Scuola di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’art. 572 c.p. tra evoluzione della famiglia e cambiamenti della giurisprudenza
Relatore
Preg.mo Roberto Bartoli
Candidato
Brando Monti
Anno Accademico 2021/2022
Indice
- Premessa ……………………………………………………………..pag. 6
Capitolo 1
- 1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del concetto e fenomenologia.……………………………………………………pag. 9
- 1.1. L’evoluzione storica della famiglia e del reato di maltrattamenti, dai codici pre-unitari ad oggi ……………………………………….pag. 20
- 2. I maltrattamenti durante l’emergenza da Covid-19: brevi riflessioni inerenti l’incidenza del lockdown sul fenomeno in epoca di pandemia…………………………………………………………..pag. 27
- 2.1. L’efficacia del diritto penale come strumento di contrasto dei maltrattamenti.………………………………………………………pag. 33
- 3. Il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi…………………………………………………pag. 37
- 3.1. I soggetti nel reato di maltrattamenti…………………………..pag. 44
- 3.2. Il soggetto attivo………………………………………………..pag. 44
- 3.3. I soggetti passivi del reato. Il concetto di “persona della famiglia”.………………………………………………………………pag. 49
- 4. Maltrattamenti: reato di mera condotta o di evento? I problemi strutturali di una fattispecie inafferrabile…………………………..pag. 54
- 4.1. L’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti.………………………………………………………………pag. 60
- 4.2. La condotta di maltrattamenti mediante omissione………………………………………………………………pag. 67
- 4.3. Il consenso dell’offeso…………………………………………..pag. 75
- 4.4. L’elemento soggettivo - Il dolo e la questione della possibile rilevanza di esimenti culturali..……………………………………..pag. 78
- 4.5. I c.d. reati culturalmente orientati: il multiculturalismo e l’ordine pubblico attenuato.………………………………………………….pag. 87
- 5. Le cause di giustificazione.……………………………………….pag. 109
Capitolo 2
- 1. Il reato di violenza c.d. assistita e c.d. reciproca: analisi delle singole ipotesi.………………………………………………………pag. 114
- 1.1. La circostanza aggravante speciale relativa al comma 3 e le circostanze attenuanti.………………………………………………..pag. 135
- 2. Perfezione e tentativo nel reato di maltrattamenti……………….pag. 153
- 3. Il concorso di reati ed il tema relativo all’unità o pluralità di maltrattamenti……………………………………………………….pag. 157
- 3.1. Il rapporto tra il reato di maltrattamenti e le altre fattispecie di reato.………………………………………………………………….pag. 159
- 3.2. Differenze tra maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione (ex art. 571 c.p.).…………………………………………………….pag. 167
- 3.3. Distinzione tra maltrattamenti ed atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.)…………………………………………………………………pag. 174
- 4. I maltrattamenti all’interno dell’ambiente lavorativo: il mobbing e il concetto di “para-familiarità”.……………………………………pag. 178
- 5. Il trattamento sanzionatorio.……………………………………..pag. 196
- Conclusioni …………………………………………………………pag. 206
- Bibliografia …………………………………………………………pag. 213
- Appendice giurisprudenziale………………………………………pag. 234
Premessa
Il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), ha come obiettivo primario la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei soggetti che appartengono all’universo familiare e para-familiare.
La disposizione, dopo vari cambiamenti che si sono susseguiti, anche a livello storico e culturale, fin dai codici preunitari, ad oggi si rifà principalmente alla riforma del 2012, che ha conferito alla fattispecie in esame una portata più ampia e generale.
La norma, trova collocazione nell’undicesimo titolo del secondo libro del codice penale, all’interno del capo IV, intitolato “dei delitti contro l’assistenza familiare”; proprio tale sistemazione ha dato vita, negli anni, a numerose critiche che, in primo luogo, hanno riguardato la collocazione sistematica della norma, e successivamente, sono andate a ricomprendere anche altre questioni, inerenti al bene giuridico tutelato dal reato stesso.
