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Indice: “Il lungo percorso verso l’abolizione della pena di morte”

1. Clinton Lee Young: a dead man walking.

Attualità

2. Dibattito sulla pena capitale in campo letterario, filosofico e storico.

Filosofia

3. Dibattito filosofico sulla pena capitale.

Filosofia

4. Hegel.

Filosofia

5. Cesare Beccaria.

Filosofia

6. “Storia della colonna infame”, Alessandro Manzoni

Italiano

7. Codice Zanardelli.

Storia

8. La sedia elettrica e l’organismo umano.

Fisica

9. Dati attuali.

Attualità

1. Clinton Lee Young

“Uno dei tanti” dead men walking. 1

Clinton Young è il detenuto numero 999447 del “Polunsky Unit”, carcere texano che comprende anche il braccio della morte.

È qui che Clinton è detenuto dal 2003 e dove sarà giustiziato, giustiziato per un reato che non ha commesso.

Clinton Lee Young è innocente.

1.1 La storia di Clinton

Nasce prematuramente il 19 luglio 1983 a causa di uno stress da lavoro, in seguito a un abuso che sua madre ha subito da suo padre. Poco dopo aver lasciato l’ospedale, la madre di Clinton se ne andò portando il figlio con sé. Il padre rapì Clinton e acconsentì a restituirlo solo se la madre rinunciava alla richiesta di mantenimento del figlio. Alla fine i genitori si incontrarono per sottoscrivere il divorzio.

La sua infanzia, già fin dai primi anni di vita, non fu semplice e serena: il padre fu arrestato per abusi sul figlio e sulla moglie, il patrigno ebbe problemi dovuti all’alcool che comportarono una tensione col figliastro, fu mandato in un centro di igiene mentale a causa dei problemi di disciplina riscontrati a scuola.

In questo centro non trovò la cura più efficace per il suo disturbo, gli furono infatti prescritti potenti stimolanti. Questi farmaci sono somministrati normalmente ai bambini con problemi di iperattività, in quanto, in tenera età, hanno l’effetto contrario (effetto paradosso). Clinton, però, aveva una forma di reazione allergica al farmaco che, invece, lo rendeva aggressivo. Dopo vari scontri è stato trasferito al Texas Juvenile Prison System (Sistema Carcerario Giovanile del Texas), che è poi stato scosso dallo scandalo per cui le guardie abusavano fisicamente e sessualmente dei detenuti minorenni.

Anche la sua adolescenza si può considerare, quindi, ricca di problematiche e tensioni.

La notte del delitto di cui fu accusato, Clinton aveva compiuto 18 anni da quattro mesi: lui, insieme ad altre cinque persone, conosciute pochi mesi prima, nelle prime ore di un freddo mattino di novembre nel Texas dell’Est, si spostarono in auto per un corto tragitto verso la città di Longview. Ventiquattr’ore più tardi, due uomini vennero uccisi e altri quattro uomini furono arrestati per omicidio.

Clinton si è sempre dichiarato innocente.

Durante il suo processo molte sono state le incongruenze e gli aspetti oscuri. Di seguito verranno elencati i più eclatanti:

  • Nonostante il processo riguardasse la pena di morte, Clinton Young è stato difeso da avvocati d’ufficio, in quanto dichiarato indigente. Questi, ovviamente, avendo poche risorse economiche, non hanno permesso a Clinton di avere un’adeguata difesa, comprendente indagini investigative, test balistici o altro.
  • Le tre versioni dei coimputati di Clinton non combaciano tra loro.
  • Due dei coimputati furono sottoposti alla macchina della verità ed entrambi fallirono il test, ma nonostante questo, furono proprio quelle stesse testimonianze a mandare Clinton nel braccio della morte.
  • I coimputati di Clinton sono stati sorpresi in più occasioni a vantarsi di averla fatta franca con questi crimini.
  • Le pene degli imputati, confrontate tra loro, sottolineano la relatività delle stesse:
    • Uno dei coimputati non ha avuto nessuna condanna.
    • Al secondo offrirono 5 anni in cambio della sua testimonianza. Finì per avere 15 anni con la possibilità di libertà sulla parola. L’ha ottenuta dopo 7 anni e mezzo: ora è libero. 2
    • Il terzo è stato condannato a 30 anni con la possibilità della libertà sulla parola dopo 15 anni. Probabilmente sarà liberato nel 2016.
    • Clinton è stato condannato a morte.

