Estratto del documento

Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, "Società, ambiente, culture"

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza

Tesi di laurea in diritto ecclesiastico

Il principio di laicità e la medicina: il problema etico e religioso del “fine vita”.

________________________________________________________________________________________________

Anno accademico 2018/2019

Sommario

1. Il principio di laicità: i diversi modelli di laicità ............................................................................................ 7

1.1. Il modello di laicità in Italia ..................................................... 18

1.1.1. “Laicità” un principio fondamentale non espresso. ...... 18

1.2 Il contesto in cui si inserisce la laicità .................................... 21

1.3 Il progressivo riconoscimento del principio di laicità in Italia…………………………………………………………………………………23

1.3.1 Storia e sentenza n. 203 del 1989 ............................................ 23

1.3.2. Le conseguenze del principio di laicità nella storia ............. 29

1.4. Il principio di laicità applicato alla realtà ............................... 35

1.4.1 "Equidistanza e neutralità", le sentenze nn. 329 e 235 del 1997 ..................................................................................... 35

2. Laicità e medicina .......................................................... 40

2.1. Il problema del rapporto religione-medicina: l’art. 32 Cost. e diritto alla salute ............................................................................ 40

2.2. Il concetto di vita e tutela della salute nella religione cristiana. .......................................................................................... 43

2.2.1. Il precetto di non uccidere................................................... 48

2.2.2. Il concetto di vita e di cura nel quadro multi-culturale e multi-religioso. ................................................................................ 50

2.3 L'eutanasia................................................................................ 55

2.3.1 La posizione della Chiesa Cattolica..................................... 59

2.4 Il testamento biologico ............................................................. 60

2.4.1. Art. 32 Cost. e il testamento biologico. .............................. 62

2.4.2. La Legge sul testamento biologico e le DAT ..................... 70

3. Casi giurisprudenziali .............................................. 77

3.1. Il caso "Englaro" ........................................................... 77

3.2. Il caso "Welby" ................................................................ 85

3.2.1. Sentenza Welby ................................................................. 87

3.3. Il caso "Fabo" .................................................................... 94

3.4 Il futuro del "fine vita." ....................................................... 98

Conclusioni…………………………………………………………………………99

4

Bibliografia…………………………………………………………………………103

5

6

Capitolo primo

1. Il principio di laicità: i diversi modelli di laicità

Uno degli obiettivi principali del nostro ordinamento giuridico è garantire e tutelare tutti i diversi modi in cui si esprime la vita religiosa dell'individuo. Infatti, la nostra Costituzione si è preoccupata di inserire, tra i suoi principi inalienabili, sia la libertà di religione, che si esplica nel diritto di professare la religione in qualsiasi forma individuale e collettiva, e nel diritto di farne propaganda e di esercitarne il culto in pubblico e in privato1, sia l'autonomia confessionale degli enti rappresentativi di gruppi religiosi tramite le intese2.

Lo Stato italiano e i suoi padri costituenti decidevano di non rimanere indifferenti rispetto alla religione, in quanto, da sempre, la dimensione religiosa viene considerata un elemento di peculiare rilevanza per concorrere alla realizzazione del pieno sviluppo personale e del progresso spirituale della società. Pertanto il nostro ordinamento rivolge la sua analisi su due temi principali.

  1. Il primo argomento di interesse si rivolge all'individuazione delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Confessioni religiose, in particolare alla regolazione dei modi di intervento dell'ordinamento giuridico statale rispetto alle varie confessioni e, quindi, a tutte le differenze del loro rapporto.
  2. Il secondo tema si rivolge all'esame delle caratteristiche peculiari del rapporto tra Stato e soggetto individuale. Quindi, oltre alla descrizione dei diritti da garantire ad ogni singolo, è necessario l'approfondimento dell'opportunità di consentire, nel sistema normativo, deroghe "all'efficacia del diritto comune in virtù di imperativi della coscienza o di precetti religiosi"3; in sostanza, la questione attiene alla necessità di individuare dei potenziali limiti al diritto dell'individuo di poter mettere in atto le proprie pratiche religiose, le manifestazioni dell'identità e i comportamenti prescritti dalla propria fede, nella vita quotidiana4.

Dunque, risulta primario, per effettuare una valutazione complessiva del rapporto tra ordinamento giuridico e dimensione religiosa, esaminare entrambi gli aspetti.

Questi si riferiscono a diversi ambiti, le cui differenze vengono testimoniate dalle forme di tutela e garanzia presenti nel dettato costituzionale: il diritto di libertà di religione è sancito da una regola ampia e dinamica, formulato con lo scopo di adeguarsi all'evoluzione della società, mentre il rapporto con le varie confessioni non è delineato con una precisa configurazione giuridica5; invero, la Costituzione si ispira, sì, a criteri di pluralismo, né qualificando né formulando, almeno formalmente, la posizione dello Stato nei confronti delle Chiese6.

Innanzitutto, però, prima di esaminare in maniera accurata questi aspetti, occorre analizzare il concetto del principio di laicità7.

