Estratto del documento

Master in “Management dell'innovazione e delle nuove tecnologie”

La responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva

Candidato Relatore

Ginevra Astuto Alessandro Ronca

Anno accademico 2020/2021

1

2

Introduzione

Nel corso dei miei studi universitari e grazie agli approfondimenti che ho avuto modo di compiere attraverso la partecipazione al Master di II livello “Management dell'innovazione e delle nuove tecnologie” tenuto dall’Unicusano sono entrata in contatto con una nuova affascinante realtà: il mondo dell’intelligenza artificiale (I.A.).

Sono rimasta colpita dal tema dei robot con autonomia cognitiva, una tecnologia che sfrutta i sistemi di intelligenza artificiale inserendoli in una struttura fisica (in seguito chiamata hardware), e dal loro impatto all’interno della nostra società.

Alla base dello studio che porterò avanti nelle prossime pagine vi è innanzitutto una breve analisi dell’istituto della responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso alla luce della diffusione della tecnologia di cui sopra. Successivamente si prenderà in considerazione la figura del programmatore, quel soggetto che di fatto realizza il programma mediante il quale l’hardware diventa robot con autonomia cognitiva, e si tenterà di definire il suo grado di responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Si vedrà come la caratteristica di possedere un’autonomia cognitiva dia la possibilità a delle “macchine” di portare avanti un ragionamento basandosi sulla loro esperienza pregressa. Il loro agire non sarà più determinato dalle istruzioni ricevute dal programmatore in fase di produzione ma dipenderanno da un ragionamento autonomo dipendente dagli stimoli ricevuti nel periodo di funzionamento. Sarà tanto più determinato dall’interazione con l’utilizzatore (consumatore) finale quanto più sarà il tempo passato con quest’ultimo anziché con il programmatore stesso.

Si sottolineerà come questa peculiarità renda necessario un aggiornamento relativo alla disciplina della responsabilità di cui sopra poiché in determinate occasioni (maggiore influenza da parte dell’utilizzatore) il ruolo tanto del produttore tanto del programmatore risulteranno meno determinanti rispetto quanto potesse accadere in passato, in quanto non avranno più la possibilità di prevedere eventuali malfunzionamenti del suo prodotto.

Nel primo capitolo si analizzerà proprio l’attuale disciplina a tutela del consumatore; nel secondo si illustreranno le tecnologie di IA; il terzo sarà dedicato al ruolo del programmatore.

4

Primo capitolo

Fonti e definizioni

1. La disciplina europea a tutela del consumatore

Il punto di partenza di questo elaborato è una breve trattazione sulla disciplina introdotta dal legislatore europeo a tutela del consumatore, contenuta nella Direttiva n. 374 del 1985.

L’obiettivo che si voleva perseguire era quello di definire in modo chiaro ed univoco il ruolo giocato dal produttore qualora il consumatore avesse subito un danno per un difetto del bene acquistato.

Comprendere, dunque, quale sarebbe stato il soggetto a cui rivolgersi per ottenere un risarcimento, tale da garantire se non un ripristino della situazione quo ante quantomeno un’equa riparazione per il danno subito.

Questa incertezza era dettata soprattutto dalla presenza di molteplici figure all’interno del processo di produzione di un bene: una catena umana composta da svariati fornitori e da uno o più produttori, a seconda dell’oggetto che si decideva di acquistare.

Mediante l’emanazione della Direttiva 374/85 non soltanto il legislatore europeo ha tentato di trovare una soluzione a tale dilemma ma ha indirettamente garantito la tutela di uno dei pilastri alla base della nascita della Comunità europea: la libera circolazione delle merci.

Si era notata, infatti, un’attitudine del consumatore tesa a favorire un prodotto che provenisse da uno Stato più attento alla responsabilizzazione del produttore, dunque più attento a garantire un certo standard di sicurezza alle merci prodotte sul suo territorio. Tale meccanismo inconscio agevolava1 enormemente determinati Stati più “ricchi” a scapito di altri che non avevano le medesime possibilità.

1 Uno Stato economicamente più solido rispetto gli altri ha la possibilità di stanziare un certo quantitativo di fondi nei confronti di settori, come quello della ricerca scientifica, che in ambito produttivo risultano essere fondamentali al fine di garantire un prodotto sempre più affine alle esigenze del consumatore.

