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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La repressione del traffico illecito di stupefacenti

Anno accademico 2023/24

Indice

Premessa

Capitolo primo – La legislazione penale italiana in tema di stupefacenti

  • 1.1 Introduzione. 7
  • 1.2 L’evoluzione normativa. 10
  • 1.3 La Legge 21 febbraio 2006, n. 49. 12
  • 1.3.1 Le nuove tabelle. 12
  • 1.3.2 Il nuovo art. 73 t.u.: premesse e contraddizioni. 15
  • 1.3.3 La nuova distinzione delle condotte. 23
  • 1.3.4 Le condotte punite. 25
  • 1.3.5 Gli indici rivelatori della finalità d’uso non personale. 26
  • 1.3.6 Gli oneri probatori. 31
  • 1.4 Gli strumenti di contrasto al traffico di stupefacenti. 34
  • 1.5 Il procedimento dell’art. 75 t.u. e le circostanze aggravanti. 38

Capitolo secondo – Le operazioni di polizia

  • 2.1 La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.). 41
  • 2.2 I poteri di accertamento e di investigazione degli organi di polizia. 44
  • 2.3 L’acquisto simulato di droga. 46
  • 2.4 Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. 62
  • 2.5 La collaborazione internazionale. 70
  • 2.6 Controlli, ispezioni e perquisizioni effettuati dalla polizia giudiziaria. 74

Capitolo terzo – Criminalità organizzata e traffico internazionale di droga

  • 3.1 Introduzione. 84
  • 3.2 Il concetto di criminalità organizzata e le caratteristiche attuali del fenomeno. 87
  • 3.3 Il traffico internazionale di stupefacenti: i protagonisti e le rotte. 93
  • 3.4 Le caratteristiche dei principali gruppi criminali organizzati. 100
  • 3.5 La criminalità di origine colombiana. 103

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Capitolo quarto – Punti critici del nuovo sistema sanzionatorio

  • 4.1 Inadeguatezza del nuovo impianto normativo. 108
  • 4.2 Il concetto di detenzione penalmente rilevante. 111
  • 4.3 L’ambito delle condotte punibili. 114
  • 4.4 La differenziazione fra droghe pesanti e droghe leggere. 118
  • 4.5 La circostanza dell’ingente quantità. 122

Conclusioni 125

Allegati 131

Bibliografia 133

3

Premessa

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di sempre maggiore gravità a livello mondiale, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, si interseca in modo indissolubile con le più complesse emergenze planetarie, fra le quali, non ultima ed attualissima, il terrorismo di matrice islamica, con la sua base in Afghanistan, dove la produzione di oppio è la maggiore al mondo.

L’uso delle droghe costituisce non solo un grave problema sociale e umano, ma anche una sfida costante per i Governi e le forze di polizia impegnate sia nella repressione della produzione e del commercio a livello nazionale, sia nella lotta al traffico internazionale degli stupefacenti (c.d. narcotraffico), operato dalle organizzazioni criminali, le quali si servono di proprie filiazioni all’estero per sfruttare e gestire nel modo più redditizio la produzione e la compravendita di sostanze stupefacenti.

1 CIANI P., Nuovi settori operativi della criminalità transnazionale, in Rivista della Guardia di Finanza n.3, 1996. pag. 690. In particolare si evidenzia come la criminalità organizzata divenga transnazionale allorché sia in grado di utilizzare, nei singoli Stati, nuclei consistenti di propri affiliati, cioè connazionali già presenti sul territorio. All’interno di tali aggregati accade spesso che si riproducano le forme delinquenziali tipiche del territorio di provenienza. Nascono quindi, e prosperano, sodalizi criminali che mantengono stretti collegamenti con le organizzazioni della madrepatria, costituendone vere e proprie “filiazioni estere”. Le principali attività illecite di tali filiazioni sono il traffico illecito di sostanze stupefacenti ed il riciclaggio dei capitali “sporchi”.

2 Per una più dettagliata trattazione v. POLLARI N., Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, IV ed., Roma, 2000, pag. 82 ss..

