La nuova fisionomia del giudizio abbreviato
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza
Tesi di Laurea in Diritto Processuale Penale
Candidata Relatore A.A. 2023/2024
Concetta Salzillo Prof.ssa
Matr. A43000913 Teresa Alesci
Indice
Capitolo I
Il giudizio abbreviato
1. Considerazioni generali ............................................................................. 2
2. Presupposti del rito abbreviato .................................................................. 7
2.1 La richiesta non condizionata ............................................................... 9
2.2 Subordinazione della richiesta ad una integrazione probatoria da parte dell’imputato ............................................................................................ 13
Capitolo II
Un procedimento in costante evoluzione
1. Legge n. 103/2017, la c.d. “riforma Orlando” ......................................... 17
1.2 Giudizio abbreviato e pena dell’ergastolo .......................................... 20
2. La “riforma Cartabia” e le modifiche apportate all’art. 438 c.p.p. .......... 22
2.1 L’ulteriore sconto di pena in caso di mancata impugnazione ............ 28
3. Art. 441 c.p.p.: svolgimento del rito abbreviato ...................................... 30
3.1 I soggetti processuali: la loro presenza in udienza ............................. 34
3.2 L’integrazione probatoria d’ufficio .................................................... 40
4. Interrogatorio dell’imputato ..................................................................... 44
5. Rapporto tra giudizio abbreviato e giudizio immediato .......................... 47
6. Inammissibilità e rigetto: art. 438 c.p.p. comma 6-ter ............................ 50
Capitolo III
Decisione e limiti
1. Giudizio abbreviato e investigazioni difensive ....................................... 54
1.1 Gli atti utilizzabili ai fini della decisione ........................................... 57
2. Ruolo della parte civile ............................................................................ 64
3. Modifica dell’imputazione e nuove contestazioni .................................. 66
4. Limiti all’appello ..................................................................................... 69
Bibliografia ......................................................................................... 72
1
Capitolo I - Il giudizio abbreviato
Sommario: 1. Considerazioni generali. — 2. Presupposti del rito abbreviato. — 2.1. La richiesta non condizionata. — 2.2. Subordinazione della richiesta ad una integrazione probatoria da parte dell’imputato.
1. Considerazioni generali
Il giudizio abbreviato è stato introdotto nell’ordinamento processuale penale italiano con il codice di procedura penale del 1988 denominato codice Pisapia-Vassalli.
Passati ben trentasei anni dalla sua nascita, ancora oggi si colloca fra i riti più discussi a cui pendono sempre questioni di illegittimità costituzionale.
Il rito abbreviato trova la propria disciplina nel libro VI del codice di procedura penale, libro dedicato alla trattazione dei procedimenti speciali. In modo particolare sono definiti procedimenti speciali: il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, l’applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto e l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
Le caratteristiche distintive del modello processualpenalistico includono la presenza di un procedimento ordinario, ma al contempo quella di procedimenti che sono alternativi a quello ordinario; ciò spiega la loro prerogativa nell’essere speciali ad hoc. Attraverso gli stessi si tendeva e si tende ancora oggi ad evitare che il massiccio uso del procedimento ordinario porti alla prescrizione la maggior parte dei reati; ragion per cui la loro instaurazione diviene una necessità.
1 Cfr. A. C, Fondamenti di procedura penale, Cedam, 2020, p. 639. et al., Amon 2
Necessità che si articola in molteplici diramazioni, ciascuna delle quali rappresenta una finalità che l’ordinamento vuole perseguire.
Tra le più importanti vi è la necessità di rendere il processo più snello eliminando una delle fasi del procedimento; si pensi alla possibile eliminazione del dibattimento che non può realizzarsi senza il consenso dell’imputato.
Con il libro VI del codice di rito, il legislatore del 1988 ha voluto dedicare alla materia dei procedimenti speciali un intero libro, suddiviso in vari titoli, ciascuno dei quali regola un determinato procedimento speciale.
