Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Milano
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Tesi di laurea
Sviluppo sostenibile: la tutela dell’ambiente nel diritto internazionale
Relatore: Prof. Andrea Santini
Elaborato di: Carlo Alberto Abruzzo
N°. Matricola: 4706598
Anno Accademico 2020-2021
Indice
- Introduzione 4
- 1. L’evoluzione storica del principio nel diritto internazionale
- 1.1 La nascita del diritto internazionale dell’ambiente 6
- 1.2 La Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’ambiente umano 10
- 1.3 Il Rapporto Brundtland: l’origine della nozione di sviluppo sostenibile 13
- 1.4 Dalla Dichiarazione di Rio al Protocollo di Kyoto 18
- 1.5 Le evoluzioni più recenti 24
- 2. La collisione fra sostenibilità nel diritto internazionale e sovranità interna degli Stati
- 2.1 La natura giuridica dello sviluppo sostenibile 30
- 2.2 Principi e obblighi degli Stati nel diritto internazionale 35
- 2.3 Sovranità e discrezionalità degli Stati 43
- Conclusioni 50
- Bibliografia 53
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Introduzione
Questo lavoro si propone di analizzare le origini del concetto di sviluppo sostenibile, analizzando sul piano giuridico la sua evoluzione nel diritto internazionale e, in particolare, la sua relazione con la salvaguardia dell’ambiente. Il motivo principale per il quale ho scelto di parlare di sviluppo sostenibile e, conseguentemente, di ambiente è che il perseguimento di questo principio, dalla sua introduzione grazie al Rapporto “Our Common Future” (anche noto come Rapporto Brundtland) del 1987 fino ad oggi, è divenuto sempre di più un obiettivo prioritario per gli Stati, spesso chiamati ad agire nel rispetto della sostenibilità. Al contempo, però, gli sforzi fatti fino ad ora sono stati insufficienti sia nel ridurre la vaghezza e genericità del principio stesso sia nel prevedere un programma d’azione comune e globale. Ritengo, infatti, importante parlare di sviluppo sostenibile e protezione ambientale, per cercare di meglio comprendere i passi che sono stati già fatti e quelli ancora da compiere, riflettendo sulle intricate problematiche e complessità ancora irrisolte, analizzando la genesi e l’evoluzione di una materia sempre più d’interesse generale ma, ancora, ingabbiata in uno stato di definizione.
La protezione dell’ambiente e la definizione di principi volti a garantirne la salvaguardia sono temi, da cinquant’anni a questa parte, sempre più d’interesse generale. La prima affermazione del concetto risale, infatti, negli anni 70’, quando il mondo cominciò a comprendere che il processo di globalizzazione in atto ed il conseguente costante sfruttamento delle risorse ambientali disponibili (il petrolio in particolar modo) avrebbero portato, in poco tempo, all’esaurimento delle risorse indispensabili per il benessere umano, ma soprattutto per la salute del pianeta. Gli Stati hanno compreso la necessità di assumere misure e comportamenti atti a preservare l’ambiente per garantire alle generazioni future le stesse, o addirittura migliori, condizioni ambientali.
Nel primo capitolo ripercorrerò le tappe più importanti che hanno condotto al progressivo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente mostrando come le Nazioni Unite abbiano giocato un ruolo chiave nella crescita della materia se pur la Carta di San Francisco del 26 giugno 1945 non preveda norme volte alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.
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È, soprattutto, la convocazione di tre conferenze intergovernative (Stoccolma del 1972, Rio de Janeiro del 1992 e Johannesburg del 2002) ad aver scandito le principali tappe dell’evoluzione della nozione di sviluppo sostenibile.
Al contempo, sebbene le organizzazioni internazionali abbiano dato e continuino a dare un apporto più che rilevante all’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente, sono i singoli Stati ad essere i protagonisti della società internazionale ed i principali responsabili della tutela ambientale attraverso l’esercizio della loro sovranità sul territorio; sono sempre gli Stati a definire politicamente e diplomaticamente il percorso internazionale in materia di tutela ambientale, a contribuire all’adozione delle norme di interesse ed a darne attuazione. Il secondo capitolo, infatti, tratterà proprio questo tema analizzando come il diritto internazionale sia fortemente condizionato, se non addirittura limitato, dalle prerogative riservate agli Stati in termini di discrezionalità, sovranità e flessibilità rispetto all’esigenza di tutela ambientale, rendendo, spesso, principi ed obblighi inefficaci e deboli.
