La libertà morale del dichiarante e la ricerca della verità nel processo penale: il contributo delle neuroscienze
Relatore: Prof. Lucio Bruno Cristiano Camaldo
Correlatore: Dott. Alessandro Armano
Tesi di Laurea di: Jessica Rinaldin
Matricola 850470
Anno Accademico 2022-2023
«Come la storia dimostra, la prova penale è uno specchio fedele del cammino del sapere»
Conti C., Scienza e processo penale: nuove frontiere e vecchi pregiudizi.
Indice
La libertà morale del dichiarante e la ricerca della verità nel processo penale: il contributo delle neuroscienze
Introduzione. 1
Capitolo I
La ricerca della verità nel processo penale
1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 5
1.1. La prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 10
2. La prova scientifica. 16
3. L’ammissione della prova scientifica. 20
3.1. Il contributo statunitense. 21
3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano. La sentenza Cozzini. 26
3.3 La Corte Europea dei diritti dell’uomo sul punto. 28
Capitolo II
Le neuroscienze
1. Introduzione alle neuroscienze. Una definizione. 30
1.1 Lo studio del cervello nella storia e la concezione unitaria di “cervello” e “mente”. 32
1.2 Il dibattito sul libero arbitrio e le ipotesi di rifondazione del diritto penale. 36
2. Le neuroscienze nel processo penale. 41
2.1 La prova neuroscientifica nel sistema processuale penale italiano: prova tipica o atipica? 42
2.1.1 Il rapporto tra le neuroscienze e il divieto di perizia psicologica. 44
2.2 La determinazione dell’imputabilità. 49
2.2.1 L’imputabilità del minore alla luce delle neuroscienze. 58
2.3 La rilevazione della pericolosità sociale. 62
2.4 La prova testimoniale: l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e la valutazione dell’attendibilità del ricordo. 65
Capitolo III
Il contributo delle neuroscienze nella rilevazione delle tracce della menzogna e della memoria
1. Il funzionamento dei processi di formazione della menzogna e della memoria a livello cerebrale. 68
2. Le tecniche di lie detection. 77
2.1 Dalla “macchina della verità” degli anni ’20 del XX Secolo al poligrafo con Control Question Test (CQT). 78
2.2 La Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). 81
2.3 Il Facial Action Coding System (FACS) e la Rilevazione Termica Cutanea. 83
3. Gli strumenti di memory detection. 85
3.1 Il poligrafo con Guilty Knowledge Test (GKT). 85
3.2 L’Elettroencefalogramma (EEG) e la Brain Fingerprinting Technology. 86
3.3 L’Autobiographical Implicit Association Test (a-IAT). 89
4. Criticità dell’utilizzo delle tecniche neuroscientifiche. 93
5. Cenni sull’ipnosi come ulteriore mezzo di ricerca della verità e differenze rispetto alle tecniche neuroscientifiche. L’approccio italiano e quello statunitense. 96
Capitolo IV
Il contrasto tra la ricerca della verità e le problematiche etiche e normative delle tecniche neuroscientifiche applicate alla prova dichiarativa
1. Il concetto di “libertà morale” e la sua tutela nell’ordinamento italiano. 101
1.1 Il rischio di trasformare l’individuo da “fonte di prova dichiarativa” a “fonte di prova reale”. 105
1.2 La tutela della libertà morale nella Costituzione. 105
1.2.1 Il diritto al silenzio. 107
1.2.2 Il diritto di difesa vs. la tutela della libertà morale. 108
1.3 La tutela a livello europeo e internazionale. 109
2. Cenni ai casi giurisprudenziali italiani più rilevanti in cui le tecniche neuroscientifiche sono state applicate alla prova dichiarativa. 113
2.1 Il caso di Cremona. 114
3. Altre applicazioni concrete delle neuroscienze alla prova dichiarativa. 115
3.1 La ricognizione di persone. 115
3.2 La confessione. 118
Capitolo V
Le neuroscienze applicate alla prova dichiarativa nel mondo
1. Il caso Aditi Sharma in India. 121
2. L’utilizzo delle tecniche di lie e memory detection negli Stati Uniti e la loro ammissibilità. 123
2.1 L’influenza delle neuroscienze sulla giuria e sul pubblico: il problema della sopravvalutazione degli strumenti di lie detection. 128