Di notevole importanza sono le differenze che intercorrono tra gli stessi.
Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) sono riti alternativi a quello ordinario composto dalle indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento, ed entrambi permettono di eliminare la fase dibattimentale. La loro natura è tipicamente “premiale” (sconto di pena connesso all’instaurazione del rito) ed è proprio in relazione a essa che si registrano le prime differenze.
2 Cfr. E. D, Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: Olcini in patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, Riv. it. dir. 2009, 2, p. 569. proc. pen.,
3 Cfr. A. P, in I procedimenti speciali del nuovo c.p.p., Quaderni del CSM, Patrono 1991, 44, pp. 40-41.
4 Cfr. E. C, et al., Il giudizio di primo grado e i procedimenti speciali nel Cavanna Experta edizioni, 2008, p. 318. processo penale, 3
L’imputato che presenta personalmente o tramite procura speciale una richiesta di rito abbreviato deve essere a conoscenza del fatto che, in caso caso di condanna, il giudice pronuncerà una sentenza con la quale applicherà la pena ridotta di un terzo se si tratta di un delitto e della metà se si tratta di una contravvenzione che potrebbe essere superiore rispetto alle aspettative dell’imputato.
In senso opposto con il patteggiamento, l’imputato può beneficiare di una «pena patteggiata»; quest’ultima è il risultato di un accordo tra imputato e pubblico ministero, i quali chiedono al giudice l’applicazione «nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
È utile precisare che lo stipulare un accordo con il pena pecuniaria pubblico ministero implica la conoscenza da parte dell’imputato della pena che gli verrà inflitta, in altri termini non avrà sorprese al termine dello stesso rito.
In effetti l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il procedimento per decreto e la sospensione del procedimento con messa alla prova sono anche definiti procedimenti negoziali perché l’imputato non si limita ad accettare che la decisione venga presa senza un contraddittorio e basandosi solo su ciò che è emerso durante le indagini preliminari, ma vuole contribuire a determinare il contenuto stesso della decisione del giudice.
5 Cfr. L. Kalb, Diversa entità dello sconto di pena in caso di ricorso al rito abbreviato o al patteggiamento per una contravvenzione: nessuna irragionevolezza in 2024, 89, p. 5. per la differente disciplina, D&G,
6 D. C, in 2003, 7-8, p. 2148. Patteggiamento: com’era e cos’è, Cass. Pen., Carcano
7 Art. 441 comma 1 c.p.p. 4
Radicata saldamente nel nostro passato è la disciplina del procedimento per decreto.
Il suo legame con il passato deriva dal fatto che, già nel 1913, si prestava attenzione nel rito pretorile a un procedimento monitorio che permettesse di irrogare, senza un precedente processo, una pena pecuniaria, garantendo però un “contraddittorio differito” al condannato.
Successivamente nel codice di procedura penale del 1930 fu trasportato un procedimento analogo in campo penale, per l’appunto, il procedimento per decreto.
Quest’ultimo si caratterizza per l’eliminazione del dibattimento e dell’udienza preliminare; tuttavia a differenza di quanto avviene per i riti precedentemente menzionati (giudizio abbreviato, patteggiamento), la richiesta motivata contenente la misura della pena (pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva) è presentata dal pubblico ministero.
Di conseguenza non è proponibile dall’imputato ma è importante considerare che lo stesso potrà opporsi alla condanna, affinché la sua volontà possa influenzare il corso del procedimento.
Chiaramente, il pubblico ministero per evitare che l’imputato si opponga può richiedere in termini premiali una diminuzione “sino alla metà rispetto al minimo edittale”.
Tale opposizione per l’imputato si rileva rischiosa, dal momento che potrebbe comportare un differente e rigoroso trattamento sanzionatorio rispetto a quanto previsto nel decreto.