Tutto ciò dimostra come il principio dello sviluppo sostenibile possa essere considerato un principio giuridico “aperto” sia per il fatto di inglobare al suo interno, oltre alla componente fondamentalmente ambientale, anche componenti di carattere etico, economico, culturale e sociale, ma soprattutto per il fatto di essere ancora in piena fase di evoluzione e definizione e, probabilmente, troppo acerbo per poter permettere una linea d’azione coesa ed unitaria ai fini della tutela ambientale sul piano internazionale.
Il lavoro, difatti, mira a dimostrare come la natura di per sé recente della nozione di sviluppo sostenibile sia in contrapposizione con la costante trasformazione e complessità della questione ambientale, rendendola irrisolvibile senza un approccio unitario da parte della Comunità internazionale e l’accoglimento di principi e valori comuni da parte dei singoli Stati per prevenire e curare con rapidità ed incisività le situazioni di degrado ambientale e territoriale globali.
1 Lo Statuto delle Nazioni Unite costituisce l’atto fondativo delle Nazioni Unite stesse, si compone di 111 articoli, suddivisi in 19 capitoli, e di un preambolo. È, inoltre, integrato dallo Statuto per la Corte internazionale di giustizia.
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Capitolo 1. L’evoluzione storica del principio nel diritto internazionale
1.1 La nascita del diritto internazionale dell’ambiente
L’interesse della Comunità nazionale nei confronti della questione ambientale è un fenomeno relativamente recente. In un primo momento, negli anni precedenti alla Seconda guerra mondiale, le iniziative internazionali volte alla protezione dell’ambiente risultavano essere occasionali e disorganiche. Lo scopo iniziale dei primi trattati multilaterali e bilaterali in materia era quello di proteggere gli interessi economici dei singoli Stati più che preservare le loro risorse ambientali 2. Difatti, lo specifico interesse per le problematiche ambientali cominciò a trovare attuazione solamente alla fine degli anni ’60.
Le ragioni per le quali gli Stati cominciarono ad assumere un comportamento diverso in materia sono diverse: innanzitutto, il grande aumento di incidenti e la presa di coscienza del fatto che l’impatto ambientale delle attività dei singoli Stati non si ripercuote solamente su di essi ma anche su altri Stati ed enti estranei alla loro giurisdizione 3. Ciò risulta particolarmente chiaro guardando al noto caso relativo all’affondamento della petroliera Torrey Canyon del 1967 4. Questo mostra da un lato il fatto che il versamento di circa 80 mila tonnellate di petrolio nelle acque della Manica era un evento drammatico il cui interesse coinvolge un numero significativo di Stati e, in secondo luogo, l’impossibilità di porre rimedio a tale situazione attraverso provvedimenti di portata nazionale.
2 Cfr., ad esempio, International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, London, 12 maggio 1954, in vigore dal 26 luglio 1958.
3 Cfr. L. Pineschi, L’evoluzione storica, in A. Fodella, L. Pineschi (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Torino, 2009, p. 10.
4 Il 18 marzo 1967 la Torrey Canyon, una superpetroliera della British Petroleum, battente bandiera liberiana, si incagliò al largo delle coste della Cornovaglia, riversando nel mare un totale di 120 tonnellate di petrolio che si estese velocemente verso le coste inglesi e francesi. Le autorità britanniche non furono capaci di affrontare la problematica in atto e, soprattutto, si dimostrano impreparate nel contenere la fuoriuscita di petrolio (utilizzarono, infatti, sostanze chimiche per cercare di risanare le coste, le quali provocarono ulteriori danni ambientali). Questo evento dimostrò l’insufficienza delle misure esistenti e l’esigenza di creare una base normativa compatta tra gli Stati per affrontare, in modo coeso ed efficiente, incidenti di questo tipo. Si decise, dunque, di bombardare la nave facendola affondare per evitare ulteriori danni. Cfr. L. Mattioni, La canalizzazione della responsabilità per inquinamento da idrocarburi, in Giureta. Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2015, p. 144.