Questo principio che, da una parte, pare dare per presupposto per la sua esistenza, la naturale validità all'interno dell'ordinamento giuridico dei diritti inerenti alla libertà religiosa e alla sua promozione e dall'altra una scissione ben definita della sfera spirituale e temporale8, garantisce il pluralismo confessionale basato su una condizione egualitaria di tutte le Confessioni religiose. Questo tema, però, applicato alla realtà si presenta particolarmente complesso. Dunque, si potrebbe qualificare, seguendo la linea classificatoria tradizionale, come la relazione che lo Stato, nel suo potere legislativo e esecutivo, assume rispetto al fenomeno religioso. Questa, però, risulta una descrizione semplicistica e generale che non tiene conto, per nulla, della secolarizzazione che tale principio con tempo ha subìto.

Il susseguirsi di eventi storici ha comportato un’evoluzione dinamica continua di questo principio, il quale diventa sempre più circoscritto.

Il principio di laicità dello Stato è una diretta conseguenza dell’affermazione del costituzionalismo liberale e si collega strettamente a una tutela più forte della libertà di religione. La laicità dello Stato, infatti, trae origine dai processi di secolarizzazione e comporta, da un lato, una netta separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa e, dall’altro, il definitivo abbandono del c.d. giurisdizionalismo.

La definizione di Stato laico, quindi, è decisamente complessa: invero, lo stato laico non è lo stato ateo. Cercare di reprimere la visione religiosa e, di conseguenza, tutti i gesti quotidiani legati alla cultura di appartenenza comporterebbe di "una o più visioni del mondo alternative totalmente scevre da connotazioni religiose"9, ed è quindi impossibile; lo stato laico è lo stato neutrale?

Esso non combatte le fedi. Anzi, ne riconosce la libertà di espressione e di manifestazione pratica. Piuttosto, se ne tiene a ponderata distanza; una distanza scandita dalla frontiera tra pubblico e privato [...] Quindi lo stato laico-neutrale dovrebbe comportarsi rispetto alle religioni un po’ come un agente esente, una sorta di semaforo metafisico10.

Da questo punto di vista la laicità appare, pertanto, come una distanza tra le scelte normative e la religione. Anche questo, però, nella realtà diviene impossibile da applicarsi in quanto non è possibile dare una regola senza dare definizione e qualificazione non servendosi di criteri, di unità di misura connotati culturalmente. Ma la cultura, a sua volta, non è spogliata da connotazioni religiose, che appunto permettono di riconoscere cosa sia religioso e cosa laico11.

Pertanto, con il tempo, il significato più preciso di laicità appare sempre più delimitato. Si può parlare di ordinamento che da un lato garantisce la libertà e il pluralismo delle confessioni e, dall'altro non accetta qualsiasi collegamento riferibile al paradigma dello stato etico piuttosto che dello stato confessionista.

Pertanto, "si delinea un sistema in cui si rivendica l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico altrui, morale o religioso, che ne potrebbe, anche solo astrattamente, influenzare, determinare o addirittura compromettere l’azione"12. Da questo punto di vista, quindi, laicità significherebbe “promozione dell’apertura, della tolleranza e della libertà di azione nelle diverse sfere della vita pubblica”13.

Dunque, le peculiarità tra questi modelli di stato etico e confessionale sono quasi impercettibili ma sostanziali: lo stato etico, infatti, svolge un potere, rispetto ai concittadini, di tipo paternalistico, si pone, così, in una prospettiva di aiuto, di salvezza, fino a presentarsi esso stesso come fonte dell’etica. Concezione, questa, che prende le mosse dalle teorie di Hegel14, per cui lo Stato è il concretizzarsi dell’Assoluto15, l’unico che può permettere la realizzazione dello spirito, addirittura – “l’ingresso di Dio nel mondo è lo Stato”16. Il significato di queste definizioni sbocca nel pensiero per cui lo Stato assorbe la totalità dei cittadini, i quali si identificano, necessariamente, con esso.

Lo Stato confessionale, invece, risulta differente: in questo tipo di modello, è l'ordinamento a scegliere una religione come propria dello Stato e impone i principi di quella confessione ai cittadini17, comportando, pertanto, un assoluto privilegio rispetto ad altre fedi le quali risultano non solo discriminate, ma in alcuni casi anche oppresse. Insomma, le differenze tra i modelli sono evidenti. Per uno Stato, la religione è scelta dai cittadini e, quindi, imposta "dal basso", mentre per l'altro diventa la base della normativa di quell'ordinamento giuridico, ponendosi quasi, come un faro per le scelte del legislatore.

Dunque, lo Stato che si qualifica come laico rigetta entrambi i modelli. Esso, infatti, potrebbe basare i suoi principi sulla libera circolazione di conoscenze e credenze; tanto da rendere impossibile l'adozione di un pensiero statalista quanto rendersi seguaci di ideali esclusivamente religiosi.

È bene, pertanto, elencare i corollari su cui si basa il principio di laicità: la garanzia per tutti dei diritti di libertà di religione e l’eguale libertà di tutte le Confessioni religiose, con l'esclusione netta che una religione possa essere più forte rispetto ad un'altra.