2.2 Il diritto alla privacy e il IV e V emendamento. 130
3. Le neuroscienze nel sistema britannico. 135
3.1. Le neuroscienze e le tutele degli artt. 6 e 8 C.E.D.U.. 139
3.2 Il programma di trattamento per i sex offenders previsto dal National Probation Service (NPS). 142
4. La Conferenza “Neuroscience in European and North American Case-Law and Judicial Practice” e la “Recommendation on Responsible Innovation in Neurotechnology”. 144
Conclusioni. 146
Bibliografia. 148
Introduzione
La possibilità di identificare la menzogna ha da sempre suscitato grande interesse nell’uomo. Differentemente dalla favola di Pinocchio, in cui il burattino vede il suo naso allungarsi inesorabilmente ogni volta che pronuncia una bugia, non esistono indicatori così evidenti e incontrovertibili che consentono di individuare se un soggetto stia effettivamente mentendo. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato l’incapacità degli uomini – compresi psicologi o ufficiali di polizia –, di affermare con certezza, sulla base della loro semplice intuizione, se una dichiarazione sia vera oppure falsa. Anche il ricorso a indicatori non verbali di genuinità, come la tensione vocale o la pressione delle labbra, non sono risultati affidabili.
Sul tema, C. F. Bond, B. M Depaulo, “Accuracy of Deception Judgments”, in “Personality and Social Psychology Review”, vol. 10 (3), 2006, pp. 214-234. 1
Gli studiosi si sono concentrati, così, sull’individuazione delle basi fisiologiche della menzogna, sviluppando una serie di strumenti sempre più sofisticati di lie detection, comunemente chiamati “macchine della verità”. Recentemente, gli studi sulle neuroscienze, ovvero un insieme di discipline – tra cui la biologia, la psicologia, la medicina e la fisica – che indagano sulle basi biologiche della mente e del comportamento umani, hanno portato all’elaborazione di tecniche che, in alcuni casi, professano di poter determinare la veridicità di una dichiarazione con una certezza prossima al cento per cento.
Individuare senza ombra di dubbio se un soggetto sta mentendo è certamente argomento di interesse anche in ambito giuridico. Si può immaginare, però, la diffidenza suscitata da questo nuovo sapere scientifico. Vi sono, infatti, alcuni elementi da considerare: da un lato sembra azzardato affidare a tecniche sperimentali le sorti del processo e, quindi, della vita di un individuo e della sicurezza della società – si pensi al caso eclatante del Green River Killer, il quale dopo aver passato il test del poligrafo, venne rimesso in libertà –; dall’altro lato sembrerebbe contrario ai diritti fondamentali dell’uomo negargli la possibilità di utilizzare tali strumenti per provare la sua innocenza. A queste considerazioni si aggiungono le questioni etiche sul rispetto dell’individuo e sul suo diritto alla riservatezza.
Il proposito dell’elaborato è quello, dunque, di offrire una visione d’insieme sulle neuroscienze applicate alla prova dichiarativa e di valutare la possibilità di un loro concreto e proficuo utilizzo in un ambito delicato come il processo penale. A tal fine, vengono forniti spunti di riflessione sulle tecniche di lie e memory detection, grazie al vaglio dei diversi approcci della giurisprudenza e della dottrina a livello internazionale.
La trattazione si apre con un excursus storico sulla ricerca della verità nel rito penale – l’ideale a cui tendere per aspirare a un risultato processuale giusto – raggiungibile grazie agli elementi di prova raccolti. La prova penale è intesa come “uno specchio fedele del cammino del sapere”, il cui contenuto si evolve di pari passo con i cambiamenti della società nelle varie epoche. In particolare, a partire dal XIX secolo, hanno trovato spazio nelle aule di tribunale le prove scientifiche, recando tuttavia diversi dubbi e problematiche circa la loro ammissibilità.
