlare di Costituzione, in un momento storico quotidianamente segnato da polemiche politiche e dalla messa in discussione dei principi formali e valoriali della nostra Repubblica, è quanto mai attuale. Il cittadino, lo studente, che sente queste polemiche può reagire in modo diverso: spesso le ignora, oppure si cristallizza sulle proprie idee, molte volte figlie del contesto familiare e culturale in cui è cresciuto più che di una riflessione individuale.
L’alternativa, che ho deciso di seguire, è informarsi personalmente, approfondendo l’argomento per poter giudicare sulla base di dati oggettivi. Questa ricerca, che durante la stesura ha finito per ampliare di molto l’ambito di lavoro che avevo stabilito, scaturisce inizialmente da una riflessione e da un approfondimento sulla Costituzione italiana, sulla sua storia e sui principi che la reggono.
Cominciando ad informarmi sul tema scelto, leggendo saggi e articoli sull’argomento, mi sono imbattuto a più riprese nell’idea di costituzionalismo, da tutti gli studiosi posta alla base non solo della Costituzione italiana, ma dell’organizzazione legittima del potere in senso lato. Le definizioni di questo concetto che ho incontrato sono molte e non univoche: ho deciso di attenermi a quelle più efficaci ai fini dell’argomento che intendo trattare.
Dalla “scoperta” del costituzionalismo alla scelta di ampliare l’orizzonte di questa tesina, estendendolo, oltre che al nostro Paese, alla Roma repubblicana il passo è stato breve. Grazie anche alla partecipazione ad alcuni incontri organizzati dalla scuola incentrati su questo tema, aventi come relatori diversi tra i più autorevoli studiosi dell’argomento, come Andrea Giardina e Massimo Brutti, credo di essere riuscito a trovare tratti comuni tra il pensiero costituzionalista, alla base della nostra Costituzione, e l’organizzazione dello Stato romano al tempo della Repubblica. Le origini romane del costituzionalismo sono un problema aperto e dibattuto: le idee espresse in questa tesina sono il frutto di una elaborazione personale di temi approfonditi con la lettura di testi diversi tra loro e non intendono, né del resto potrebbero, fornire una soluzione a tale problema.
L’approfondimento su Polibio, concepito per ultimo in una tesina che mancava di argomenti prettamente “scolastici”, è stata la naturale conseguenza della decisione di trattare l’organizzazione della res publica romana. La sua puntuale descrizione delle istituzioni romane e delle loro rispettive funzioni sta alla base di tutta la prima parte della mia tesina. Trattare l’autore in modo approfondito, non limitandomi alla sua idea di costituzione, mi è parsa scelta obbligata, oltre che del tutto coerente con le intenzioni iniziali di questo lavoro.
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Convinto che l’osservazione dei contesti storici nei quali sono venuti a maturare gli eventi è prerogativa essenziale per una loro corretta comprensione, ho ritenuto di trattare, con un certo livello di approfondimento, la storia delle costituzioni precedenti a quella del 1948 e la vicenda dell’Assemblea costituente. Ho creduto interessante, per comprendere le dinamiche che hanno portato alla definitiva redazione della nostra Carta, inserire la cronaca del processo di approvazione di uno degli articoli più discussi, l’articolo 7, che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.
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La Costituzione e il costituzionalismo
Introduzione e definizioni del problema
Il termine “costituzione” e ancor più quello di “costituzionalismo” pongono un problema di definizione che va affrontato prima di procedere alla trattazione dell’argomento che mi propongo di analizzare: le istituzioni della Roma repubblicana e dell’Italia del secondo dopoguerra, disegnate dalla Costituzione del 1948.
La parola “costituzione” è evidentemente polisemica, può indicare diversi significati al variare del contesto in cui è utilizzata. Nell’ambito politico, sul quale intendo soffermarmi, il termine può essere usato prevalentemente in riferimento a tre accezioni:
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- Organizzazione del potere, ovvero il suo ordinamento.
