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UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO E SPAGNOLO

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Luigi MELICA LAUREANDO:

Maria Francesca MICCOLI

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

Introduzione.……………………………………………………………..………....... 3

CAPITOLO PRIMO

La definizione di straniero

1 La cittadinanza: profilo storico e giuridico………………………………………… 6

1.1 La nozione di cittadino e straniero………………………………………………. 10

1.2 Le differenti qualificazioni giuridiche di straniero…….……………………........18

1.2.1 L’Apolide……………………………………………………………………… 19

1.2.2 Il richiedente asilo…………………………………………………………….. 21

1.2.3 Il rifugiato…………………………………………………………………… 22

1.2.4 Il minore straniero non accompagnato………………………………………… 26

1.2.5 Lo straniero e il ricongiungimento familiare…………………………………. 29

1.2.6 Lo straniero migrante per motivi di lavoro.………………………………… 30

1.2.7 Lo straniero migrante per motivi di studio.…………………………………… 33

1.3 Cenni sulla disciplina giuridica dello straniero nel diritto internazionale………. 35

1.4 La disciplina giuridica dello straniero nel diritto comunitario…………………… 39

CAPITOLO SECONDO

Lo straniero nell’ordinamento italiano

2 Cittadino e straniero nella Costituzione italiana: Eguaglianza e diritti

fondamentali…………………………………………………………………………...51

2.1 La libertà personale………………………………………………………………..58

2.2 La libertà di circolazione…………………………………………………………..60

2.3 Il diritto all’unità familiare……………………………………………………........62

2.4 I rapporti di lavoro……………………………………………………………….....65

2.5 L’assistenza sanitaria…………………………………………………………….....68

2.6 L’assistenza sociale………………………………………………………………...71

2.7 I diritti politici……………………………………………………………………...73

2.8 Il diritto d’asilo: definizione; condizione; cessazione……………………………...74

2.9 La ripartizione delle competenze in Italia in materia di immigrazione: stato, regioni

e governo locale…………………………………….........……………………………..80

CAPITOLO TERZO

Lo straniero nell’ordinamento spagnolo

3 Cittadino e straniero nella Costituzione spagnola: Eguaglianza e diritti

Fondamentali.................................................................................................................86

3.1 La libertà personale..................................................................................................91

3.2 La libertà di circolazione.........................................................................................93

3.3 Il diritto all’unità familiare......................................................................................94

3.4 I rapporti di lavoro...................................................................................................97

3.5 L’assistenza sanitaria..............................................................................................101

3.6 L’assistenza sociale.......................................................................................-........105

3.7 I diritti politici.........................................................................................................107

3.8 Il diritto d’asilo: definizione; condizione; cessazione............................................108

3.9 La ripartizione delle competenze in Spagna in materia di immigrazione:

Stato, Comunità autonome e governo locale.............................................................111

Conclusioni...................................................................................................Pag.117

Bibliografia...................................................................................................Pag.121

Giurisprudenza.............................................................................................Pag.130

1

“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,

allora vi dirò che, nel nostro senso, io non ho patria e reclamo

il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un la-

to, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia patria,

gli altri i miei stranieri”.

D L M , Lettera ai cappellani Militari

ON ORENZO ILANI

Toscani,1965.

“Così pensava a bordo della nave su cui stava attraversando lo stretto. Alle

sue spalle l’Africa, davanti a sé, il futuro. Fu così che scelse il nome del

bambino che portava in grembo: Benedict. Ma si sbagliava e lo capì ben

presto. Ad attenderli sul molo non trovo nessuna città luccicante. Solo la

guardia costiera spagnola, che dopo qualche ora aveva deciso che il suo

inferno doveva continuare (…). Carla incinta rimase sul suolo spagnolo.

L’uomo irregolare fu rimpatriato”.

P B , Le Stelle di Lampedusa. Mondadori, 2018.

IETRO ARTOLO 2

3

INTRODUZIONE

La politica migratoria è stato un tema molto discusso all’interno dell’Unione

Europea, a partire dalla fine del secolo scorso fino al 2011, quando si era ormai

consolidata una crisi migratoria ed un’emergenza umanitaria. Sono stati tantissimi i

migranti che per sfuggire a conflitti bellici, crisi economiche ed umanitarie hanno

intrapreso lunghi viaggi verso l’Europa e purtroppo hanno perso la vita in mare, a

largo delle coste del Mediterraneo. Per i migranti regolari invece, presenti sul

territorio è sorta la necessità di creare politiche di accoglienza e di integrazione, che

differiscono per ogni singola nazione e sono spesso condizionate dall’indirizzo

politico e dalla disponibilità di risorse economiche del singolo Stato.