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Ho così analizzato il complesso problema del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle misure di contrasto finalizzate a prevenirne ed a reprimerne l’illecita produzione e diffusione nella società, non senza aver prima dato un cenno alla legislazione penale vigente attualmente in Italia.

Un’altra parte del lavoro è indirizzata alla conoscenza dei poteri di accertamento ed investigazione delle forze di polizia: in questo contesto viene messo in risalto come l’attuale normativa non abbia differenziato i vari tipi di consumatori né per quantità, né per sostanza, pretendendo invece di regolamentare tematiche varie e complesse con un’unica disciplina. Nonostante le lacune legislative, le forze di polizia hanno comunque a disposizione diversi strumenti finalizzati alla lotta alla droga, come le investigazioni c.d. “speciali” (acquisto simulato di droga, l’agente infiltrato, il confidente di polizia), che incidono in modo più efficace rispetto alle ordinarie investigazioni. Tali operazioni si sono concretizzate anche in virtù dei rapporti di cooperazione internazionale esistenti con organismi di altri paesi, nonché del ruolo di coordinamento svolto dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

3 Istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 16, riguardante le “Norme di adeguamento dell’organizzazione delle strutture del Ministero dell’Interno per il potenziamento dell’attività antidroga”. Essa ha assorbito compiti ed attribuzioni del Servizio Centrale Antidroga, istituito in precedenza dalla Legge 1° aprile 1981, n. 121.

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A seguire il capitolo sul concetto di criminalità organizzata, sulle multinazionali del narcotraffico e sulle dinamiche dell’enorme quantità di droga che le stesse immettono sul mercato internazionale, ricavandone ingenti ricchezze finanziarie; si accennerà inevitabilmente alle organizzazioni criminali sudamericane ed in particolare ai c.d. “cartelli” colombiani, tutori ed egemoni del mercato della cocaina.

In conclusione ho voluto evidenziare, naturalmente senza alcuna presunzione, i punti critici del nuovo sistema sanzionatorio, soffermandomi sulle parti salienti che ritengo necessarie riformulare e rimodulare, se si vuol veramente rendere più efficace la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti.

L’obiettivo primario di questa tesi è comunque quello di approfondire il tema delle investigazioni relative alla repressione del traffico di droga ed alla sua commercializzazione, che, come vedremo, ha sempre di più assunto un carattere transnazionale. In ogni caso, il tutto è finalizzato a favorire la ricerca di possibili spunti investigativi, utili ad un’applicazione operativa di polizia nell’ambito della lotta al traffico di droga.

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Capitolo primo – La legislazione penale italiana in tema di stupefacenti

1.1 Il diritto penale come strumento di tutela

La necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela si spiega in base ad un incontestabile dato: i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori dell’ordinamento non risultano sempre altrettanto idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi, che disturbano la pacifica convivenza. Peraltro, il ricorso alla sanzione penale per antonomasia, la pena detentiva, risulta inevitabile per scoraggiare le azioni dannose di coloro che non avvertirebbero l’effetto di sanzioni pecuniarie.

Il diritto penale contribuisce, quindi, ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici: tali sono comunemente definiti i beni socialmente rilevanti, considerati in ragione della loro importanza e meritevoli di protezione giuridico-penale.

4 FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Zanichelli Editore, 2001, pag. 6: la finalità di protezione dei beni giuridici da parte del diritto penale è ricalcata dalla filosofia illuminista. Essa evidenzia, innanzitutto, la razionalità dell’ordinamento penale: il sistema dei delitti e delle pene non ha lo scopo di realizzare un ideale di giustizia assoluto, ma persegue un obiettivo pratico, proteggere quei beni e interessi dalla cui tutela dipende la garanzia di una convivenza pacifica.

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La più spiccata attitudine preventiva che le sanzioni penali sono in grado di esercitare si manifesta in due momenti separati: inizialmente, la minaccia della sanzione penale tende a distogliere i consociati dal commettere reati (prevenzione generale); successivamente, la concreta inflizione della pena mira ad impedire che il singolo autore del reato torni a delinquere (prevenzione speciale).