Fin da quando è arrivato nel braccio della morte, Clinton ha dedicato la sua vita a far conoscere la sua storia e i difetti del sistema giudiziario americano, speranzoso in un cambiamento positivo.

1.2 S.A.I.L.: Save An Innocent Life

S.A.I.L., acronimo di Save An Innocent Life, è un’organizzazione no-profit che ha lo scopo di assicurare l’adeguata assistenza legale e le necessità primarie a Clinton Lee Young, condannato ingiustamente alla pena di morte per un omicidio che non ha commesso.

Clinton sta ora affrontando il procedimento per l’appello.

S.A.I.L. ha l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari per ottenere tutti gli strumenti possibili per dimostrare l’innocenza di Clinton Lee Young, assicurandone così il suo rilascio.

1.3 Perché una tesina sulla pena di morte?

Ho voluto iniziare la mia tesina sulla pena di morte partendo dalla storia di Clinton perché penso sia necessario, parlando di questo argomento, non trattare aspetti puramente immateriali e teorici, ma riferirli a delle vicende di vita vera e vissuta. Sembra facile parlare di pena di morte e di condannati a morte quando nella tua mente non c’è nessun volto e nessuna storia; diventa però forse più difficile considerarla quando sai che dietro quella parola ci potrebbe essere il destino di un uomo, di una persona.

Personalmente considero la pena di morte una barbaria sociale, legittimata da uno stato – assassino, che nel suo tentativo di fare giustizia commette invece il più grave dei reati: l’omicidio.

Con questa tesina voglio però prendere in esame l’evoluzione della pena di morte; come, partendo dal Settecento, vero punto di svolta per questo tema, si sia sviluppato, fino ad arrivare ai giorni nostri.

2. Dibattito sulla pena capitale in campo letterario, filosofico e storico

L’idea della pena di morte come problema o questione da affrontare e risolvere si è sviluppata nel tardo Settecento, con la pubblicazione della prima opera che affronta seriamente il problema e tenta di darne delle soluzioni: “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria.

Prima di allora numerosi filosofi e letterati avevano affrontato il tema più generale della pena, senza però approfondire quello più specifico della pena di morte.

Si può fare un accenno a due pensatori che, per formazione, periodo storico e ideologie, sono profondamente diversi tra loro, ma che sostengono una tesi sulla pena sostanzialmente simile.

Sia Tommaso d’Aquino che Locke ritengono che il criminale, con il proprio gesto di trasgressione verso i principi fondamentali di convivenza, «diventa bandito», nel senso antico e medievale del termine: un soggetto privato dei suoi più elementari diritti, tanto da essere dichiarato, dopo la condanna, «cosa, capo di bestiame».

Il criminale è degradato a un essere non umano, un elemento nocivo da eliminare: così come l’asportazione di un membro malato in molti casi permette al corpo di sopravvivere, se un uomo costituisce un pericolo per la comunità “è lodevole e salutare metterlo a morte per salvare il bene comune.”

Accettate queste premesse, era molto facile per la società del tempo non porsi neppure il problema della pena di morte: il criminale era in realtà una bestia ed era assolutamente legittimo uccidere una bestia.

Le cose cominciarono a cambiare con l’illuminato intervento di Beccaria nell’opuscolo “Dei delitti e delle pene”, testo fondamentale nel dibattito sulla pena di morte.

Si vuole ora riprendere questo complesso e sfaccettato dibattito, che si sviluppa in vari campi (letterario, filosofico e storico) e analizzarne una parte.

3. Dibattito filosofico sulla pena capitale

Sia gli abolizionisti che gli anti-abolizionisti fondano il loro pensiero su ben delineate teorie della pena.

Si possono ricordare diverse teorie (ad esempio la pena come espiazione, oppure come difesa sociale), ma due sono quelle principali: la teoria retributiva della pena e la teoria utilitaristica della pena.

La prima si può facilmente associare alle idee anti-abolizioniste, l’altra a quelle abolizioniste.

  • Teoria retributiva della pena

Concezione secondo cui è giusto che chi ha compiuto un’azione malvagia venga colpito dallo stesso male che ha causato ad altri (la cosiddetta legge del taglione). Dunque giustizia vuole che chi uccide sia ucciso (non ha diritto alla vita chi non la rispetta, perde il diritto alla vita chi l’ha tolta ad altri ecc.).