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Un altro elemento rilevante è rappresentato dalla maggiore attenzione dell’opinione pubblica internazionale alle questioni ambientali, in particolare alla luce della stretta relazione tra l’esauribilità delle risorse naturali e l’incondizionato sviluppo economico degli Stati 5.
Le conseguenze principali di questo percorso di “internazionalizzazione” del diritto dell’ambiente sono due. Da un lato si registra un’evoluzione normativa della protezione ambientale internazionale tale da contribuire alla nascita di una “democrazia ambientale”, capace di coinvolgere nell’assunzione delle decisioni pubbliche in materia tanto la società civile (in quanto principale vittima dei disastri di natura ambientale) quanto la Comunità internazionale (da questo momento in poi CI) nel suo complesso (e, dunque, i singoli Stati) 6; dall’altro lato tale sviluppo ha permesso, nel corso degli anni, di adottare un approccio di carattere globale (realizzatosi, soprattutto, tramite la convocazione di diverse Conferenze ben analizzate nelle pagine seguenti), affrontando le problematiche ambientali secondo un metodo unitario ed integrato 7.
Si crearono le condizioni per poter adottare norme di portata internazionale volte a regolamentare l’impiego delle risorse naturali. Un esempio importante è rappresentato dalla decisione arbitrale nel caso fonderia di Trail del 1941, che stabilì che alcuno Stato avrebbe potuto sfruttare il proprio territorio in maniera tale da provocare danni e ripercussioni al territorio degli altri Stati 8. Questo dimostra che già prima della stipulazione di trattati multilaterali in materia ambientale, alcune controversie fra Stati consentivano di porre le basi per gli sviluppi giurisprudenziali successivi della disciplina 9.
5 L. Pineschi, op. cit., p. 10.
6 Cfr. L. Marotti, L’accesso all’informazione e alla giustizia, in F. Amabili, R. Giuffrida (a cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, p. 70.
7 G. Rossi, Diritto dell’ambiente, (a cura di), V edizione, Torino, 2021, p. 30.
8 Sentenza del tribunale arbitrale dell’11 marzo 1941, Canada c. Stati Uniti (Trail Smelter).
9 Un altro passaggio importante è costituito nella realizzazione del principio di “democrazia ambientale” dal cosiddetto “Rapporto Meadows”. L’attività umana sull’ambiente, richiedendo per la prima volta agli esseri umani di desistere da azioni in grado di danneggiare il benessere delle generazioni future, cercando di limitare il progresso economico e tecnologico umano in vista di una più equilibrata ed omogenea crescita del sistema globale; cfr. G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, V edizione, Torino, 2021, p. 5.
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Il momento fondamentale durante il quale la gestione della problematica ambientale è passata da specifica e bilaterale a più generale e globale è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972. È, soprattutto, la Dichiarazione sull’ambiente umano (d’ora in avanti, Dichiarazione di Stoccolma), adottata durante la Conferenza stessa, a rappresentare un momento di svolta. Con questa vennero riconosciuti in qualità di principi di carattere generale sia il diritto fondamentale di ciascun uomo a godere di un ambiente che garantisca il proprio benessere sia il dovere dell’uomo di provvedere alla salvaguardia ed alla protezione dell’ambiente. La Dichiarazione, inoltre, si impegna a riconoscere la sovranità degli Stati sulle risorse naturali del loro territorio e, al contempo, riconosce il loro dovere a svolgere un’attività di coordinamento e cooperazione con gli altri Stati per migliorare le condizioni dell’ambiente.
In conclusione, si può ritenere che lo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente 10 nel corso del tempo sia stato scandito da alcune tappe fondamentali che hanno contribuito a definire diversi principi, ancora oggi, alla base del diritto ambientale. Queste tappe sono, prevalentemente, rappresentate da una serie di convenzioni a carattere universale e regionale il cui intento era ed è quello di accrescere i rapporti tra i vari Stati allo scopo ultimo di una gestione unitaria del problema ambientale 11.
