Indice
Capitolo II - Il segreto di Stato e la salus reipublicae
- Il segreto di Stato come esigenza di democrazia............... pag. 7
- Gli arcana imperii……………………………………….. » 10
- Il processo penale……………………3. Il segreto di Stato e » 12
- La progressiva costituzionalizzazione del segreto di Stato: Corte costituzionale…..il fondamentale ruolo svolto dalla » 13
- Il bilanciamento tra interessi contrapposti……………… » 16
- L’individuazione del fondamento costituzionale del costituzionale…..segreto di Stato: i giudizi di legittimità » 17
- L’ampliamento della tutela: gli interventi normativi ed i7. di attribuzione……………………………………conflitti » 22
- Le più recenti decisioni della Consulta in tema di segreto di Stato……………………………………………............. » 30
- La salus rei publicae……………………………………… » 38
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Capitolo III - Il segreto di Stato nella evoluzione della legislazione italiana
Sezione 1 …………………………………... Sviluppi storici pag. 42
- Il segreto di Stato come limite probatorio………………. » 42
- L’evoluzione della disciplina del segreto di Stato: la codificazione unitaria del 1865……………………… » 45
- Il codice Finocchiaro-Aprile…………………………… » 47
- Il codice Rocco…………………………………………4. » 49
- La legge di riforma n. 801 del 1977…………………… » 53
- La legge-delega del 1974 ed il progetto preliminare di codice del 1978………………………………………. » 57
- Il nuovo codice di procedura penale del 1988………. » 59
Sezione 2 L’attuale disciplina del segreto di Stato: …………………........la legge n. 124 del 2007 pag. 63
- Quadro generale………………………………………. » 63
- L’oggetto del segreto di Stato………………………… » 68
- Gli interessi giuridici protetti…………………………. » 72
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- Le fattispecie estintive del segreto di Stato……………… » 75
- Il regolamento d’attuazione introdotto dal D.P.C.M. 8 Aprile 2008……………………………………………. » 78
- Cenni alle innovazioni in tema di segreto di Stato apportate dagli articoli 40 e 41 della legge n. 124 del 2007……… » 83
- La “riforma della riforma”………………………………7. » 86
Capitolo III - Il segreto di Stato nel processo penale
Sezione 1 Il segreto di Stato e le prove ……………………………………....dichiarative pag. 94
- Una disciplina frammentata……………………………. » 94
- Il nuovo art. 202 c.p.p. e l’opponente qualificato…… » 96
- L’opposizione dei soggetti non qualificati…………….. » 99
- La deposizione del soggetto non qualificato su fatti coperti da segreto di Stato appresi da soggetti legittimati all’opposizione…………………………………………… » 103
- Il segreto non opposto…………………………………… » 106
- L’atto di opposizione…………………………………… » 110
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- La procedura di interpello……………………………… » 112
- Il segreto non (ancora) confermato……………………. » 114
- Il segreto confermato e gli effetti della conferma…….. » 117
- Il controllo “incidentale” sulla sussistenza del vincolo.. » 121
- L’ampliamento della tutela ai soggetti qualificati sentiti ……………. » in qualità diversa da quella di testimone 124
- I dichiaranti diversi dall’imputato e l’art. 41 della legge n. 124 del 2007…………………………………………. » 127
- L’imputato ed il diritto di difesa ………………………. » 132
- Le prospettive di un “nuovo” bilanciamento……….... » 137
- I limiti e le contraddizioni della nuova disciplina …….. » 143
Sezione 2 Il regime delle prove reali e la fase ……………………antecedente il giudizio pag. 146
- La disciplina relativa all’opposizione del segreto di Stato nell’acquisizione di elementi di prova reali…… » 146
- L’ordine di esibizione e l’opposizione del segreto di Stato: l’art. 256 c.p.p………………………………………… » 153
- L’acquisizione dei documenti presso le sedi dei servizi per la sicurezza di informazione ……………………….. » 158
- L’art. 256-ter c.p.p. ed il suo campo di applicazione…. » 166
- La nuova disciplina delle intercettazioni di “comunicazioni di servizio”…………………………………………….. » 170
- L’art. 270-bis e l’individuazione dei colloqui “protetti”…. » 173
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- Un’ipotesi di eccezionale utilizzabilità “d’emergenza”… » 179
- L’opposizione del segreto di Stato durante le indagini preliminari……………………………………….. » 183
Sezione 3 La sentenza di non doversi procedere …………………………………… ................ pag. 186