Questa teoria trova le sue radici in una concezione etica, che si basa su un’etica dei principi e valori.

La pena di morte è quindi giusta, e questo basta per legittimarla. È infatti centrale e nodale il tema della giustizia e dei valori: la giustizia è vista come piena corrispondenza tra delitto e castigo; solo in questo modo lo Stato può rendere giustizia. Non ha nessun fine, ma vuole semplicemente realizzare il concetto di giustizia, punendo il male con il male. 4

  • Teoria preventiva della pena

Concezione secondo cui la funzione della pena è di scoraggiare le azioni che un determinato ordinamento considera dannose con la minaccia di un male: la funzione cosiddetta deterrente.

In base a questa concezione, la pena di morte è giustificata soltanto se si può dimostrare che il suo effetto deterrente è grande ed è superiore a quello di ogni altra pena; ma gli abolizionisti sostengono, con diverse dimostrazioni, il contrario.

Questa teoria, al contrario di quella retributiva, si fonda su una concezione utilitaristica, per cui la pena deve essere utile socialmente. Si contrappone così all’importanza dell’eticità per la teoria retributiva, l’importanza dell’utilità, unico principio valido per la teoria preventiva.

Gli utilitaristi arrivano così alla conclusione che la pena di morte non è utile (ci sono altre pene più deterrenti di essa) e quindi non è legittimabile.

Si ritrova un’ulteriore differenza tra le due: la prima teoria si fonda su una concezione collettivistica della società, l’altra su una concezione individualistica. Vediamo in sintesi di cosa si tratta:

  • Teoria collettivistica della società

Si può facilmente sintetizzare questa teoria con le idee dello Stato di Rousseau. Egli afferma che, a causa dell’aumentare dei bisogni dell’uomo – che diventano sempre più complessi – l’uguaglianza originaria tra gli uomini è destinata a trasformarsi in disuguaglianza. Per superare questo stato di corruzione, l’uomo costituisce il contratto sociale.

A differenza però di Hobbes e Locke, il contratto è solamente un patto di unione, per cui ciascun uomo rinuncia ai propri diritti per cederli alla comunità e non ad un sovrano. Quindi colui che detiene il potere non è un singolo, ma è l’intera totalità degli individui; inoltre la volontà generale dei cittadini si rispecchia nella volontà unica e indivisibile del corpo sociale, che è la stessa che pone i termini del contratto (→ collettivismo).

Da queste idee Rousseau formula il discorso sulla pena: quando l’individuo rientra nel corpo sociale, la propria volontà coincide con quella generale, ma, nel caso di un criminale, egli si è distaccato e allontanato dalla società, e così facendo è divenuto diretto nemico di essa. Il corpo sociale è quindi legittimato a difendersi ed, eventualmente, ad uccidere un proprio nemico.

  • Teoria individualistica della società

Questa concezione riprende il contrattualismo di Locke, per cui, con il contratto sociale, i cittadini hanno accettato sia il patto di unione (→ singoli si esprimono con un’unica volontà) sia il patto di soggezione (→ i cittadini delegano i loro diritti al sovrano, che ha il compito di proteggerli), in cambio di ricevere sicurezza. Quindi, se la società politica deriva da un accordo degli individui che rinunciano a vivere nello stato di natura e si danno delle leggi per proteggersi a vicenda, è inconcepibile che questi individui abbiano messo a disposizione dei loro simili anche il diritto alla vita. Il diritto alla vita appartiene sempre e comunque alla persona, di conseguenza la pena di morte non è legittimabile.

Si può così concludere che abolizionisti e anti-abolizionisti partono entrambi da un’idea contrattualistica, sviluppando però diverse interpretazioni e giungendo a diversi risultati.

Si vuole ora approfondire i pensieri di due diversi filosofi:

  • Hegel, esponente del gruppo degli anti-abolizionisti
  • Beccaria, esponente del gruppo degli abolizionisti 5

4. Hegel

4.1 Caratteri generali del sistema hegeliano

La posizione di Hegel sulla pena di morte deve essere inquadrata – almeno nei suoi caratteri fondamentali – all’interno del suo intero sistema filosofico.