La prima è, sicuramente, rappresentata dal Rapporto Brundtland del 1987, elaborato dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, nel quale si afferma per la prima volta la nozione di “sviluppo sostenibile”, assunta tanto dal diritto internazionale quanto dall’ordinamento della maggior parte degli Stati: si stabilì che lo sviluppo, per poter essere inteso come “sostenibile” debba soddisfare i bisogni delle presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.
La seconda tappa è rappresentata dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e dalla conseguente adozione della Dichiarazione sull’Ambiente e Sviluppo e del programma d’azione noto come Agenda 21. La Dichiarazione raccoglie l’eredità del Rapporto Brundtland, estendendo il principio di sviluppo sostenibile e riconoscendone la validità non solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico.
10 Per un maggiore approfondimento rispetto agli sviluppi meno noti in materia, si rinvia a G. Rossi, (a cura di), Diritto dell’ambiente, V edizione, Torino, 2021, pp. 40-42.
11 P. Schwartz, Sustainable Development in International Law, in Non-State Actors and International Law, 2005, pp. 127-128.
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Un altro momento importante è, poi, rappresentato dal Protocollo di Kyoto del 1997 12. La sua rilevanza dipende da un aspetto centrale nello sviluppo della dottrina: la previsione normativa di obiettivi e di standard giuridicamente vincolanti a carico degli Stati contraenti 13. Il Protocollo del 1947 riconosce, dunque, per la prima volta, impegni e doveri vincolanti in materia di protezione ambientale a carico degli Stati, dando un contributo fondamentale all’evoluzione sopranazionale del diritto dell’ambiente.
Il diritto internazionale dell’ambiente, infine, ha conosciuto la sua più recente occasione di sviluppo nel dicembre 2015, in occasione della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), conclusasi con l’adozione dell’Accordo di Parigi, volto a disciplinare la riduzione delle emissioni inquinanti. L’Accordo figura un progresso significativo nella definizione e nella struttura del diritto dell’ambiente per tre motivi fondamentali, meglio analizzati nei paragrafi seguenti: innanzitutto l’Accordo è stato sottoscritto anche da paesi in via di sviluppo che non erano stati impegnati dagli accordi precedenti; in secondo luogo, si è dato seguito al progetto nato a Copenaghen nel 2009 relativamente alla creazione di un fondo finanziato annualmente dagli Stati avanzati (con 100 miliardi di dollari) ed a partire dal 2020; e, per ultimo, è stata completamente rovesciata la strategia di Kyoto, passando da regole “top-down” ad un impostazione di tipo “bottom-up”, in base alla quale la realizzazione dei piani adottati è assicurata non da procedure di sanzione ma dalla previsione di obblighi di informazione e trasparenza e, fondamentalmente, dalla collaborazione fra gli Stati 14.
Si comprende, quindi, che l’evoluzione della disciplina ambientale è stata scandita da una serie di dichiarazioni e convenzioni internazionali, sul cui valore giuridico occorre interrogarsi. Molti di questi atti non hanno un carattere giuridicamente vincolante ma si limitano a fungere da contenitori di enunciazioni di principio piuttosto che di obblighi ed impregnI precisi e vincolanti a carico degli Stati. Per questo motivo ci interroghiamo rispetto all’efficacia del diritto internazionale dell’ambiente e, in particolare dei numerosi, strumenti di soft law la cui incisività dipende, in particolare, dalla capacità, disponibilità e volontà degli Stati di darne attuazione.
12 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, in UN Doc. FCCC/CP/DEC/1/CP.3 del 23 maggio 1998.
13 G. Rossi, op. cit., p. 33.
14 Cfr. G. Rossi, op. cit., p. 30 ss.
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1.2 La Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’ambiente umano
Il primo importante evento in cui universalmente Stati e organizzazioni internazionali affrontarono la questione ambientale stabilendo linee d’azione unitarie è la Conferenza di Stoccolma, tenutasi tra il 5 e il 16 giugno 1972 16. A determinare la grande importanza di questa Conferenza, oltre al fatto di poterla pienamente considerare come l’origine del diritto internazionale dell’ambiente, è in particolar modo l’adozione di tre documenti conclusivi giuridicamente
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