- Una singolare ipotesi di non liquet…………………… » 186
- Il giudizio di essenzialità……………………………. » 192
- L’incidenza del segreto di Stato sul fatto oggettivo di imputazione…………………………………….. » 195
- L’efficacia preclusiva del “non doversi procedere” e » la possibilità di un nuovo giudizio………………… 198
Capitolo IV - L’esclusione del segreto di Stato
- Il problema dell’individuazione della sfera del segretabile…………………………………………… pag. 204
- I limiti al segreto di Stato nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007……………………………… » 207
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- Il segreto apponibile ed il segreto non opponibile……… » 214
- L’art. 204 c.p.p. ed i “fatti eversivi” dell’ordine costituzionale……………………………………………. » 219
- La procedura di esclusione del segreto ed il vaglio dell’autorità giudiziaria…………………………………. » 224
- L’art. 66 disp. att. c.p.p. e lo “strano” intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri…………………… » 230
- I conflitti di attribuzione e l’esclusione dell’opponibilità del segreto di Stato alla Corte costituzionale ………….. » 237
- Bibliografia………………………………………………… pag. 246
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Capitolo primo - Il segreto di Stato e la salus rei publicae
1. Il segreto di Stato come esigenza di democrazia
L’esigenza di sottrarre al dominio pubblico dei fatti ritenuti “sensibili” dall’Autorità, e perciò non divulgabili, non è una caratteristica dei moderni Stati democratici.1
Un concetto di «segreto di Stato», seppure in forma primitiva e rudimentale, si rinviene già nell’antica Roma. Fu lo storico Tacito ad usare l’espressione di “segreti del potere”, intesi arcana imperii, come instrumentum regni, per indicare quelle res che, per ragioni di opportunità politica, dovevano rimanere oscure alla cittadinanza e dalle quali, a volte, dipendeva la stessa sopravvivenza di Roma.2
1 Individuabile in quei fatti che, a tutela degli interessi di un ordinamento, devono rimanere sottratti alla comune conoscenza (così C. BONZANO, Il segreto di Stato nel processo penale, Cedam, 2010, pag. 1).
2 Negli Annales tacitiani il ditterio arcana imperii indicava alcuni argomenti che, per ragioni di opportunità politica, venivano accuratamente sottratti alla seppur legittima curiosità dei più (PUBLIO CORNELIO TACITO, Ab excessu divi Augustii, II, XXXVI).
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Un’analisi storica delle diverse forme di Stato e di governo rivela come nello Stato di diritto la pubblicità è la regola ed il segreto l’eccezione, ma, nel contempo, permette di affermare che un ordinamento nel quale vigono arcana non può essere qualificato, per ciò solo, antidemocratico. Ciò in quanto la misura dello status di cittadino può essere valutata anche a partire dalle informazioni che sono coperte dal segreto, fermo restando il dovere dello Stato di garantire l’accesso alle informazioni di natura pubblicistica.3
Ora, il punto è che tale dovere può essere disatteso non in forza di scelte discrezionali svincolate da qualunque criterio, ma solo a causa di determinate situazioni, la cui sussistenza impone esigenze di particolare riservatezza, ma nel contempo consente di non alterare il fondamentale equilibrio fra la regola della pubblicità e l’eccezione del segreto. Ed è proprio questo il principio sotteso ad ogni forma di segreto pubblico nelle società democratiche: esso, di regola, è uno strumento per limitare la diffusione di certe informazioni, in nome di
3 Va, infatti, detto che la pubblicità, pur costituendo una regola-base della convivenza democratica, non assurge in nessun ordinamento costituzionale al rango di valore assoluto: la nostra stessa Costituzione, del resto, pur richiamando più volte il principio della pubblicità, non esclude il segreto, né impedisce una tutela differenziata delle diverse tipologie di segreto.
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un’esigenza altrettanto fondamentale, la conservazione stessa dell’organizzazione statuale.
Secondo questa impostazione, dunque, nell’organizzazione politica è riconosciuto agli arcana uno spazio legittimo, che consente di costruire una dimensione costituzionale del segreto.