1.1 La responsabilità del produttore

Prima di analizzare l’istituto della responsabilità del produttore risulta fondamentale comprendere chi, per la Direttiva 374/85, possa essere considerato produttore. 2

La definizione ci viene data all’articolo 3: per produttore deve intendersi sia colui che realizza il prodotto finito sia colui che ne realizza una singola componente, purché quest’ultima sia contrassegnata dal suo nome o da un’altra caratteristica distintiva.

Continuando l’analisi dell’articolo si nota la scelta del legislatore europeo di inserire due ulteriori figure, in ossequio a uno degli obiettivi che si era prefissato, responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e vendita del prodotto: il fornitore e l’imprenditore. Per concretizzare questa intenzione, con il secondo comma si prevede che, sia colui il quale abbia messo in commercio il prodotto nell’esercizio di una propria attività commerciale, sia il soggetto incaricato di importare un bene all’interno della Comunità Europea con il medesimo obiettivo, dovranno rispondere al consumatore alla stregua del produttore.

Avendo quindi delineato le caratteristiche fondamentali di quest’ultimo, è possibile entrare nel vivo della trattazione e individuarne anche i profili della sua responsabilità.

L’articolo 1 della Direttiva 374/85 recita: “Il produttore è responsabile dal danno causato dal difetto di un suo prodotto”.

L’articolo 4 precisa poi che “Il danneggiato deve provare il3 danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.”.

Trattasi di una responsabilità cosiddetta oggettiva dove si4 prescinde dall’elemento soggettivo della condotta (colpa/dolo).

Nel valutare la sua configurazione il giudice si basa sul solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento dannoso; più in particolare, sulla normalità statistica che rende4 prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di5 una data causa.

2 Articolo 3, Direttiva 374/85: “1 . Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del « leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.”.

6

3 Art. 4 della Direttiva del Consiglio Europeo del 25 Luglio 1985 numero 374 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee).

4 Il nostro ordinamento individua e disciplina i diversi scenari in cui è possibile parlare di responsabilità oggettiva: art. 2048 c.c. (responsabilità per danni causati da minori); art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti); art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose); art. 2051 c.c. (responsabilità per danni cagionati da cose in custodia); art. 2052 c.c. (responsabilità per danni causati da animali); art. 2053 c.c. Tale istituto è stato introdotto proprio perché il legislatore ha ritenuto troppo difficoltoso far gravare sul danneggiato la prova di una specifica colpevolezza in capo al danneggiante. In questo modo invece il soggetto leso ha comunque la possibilità di accedere a una forma di tutela soddisfacente e quindi a un equo risarcimento.

7

L’articolo 4 chiarisce definitivamente il soggetto su cui grava l’onere della prova: il consumatore, il quale non dovrà limitarsi a individuare quel difetto la cui esistenza ha causato il danno, bensì dovrà dimostrare che questo difetto è reale ed esiste sin da6 prima che il prodotto stesso entrasse nella sua disponibilità.

Non deve quindi aver subito alcun tipo di manipolazione da parte del suo utilizzatore. Affermare il contrario comporterebbe un eccessivo squilibrio fra le parti, poiché il produttore vedrebbe la sua posizione oltremodo aggravata da una probatio diabolica7 di impossibile risoluzione.

Sempre in quest’ottica è stato pensato e scritto l’articolo 7 della direttiva, il quale recita:

“Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:

  • Che non ha messo il prodotto in circolazione;
  • Che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente;
  • Che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
  • Che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
  • Che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;
  • Nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto.”.

5 Array, La responsabilità del produttore: commento agli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo (Decreto Legislativo n° 206 del 2005) che hanno sostituito il D.P.R. n° 224 del 1988, diritto.it – 19 aprile 2007.

6 Sentenza n. 6007 del 15/03/07 in Leggi d’Italia: “[…] è invece del tutto evidente, dalla formulazione letterale della norma, che l’art. 1 della legge lega la speciale responsabilità del produttore dalla stessa introdotta al nesso di causalità tra il danno e il difetto del prodotto al quale (difetto) viene così attribuito il carattere di un prerequisito della responsabilità e la funzione delimitativa dell’ambito di applicazione di tale responsabilità che, proprio perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al danneggiato provare […]”.

7 Si vuole ricordare che la Direttiva 374/85 è stata emanata da parte del legislatore europeo in quanto anni di esperienza nel settore economico-produttivo avevano insegnato come la figura del consumatore fosse da considerare la parte debole del rapporto con il produttore. L’obiettivo che si voleva perseguire mediante l’adozione di questo testo di legge era quindi quello di riequilibrare questo rapporto: accettare dunque che l’utilizzatore potesse non dimostrare che il difetto del prodotto fosse anteriore alla sua apprensione avrebbe causato uno squilibrio al contrario, vanificando il ruolo della Direttiva stessa.