Il principio di tale sistema si identifica nell’Idea, intesa come “Spirito”, che subisce un percorso dialettico, dove il punto conclusivo può essere considerata l’identità di soggetto e oggetto.

Il suo Sistema è esposto ne “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”, 1817.

L’opera si articola in tre parti, che corrispondono ai tre momenti di sviluppo della realtà e dello Spirito:

  • La logica come scienza dell’idea in sé;
  • La filosofia della natura come scienza dell’idea nel suo alienarsi da sé
  • La filosofia dello spirito come scienza dell’idea che dalla sua alienazione ritorna in sé

La logica si occupa dello studio del pensiero; un pensiero in potenza, non ancora estrinsecatosi (es. Dio prima della creazione del mondo).

La filosofia della natura parla dell’idea che esce da sé, si aliena e si fa altro da sé. La natura è l’antitesi del pensiero, la sua negazione, anche se ne conserva traccia (es. Il mondo creato da Dio).

Infine la filosofia dello spirito tratta dell’assoluto che è autocosciente in quanto è passato attraverso l’esperienza del negativo e ripercorre le tappe della sua storia.

Quest’ultima sezione è composta a sua volta da una triade:

  • Spirito soggettivo, studio dello Spirito nella sua individualità
  • Spirito oggettivo: studio delle relazioni esteriori al singolo
  • Spirito assoluto: unità della vita consapevole di sé

4.2 Tema della pena

Hegel introduce il tema della pena nel testo “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” (1817), in particolare nei paragrafi 496-502 sotto il titolo di “Diritto contro il torto”, all’interno del discorso sullo Spirito Oggettivo.

Spirito oggettivo [uomo che realizza la sua libertà in rapporto con gli altri, poiché il volere individuale coincide con quello universale]

  • Diritto astratto (proprietà, contratto, illecito e pena) – sfera dell’esteriorità
  • Moralità – sfera dell’interiorità
  • Eticità (famiglia, società civile, stato) – sfera del bene comune 6

In particolare, il tema della pena è affrontato nel momento della tesi del “diritto astratto” e nella sottotriade de “l’illecito e la pena”.

Il diritto astratto è l’insieme delle norme che regolano i rapporti esteriori tra individui ed è esplicitazione della volontà del singolo. Infatti inizialmente la coscienza del singolo non si identifica con la legge, ma, nel passaggio da diritto a moralità, la volontà individuale interiorizza la legge e si adegua alla volontà generale.

Illecito e pena:

Nell’illecito, la volontà generale (diritto di tutti) viene sostituita con il diritto individuale. L’azione illecita è l’espressione del disagio del singolo nei confronti dell’astrattezza delle regole.

Di fronte all’azione illecita lo Stato deve punire colui che l’ha commessa: la pena non ha però funzione vendicativa, ma ha funzione reintegrante.

Infatti la pena deve reintegrare la libertà messa in discussione dall’illecito, deve essere un aiuto al criminale, che, attraverso la stessa pena, riscopre la propria razionalità e ritrova la volontà dello Spirito. La pena è un diritto di chi ha commesso l’illecito, che riscopre la libertà.

4.3 Pena di morte e Hegel

Assunte queste ipotesi, Hegel afferma pienamente la legittimità della pena di morte.

La pena di morte è necessaria perché:

  • La volontà del delinquente ha già nella sua natura la necessità della pena; quindi la pena di morte è già insita nell’azione illecita.
  • La pena in generale è un diritto del delinquente; quindi anche la pena di morte aiuta il delinquente a riconoscere l’universalità della legge.
  • Hegel sostiene una giustizia punitiva e non vendicativa: lo Stato, per realizzarsi nell’Assoluto, deve essere anche in grado di sacrificare l’individuale in nome dell’universale.
  • Hegel propone una concezione organicistica e non contrattualistica dello stato. Infatti mentre l’abolizionista Beccaria sostiene che l’accordo stipulato dagli individui per la formazione dello stato non può prevedere la disposizione ad essere privati della vita, egli afferma che “lo stato non è, in generale, un contratto né la sua essenza sostanziale è la difesa e la garanzia della vita e della proprietà degli individui come singoli, così incondizionatamente:
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Sintesi
  • Filosofia: Hegel
  • Filosofia: Beccaria
  • Italiano: Manzoni, "Storia della Colonna infame"
  • Storia: Codice Zanardelli
  • Fisica: Corrente elettrica
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