Per quanto concerne la prova neuroscientifica nello specifico, si è cercato di fornire una panoramica degli studi effettuati sul cervello, accennando al dibattito sul libero arbitrio in contrapposizione al determinismo biologico, oltre a una disamina delle sue possibilità di utilizzo nel processo penale. Tra queste, appunto, rientra la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato o da un testimone.
Il poligrafo, strumento che si propone di identificare le tracce dell’inganno tramite la misurazione dei rilevatori fisiologici dell’individuo, ha fornito le basi per i successivi progressi neuroscientifici nell’ambito della lie e memory detection. L’evoluzione tecnologica ha consentito l’elaborazione di tecniche di neuroimaging, in grado di mappare direttamente o indirettamente la struttura e l’attività del cervello. L’argomento ha suscitato perplessità, non solo relativamente alle opinioni contrastanti sull’attendibilità di tali metodologie, ma anche rispetto alla tutela della libertà morale del dichiarante. Il Codice di procedura penale italiano, infatti, prevede espressamente il divieto di utilizzare metodi o tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione degli individui.
A livello internazionale si ha una maggiore apertura nell’utilizzo delle tecniche di lie e memory detection, ma non senza difficoltà. Negli Stati Uniti, per esempio, sono sorti dubbi circa il ruolo riconosciuto tradizionalmente alla giuria di valutare la prova dichiarativa, oltre che problematiche in merito alla tutela del diritto alla privacy. Nel Regno Unito, invece, le “macchine della verità” non hanno trovato accoglimento nel sistema processuale, ma sono utilizzate in altri ambiti: ci si riferisce, in particolare, al programma di trattamento per i sex offenders previsto dal National Probation Service (NPS). Le finalità degli studi neuroscientifici, però, non si limitano all’identificazione della veridicità delle dichiarazioni. Sono riportate, infatti, alcune riflessioni critiche sul trattamento dei minori e sulla possibilità di impiegare le relative scoperte per rivedere il sistema di responsabilità penale di Inghilterra e Galles: se le funzioni cerebrali si sviluppano di pari passo con la crescita, allora si deve pensare a una revisione dei suddetti sistemi, i quali fissano a dieci anni l’età minima per essere considerati penalmente responsabili.
In conclusione, il sapere neuroscientifico, ancora oggi, fatica ad affermarsi nel processo e, nel migliore dei casi, è considerato semplicemente in funzione corroborativa di altri elementi di prova.
La storia, però, insegna che l’incontro tra la scienza e il processo penale è un’opportunità per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità del sistema giudiziario. Per questa ragione, la presente trattazione, nonostante le problematiche evidenziate, mette in luce i vantaggi di un approccio propositivo nei confronti del progresso scientifico, senza dimenticare il rispetto della moralità e dell’integrità dell’uomo, come ribadito anche dalla riflessione di Madame de Staël: “Scientific progress makes moral progress a necessity”. 4
Capitolo I
La ricerca della verità nel processo penale
Sommario: 1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 1.1 La prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 2. La prova scientifica. 3. L’ammissione della prova scientifica nel processo. 3.1 Il contributo statunitense. Dal Frye Test alla trilogia Daubert-Joiner-Kumho. 3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano. La sentenza “Cozzini”. 3.3 La Corte Europea dei diritti dell’uomo sul punto.
1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale
Il processo penale è stato definito come una «macchina retrospettiva» finalizzata a ricostruire i fatti passati senza ricorrere «a fantasie divinatorie, estasi intuitive, cabale occultistiche», ma attenendosi alla ricostruzione degli avvenimenti tramite l’applicazione del diritto. L’obiettivo primario nella ricerca, nella elaborazione delle prove e nella dinamica di ogni processo è, di conseguenza, la verità.
F. Cordero, “Procedura penale”, Milano, 2012, Giuffrè, p. 569. 2 A. Gaito, “Il procedimento probatorio (tra vischiosità della tradizione e prospettive europee)”, in “La prova penale, vol. I”, Torino, Utet, 2008, pp. 95 ss. 3
Il concetto di verità ha una rilevanza centrale nella tradizione filosofica ed è soggetto a una grande oscillazione e indeterminatezza di significato. L’attività processuale, mediante il metodo probatorio, mira all’accertamento della veridicità di una ipotesi, la quale non solo dipende dal contesto storico, essendo essa un riflesso della cultura e della società a cui si riferisce, ma è anche condizionata dagli elementi in possesso dell’organo giudicante. Qualunque risultato di una indagine fattuale dipende, infatti, dal contesto in cui quest’ultima si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate.