8

Il produttore sarà esente da responsabilità ogni qualvolta riesca a dimostrare che il difetto era fuori dalla sfera della sua prevedibilità; in questo modo quindi non dovrà rispondere del danno subito dal terzo consumatore.

Degno di nota, a parere di chi scrive, è l’inciso che troviamo alla lettera - e della norma: una clausola di salvaguardia con cui si cerca di invogliare i produttori a viaggiare di pari passo con8 quelli che sono gli sviluppi in ambito scientifico. Un8 aggiornamento continuo e costante che permette in primis a questi ultimi di soddisfare tutte le esigenze di una nuova compagine sociale sempre più attenta alle nuove tecnologie e alle comodità da queste offerte.

Fondamentale appare anche la scelta di non far rispondere del danno il produttore che ha dovuto rispettare un determinato iter produttivo in ossequio alle norme imperative del Paese in cui ha sede la sua produzione: accettare altrimenti significherebbe scoraggiare un produttore a iniziare il proprio commercio all’interno di un Paese che lo sottoponga a eccessive restrizioni9 e/o controlli.

L’ultimo articolo di cui è necessaria un’attenta analisi per terminare questa breve digressione sulla natura della responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso è l’articolo 8 della Direttiva, il quale recita:

“1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall'intervento di un terzo.

b) in deroga all'articolo 7, lettera norma infatti recita (comma 1, lett. b): “e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto”. La previsione dell’art. 15 è stata fatta propria da Lussemburgo, Francia, Germania (esclusivamente per i prodotti farmaceutici) e Spagna (esclusivamente per i prodotti farmaceutici ed alimentari). Non invece dal legislatore italiano che ha ritenuto una simile soluzione nemica del progresso scientifico.

9 L’articolo 7 quindi sembrerebbe in qualche modo concretizzare l’intento del legislatore europeo di non ostacolare in alcun modo la libera circolazione di merci e, ancor prima, della loro produzione evitando pro futuro la possibile instaurazione di condotte anticoncorrenziali fra stati che avrebbero potuto iniziare una guerra al ribasso sulla normativa dedicata a regolare il rapporto produttore-bene da produrre.

10

2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.”.

A parere di chi scrive risulta assolutamente innovativa e decisamente in linea con la volontà di ri-equilibrare il rapporto produttore-consumatore la previsione del secondo comma di detto articolo.

Qualora, infatti, si accerti sia la presenza di un difetto del10 prodotto che un atteggiamento colposo del consumatore che, agendo in violazione di una regola di condotta, abbia contribuito alla realizzazione del danno sarà facoltà del giudice, in relazione alle circostanze del caso concreto, o ridurre o sopprimere la responsabilità del produttore.

In questo modo si è voluto anche tutelare il diritto alla difesa del produttore che altrimenti si sarebbe trovato nella scomoda posizione di dover dimostrare in che misura il difetto da lui non corretto abbia concorso a realizzare il danno rispetto all’atteggiamento colposo del consumatore danneggiato.

Per quanto riguarda l’esperienza italiana la Suprema Corte, con11 la sentenza 12750 del 14-06-2005, ha confermato come l’incauto utilizzo del prodotto da parte del consumatore (non prevedibile da parte del produttore e quindi a lui non imputabile) insieme a un vizio del prodotto nella parte della miccia, possano10 Risponde il consumatore anche nell’eventualità in cui l’atteggiamento colposo sia addebitabile a una persona di cui il danneggiato era responsabile (si fa quindi riferimento agli articoli 2047 2048 e 2049 del codice civile sopra citati).

11 In Leggi d’Italia, ud. 18-04-2005.

11

e debbano essere considerate delle concause nel verificarsi12 dell’evento dannoso.

1.2. Il difetto del prodotto

A questo punto della trattazione sorge quasi spontanea la domanda: quando un prodotto può dirsi difettoso?

La risposta è contenuta nell’articolo 6 della Direttiva:

“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  • La presentazione del prodotto,
  • B)
Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 63
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 1 Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Responsabilità del programmatore di software con autonomia cognitiva Pag. 61
1 su 63
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Picciotti1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Management della qualità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Ronca Alessandro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community