Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia e Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Disastro ambientale e responsabilità penale d’impresa: tra limiti normativi, criticità applicative e prospettive di riforma
Relatore:
Chiar.mo Prof. Francesco Centonze
Tesi di Laurea di:
Alberto Martinetti
Matricola: 5007941
2024/2025
Anno accademico
III
Indice
Introduzione 1
Capitolo I – L’ambiente come interesse collettivo e fondamento di protezione giuridica
Sezione I – La dimensione giuridica del bene ambiente
- 1.1 – Origine ed evoluzione della normativa a tutela dell’ambiente. 6
- 1.2 – L’ambiente come valore giuridico: tra prospettiva antropocentrica ed ecocentrica. 9
- 1.3 – La Costituzione come fondamento della tutela: da protezione indiretta a riconoscimento esplicito. 12
- 1.4 – L’attuale volto della protezione costituzionale dell’ambiente. 14
Sezione II – La disciplina nazionale e sovranazionale
- 1.5 – Il Testo Unico dell’Ambiente e la riforma sugli Ecoreati: tra l’iniziale disinteresse del legislatore penale verso l’ambiente e le recenti aspettative tradite. 20
- 1.6 – L’impiego della normativa extra codicistica nell’interazione tra protezione penale dell’ambiente e regolamentazione amministrativa. 26
- 1.7 – Il recepimento da parte del legislatore italiano delle direttive europee a salvaguardia dell’ambiente: dalla Dir. UE 99/2008 alla recentissima 1203/2024. 30
- 1.8 – Il ruolo dell’Unione europea e delle fonti sovranazionali: l’effettiva incisività della Direttiva europea 1203/2024 sulla tutela penale dell’ambiente e del nuovo Regolamento europeo 1991/20024 sul ripristino della natura. 34
Capitolo II – Dal disastro innominato di matrice giurisprudenziale al disastro ambientale tipizzato
- 2.1 – La nozione di disastro. 40
- 2.2 – Il disastro nell’era contemporanea come “disastro tecnologico”. 43
- 2.3 – L’originaria supplenza giurisprudenziale al vuoto normativo. L’“altro disastro” ex art. 434 c.p.: verso i pericolosi orizzonti creativi del “disastro innominato”. 46
- 2.4 – Una questione di legittimità costituzionale non fondata, eppure parzialmente accolta: il persuasivo invito della Corte costituzionale affinché la fattispecie formi oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore (la Sentenza n. 327 del 2008). 52
- 2.5 – L’atteso (ma insoddisfacente) approdo al disastro ambientale tipico: l’art. 452-quater c.p. 57
- 2.5.1 – La clausola di “abusività”: un ritorno alla tutela di funzioni? 62
- 2.5.2 – L’inadeguata indeterminatezza descrittiva. 67
- 2.5.3 – L’anomalo rapporto con il permanente “disastro innominato”. 71
- 2.6 – Un sintetico sguardo comparatistico: approcci e modelli di tutela in alcuni ordinamenti stranieri. 76
IV
Capitolo III – Il reato di disastro e i profili critici della sua imputazione
Sezione I – Tra le possibili tecniche di tutela e le scelte legislative
- 3.1 – Il principio di precauzione e il “mito” dell’autoregolamentazione sociale. 85
- 3.2 – Reati di evento e reati di pericolo: concreto, astratto e presunto. 92
- 3.3 – Il criticato utilizzo dei “limiti soglia”. 100
Sezione II – La “colpevolezza” nel disastro ambientale
- 3.4 – L’elemento oggettivo del reato e la funzione “esegetica” del bene giuridico: qualche dubbio ancora sul vero oggetto di tutela (incolumità pubblica o ambiente in sé e per sé?). 107
- 3.5 – L’elemento soggettivo del reato: le varie declinazioni di dolo, il problema del dolo eventuale e l’ipotesi colposa (il celebre e tristemente esemplare precedente dell’ILVA di Taranto). 112
- 3.6 – Il cruciale interrogativo del tempus commissi delicti: tra carattere permanente, istantaneo e a condotta frazionata. 118
- 3.7 – I generali problemi di accertamento tecnico-scientifico e di quantificazione del danno. 124
- 3.8 – Causalità scientifica e causalità giuridica: paradigmi inconciliabili? 128
- 3.9 – Causalità generale ed individuale (l’uso dell’epidemiologia nel caso Eternit). 133
- 3.10 – Causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale: il problematico accertamento del nesso eziologico. 140
Capitolo IV – L’ulteriore gravame nell’attribuzione della responsabilità agli enti e le sue conseguenze
- 4.1 – L’affrancamento dal dogma societas delinquere non potest. 148
- 4.2 – L’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001: i cc.dd. reati ambientali presupposto in materia ambientale. 155
- 4.3 – Modelli di organizzazione, gestione e controllo: il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. 161
- 4.4 – La sindacabilità giudiziale del modello organizzativo: il problema del “senno di poi”. 171
- 4.5. – La difficile coniugazione dei requisiti di “interesse” e “vantaggio” rispetto alle fattispecie colpose. 178
- 4.6 – La natura collegiale delle decisioni e il dissolversi del contributo individuale. 188
V
Capitolo V – Tempo di nuove prospettive?