8 M. L. D B, La regola di giudizio nei singoli riti speciali: il ragionamento I Bitonto in 2022, 3, p. 1246. probatorio, Cass. pen.,
9 M. L. D B, Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato I Bitonto in 2023, 5, p. 1812. e presente, Cass. pen.,
10 F. Cordero, Giuffrè, 2012, p. 1073. Procedura penale,
11 Cfr. R. O, in M. Bargis (a cura di), Procedimenti speciali, Compendio di Orlandi Cedam, 2020, pp. 641-642. procedura penale, 5
Secondo le intenzioni del legislatore del 1988, l’idea era che i procedimenti in esame dovessero assimilare la maggior parte del contenzioso penale facendo così pervenire al dibattimento soltanto una piccola parte di processi.
Come riportato in precedenza, nel libro VI del codice di procedura penale si collocano sia i riti che consentono di eliminare la fase del dibattimento sia quelli che permettono di pervenire direttamente al dibattimento.
In quest’ultima categoria appare utile menzionare la presenza del giudizio direttissimo.
Azionato dal pubblico ministero, il giudizio direttissimo consente di fare un salto in avanti giungendo direttamente al dibattimento, eliminando la fase dell’udienza preliminare.
Si tratta di un rito speciale non a carattere premiale basato esclusivamente su una richiesta del pubblico ministero, la cui applicazione presuppone la presenza di due presupposti: arresto in flagranza e confessione resa durante l’interrogatorio.
Alla stessa categoria appartiene il giudizio immediato; quest’ultimo, come il giudizio direttissimo, presenta la caratteristica di essere un procedimento che consente la tempestiva instaurazione del dibattimento ma allo stesso tempo per l’imputato non è contemplata alcuna funzione premiale.
12 «Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale», Art. 459 comma 2 c.p.p.
13 A. D T D’E, et. al.,, Quando scegliere un rito penale alternativo, I Tullio Elisiis Maggioli, 2019, pp. 150-151. vantaggi e criticità dei procedimenti speciali, 6
14 Cfr. p. 183. Ivi,
Alla luce delle considerazioni precedenti, nei prossimi paragrafi l’analisi dei procedimenti speciali si concentrerà sulla struttura del giudizio abbreviato.
2. Presupposti del rito abbreviato
Nel testo originario del codice di procedura penale la celebrazione del giudizio abbreviato era soggetta alla sussistenza di una duplice condizione.
Infatti, ai fini dell’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato era necessario il consenso del pubblico ministero e la positiva valutazione del giudice.
In particolare il giudice doveva effettuare una valutazione in merito alla necessaria definizione del processo “allo stato degli atti”.
Nel corso del tempo si è riflettuto sul ruolo rivestito dalla pubblica accusa, definendolo eccessivo poiché, in relazione a un suo ipotetico dissenso l’imputato non avrebbe potuto beneficiare del rito.
A modificarne drasticamente i presupposti è stata la legge Carotti (l. 16 dicembre 1999, n. 479) che ha riconosciuto all’imputato un concreto diritto al rito abbreviato, eliminando il consenso del pubblico ministero e la valutazione di ammissibilità effettuata dal giudice sulla richiesta di rito abbreviato in relazione alla formulazione originaria del comma 1 dell’art. 440 c.p.p..
Per l’appunto, l’articolo in questione è stato abrogato dall’art. 28 della legge n. 479/1999.
15 Cfr. E. M, Primi appunti sul ruolo del p.m. nell’applicazione delle Marzaduri sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, fra i poteri di impulso processuale in 1984, 8-9, p. 1607. funzioni di carattere consultivo, Cass. Pen., 7
Con l’obiettivo di dare un volto nuovo al giudizio abbreviato, la legge Carotti ha introdotto la possibilità per l’imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad una integrazione probatoria, oltre a prevedere in capo al giudice un potere di integrazione probatoria d’ufficio.
L’unico presupposto che risulta costante nel tempo è l’iniziativa dell’imputato intesa come consenso all’instaurazione del rito.