- Regolamentazione del potere, nel senso del suo limite per chi lo gestisce e delle garanzie di libertà per chi è gestito.
- Legge fondamentale dello Stato, come nel senso delle moderne Costituzioni.
La prima parte della trattazione, riguardante Roma repubblicana, verterà sui primi due significati qui riportati (non avendo avuto Roma come è noto una Costituzione formale, scritta, nel senso moderno), mentre la seconda sezione, che analizzerà la Carta del 1948 si occuperà prevalentemente del terzo.
Riguardo al “costituzionalismo” il discorso si fa, se possibile, più complesso. Come tutti gli -ismi esso rappresenta ad un primo livello la teorizzazione di una dottrina, in questo caso quella della costituzione, riferendosi dunque alla fase più matura di essa. Storicamente quindi il “vero costituzionalismo” compare sulla scena politica relativamente tardi, realizzandosi compiutamente solo a partire dal XX secolo, con l’inserimento nelle Costituzioni di quelli che sono i “principi fondamentali” dello Stato (come avviene nella prima parte della nostra Carta).
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Una ulteriore definizione, più funzionale al fine di questo lavoro, può essere data sulla base di ciò che il costituzionalismo, a differenza della “costituzione” in senso stretto, indica ad un livello più prettamente politico. Infatti mentre con costituzione si intende l’organizzazione e l’ordinamento materiale dello Stato, la sua forma di governo e l’equilibrio dei suoi poteri, la nozione di costituzionalismo è venuta a indicare più propriamente i limiti di quell’ordinamento, gli organismi che tutelano i cittadini dagli eccessi e dalle prevaricazioni del potere, impedendo ogni forma di dittatura, non solo personale ma anche maggioritaria. Per semplificare si potrebbe dire che, mentre i destinatari della “costituzione” sono tutti i cittadini, rappresentando essa “il sistema generale secondo il quale la comunità ha accettato di essere governata” il “costituzionalismo” si rivolge al potere, ponendo e definendo i limiti del suo esercizio, oltre i quali esso perde la sua legittimità.
G. Ferrara, La Costituzione, pag. 11
1 Per le prime due accezioni del termine: M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, pag. 3
2 Ibidem
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Un’esemplificazione di questo concetto è facilmente ravvisabile nella Costituzione italiana: nella sua prima parte (e laddove istituisce gli organismi di controllo, come la Corte costituzionale) essa è ispirata al costituzionalismo (in particolare all’articolo 2, il quale riconosce i diritti come antecedenti e preesistenti allo Stato, e quindi da esso inviolabili), nella seconda sezione viene messa in atto l’intenzione più propriamente “costituzionale”, definendo l’assetto istituzionale della Repubblica.
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“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
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Ma in quale misura si può parlare di “costituzione” per Roma antica? E di “costituzionalismo”? Se la soluzione alla prima domanda è relativamente semplice (si può, laddove si intenda per costituzione, come si è detto, l’assetto istituzionale dello Stato) la seconda pone interrogativi più difficili, che richiamano lo spirito stesso sul quale si fondò la società romana, ai quali cercherò, più avanti, di dare risposta.
La Costituzione della Roma repubblicana
L’ordinamento delle istituzioni repubblicane non ebbe ai suoi inizi un carattere definito e subì nel corso degli anni numerosi cambiamenti. Essendo impossibile ricostruire qui una storia esauriente dei molti organismi che detenevano il potere a Roma, cercherò di delineare l’assetto istituzionale dello Stato così come si presentava “quando raggiunse l’apice della perfezione”, ovvero al tempo della guerra Annibalica.