- 5.1 – Premessa e generale riflessione sulla funzione di deterrenza. 194
- 5.2 – Diritto penale come extrema ratio o congedo dal sistema penale? 201
- 5.3 – La maggiore idoneità e l’intrinseca pertinenza del diritto amministrativo. 207
- 5.4 – Più enfasi sulla prevenzione: compliance da un lato e sorveglianza dall’altro. 212
- 5.5 – Il risarcimento come pilastro ineludibile della tutela giuridica. 218
Conclusioni 223
Allegati 226
Bibliografia 228
Giurisprudenza 245
VI
Introduzione
Viviamo in un’epoca in cui le catastrofi ambientali non sono più eventi eccezionali, ma fenomeni sistemici, alimentati da una modernità produttiva che – rispondendo alle incessanti domande del consumo e dello sviluppo economico – fatica a governare le proprie esternalità.
Così dimostra la lunga scia di compromissioni e aggressioni agli ecosistemi che, da decenni, punteggia il panorama europeo e mondiale. A episodi di crimini ambientali contraddistinti da una marcata componente fraudolenta – come nel recente scandalo che ha coinvolto l’azienda scandinava Think Pink, accusata di aver seppellito ed occultato tonnellate di rifiuti in varie aree del paese – si affiancano, con frequenza decisamente maggiore, situazioni che raccontano invece il ben più complesso intreccio tra esigenze produttive, tutela dell’occupazione e fragilità dell’apparato regolatorio. È in quest’ultima categoria che si collocano emblematicamente casi come quello dell’ILVA di Taranto o dell’Eternit di Casale Monferrato, e – in tempi ancor più prossimi – la recente condanna in primo grado dei vertici della Miteni S.p.A. per l’inquinamento da PFAS che ha compromesso irreversibilmente chilometri di falda acquifera veneta.
Contesti in cui il danno ambientale – pur gravissimo – si è sedimentato lentamente nel tempo, frutto di condotte invisibili protrattesi per anni o addirittura decenni, fino a generare esiti ormai fuori controllo. Fenomeni di lungo corso, maturati spesso nell’indifferenza generale e resi possibili da inerzie normative persistenti nonché da un disinteresse latente, se non strutturale, da parte delle autorità pubbliche preposte al controllo. Sotto questo aspetto, si stanno registrando i primi procedimenti penali in cui reati ambientali vengono addebitati perfino agli organi pubblici, in ragione di gravi omissioni nell’esercizio delle loro funzioni: è una sentenza storica quella con cui la CEDU ha condannato il nostro paese per il caso c.d. della Terra dei Fuochi, ritenendo – per la prima volta – uno Stato europeo responsabile per inerzia nella prevenzione di un crimine ambientale.
Tra tutte le forme di aggressioni all’ambiente, la categoria giuridica e concettuale del “disastro ambientale” ne incarna la manifestazione più drammatica e profonda; non solo per le sue conseguenze spesso irreversibili a livello ecologico, ma anche e soprattutto per l’ampiezza e la complessità delle dimensioni umane, sociali ed economiche coinvolte. Esso si traduce in un vulnus collettivo che persiste nel tempo, alimentando sensazioni di vulnerabilità e impotenza che superano la mera dimensione materiale del danno.
