Concorso per collaboratore amministrativo cat. D nelle Aziende sanitarie
Normativa in materia di contabilità pubblica con particolare riferimento alla normativa delle aziende sanitarie pubbliche
Disciplina delle aziende del SSN e armonizzazione contabile
1. Le aziende del SSN sono disciplinate dal titolo II del Dlgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi”. Il decreto ha introdotto dei principi di armonizzazione allo scopo di:
- Uniformare bilanci e rendiconti;
- Migliorare la qualità dei conti e concorrere al risanamento della finanza pubblica;
- Rendere confrontabili, trasparenti e veritieri i sistemi contabili di tutte le PP.AA.;
- Utilizzare regole contabili uniformi, un comune piano dei conti integrato, schemi di bilancio comuni, il bilancio consolidato, un sistema di indicatori di risultato, l’affiancamento della CEP alla CF.
Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
2. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione è un centro di responsabilità previsto per le Regioni che decidono di gestire una quota di finanziamento del SSR. Questo centro si occupa della tenuta della CEP per la rilevazione dei rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra Regione e Stato, altre regioni, aziende sanitarie e altri enti pubblici, in particolare per le operazioni finanziate con le risorse destinate ai SSR.
Il centro è gestito dal responsabile della gestione accentrata che oltre a provvedere alle rilevazioni economiche nel libro giornale, elabora e adotta il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata e i relativi modelli ministeriali di CE e SP nonché il bilancio sanitario consolidato (gestione accentrata + altri enti SSR).
In sede di consolidamento deve essere garantita la riconciliazione delle poste sia in termini di CEP che CF tra il bilancio della gestione sanitaria accentrata e il bilancio regionale. I libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata sono il libro giornale e il libro degli inventari.
Documenti contabili
3. I documenti contabili sono:
- Bilancio economico preventivo annuale, viene redatto in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico finanziaria regionale. È deliberato dal DG entro il 31.11 di ogni anno precedente a quello di riferimento e trasmesso entro 10 giorni alla Giunta Regionale e, relativamente alle ASL, alla Conferenza dei Sindaci. È costituito da un CE preventivo, comprensivo del CE dettagliato secondo lo schema ministeriale CE; un piano dei flussi di cassa redatto secondo gli schemi di CE e rendiconto finanziario; è corredato da nota illustrativa che indica i criteri di elaborazione del bilancio, un piano degli investimenti, con l’elenco degli investimenti e le modalità di finanziamento e una relazione del DG che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali, e una relazione del collegio sindacale.
- Bilancio di esercizio, viene redatto con riferimento all’anno solare ed è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. È un insieme di documenti amministrativo contabili che esprimono la composizione quali quantitativa del risultato di esercizio e del capitale di funzionamento; gli enti del SSR trasmettono il bilancio al responsabile della gestione sanitaria accentrata per le operazioni di consolidamento, e una copia viene trasmessa alla conferenza dei Sindaci mentre una rimane presso un ufficio apposito della Regione. È composto da SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa; è corredato da una relazione sulla gestione del DG e da una relazione del Collegio sindacale. La nota integrativa deve contenere anche i modelli ministeriali di CE e SP dell’esercizio in chiusura e di quello precedente, mentre la relazione sulla gestione deve contenere il modello di rilevazione LA;
- Piano dei conti, rappresenta l’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario ed economico patrimoniale riclassificate per natura e destinazione, che per sintesi trovano iscrizione nei conti consuntivi di CE e SP. Serve per rappresentare in modo unitario i fatti gestionali: ciascuna voce del piano dei conti deve essere univocamente riconducibile a una sola voce dei modelli di rilevazione CE ed SP. Gli enti del SSR possono dettagliare il piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci in base alle proprie esigenze informative. È finalizzato al consolidamento dei conti pubblici, per il monitoraggio e il controllo a livello europeo.
