Università degli Studi Roma Tre
Scuola di Economia e Studi Aziendali
Dipartimento di Economia Aziendale
Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale
PRINCIPI DELLA DISCIPLINA DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE E POSSIBILI TEMPERAMENTI DELLA
COMUNICAZIONE SELETTIVA
Laureando Relatore
LORENZA FRANCESCA MELE Chiar.mo Prof. PAOLO VALENSISE
591042 A.A. 2024/2025 1
INDICE:
Premessa: “I tratti patologici dei mercati finanziari: Insider Trading ed obiettivi generali
del regolamento MAR” 4
Capitolo 1: “La Safe Harbour implicita nell’ art.10 MAR: la ratio della comunicazione
selettiva nel compendio tra rigidità normativa ed esigenza operativa” 6
1.1 Il dialogo selettivo in quanto strumentale all’interesse sociale dell’impresa
1.2 La posizione di “non-diritto” del socio di maggioranza a ricevere la comunicazione di
informazioni privilegiate
1.3 L’ipotesi di direzione e coordinamento
Capitolo 2: “Alcune evidenze empiriche” 13
Capitolo 3: “Sulla patologia della nozione di “rapporto giustificativo” e strumentalità
della comunicazione selettiva per l’efficienza della Governance” 17
3.1 La clausola aperta al punto Q1.1
3.2 Orientamenti interpretativi in materia di presidi procedurali
Capitolo 4: “Conclusioni sul dilemma della disciplina” 23
4.1 La disparità di trattamento
4.2 Conclusioni
Bibliografia 26
2
A mia madre 3
I tratti patologici dei mercati finanziari: Insider Trading ed obiettivi generali del
regolamento MAR
La disciplina dell’insider trading, o abuso di informazioni privilegiate, costituisce uno dei
pilastri fondamentali del diritto europeo dei mercati finanziari, volta a garantire l’integrità e
l’efficienza informativa del mercato e a tutelare la fiducia degli investitori. In tale ambito,
il Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation, o MAR) definisce un
quadro giuridico uniforme per prevenire e sanzionare condotte illecite (insider trading e
manipolazione di mercato) che possano alterare il corretto funzionamento dei mercati e
compromettere la parità informativa tra gli operatori. In particolare, all’art.8 MAR, “si ha
abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni
privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto
di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si
riferiscono (c.d. insider trading). È considerato abuso di informazioni privilegiate anche
l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno
strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato
inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni
privilegiate.” (c.d. tuyautage) Tra le altre condotte illecite, al comma 2: “si ha
raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione
di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in
possesso di informazioni privilegiate” e raccomanda che un’altra persona, sulla base di tali
informazioni, acquisisca o ceda strumenti finanziari, oppure modifichi o cancelli ordini su
strumenti finanziari, cui tali informazioni riferiscono (c.d. tipping). Si tratta di un paniere di
configurazioni di condotte illecite tutte sviluppate sulla complessa nozione di informazione
privilegiata, di cui all’art.7 MAR. Essa si caratterizza per quattro elementi particolari: il
carattere preciso, la non pubblicità, la relazione, diretta o indiretta, con l’emittente oppure
4
con uno o più strumenti finanziari e la price sensitivity (ovvero la suscettibilità
dell’informazione, se resa pubblica, di alterare il corso degli strumenti finanziari cui
l’informazione riferisce direttamente, oppure indirettamente). In costanza di informazioni
privilegiate quindi, oltre ad astenersi da alcuno degli illeciti sopra richiamati, l’emittente che
ne abbia la legittima detenzione, secondo il dettato all’art.17 MAR, “comunica al pubblico,
quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto
emittente. L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche
secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e
tempestiva delle informazioni da parte del pubblico […]”. Stando al comma 4 dello stesso
articolo, l’emittente è legittimato, sotto la propria responsabilità, a ritardare la
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente
quando congiuntamente: la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente
l’emittente, il ritardo non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico e l’emittente è in grado di
garantire la riservatezza di tali informazioni. Comunque, secondo il disposto all’art.10 MAR,