L’idea di prevenzione generale tende a rioccupare la ribalta del dibattito teorico a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Questo ritorno si spiega essenzialmente in base a due ordini di ragioni: da un lato, il crescente e preoccupante aumento della criminalità, dall’altro, gli esiti poco confortanti della prassi attuativa dell’ideologia della risocializzazione del reo.

L’idea che lo scopo della pena sia impedire che vengano commessi in futuro nuovi reati, è stata oggetto di un’elaborazione in chiave psicologica, secondo la quale si presume che l’uomo, in quanto essere razionale, soppesi i pro e i contro delle sue scelte criminali prima di tradurle in fatti. Questo bilanciamento tra vantaggi e svantaggi dovrebbe essere tradotto, in teoria, in una rinuncia al delitto tutte le volte che la prospettiva di sofferenza che segue l’inflizione della pena supera l’attrattiva di possibili guadagni connessi all’atto criminoso.

5 FIANDACA-MUSCO, op. cit., pag. 661: il modello psicologico, ripreso nel XIX secolo da Bentham, in Inghilterra, e da Feuerbach, in Germania, in realtà risale a filosofi del calibro di Seneca e Platone. Quest’ultimo, nella sua opera “Protagora”, fa dire al protagonista proprio quanto segue: “Chi voglia saggiamente punire, non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto, ma punisce pensando all’avvenire, sia perché la stessa persona non commetta di nuovo un’ingiustizia, sia perché non lo faccia altri, dopo aver visto che la prima è stata punita.”

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La funzione preventiva generale affidata alla pena è subordinata alla presenza di alcune condizioni. È necessario, innanzitutto, che esista una convergenza tra disapprovazione sociale e disapprovazione legale. Inoltre il sistema penale deve essere dotato, nel suo complesso, di una buona credibilità, così da stimolare l’osservanza spontanea dei suoi precetti. Tuttavia una tale prospettiva finisce col prestarsi a riserve critiche, di cui la principale è la seguente: privilegiando la soddisfazione dei bisogni collettivi di stabilità e sicurezza, passa in secondo piano la funzione rieducatrice che la pena dovrebbe esercitare nei confronti di coloro che hanno commesso un reato, in particolare dei trafficanti di droga. Sul terreno sanzionatorio, infatti, l’esigenza è duplice: razionalizzare ma anche umanizzare.

Questa considerazione impone di bandire il c.d. terrorismo punitivo, soprattutto nella lotta alla droga: ciascun cittadino, rinunciando ad una porzione di libertà, può delegare allo Stato la funzione di punire soltanto nei limiti in cui ciò sia necessario alla difesa della società dal crimine. In altri termini, la pena deve essere concepita come estrema ratio di tutela. L’efficacia preventiva è pertanto affidata piuttosto che alla severità, alla prontezza della reazione punitiva ed alla sua proporzionalità alla gravità del delitto.

La funzione di prevenzione speciale, invece, tende ad impedire che chi si è già reso responsabile di un reato, torni a delinquere anche in futuro. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso svariate tecniche sanzionatorie, modificatesi nel corso dell’evoluzione storica del diritto penale.

6 FIANDACA-MUSCO, op. cit., pag. 668: la tecnica più elementare di “neutralizzazione” del soggetto pericoloso, consiste nell’impiego della coercizione fisica, intesa come limitazione assoluta della libertà. Essa però può essere ottenuta anche attraverso forme di interdizione giuridica, che impediscano al reo di continuare a svolgere quelle attività che l’hanno facilitato nella commissione del reato. Altra tecnica si manifesta in forma di emenda morale, un condizionamento della personalità del reo affinché comprenda dove e quando ha sbagliato.