Nonostante l’eco mediatica e lo sconforto che i disastri trascinano con sé, e nonostante anni di moniti da parte della comunità scientifica, mobilitazioni sociali e dibattiti giuridici, la realtà sembra però inchiodata a una costante ripetizione ciclica: come se ogni nuovo evento non fosse un monito, ma solo un capitolo in più di una cronaca già annunciata. Il mito del progresso illimitato si infrange con sempre maggiore evidenza contro la ricorrenza crescente – e ormai sistemica – dei danni ambientali, imponendo un urgente e profondo ripensamento dei paradigmi della responsabilità penale.
Questo quadro sconfortante ha progressivamente riservato all’ambiente, un tempo relegato ai margini del diritto positivo, un valore giuridico primario, trasversale e costituzionalmente riconosciuto, come attestano la recente riforma costituzionale (che ha inserito la tutela ambientale tra i principi fondamentali della Carta, anche “nell’interesse delle future generazioni”), la Direttiva UE 1203/2024 sulla tutela dell’ambiente e il Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della natura.
Sia il legislatore unionale che quello nazionale hanno progressivamente riposto un sempre più marcato affidamento nel diritto penale, inteso quale espressione del massimo disvalore sociale e, conseguentemente, quale strumento idealmente privilegiato per la repressione delle condotte connotate da una maggiore gravità e lesività. Tuttavia, tale paradigma convive con profonde ambiguità – di natura tanto normativa quanto applicativa – che negli ultimi anni hanno impegnato intensamente la dottrina e la giurisprudenza nel tentativo di definirne con chiarezza i contorni e le modalità operative.
La presente tesi di laurea si propone di esplorare, in modo critico e sistematico, il tema del disastro ambientale e quello della responsabilità penale ad esso correlata, affrontando tanto le questioni connesse alla colpevolezza della persona fisica quanto, soprattutto, quelle relative alla responsabilità della persona giuridica, dalla quale nella quasi totalità dei casi hanno origine gli eventi disastrosi. L’analisi si concentra sulle lacune strutturali, sulle torsioni interpretative e sulle tensioni costituzionali che attraversano questo ambito, interrogandosi non solo sull’efficacia delle disposizioni normative vigenti, ma soprattutto sulla stessa tenuta del diritto penale tradizionale di fronte a fenomeni ambientali di complessità e rilievo collettivo senza precedenti. Il cuore della riflessione si incentra infatti sulla domanda di ricerca circa la reale capacità del diritto penale – in linea con le recenti istanze legislative – di costituire lo strumento più idoneo a tutelare efficacemente l’ambiente e la collettività, nell’interesse delle generazioni presenti e future, o se, al contrario, esso porti con sé criticità e limiti tali da renderlo più spesso uno strumento prevalentemente simbolico, veicolo più di problemi che non di soluzioni.
L’elaborato si articola in cinque capitoli, ognuno dei quali indaga un livello distinto della questione, ma naturalmente connesso agli altri in un disegno unitario.
Il primo capitolo si apre con un’imprescindibile riflessione di fondo sul valore giuridico attribuibile al bene ambiente. L’analisi ripercorre l’evoluzione concettuale e normativa della sua tutela, attraversando le principali tensioni teoriche tra visioni ecocentriche e antropocentriche, e seguendo il lento passaggio da una disciplina settoriale e frammentaria verso il riconoscimento dell’ambiente quale bene giuridico autonomo, distinto dalla salute pubblica o dal paesaggio. In questo percorso si inserisce la centralità della riforma costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, che ha elevato la tutela de qua a principio fondamentale della Repubblica, imprimendo una svolta tanto sul piano assiologico quanto sull’interpretazione delle norme penali e civili. Ampio spazio è dedicato, inoltre, al Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e alla riforma introdotta con la legge n. 68 del 2015 sugli ecoreati, espressione di un mutamento di rotta del legislatore penale, storicamente restio ad occuparsi in modo organico della tutela ambientale. In questo contesto, si analizza altresì l’interazione tra la normativa penale e la regolazione amministrativa, con particolare attenzione all’utilizzo della normativa extra-codicistica e al ruolo che quest’ultima riveste nella definizione degli standard di diligenza e dei limiti normativi. Infine, l’analisi si estende alle più recenti fonti sovranazionali, in particolare alla Direttiva (UE) 2024/1203, in materia di tutela penale dell’ambiente, e al Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della natura, valutandone l’effettiva portata applicativa e i relativi riflessi sull’ordinamento interno.