“si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate […] tranne quando la
comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o
una funzione”. Esisterebbe dunque, nel senso sopra menzionato, nell’ordinamento, la
legittima possibilità per l’emittente di instaurare un dialogo su materie privilegiate, senza la
comunicazione al pubblico, quando questo sia ragionevolmente fondato sul normale
esercizio di un’occupazione, professione o funzione. È dunque nel più ampio contesto
generale della disciplina ordinaria sull’insider trading, che viene ad esistenza la possibilità
di una disciplina d’eccezione per il caso della comunicazione selettiva. Deve intendersi per
comunicazione selettiva la possibilità che un certo emittente sia eccezionalmente capace di
instaurare con i soci, ed in particolare con i soggetti che lo controllano, flussi informativi
aventi ad oggetto informazioni private, che possono assumere carattere privilegiato, ai sensi
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della normativa sugli abusi di mercato. La comprensione della materia della selective
disclosure risulta comunque tutt’altro che agevole ma, soprattutto, contaminata da un novero
di imbarazzi interpretativi tutti riferibili all’incertezza circa la possibilità di declinare il
1
disposto all’art.10 MAR in un concreto margine di manovra operativo. È dunque nel trade
off tra monitoraggio dei tratti patologici del mercato finanziario e materialità della
prospettiva sulla selective disclosure, che si risolve in generale l’intervento interpretativo
della Consob avvenuto, in data 18 marzo 2021, con la pubblicazione di “Q&A
sull’informazione selettiva nei confronti dei soci e, in particolare del socio di controllo
nonché sulla pubblicazione delle informazioni privilegiate relative ai piani industriali”. Si
tratta di un documento attraverso il quale l’Autorità di Vigilanza tenta di colmare il vuoto
applicativo generato dall’indeterminatezza della disposizione all’art.10 MAR, fornendo
indicazioni interpretative ed orientamenti applicativi in materia di selective disclosure con
l’intento di orientare le prassi concrete degli emittenti quotati al legittimo utilizzo dello
strumento normativo.
Capitolo 1 - La “Safe Harbour” implicita nell’ art.10 MAR: la ratio della comunicazione
selettiva nel compendio tra rigidità normativa ed esigenza operativa
1.1 Il dialogo selettivo in quanto strumentale all’interesse sociale
A partire dal 2017, la Consob ha mosso ad effettuare tutta una serie di approfondimenti sulla
materia della comunicazione selettiva, in particolare a partire dall’indagine sulla possibilità
per cui gli emittenti quotati possano effettivamente instaurare con i soci, ed in particolare
con i soggetti che li controllano, dialoghi in proposito di determinate materie rilevanti per
l’interesse sociale dell’emittente. Per discutere i confini di legittimità della comunicazione
1 Il criterio della normalità come presupposto unico della comunicazione selettiva, dal testo: “[…] si ha
comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni
privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante
il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.”, art.10 MAR, comma 1. 6
selettiva è anzitutto necessario distinguere tra il caso delle informazioni privilegiate e quello
di tutte le altre non privilegiate. Nonostante le Q&A Consob si concentrino in maniera più
puntuale sulla prima ipotesi, il secondo caso risponde ad un fenomeno che, seppur meno
complesso, risulta, almeno quantitativamente, sicuramente più diffuso nella prassi societaria.
La distinzione tra le due ipotesi non è sempre esplicita all’interno del documento, ma è
comunque il caso di chiarire un primo punto: le Q&A Consob portano il merito di aver
definitivamente chiarito che, a determinate condizioni, una disclosure selettiva su
determinate materie è legittima. Il documento è articolato su 3 “Questions”: la prima affronta
il paniere dei casi in cui l’informazione selettiva nei confronti del socio di controllo può
ritenersi legittima; la seconda affronta il novero delle condizioni che devono sussistere e dei
presidi procedurali che devono essere adottati dalla società quotata in costanza
dell’intrattenimento di un dialogo selettivo; la terza Q conclusiva affronta il tema delle
circostanze in cui le informazioni di un piano industriale devono essere rese pubbliche.