Difatti è l’imputato che deve provvedere a presentare la richiesta affinché il processo sia definito nell’udienza preliminare.
Ciò si spiega in presenza di un aspetto meno favorevole del giudizio abbreviato che presuppone il sacrificio dei diritti difensivi dell’imputato.
Sacrificio che viene tradotto nell’atto di voler esprimere la propria volontà personalmente ovvero tramite procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio (art. 438 comma 3 c.p.p.).
Ragion per cui si tratta di una scelta che non è da ritenere di poco conto, dal momento che chiede di essere giudicato in udienza preliminare e non in dibattimento.
16 Cfr. V. M, in G. Riccio (a cura di), Il giudizio abbreviato, Studi di Affeo Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 41. procedura penale,
17 Ibidem.
18 Cfr. Art. 438 comma 1 c.p.p. 8
Il legislatore per rendere la scelta più allettante assicura un’importante riduzione della pena per l’imputato che rinuncia alle garanzie dibattimentali.
Dunque l’imputato potrà beneficiare, in caso di condanna, di una riduzione di un terzo della pena se si tratta di un delitto e della metà se si tratta di una contravvenzione, oltre all’ulteriore riduzione della pena pari a un sesto nell’ipotesi in cui l’imputato rinuncia impugnare la sentenza di condanna.
Tutt’oggi lo sconto di pena genera un vero e proprio effetto seduttivo per l’imputato che decide di voler procedere non nelle forme del procedimento ordinario ma in quelle del procedimento speciale.
La scelta di procedere in modo alternativo permette di soddisfare le esigenze di economia processuale; dunque, appare chiaro che in essi si riponga la speranza di rendere accessibili i tempi della giustizia penale andando a snellire il corso del processo penale.
In linea con questa tendenza, tutto ruota attorno al consenso dell’imputato, inteso come consenso libero che viene espresso attraverso una richiesta semplice o condizionata ad integrazione probatoria.
In assenza di consensualità da parte dell’imputato non potrà instaurarsi alcun rito abbreviato.
2.1 La richiesta non condizionata
19 Cfr. R. O, L’insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti Orlandi in 2012, 1, p. 22. progressive dei riti speciali, Riv. dir. proc., 9
Trattandosi di una scelta difensiva tortuosa, il giudizio abbreviato permette all’imputato di godere di un «vero e proprio diritto» nell’essere giudicato prima rispetto alle ordinarie tempistiche processuali.
In questa fase l’imputato riveste il ruolo di protagonista principale, un ruolo sofferto negli anni a causa della presenza del consenso o dissenso del pubblico ministero riconosciuto come una condizione necessaria per poter accedere al rito.
La richiesta concernente la volontà dell’imputato che si proceda nelle forme del giudizio abbreviato ordinario, detto anche giudizio abbreviato semplice, si differenzia dal condizionato in quanto si tratta di «due diverse modalità d’introduzione della procedura semplificata».
La duplicità della richiesta consente all’imputato di godere di due opzioni: la prima è quella di presentare una richiesta con la quale esprime la volontà di essere giudicato in base agli atti raccolti durante le indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la seconda consiste nel subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 438 c.p.p., l’imputato che presenta una richiesta di giudizio abbreviato non condizionato accetta che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (salve le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. e comma 5 dell’art. 441 c.p.p.).
20 Cass. pen., 28.06.2000, n. 10738, in 2001, p. 551. Cass. Pen.,
21 A. M, “La Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra Marandola Cedam, 2022, p. 201. impegni europei e scelte valoriali,
22 Cfr. G. S, Cedam, 2012, p. 17. La pratica del processo penale, Pangher 10
La disposizione in esame presenta delle diversità rispetto al pas
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Nuova legislazione
-
Giudizio abbreviato alla luce degli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali
-
La nuova scienza del nuoto
-
Progetto di una nuova scuola primaria