Proprio con riferimento alla collocazione della disposizione, la dottrina, si è dimostrata fin da subito divisa in due orientamenti: da una parte, la collocazione della norma è stata ritenuta non corretta, in considerazione del fatto che, il reato in questione si intende realizzato mediante il compimento di atti che determinano la lesione della libertà e dell’incolumità individuale, con la conseguenza che, secondo questo orientamento, sarebbe più opportuna una sua collocazione nell’ambito dei delitti contro la persona; dall’altro lato, invece, siffatta collocazione è stata ritenuta impropria, poiché non rispecchia il reale ambito tutelato dalla norma, che deve essere esteso alla tutela dell’integrità psicofisica di tutte quelle vittime che si trovano in uno stato di soggezione dinanzi al soggetto agente.
Proprio per quanto riguarda i soggetti passivi del reato in esame, molti problemi si sono posti, soprattutto in passato, a livello interpretativo, con riferimento al concetto di “persona della famiglia”, in considerazione del quale, ad oggi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è necessario che i soggetti siano legati da un vincolo di parentela o di affinità, ma è fondamentale che, il legame tra di esse, sia di assistenza e/o protezione, anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza o coabitazione.
Nei prossimi paragrafi, si procederà all’analisi di questi problemi interpretativi, attraverso un excursus che evidenzi anche i mutamenti giuridici e socioculturali, che non solo hanno cambiato radicalmente il modo di concepire la famiglia, ma anche trasformato la mentalità dell’uomo e, conseguentemente, del giurista.
Capitolo I
1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del concetto e fenomenologia
L’art. 572 c.p., che disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi, al primo comma stabilisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.
La norma, a ben vedere, si riferisce ad espressioni quali “maltrattare”; “persona della famiglia”; “persona sottoposta all’autorità” che, ancora oggi, continuano a destare diverse perplessità e, purtroppo, non riescono a chiarire in modo preciso, quelli che sono gli elementi costitutivi del reato in esame.
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Non è certamente un segreto, infatti, che il delitto, a livello interpretativo, nel corso degli anni e nel passaggio da un codice all’altro, abbia affrontato molte situazioni complesse, molte evoluzioni, che spesso, hanno portato giurisprudenza e dottrina a discussioni piuttosto significative. Prima però di andare ad esaminare tutte le questioni tecniche, le riforme significative, e le problematiche relative alla fattispecie, che vedremo più avanti in modo approfondito, è importante, anzitutto, parlare della qualificazione del reato di maltrattamenti.
F. CATULLO, Diritto penale della famiglia, CEDAM, Padova, 2012, p. 327.
A tal proposito, è fondamentale dire, che, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, al pari di quello di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571) può essere considerato l’archetipo dei reati c.d. relazionali. Tali delitti infatti, non solo vengono realizzati all’interno di un contesto interpersonale che potremmo definire “a due”, ma, lo stesso contesto, assume rilevanza giuridica addirittura come elemento costitutivo del fatto tipico.
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Fatta questa premessa, dunque, viene da chiedersi: in cosa consiste un reato relazionale? È importante dire che, dei reati relazionali si possono dare due diverse definizioni: una più generica, di carattere fenomenologico - fattuale; ed una più rigorosa e tecnica, basata sulla rilevanza giuridico/penalistica del contesto relazionale.
Con riferimento alla prima definizione, più generica, vengono definiti relazionali tutti quei reati che si verificano all’interno di un rapporto interpersonale, instaurato fra le parti, prima della concretizzazione del fatto. È infatti noto ormai come, nella maggior parte dei delitti dolosi che vengono realizzati contro la persona, siano sempre più numerosi i delitti in cui, fra le parti coinvolte, vi sia un rapporto quantomeno di conoscenza, mentre, a livello statistico, sono sempre meno frequenti i casi in cui, il soggetto agente e la vittima sono del tutto estranei.
Con riferimento invece, alla seconda definizione, a tal proposito, è fondamentale dire che, nei reati relazionali “più rigorosi”, si attribuisce rilevanza giuridica alla relazione interpersonale fra le parti, dovendo distinguere a seconda che, tale relazione venga qualificata come circostanza, o, addirittura, come elemento costitutivo del fatto tipico.
R. BARTOLI, Reati contro la famiglia, in corso di pubblicazione, 2021, p. 159.
Ibidem.
Nella prima direzione, quello della relazione come vera e propria circostanza aggravante, si sono mosse alcune recenti riforme orientate alla tutela dei soggetti che, proprio in forza di una relazione interpersonale, risultano essere particolarmente vulnerabili: queste riforme, hanno come obiettivo primario quello di contrastare diverse tipologie di violenza, come quella contro minori; di genere; ed anche intra-familiare.