Prima di affrontare puntualmente ciascuna delle sezioni sopra richiamate è il caso di
precisare un punto in tema di comunicazione selettiva di informazioni privilegiate. In
particolare, quando si tratta di informazioni privilegiate, è il caso di specificare in quali
possibili circostanze la comunicazione selettiva possa ritenersi legittima chiedendosi
anzitutto in quali circostanze un emittente dispone legittimamente di informazioni
privilegiate. È in verità possibile distinguere tra tre diverse ipotesi: ipotesi di ritardo ai sensi
di cui comma 4 art.17 MAR (di cui al paragrafo 3.2 di questo testo); ipotesi, marginale, di
ritardo tecnico; ipotesi di dialogo selettivo intrattenuto su informazioni privilegiate che
riguardano solo indirettamente l’emittente. In particolare, per quanto riguarda la terza
ipotesi, è il caso di sottolineare che nel novero delle condizioni alle quali risponde l’obbligo
di comunicazione al pubblico, il legislatore si limita a fare riferimento a quelle informazioni
privilegiate che riguardano direttamente l’emittente che ne ha la detenzione. Non spetta
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dunque all’emittente X fare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di
cui l’emittente Y, salvo comunque in questo caso l’obbligo di X di non operare sulla base
del contenuto delle informazioni privilegiate di cui Y (divieto di insider trading, tuyautage,
tipping). Nei casi sopra richiamati dunque l’emittente è in possesso di informazioni
privilegiate senza che ciò contrasti con la disciplina degli abusi di mercato. Stando a quanto
previsto dall’art.10 MAR, quindi, in costanza di ciascuna delle tre ipotesi, l’emittente,
fintanto che avvenga nel normale esercizio di un’occupazione, funzione o professione, può
comunicare selettivamente il contenuto di tali informazioni privilegiate. La Corte di
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Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in questo senso ammettendo la normalità della
condivisione “se è riscontrabile uno «stretto nesso» tra la necessità della comunicazione e
l’esercizio di una specifica funzione”. In altre parole, richiedere che la comunicazione
selettiva avvenga in costanza di un certo nesso di strumentalità con l’esercizio di una certa
funzione, equivale a richiedere che la divulgazione sia intrattenuta sulla base del principio
di proporzionalità e cioè: il ventaglio delle informazioni comunicate limitato a quanto
strettamente necessario al normale esercizio della funzione e l’esigenza della comunicazione
valutata nel trade off con il rischio che l’emittente non sia capace di garantire la
confidenzialità del flusso informativo. Deve dunque esistere un rapporto giustificativo che
consenta, almeno astrattamente, di trovare nella normalità dell’esercizio di una certa
3
funzione, l’intrinseca strumentalità della comunicazione selettiva. Il contributo
interpretativo di Consob si risolve, infatti, nell’esigenza di continuare a garantire la parità di
trattamento tra gli investitori e l’efficienza informativa del mercato opportunamente
2 Sentenza del 22 novembre 2005 avente ad oggetto il procedimento penale a carico di Knud Grøngaard e Allan
Bang, causa C-384/02. Il divieto previsto dall’art. 10 del Regolamento MAR conduce, cioè, ad
un’interpretazione restrittiva del requisito della normalità: C. MOSCA, Comunicazione selettiva dagli
amministratori agli azionisti e presidi a tutela del mercato, in Rivista delle Società, fasc. 1, febbraio 2018, p.
29 e ss.
3 M. Ventoruzzo “Qualche nota sulla comunicazione selettiva verso soci alla luce delle Q&A Consob” - Rivista
delle Società 2021 8
combinandola con l’esigenza di individuare delle circostanze che costituiscano di fatto
un’eccezione alla disciplina generale sul trattamento delle informazioni privilegiate.
Un’attenta analisi della prima Q del documento Consob, suggerisce, in coerenza con quanto
finora detto, di individuare due casi separati in cui la comunicazione selettiva verso il socio
di controllo può dirsi legittima: il caso delle ipotesi espressamente previste dalla legge ed il
ca
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