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Infine si deve ricordare che affinché il processo abbia buon fine, occorre che vi sia la disponibilità psicologica del destinatario, dal momento che la rieducazione non può essere coercitivamente imposta. Una simile tensione conflittuale tra esigenza rieducativa ed indisponibilità psicologica del reo si fa più acuta nei casi in cui il delitto costituisce il frutto di una scelta politico-ideologica (come del resto è la legislazione in materia di stupefacenti), che finisce per contrastare con un altro valore dotato di rilevanza costituzionale, cioè l’autonomia morale dell’individuo.

1.2 L’evoluzione normativa

La legislazione penale italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto cinque fasi differenti: la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975, ed è caratterizzata da una forte repressione. La seconda, che coincide col vigore della Legge n. 685 del 1975 e comprende il quindicennio che va dal 1975 al 1990, è caratterizzata da un approccio disinteressato dello Stato verso l’assunzione di droghe: si tratta di una scelta personale dell’individuo, non censurabile neppure in via amministrativa. La terza parte inizia nel 1990, allorché viene approvata la Legge “Vassalli-Russo Jervolino” e si conclude nel 1993: l’assunzione di stupefacenti torna ad essere vista con sfavore e vengono previste sanzioni sia amministrative che penali. La quarta fase si apre quando norme significative della Legge vengono abrogate dal referendum del 1993. Infine la quinta tappa è raggiunta con l’entrata in vigore della Legge 49/2006, che sostanzialmente ripristina la situazione antecedente al referendum.

Ciò che si può preliminarmente osservare, è una tendenza costante a modificare, anche in modo radicale, le leggi nazionali in materia di stupefacenti. In modo particolare, in ogni fase dell’evoluzione legislativa si cerca di sottolineare la distinzione tra i reati di detenzione di droga per uso personale e di reati connessi al traffico e al commercio. In generale, con l’andare del tempo, le pene previste per questa seconda tipologia di reato vengono inasprite, mentre diminuisce il ricorso alle pene detentive per il possesso per uso personale.

Si tratta di una tendenza che riflette la volontà sempre più diffusa di accrescere le opportunità di accesso ai servizi terapeutici e di dare più spazio agli interventi volti a sottrarre le persone con problemi di droga al sistema della giustizia penale, per indirizzarle piuttosto verso altre soluzioni di trattamento e recupero.

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Una volta introdotta la distinzione giuridica tra detenzione di droga per uso personale e detenzione per spaccio di droga, si pone il problema di sapere se sia necessario legiferare sulla quantità massima di sostanze stupefacenti il cui possesso è ammesso per uso personale, e quali siano le modalità da adottare.

Attualmente non esiste un consenso generale al riguardo: sono stati adottati diversi approcci, a volte anche estremamente contraddittori tra loro, cosa che fa riflettere su come il “problema droga” sia diventato più una questione politica che una questione sociale.

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1.3 La Legge 21 febbraio 2006, n. 49

1.3.1 Le nuove tabelle

Fino alla nuova normativa le sostanze stupefacenti soggette a controllo erano ripartite in sei tabelle.

Nelle tabelle I e III erano ricomprese le droghe pesanti, cioè quelle in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica o psichica a seguito dell’assunzione (tra queste, l’oppio e i suoi derivati; le foglie di coca e i suoi alcaloidi; le anfetamine ad azione eccitante come l’ecstasy; il tetraidrocannabinolo, che è il principio attivo dell’hashish; i barbiturici ad alto effetto ipnotico e sedativo).

Nelle tabelle II e IV erano elencate le droghe leggere, per le quali i pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica sono di intensità e gravità minori rispetto alle sostanze elencate nelle tabelle precedenti (tra queste, la cannabis indica e i suoi derivati - hashish, marijuana - ed i prodotti di corrente impiego terapeutico, che, presentando nella loro composizione talune delle sostanze indicate nelle tabelle I e III, potevano presentare problemi di dipendenza).

Nelle tabelle V e VI infine, erano inseriti prodotti usati con finalità terapeutica, i quali potevano portare all’abuso ed alla possibilità di dipendenza e che pertanto era opportuno sottoporre al controllo dell’autorità (tra questi gli ansiolitici, gli antidepressivi e gli psicostimolanti).

La Legge 49/2006,

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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