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I consoli
Caduta la monarchia, il governo dello Stato venne affidato a due consoli, nominati per elezione, i quali ereditavano dal re l’imperium (il supremo comando, trasmesso direttamente da Giove) e il diritto di trarre gli auspici (cioè di consultare la volontà degli dei). I consoli divennero magistrati eponimi: con il loro nome era infatti contrassegnato l’anno in cui erano in carica. Il potere consolare fu regolamentato in maniera definitiva nel 367 a.C. quando, con le Leges Liciniae Sextiae, fu stabilito che uno dei due consoli dovesse essere di ceto plebeo. Il consolato era certamente la carica più importante di Roma repubblicana e costituiva il punto d’arrivo del cursus honorum, la carriera degli uomini politici romani. I molti poteri che esercitavano sono elencati da Polibio nelle sue Storie, e si possono così riassumere:
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- Hanno il comando militare, guidano le legioni in tempi di guerra.
- Hanno autorità su tutte le altre magistrature, ad eccezione dei tribuni.
- Propongono al Senato gli affari urgenti per la discussione e fanno eseguire i senatus consulta, le delibere del Senato.
- Convocano i comizi (le assemblee popolari).
- Propongono leggi da sottoporre al Senato.
- Sono autorizzati a spendere il denaro pubblico.
Il Senato
Al fianco dei consoli vi era il Senato, presente sin dai tempi della monarchia. Il Senato, che fu fondato secondo la tradizione da Romolo stesso, non ebbe composizione costante nella storia di Roma ma subì nel corso degli anni numerose variazioni del numero dei suoi componenti: inizialmente composto da cento patres, fu portato prima a trecento e poi, in età imperiale, a oltre mille membri.
Cicerone pronuncia nel 63 a. C. la prima orazione contro Catilina nel senato romano. Dipinto di Cesare Maccari, 1880
Nonostante la grande importanza che esso rivestì nella storia di Roma, almeno fino all’avvento del principato, quando fu di fatto esautorato di gran parte delle sue funzioni, il Senato era titolare dal punto di vista formale del solo potere consultivo, ovvero il diritto di essere consultato prima di emanare una legge. Il potere senatorio era dunque derivato, prendendo in prestito le parole di Ottaviano, più che dalla sua potestas, dalla sua auctoritas, essendo espressione dell’influente ceto patrizio. Per entrare a far parte del Senato in età repubblicana bisognava avere ricoperto una delle molte magistrature del cursus honorum, delle quali si parlerà più avanti.
Polibio, Storie, VI, 12
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I poteri effettivi del Senato, così come sono delineati da Polibio sono i seguenti:
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- Controlla l’aerarium, avendo competenza su tutte le entrate e le uscite.
- Controlla in particolare il fondo destinato ai lavori pubblici, stabilito dai questori.
- Ha competenza sui reati gravi commessi in Italia, come i tradimenti, le cospirazioni, gli assassinii.
- Decide riguardo eventuali interventi militari in soccorso a città o popolazioni alleate.
- Provvede ad inviare e ad accogliere le ambascerie.
Il popolo
Nonostante gran parte dei poteri a Roma risiedesse nelle magistrature e nel Senato, al popolo, riunito nei comizi, erano riservati alcuni compiti non indifferenti. Le due principali forme della partecipazione popolare alla vita pubblica erano costituite dai comitia centuriata e dai comitia tributa, che si differenziavano tra di loro per composizione e funzioni.
I comizi centuriati erano composti su base censitaria: il popolo veniva diviso in cinque classi a loro volta divise in centurie, al cui interno si votava a maggioranza. La composizione dell’assemblea era tuttavia tale che l’alleanza delle due classi più abbienti potesse ottenere, con 98 voti su 143, la maggioranza assoluta. Tra i compiti più importanti dei comitia centuriata vi era l’elezione delle magistrature maggiori (censura, consolato, pretura), la legislazione e la facoltà di dichiarare guerra.
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I comizi tributi erano invece composti su base tribale, a seconda della residenza. Nel IV secolo si passò, dalle originarie tre tribù (Titienses, Ramnenses e Luceres), a 35 distretti territoriali. I compiti dei comizi tributi sono ancora in parte oscuri, sappiamo che erano delegati all’elezione delle magistrature minori (edilato e questura) e che finirono per assorbire gran parte delle funzioni legislative dei comitia centuriata.
