Regime fiscale delle cripto-attività
Introduzione
Dalla circolare n.30/E del 2023 dell’Agenzia delle entrate si desume che la legge di bilancio del 2023 ha introdotto una disciplina organica in materia di tassazione delle cripto-attività, con l’obiettivo di adeguare il sistema fiscale all’evoluzione delle nuove forme di ricchezza digitale. Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’art.67, del Tuir, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi derivanti da tali attività sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché non conseguiti nell’esercizio di attività di impresa), agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio dell’impresa), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito è prodotto nel medesimo territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione del 26%.
Per chi deteneva le cripto-attività prima della data 1° gennaio 2023 è possibile rideterminare il costo o valore di acquisto, a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva del 14%. La legge di bilancio offre poi la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per contribuenti che non hanno dichiarato nel quadro RW della dichiarazione la detenzione di tali cripto-attività e/o non hanno dichiarato i redditi derivanti da esse, regolarizzando la loro posizione con un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per omessa indicazione, oltre un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto, se hanno prodotto redditi al termine di ogni anno, nonché ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni.
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina in materia di imposta di bollo sulle cripto-attività che ha previsto in misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Svolgimento
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, memorizzate e trasferite tramite tecnologie informatiche. Le cripto-attività possono essere distinte in:
- Unbacked crypto-assets, prive di un’attività sottostante;
- Asset-linked stablecoins, il cui valore è ancorato ad attività di riferimento.
In base alla funzione economica svolta