Da questa teoria, la laicità si spoglia e mostra un fortissimo legame con la garanzia del pluralismo culturale e politico18. La prospettiva della laicità

Note

1 Art. 19 Cost.

2 Art. 8 Cost.

3 B. Randazzo, Diversi ed uguali, le confessioni religiose davanti alla legge, Giuffré, Milano 2008, 2.

4 M. Visigalli, Il principio di laicità. Stato, confessioni religiose e singoli, Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, pgg. 7-8, 2009.

5 C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Il Mulino, Bologna 1996, 182 ss.

6 Op. Cit pgg 10.

7 Il principio di laicità dello Stato è una diretta conseguenza dell’affermazione del costituzionalismo liberale e si collega strettamente a una tutela più forte della libertà di religione. La laicità dello Stato, infatti, trae origine dai processi di secolarizzazione e comporta, da un lato, una netta separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa e, dall’altro, il definitivo abbandono del c.d. giurisdizionalismo.

8 P. Albers, Manuale di storia ecclesiastica, V ed., M.E. Marietti, Torino 1935; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., 13 ss.; A. Barbera, Il cammino della laicità, in www.forumcostituzionale.it.

9 M. Ricca, Pantheon, Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento edizioni di Terre di vento 2012, pgg 11.

10 Op. Cit. pgg 12.

11 Op. Cit. Pgg 13.

12 M. Visigalli, Il principio di laicità. Stato, confessioni religiose e singoli, Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, pg 9, 2009.

13 M. D’Amico e A. Puccio, Laicità per tutti, 2020, https://www.marilisadamico.it/laicita-per-tutti/

14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) è stato un filosofo tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco.

15 Il filosofo idealista Hegel aveva definito lo Stato "sostanza etica consapevole di sé". Lo Stato è infatti l'espressione più elevata dell'eticità, essendo unità di diritto astratto e moralità. Questa teoria hegeliana dello Stato era in netto contrasto con il giusnaturalismo e il contrattualismo della filosofia politica moderna, soprattutto quella dei filosofi illuministi. La dottrina hegeliana affermava che lo Stato è fonte di libertà e norma etica per il singolo. La condotta dello Stato, quindi, non può essere oggetto di valutazioni morali da parte dell'individuo: lo Stato si pone fine supremo e arbitro assoluto del bene e del male. Lo Stato etico hegeliano non è però ancora uno Stato totalitario vero e proprio, ma una totalità organica vivente. La separazione dei poteri, secondo quanto si evince dai testi di Hegel, non può essere perfetta al punto di compromettere la governabilità e l'unità dello Stato, né - come riteneva Montesquieu - è fondata su un sistema di pesi e contrappesi a garanzia del singolo contro la tirannide. I poteri piuttosto vengono separati e resi autonomi in base ad un fondamento più forte, ontologico prima che morale, dal fatto che lo Stato, come qualsiasi cosa vivente, totale o particolare, vive solo se segue i tre momenti della dialettica hegeliana, sia nella contrapposizione dei tre poteri, che nella loro contrapposizione e sintesi interna. Questo ruolo di fine supremo e arbitro assoluto dello Stato può coprire l'intera durata di una vita umana, ma è comunque solo un momento temporaneo di passaggio nei Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Lo Stato etico è infatti l'ultimo momento dello Spirito oggettivo, ed è poi superato dai tre momenti dello Spirito assoluto, sintesi di Spirito soggettivo e di Spirito oggettivo: l'arte, la religione e la filosofia come punto massimo della conoscenza in cui lo "spirito sa sé stesso", vede ed è visto dagli uomini come completo e compiuto nella storia. Hegel afferma che la libertà è e resta in ogni tempo la condizione storica della filosofia, a partire dall'antica Grecia. Nello Stato etico si realizza la fusione senza residui degli individui nello Stato, nel quale i fini particolari trovavano piena realizzazione. L'unico motore che spinge e si realizza oltre allo Stato etico è la piena conoscenza dello Spirito e della verità, come Spirito assoluto. Lo Spirito oggettivo si sostanzia dapprima nel singolo individuo, nella coincidenza fra diritto privato e dovere morale, poi nella famiglia e infine nello Stato etico, che è una sintesi fra la famiglia e la società civile. Nello Stato infatti il singolo individuo trova la propria "oggettività", "verità “ed "eticità". Hegel contrappone non tanto all'istituzione familiare tradizionale la libertà del singolo, quanto il singolo che sceglie una vita etica, coerente col suo dovere morale, ad una famiglia etica. La situazione di contrasto tra singolo e famiglia è riproposta nello Stato etico, che può chiedere al singolo la rinuncia anche della vita familiare, ad avere una propria vita privata, se non la rinuncia della vita stessa. Dopo la celebre critica di Karl Popper, lo Stato etico è considerato l'emblema della "società chiusa", in contrapposizione allo Stato di diritto, che è proprio della "società aperta". da Wikipedia.

16 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1821, trad. it., a cura di B. Croce, Laterza, Bari 1907.

17 Un esempio pratico e vicino a noi risulta sicuramente lo Statuto Albertino, del Regno del 4 marzo 1848, per cui all’art. 1 disponeva che: “La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano."

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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