Questo lavoro ha l’obbiettivo di spiegare, nell’ottica dell’attuale società multietnica,

attraverso una disamina dottrinale del concetto di Cittadino e di Straniero, quali sono

i diritti dell’uno e dell’altro, che cosa li differenzia, quali sono i diversi status di uno

straniero, come apolide, rifugiato, richiedente asilo e quali diritti vengono loro

riconosciuti dalle fonti internazionali e comunitarie.

Successivamente, esaminando le politiche adottate dall’Unione Europea (partendo

dalla stipula del trattato di Roma, che ha istituito il mercato comune Europeo,

passando dall’accordo di Schengen, che ha introdotto la libera circolazione delle

persone e delle merci e Dublino III che ha rimesso al paese di primo approdo, la

responsabilità dell’esame dell’ingresso o espulsione dei migranti. sino alla creazione

di un Sistema comune di asilo) viene esaminato come il fenomeno migratorio è

cambiato nel tempo, come è andato a mutare l’approccio del legislatore europeo al

problema, e quali sono state le ripercussioni sulle politiche degli stati membri, nella

prospettiva di creare una politica comune europea.

Se nel XX secolo sono stati i paesi del centro nord Europa, a ricevere migranti, dalla

fine del XXI secolo, le migrazioni si sono riversate verso l’Europa Meridionale e ad

affrontare poi direttamente il problema della crisi migratoria, sono stati i paesi del

cosiddetto “Modello migratorio Mediterraneo”: Spagna, Italia, Grecia e Portogallo.

Questi paesi nel corso della storia sono state nazioni di emigranti, e in tempi

relativamente celeri sono diventati punti di approdo di migrazioni massicce. Così, si

sono trovate impreparate a gestire quest’emergenza, a causa dell’assenza di una

legislazione in grado di regolare i flussi, soprattutto a livello regionale, locale ed il

4

legislatore è intervenuto lentamente, in maniera poco sistematica, tanto da non essere

riuscito ad oggi a dare soluzioni concrete al problema.

Queste premesse sono comuni in particolare a due paesi del Europa meridionale:

Spagna e Italia.

Nell’elaborato, viene scelto di fare una comparazione fra questi due stati, con

l’obbiettivo di costruire un quadro generale delle politiche messe in atto dai rispettivi

governi come risposta a tale fenomeno. Indicare quali diritti vengono riconosciuti

agli stranieri nelle rispettive nazioni e come vengono gestiti gli ingressi, le politiche

di integrazione ed accoglienza, fra Stato, Regioni, ed enti locali.

Tuttavia, se la loro storia o determinate similitudini, da un punto di vista

amministrativo accomunano le due nazioni, le stesse differiscono nel modo di

approcciarsi nel tempo, alla risoluzione del problema. Nel 2023 infatti, la Spagna ha

diminuito drasticamente gli sbarchi sulla costa spagnola, grazie alla volontà di voler

risolvere in maniera più capillare il problema. Mentre l’Italia continua invano a

spingere su una politica di contenimento e di mancati salvataggi.

Pertanto, uscendo dall’ambito nazionale ed affrontando il fenomeno da un punto di

vista comparativo, è possibile comprendere quali aspetti del problema migratorio

siano riferiti a caratteristiche nazionali e quali a questioni internazionali. Distinguere

e confrontare i problemi di uno Stato con un altro, facendo un raffronto a livello

sovranazionale permette di comprendere come elaborare le politiche più idonee ad

affrontare dei problemi connessi, come quello del fenomeno migratorio, a livello

locale, nazionale ed europeo. 5

C I

APITOLO 6

LA DEFINIZIONE DI STRANIERO

SOMMARIO: 1. La cittadinanza.: profilo storico e giuridico - 1.1 La nozione di cittadino. e

straniero -1.2 Le differenti qualificazioni giuridiche di straniero -1.2.1. L’Apolide -1.2-

2. Il richiedente asilo -1.2-3. Il rifugiato. -1.2-4. Il minore straniero non accompagnato

-1.2.5. Lo straniero e il ricongiungimento familiare. -1.2.6 .Lo straniero migrante per

motivi di lavoro -1.2-7. Lo straniero migrante per motivi di studio – 1.2.8. Lo straniero

migrante per motivi di studio. -1.3 Cenni sulla disciplina giuridica dello straniero nel

diritto internazionale -1.4 La disciplina giuridica dello straniero nel diritto comunitario.

1.La cittadinanza: profilo storico e giuridico.