1 Consente il consolidamento della gestione accentrata e della Regione. In sede di consolidamento deve essere garantita la coerenza del bilancio sanitario con i modelli ministeriali di CE ed SP, inoltre deve essere garantito il raccordo tra le poste in termini di CEP e CF del bilancio sanitario e regionale. L’area di consolidamento comprende gli enti del SSR (ASL, AO, IRCCS, ASU) e la Regione, ed esclude i soggetti partecipati da questi ultimi.
Viene approvato entro il 30 giugno dalla Giunta Regionale. Contiene gli stessi documenti del bilancio di esercizio: SP, CE, rendiconto finanziario, nota integrativa. Quest’ultima comprende anche il prospetto di raccordo tra il bilancio consolidato e quello finanziario, le informazioni sulle partecipazioni degli enti del SSR e sugli enti che beneficiano di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard. Il bilancio consolidato viene elaborato dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
Principi generali di uniformazione
4. I principi generali di uniformazione sono: annualità, veridicità (delle quantità e delle stime) e correttezza (rispetto norme di legge e delle regole amministrative e applicazione di criteri corretti), significatività e rilevanza (le info devono essere utili al lettore e influenzare le sue decisioni), prudenza, continuità (nella prospettiva di un’azienda funzionante), comparabilità (con i bilanci degli anni precedenti), pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria e competenza economica.
2 Sono le risorse a disposizione di un’azienda per finanziare le sue attività quotidiane e sostenere le spese correnti (pagamento fornitori, stipendi, acquisto materiali). È dato dalla differenza tra passivo circolante (debiti a breve, vs enti) e attivo circolante (rimanenze, crediti vs enti).
3 È obbligatorio per legge e rigido in quanto la sequenza delle poste non può essere modificata. Esprime la composizione quali quantitativa del patrimonio aziendale, ovvero dei beni materiali e immateriali suddivisi in attività e passività.
4 È obbligatorio per legge e rigido. Esprime l’entità del risultato di esercizio in termini di costi e ricavi. È redatto in forma scalare.
5 Sintesi flussi di cassa ovvero variazione liquidità tra inizio e fine esercizio.
6 Conferisce maggiore comprensibilità al bilancio indicando i criteri di rilevazione applicati.
7 Sono degli schemi che consentono una costante e dettagliata attività di monitoraggio dei costi del SSR. Il modello CE ed SP vengono trasmessi a preventivo, trimestralmente e a consuntivo dagli enti del SSR e dalla Regione al sistema informativo sanitario; il modello LA riclassifica i costi del modello CE per funzione assistenziale consentendo di valutare la destinazione dei costi e attività, servizi e prestazioni erogate ai cittadini.
8 Significa che il bilancio deve presentare un risultato non negativo dall’analisi di entrate e uscite; la valutazione viene effettuata dal collegio sindacale non solo sulla base del risultato della gestione ma anche sulla base delle perdite pregresse che devono essere ripianate. L’equilibrio deve essere garantito non solo in sede di rendicontazione ma anche durante la gestione.
9 Le obbligazioni attive/passive vengono rilevate nell’esercizio in cui sono giuridicamente perfezionate (sorge credito/debito) ma sono imputate (attribuite a determinati capitoli del bilancio di previsione) alla scadenza dell’obbligazione.
10 L’effetto delle operazioni viene rilevato contabilmente nell’esercizio in cui si riferiscono e non quando avvengono i movimenti finanziari.
Principi di redazione del bilancio
5. I principi di redazione del bilancio (CC) a cui devono uniformarsi le aziende sanitarie sono:
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato di esercizio;
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività: la valutazione delle voci deve essere fatta con cautela nelle stime in condizioni di incertezza quindi gli utili attesi ma non ancora effettivamente realizzati non devono essere contabilizzati mentre le perdite sì. Da ciò deriva che:
- A. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
- B. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- C. Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza, indipendentemente dalla data di incasso/pagamento;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente: si deve evitare valutazioni cumulative che portino a non rispettare il principio di prudenza;
- I criteri di valutazione non devono essere modificati da un esercizio all’altro.