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Nella seconda direzione (e cioè, relazione intesa come elemento costitutivo del fatto tipico), vanno a collocarsi proprio i due delitti sopracitati, in quanto la stessa dimensione relazionale che intercorre tra autore e vittima, assume rilevanza sul piano della tipicità, diventando a tutti gli effetti un presupposto della condotta, che, appunto, preesiste alla realizzazione del comportamento criminoso.
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Detto questo, e chiarito le due definizioni di cui sopra, è importante soffermarsi, in particolar modo, sulla fenomenologia dei reati relazionali, e sulle peculiarità di quest’ultima, che sono rilevanti.
1. Per cominciare, anzitutto, si devono distinguere diverse tipologie di rapporto:
- A) Da un lato, se ci basiamo sul criterio dell’intensità del legame, le relazioni che si instaurano tra soggetti che non sono estranei tra loro, possono consistere in una mera conoscenza, oppure possono consistere in rapporti più stretti, più intimi, all’interno dei quali possono essere ulteriormente distinti, in base all’intensità del rapporto che si viene a creare, relazioni dove il legame dipende, in sostanza, dallo svolgimento di determinate attività (ad esempio, relazioni di docenza/discenza [formative]; oppure quelle di assistenza/affidamento; o quelle lavorative), e le relazioni dove, invece, tra le parti emerge un vero e proprio legame di affettività (ad esempio, quelle amicali; sentimentali; familiari; fino ai “legami di sangue”, che derivano da rapporti di parentela “diretta”). Una differenza molto importante da evidenziare, a tal proposito, è quella tra relazioni che si basano su una convivenza e relazioni che, invece, prescindono da essa. Tale distinzione è fondamentale perché, ad oggi, la convivenza è sempre più riconosciuta come un contesto che è destinato ad incidere profondamente, non soltanto sulle dinamiche criminose, ma anche sulle stesse dinamiche relazionali successive all’eventuale realizzazione di reati.
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- B) Dall’altro lato, facendo riferimento stavolta alle posizioni relazionali, si può distinguere tra relazioni “paritarie”, dove i due soggetti si trovano sostanzialmente sullo stesso livello, e relazioni caratterizzate da un “dislivello”, all’interno delle quali si può distinguere ulteriormente tra quelle in cui esiste una vera e propria autorità/gerarchia (quindi, ad una posizione di sovraordinazione e dominio ne corrisponde una caratterizzata da subalternità), e relazioni in cui, invece, c’è un affidamento, ragion per cui un soggetto che si trova in posizione di inferiorità o comunque di “vulnerabilità” si affida ad altro soggetto che invece ha una posizione di dominio.
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2. In secondo luogo, importante e particolare è la dinamica dei reati relazionali sotto diversi profili:
R. BARTOLI, op. cit., p. 161.
Ivi, p.162.
- A) Primo profilo: anzitutto, è fondamentale dire che, i reati relazionali si snodano nel tempo, e quindi sono caratterizzati da un naturalistico fattore tempo. Come andremo ad esaminare nello specifico più avanti, con riferimento alla condotta nei maltrattamenti “L’incriminazione può assumere un senso specifico solo grazie alla durata del fatto incriminato, al suo protrarsi nel tempo sino a produrre un salto di qualità nel significato degli episodi di cui si compone”; infatti, un unico fatto di reato realizzato all’interno di una relazione non potrà mai costituire un reato relazionale, essendo richiesta necessariamente una reiterazione dei comportamenti. Non sarà sufficiente, quindi, né un unico atto, né un mero ripetersi di atti (più o meno sporadici) l’uno scollegato dall’altro: ma sarà necessaria una reiterazione seriale delle condotte. Non solo, ma proprio in virtù di questa componente temporale, i reati relazionali possono prendere la forma di vere e proprie escalation, fatte da situazioni che, di volta in volta si fanno sempre più gravi: si parte da una tensione verbale, passando attraverso manifestazioni aggressive che possono essere caratterizzate da un uso, anche se in certi casi minimo, di violenza, fino ad arrivare ad un incremento della stessa e ad una stabilizzazione dell’aggressività, che porta, inevitabilmente, la relazione intersoggettiva, ad un clima di paura, e, alla possibilità di
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