La nozione di cittadinanza può essere definita nel suo significato più ampio

come la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato ed è quindi

titolare di un insieme di diritti e doveri. La cittadinanza è un requisito fondamentale

per la definizione di popolo e deriva dal collegamento organico dei singoli soggetti al

territorio dello Stato. Essa è caratterizzata da un rapporto dialettico fra due differenti

aspetti della relazione fra individuo e un ordine politico giuridico: da un lato

l’appartenenza naturale del cittadino al gruppo etnico-linguistico e dall’altro, il

diritto ed il dovere del cittadino ad una partecipazione attiva alla vita politico-sociale

1 . Il concetto di cittadinanza ha un significato più ampio ed unitario perché ad esso

sono riferiti lo studio di molti temi come: le modalità di appartenenza e i criteri di

differenziazione, le strategie di inclusione ed esclusione, i diritti ed i doveri. Nella

sua complessa fenomenologia storica, a seconda dell’area geografica e della cultura

del popolo preso in considerazione, sia i soggetti sia il fondamento che determinano

la sua attribuzione variano. Può essere di volta in volta individuato come fondamento

2

di questo diritto, la natura o la storia, le leggi dello Stato o le consuetudini sociali .

Il termine cittadinanza deriva dalla parola città, sia in lingua italiana, sia nelle

altre lingue europee. A partire dall’Antica Grecia fino al periodo moderno, la città

S.C , Dizionario di diritto pubblico, Dott. A. Giuffré editore, Milano, 2006,

1 ASSESE

pp. 918-919.

P. C , Cittadinanza, Edizioni Laterza, Bari, 2005, pp. 7-8.

2 OSTA 7

viene considerata un’organizzazione politica, quindi antecedente al concetto di Stato.

Per Aristotele, la città è “un microcosmo economico”, coeso ed indipendente. E’ una

comunità attiva, di cui i cittadini sono le componenti e la cui partecipazione è

3

regolata dall’assetto costituzionale proprio di ognuna di essa .

Tutti i membri sono eguali, perché vi è una alternanza nei ruoli: chi dispone gli

ordini e chi si attiene ad essi. É però considerato cittadino, la persona fisica di sesso

maschile, adulta, a capo del microcosmo familiare, economicamente autosufficiente,

che non è uno schiavo, e quindi può occuparsi della cosa pubblica in maniera

opportuna. Si crea quindi all’interno della comunità una distinzione, fra gli individui

eguali e chi non lo è. Gli eguali sono considerati esseri i cittadini, mentre gli altri

individui appartengono alla categoria dei non cittadini e non fanno parte della

comunità in senso proprio.

La Politica di Aristotele è stata poi assorbita dal contesto medievale, soprattutto

in riferimento alla vocazione, civile, politica dell’essere umano. La città è il luogo

dove i suoi membri sono differenziati dalla disuguaglianza, poiché ognuno deve agire

secundum gradum suum.

Quindi la civitas non è costituita dalla presenza di individui eguali, come accade

nella società moderna, ma essa attribuisce a tutti i membri identità e una protezione,

per difendere i cittadini da chi non fa parte della città. La civitas è autonoma, libera,

indipendente e vive della collaborazione dei suoi membri.

La città continua ad essere, un punto di riferimento anche fra il cinquecento ed il

settecento, cioè quando il potere è rimesso al sovrano. I cittadini sono dei sudditi, che

in quanto tali obbediscono alle leggi perché il sovrano da loro protezione, non perché

appartengono ad una comunità politica. Questo modello di cittadinanza costituitosi

nel medioevo è chiamato modello bodeniano e va a superare il modello inclusivo-

partecipativo della Grecia Antica. In seguito nasce il Giunsnaturalismo, Hobbes

introduce il contratto sociale e scompare il paradigma appartenenza/obbedienza.

Ciascun soggetto, immaginato in uno stato di natura, affida il proprio diritto-potere

ad un terzo. Attraverso il contratto sociale, Hobbes abbandona l’idea che in natura ci

sia un ordine gerarchico, l’uomo non è politico, poiché è governato da istinti auto

conservativi, che non lo proiettano verso il bene comune. John Lock trarrà delle

Cfr.A , Politica, a cura di R. Laurenti , Laterza, Bari,2021.

3 RISTOTELE 8

conclusioni differenti, poiché considererà che gli individui possono invece

controllare i loro impulsi, convogliandoli nell’esercizio del diritto di proprietà.

Gli esseri umani sono capaci di dare la priorità ad un bene durevole, mettendo

da parte un bene immediato. La sovranità andrà a difendere quei diritti presenti nello

stato di natura. Il sovrano protegge questi diritti e non lo fa più, quando non ricopre

4

questa carica . Alla fine del ‘700, con l’avvento della Rivoluzione Francese,

vengono introdotti due nuovi concetti: quello di nazione, di libertà ed uguaglianza.

Gli individui pertanto sono tutti eguali e sono loro a costituire la nazione. I diritti

5

naturali individuati da Lock diventano in questo contesto diritti civili .

La rivoluzione francese ha introdotto dei nuovi modelli di cittadinanza. La

libertà-proprietà è valutata come possib

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Miccoli.Donato95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Tondi della Mura Vincenzo.
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