Infatti, in ogni forma politica è irrinunciabile il ricorso al segreto; e ciò vale anche nei sistemi democratici. È però necessario che tale segreto sia indirizzato verso la realizzazione di un fine superiore, la salvaguardia della universalità dei consociati.
Considerando questo aspetto, risulta semplice distinguere l’essenza degli arcana imperii nelle esperienze politiche autoritarie rispetto a quella che assumono in uno Stato democratico. Ed, in effetti, nelle esperienze più radicali, il segreto di Stato non è uno strumento di potere, ma si identifica col potere stesso, divenendo esso stesso fine politico: la scelta di utilizzare gli arcana è rimessa alla volontà del sovrano, è slegata da fini obiettivi e sfugge al controllo da parte di chiunque.
Nell’ambito dello Stato di diritto, invece, il segreto di Stato deve affondare le proprie radici in determinati valori fondamentali. Esso è soggetto al principio di legalità e, pertanto, deve essere regolato in
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maniera organica, al fine di rendere effettivo il principio di divisione dei poteri, in vista della garanzia e della sicurezza del sistema.
Alla luce di siffatte considerazioni si può affermare che, dunque, il segreto può essere necessario, ma al cospetto del valore della sicurezza solo come mezzo a fine, in quanto strumento di realizzazione dell’obiettivo ultimo della difesa di valori comuni.
2. Gli arcana imperii
Il giudizio di valore che l’autorità politica esprime mediante la decisione sul segreto si sostanzia, quindi, nel sottrarre determinati fatti, notizie, informazioni e cose alla conoscenza comune, in virtù di primarie esigenze di sicurezza pubblica. La tematica del segreto di Stato è inscindibilmente connessa all’esistenza stessa di un ordinamento, in quanto le istituzioni su cui poggia possono essere messe in pericolo dalla diffusione di alcune notizie, che vengono, dunque, sottratte al regime della pubblicità.
Pertanto, l’istituto in esame, lungi dal godere di un rapporto di esclusività con i sistemi politici autoritari, assume uno specifico rilievo rispetto a qualunque forma di governo.
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Da ciò deriva un profondo mutamento della natura e delle funzioni degli arcana: da emblema del potere autoritario del singolo si trasformano in strumento di tutela delle istituzioni.
Alla luce di ciò, tuttavia, risulta doveroso contenere l’uso del segreto di Stato entro rigorosi limiti funzionali, il cui rispetto deve essere sottoposto ad adeguate forme di controllo.
In particolare, la consapevolezza di quest’ultima esigenza costituisce il tentativo più chiaro per reagire contro il sospetto che il segreto possa costituire una forma di prevaricazione, uno strumento incontrollato ed incontrollabile, capace di “coprire” qualsivoglia nefandezza.
In tal senso, al fine di evitare che il segreto si presti a deprecabili strumentalizzazioni, occorre, da un lato, prendere coscienza del fatto che il ricorso all’istituto in esame può dirsi legittimo solo in quanto abbia lo scopo esclusivo di tutelare la salus rei publicae;4 da un altro
4 Quanto detto conduce alla necessità di un’esatta individuazione del concetto di sicurezza della Nazione, che, più correttamente, costituisce il presupposto del tema in esame: la salus rei publicae finisce per coincidere con «l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla sua stessa sopravvivenza […]: in particolare, vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.). Con riguardo a queste norme si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della
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lato, predisporre rigorosi limiti ed efficaci strumenti di controllo, volti ad impedire patologiche distorsioni, che possano mettere in pericolo gli interessi stessi che gli arcana intendono tutelare.
3. Il segreto di Stato e il processo penale
Il sospetto che aleggia intorno al segreto di Stato è destinato a crescere in modo esponenziale nel momento in cui gli arcana vengono posti in rapporto con le esigenze accertative del processo penale. In tal caso, infatti, essi non si limitano a frustrare le generiche istanze conoscitive in ordine all’amministrazione della cosa pubblica, ma si spingono oltre, finendo per incidere sul regolare esercizio di una funzione dello Stato, quella giurisdizionale.
Nell’ambito del processo, infatti, il segreto, in quanto limite conoscitivo, si configura come ostacolo all’accertamento di un fatto penalmente rilevante, entrando inevitabilmente in contrasto con le prerogative giudiziarie. È evidente, pertanto, che qualsiasi filtro necessit&
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