Affiancate a queste due assemblee vi era il Concilium plebis, espressione della sola plebe, che aveva l’importante compito di eleggere i tribuni della plebe, di cui si parlerà più avanti.
Riassumendo, le funzioni del popolo a Roma erano le seguenti:
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- Organizzato nei comitia centuriata, nei comitia tributa e nei concilia plebis, elegge le magistrature.
- Partecipa all’attività legislativa.
- Decide sulla guerra e sulla pace.
- Delibera sulle cause capitali.
Polibio, Storie, VI, 13
8 C. Nicolet, Il cittadino, il politico, in A. Giardina, L’uomo romano
9 Polibio, Storie, VI, 14
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Le magistrature
Divise in maggiori e minori, le magistrature avevano complessivamente poteri molto ampi, che venivano tuttavia esercitati solo per un anno. La durata limitata delle cariche magistratuali era probabilmente la loro più importante caratteristica e serviva ad impedire che il potere si concentrasse troppo a lungo nelle mani di singoli individui. Essendo ritenute honores, non prevedevano alcun tipo di compenso per chi le ricopriva all’infuori del grande prestigio che ne sarebbe derivato. Le cariche erano sequenziali, seguivano una progressione canonica, detta cursus honorum, che scandiva la carriera degli uomini politici. Tutte le magistrature avevano limiti minimi di età ed erano posti dei limiti alla reiterabilità degli uffici.
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Magistrature maggiori
- I due consoli.
- Due pretori, amministravano la giustizia. Furono portati a 8 da Silla. Consoli e pretori, terminato il loro incarico, venivano inviati nelle provincie come amministratori con pieni poteri, con il titolo di proconsoli e propretori.
- Due censori, sovrintendevano ai censimenti, controllavano le proprietà e la condotta dei cittadini e sceglievano i senatori (lectio senatus), con facoltà di rimuovere dal loro rango quelli che se ne fossero mostrati indegni.
- La dittatura è una magistratura straordinaria. Il dittatore veniva nominato da un console per un periodo di sei mesi, quando una situazione bellica di grave pericolo richiedesse che tutti i poteri fossero temporaneamente concentrati in una sola persona.
- I tribuni della plebe, in numero di dieci, non sono formalmente magistrati ma hanno funzioni comparabili per importanza. Eletti dalla plebe nei concilia plebis potevano opporsi mediante il diritto di veto a qualunque decisione dei consoli o del senato che ritenessero lesiva della loro classe sociale. Godevano della sacrosanctitas, la sacralità e l’inviolabilità della persona. Potevano condannare a morte coloro che ne ostacolassero le funzioni. Esercitavano lo ius auxiliandi, il diritto di difendere un cittadino plebeo messo sotto accusa da un magistrato patrizio.
Magistrature minori
- Gli edili (due curuli e due della plebe) avevano compiti di polizia e si occupavano dell'annona e del commercio, degli archivi e dei giochi pubblici.
- I questori (due in origine, moltiplicatisi in seguito) amministravano il pubblico erario, riscuotevano le imposte e provvedevano alle spese dell'esercito.
Tacito, Annales, I, 1
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Il costituzionalismo della Roma repubblicana
Parlare di “costituzionalismo” in senso stretto, intendendo con il termine la teoria politica maturata a partire dal XVII secolo, è evidentemente impreciso per l’ambito storico qui trattato. Tuttavia, se estendiamo il significato della parola, fino ad includere in essa gli elementi della mentalità e dell’ordinamento riconducibili alla volontà di porre limiti all’esercizio del potere, non è certamente una forzatura individuare alcuni aspetti “costituzionalisti” nell’ordinamento repubblicano.
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Latino: La costituzione e il costituzionalismo della Roma repubblicana
Greco: Polibio
Storia: La Costituzione italiana del 1948