Il secondo capitolo si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale e normativa della fattispecie di disastro ambientale. L’analisi prende avvio da un generale inquadramento concettuale del disastro quale evento scaturente da contesti in senso lato “tecnologici”. Sul piano normativo, si ripercorrerà l’impiego improprio dall’articolo 434 c.p. – l’“altro disastro” c.d. innominato – per giungere al travagliato inserimento dell’art. 452-quater nel codice penale ad opera della riforma sugli eco-delitti. Verrà evidenziato come l’originaria lacuna legislativa sia stata colmata da una creativa opera di supplenza giurisprudenziale, mossa senz’altro da legittime esigenze di tutela ma al contempo foriera di un’incertezza applicativa destinata a perdurare. La successiva previsione del disastro ambientale “tipizzato” non solo non pare aver sanato le ambiguità precedenti, ma – in ragione del suo deficit descrittivo – ha sollevato nuovi e cruciali nodi interpretativi: dalla reale funzione attribuibile alla clausola di abusività, all’indeterminatezza strutturale dei suoi elementi costitutivi, fino all’anomalo rapporto con il permanente “disastro innominato”. Il capitolo si chiude con un breve excursus comparatistico, volto a confrontare il modello italiano con quelli di altri ordinamenti europei, evidenziando pregi e limiti delle rispettive scelte di politica criminale.
Con il capitolo terzo si entra nel cuore della materia, connotata da saperi eterogenei e spesso conflittuali, interrogandosi sulle possibili scelte legislative compatibili con questo variegato intreccio di interessi e beni coinvolti: tra reati di evento o di pericolo, limiti soglia e soprattutto la portata da assegnare all’emergente principio di precauzione. La seconda parte del capitolo affronta poi il fulcro delle difficoltà applicative della fattispecie, ossia i profili critici dell’imputazione: la definizione degli elementi oggettivi del reato di disastro, la declinazione psichica dei profili di partecipazione alla condotta (con un particolare focus sull’errata formula dell’“accettazione del rischio” colorata da dolo eventuale, tipica in questi addebiti di responsabilità), e il cruciale interrogativo riguardante la collocazione temporale del momento commissivo del reato, nelle varie ricostruzioni via via elaborate. Lo studio si confronta inoltre con una rassegna giurisprudenziale dei più noti precedenti italiani (ILVA di Taranto ed Eternit di Casale Monferrato in primis), al fine di esaminare la tenuta – nella materia de qua – dei principi fondanti l’intervento penalistico: legalità e suoi corollari, tipicità e offensività. Si evidenzia così la tensione tra la necessità di una tutela anticipata e il rischio di incriminazioni sproporzionate, prive di una reale offensività. Gli stessi precedenti giurisprudenziali consentono poi di approfondire il momento più delicato di questi accertamenti, ovvero l’accertamento del nesso eziologico: una prova della causalità potenzialmente ostacolata da contributi addizionali, cumulativi e multifattoriali, che rappresentano la “punta dell’iceberg” di un più ampio disallineamento tra diritto e scienza, come testimoniato dall’uso dell’epidemiologia nel complesso e pericoloso confondersi tra causalità generale e individuale.
È invece affidata al quarto capitolo la questione, sempre più centrale, della responsabilità penale degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce dell’introduzione nell’ambito del c.d. catalogo dei reati-presupposto dell’art. 25-undecies, relativo ai reati ambientali. Vengono esaminate le condizioni per l’imputazione della persona giuridica, le criticità dei modelli organizzativi, il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e i problemi probatori relativi alla sussistenza del “vantaggio” o dell’“interesse”, nella prassi giurisprudenziale spesso pericolosamente riscontrati ex post sulla base di un ragionamento fondato sul “senno di poi”. La prospettiva si allarga, in seguito, alla natura collegiale delle decisioni imprenditoriali e alla difficoltà di isolare una condotta individualmente imputabile, frequentemente assorbita in un assetto organizzativo articolato, nel quale le scelte operat
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