L. B. Puntel trad. it. “Verità”, in Penzo G., Krings H., Baumgartner H. M., Wild C. (a cura di), “Concetti fondamentali di filosofia”, vol. III, Brescia, Queriniana, 1982, p. 2316. 4
M. Taruffo, “La prova dei fatti giuridici”, Giuffrè, Milano, 1992 p. 54. 5
G. Ubertis, “La ricerca della verità giudiziale”, in “La conoscenza del fatto nel processo penale”, Milano, Giuffrè, 1992, p. 1. 6
I fatti di reato vengono ricostruiti seguendo un ordine che evidenzia il rapporto tra la procedura e il ruolo socialmente attribuito alla verità. È possibile, dunque, affermare che la storia del rito penale è segnata dai differenti approcci al materiale probatorio e che la stessa prova penale, tendente a raggiungere il più elevato grado di verità possibile, rappresenta uno «specchio fedele del cammino del sapere». La razionalità esercitata nel processo e nel giudizio per giungere alla verità dei fatti, secondo la psicologia cognitiva, è un grande patrimonio di conoscenza e di esperienza, ma non è immune da emozioni, procedure intuitive, errori di ragionamento o trappole mentali che possono riguardare l’intero percorso del processo, dalla formazione della prova fino alla decisione finale. Lo stesso Kant, superando l’idea copernicana secondo cui ogni nostra conoscenza deve regolarsi sugli oggetti, ha dimostrato che gli oggetti devono regolarsi, invece, sulla nostra conoscenza e, per questo, l’oggetto del procedimento penale reca le tracce della relazione tra un determinato ordinamento giuridico, sociale e culturale e la verità.
M. Foucault, “La verità e le forme giuridiche”, Napoli, La Città del Sole, 2007, p. 32. 7
C. Conti, “Scienza e processo penale: nuove frontiere e vecchi pregiudizi”, Torino, Giuffrè, 2011, p. 887. 8
A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, “Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione”, Bologna, il Mulino, 2017. 9
V. prefazione alla seconda edizione in I. Kant, “Critica della ragion pura”, a cura di P. Chiodi, Torino, Utet, 2004, p. 44. 10
La verità si configura, di conseguenza, come un ideale a cui tendere per aspirare alla giustizia del risultato processuale: si tratta di una verità relativa, soggetta alle limitazioni fissate dalla disciplina positiva del diritto probatorio a tutela di interessi diversi, dal rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dell’uomo a preminenti interessi pubblici. Tramite la decisione finale del processo penale si realizza un equilibrio tra la tutela dell’imputato e le ragioni della collettività e delle vittime, in un contesto non esente dalle influenze del dubbio e dell’incertezza.
Il rapporto tra verità e dubbio sembra complesso e rappresenta un problema filosofico che ha radici lontane. I pensatori dell’epoca moderna hanno inizialmente tentato di eliminare il “dubbio”. La scienza moderna, si limita a capire quali sono le leggi che possono spiegare il fatto della realtà indagato. Con l’inizio del processo di secolarizzazione, il pensiero scientifico assume sempre più consapevolezza, tanto da aspirare all’assolutezza della ragione dell’uomo e all’estensione dei metodi fisici e matematici ai differenti aspetti della realtà. Si delinea in questo modo una scienza in grado di risolvere la complessità del mondo reale, dando vita a una visione unitaria del mondo.
L’età contemporanea, diversamente, sembra rifiutare ogni posizione che si pretenda essere assoluta, nella consapevolezza che ogni conquista è provvisoria e incompiuta. Si è imposta una visione del mondo multifocale, diversa da quella moderna, in cui i risultati raggiunti sono validi fino a prova contraria e in cui la G. Di Chiara, “Le regole del giusto processo e la garanzia del contraddittorio: l’asse prospettico dell’art 11111 Cost.”, in “Una introduzione al sistema penale. Per una lec
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