Diritto romano aa 2022/23: la mora nel diritto romano
L'adempimento e l'inadempimento: mora e risarcimento
Premesse adempimento – inadempimento un quadro generale: lo schema obbligazionario prevede due o più soggetti coinvolti che ricoprono il ruolo di creditore e debitore e nelle fonti romane tutte le regole più importanti in materia di adempimento, inadempimento e responsabilità appartengono al novero delle obbligazioni da atto lecito.
Il modo principale di estinzione di un’obbligazione è l’adempimento, la c.d. Solutio. Ulpiano a riguardo definisce l’adempimento solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit. Quello che era stato promesso, seguendo l’orientamento accreditato, affermava che il debitore dovesse usare la diligentia ordinaria o media, quella dell’uomo comune, quella del pater familias.
A riguardo bisogna però puntualizzare che nei contratti protetti da azioni c.d. di buona fede, dove il debitore non andava a ricavare utilità, come nel caso del deposito, non si richiedeva la diligenza ma altresì una condotta che non procurasse nocumento al creditore; al contrario, quando la parte ricavava diretta utilità, era necessaria una diligenza esatta assunta come quella del bonus vir o del bonus pater familias, l’uomo di valore, più alto dell’uomo medio.
La diligenza esatta o esattissima comportava un dovere di cura ed attenzione verso la cosa tale da evitare danni che potessero essere ricondotti al soggetto o a terzi. Ne è un esempio il comodatario che doveva preservare la cosa da furto; il conduttore doveva evitare che altri danneggiasse la cosa o tagliasse alberi. In questi casi non era chiesto al debitore di resistere alla violenza.
Solitamente si nota che l’inadempimento poteva avere diverse specie: dall’omissione (totale o parziale) della prestazione alla distruzione o danneggiamento della cosa, alla cattiva esecuzione dell’opera sino al ritardo.
Il caposaldo unico ed imprescindibile rimaneva che la condotta che portava all’inadempimento produceva un danno al creditore, principio dunque che comportava la responsabilità del debitore per danno connesso ad un comportamento a lui imputabile. Il debitore poteva estinguere l’obbligazione (oltre che con l’esecuzione di quanto dovuto, via naturale per il soddisfacimento del creditore) qualora la stessa fosse divenuta impossibile per fatto a lui non imputabile non andando a ingenerare così alcuna responsabilità salvo che egli non fosse in mora.
L’impossibilità poteva avere causa giuridica, come se Tizio avesse promesso di dare un fondo e, s...
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Mora del creditore, Diritto privato
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Diritto privato - mora del debitore
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