Criteri di valutazione specifici per le aziende sanitarie
6. Per le aziende sanitarie sono previsti dei criteri di valutazione specifici in merito a:
- A. Le rimanenze di beni fungibili (SP - attivo circolante) sono calcolate con il CMP.
- B. I cespiti acquistati con contributi in conto esercizio devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
- C. I contributi in conto capitale provenienti da Regione sono iscritti nel PN con rilevazione di credito verso la Regione. In caso di:
- Utilizzo per acquistare beni ammortizzabili: i contributi sono stornati a provento commisurandoli alla quota di ammortamento, producendo la sterilizzazione dell’ammortamento;
- Cessione di beni acquistati con contributi che generano una minus valenza: la quota di contributo è stornata a provento commisurandola alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta nel PN e viene utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti grazie alla dismissione;
- Cessione di beni acquistati con contributi che generano una plus valenza: plusvalenza iscritta come riserva del PN. La quota di contributo residua resta nel PN e insieme alla plusvalenza viene utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti grazie alla dismissione;
- D. Contributi per ripiano di perdite (SP - PN) sono rilevati in PN insieme al credito verso Regione. Una volta incassato il credito il contributo viene stornato dal PN e portato a riduzione della perdita tramite la voce “Utili/perdite portati a nuovo” (SP – PN);
- D. Contributi correnti finanziati con il fabbisogno sanitario regionale standard: sono vincolati e accantonati in apposito fondo per essere utilizzate in futuro (SP - Fondo rischi e oneri);
- E. Plusvalenze, minusvalenze e donazioni sono iscritte tra proventi e oneri straordinari.
11 Possono essere erogati da altri enti e vengono utilizzati per finanziare le attività correnti dell’azienda come l’acquisto di farmaci, l’assunzione di personale e pagamento bollette. Si tratta di contributi passivi che devono essere restituiti. Vengono rilevati nel CE a Valore della Produzione.
12 Possono essere erogati da altri enti e vengono utilizzati per finanziare investimenti a lungo termine, come la costruzione o la ristrutturazione di un ospedale o l’acquisto di attrezzature mediche. Si tratta di entrate straordinarie e a fondo perduto.
- F. Le immobilizzazioni immateriali (brevetti) e materiali (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, mobili e arredi, automezzi, attrezzature sanitarie e scientifiche) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione + costi accessori e IVA in quanto non detraibile al netto degli ammortamenti. L’iscrizione dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del CS; i costi di manutenzione e riparazione che non incrementano il valore del bene sono iscritti a CE.
- G. I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo tramite apposito fondo per tenere conto dei rischi di inesigibilità.
- H. Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
- I. Ratei e risconti sono iscritti in proporzione al periodo di competenza del costo o del ricavo pluriennale.
- L. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti per perdite o debiti di natura determinata o esistenza certa o probabile, che alla data di scadenza sono indeterminati nell’ammontare o nella sopravvenienza.
- M. Premio operosità medici: è determinato secondo le norme della Convenzione Unica Nazionale; viene erogato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è calcolato come una mensilità per ogni anno di servizio prestato;
- N. Debiti: valore nominale.
- O. Ricavi e costi: secondo i principi di prudenza e competenza economica.
- P. Conti d’ordine: impegni e garanzie sono indicati al valore contrattuale residuo; i beni di terzi sono indicati in base al valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda.
Utili, avanzo di gestione e finalità sanitarie
7. Gli utili vengono utilizzati per ripianare perdite di esercizi precedenti; l’eventuale eccedenza è accantonata a riserva per essere utilizzata come ripiano di eventuali perdite del SSR, mentre eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità della Regione stessa per finalità sanitarie.
L’avanzo di gestione costituisce una risorsa finanziaria che può essere utilizzata per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti e per investire in nuove attrezzature, infrastrutture e tecnologie. Deve essere iscritto in bilancio come componente positivo del patrimonio e deve essere usato per finalità istituzionali previste dal piano attività della ASL. L’utilizzo deve essere approvato dal DG previa valutazione della fattibilità dei progetti.
Patrimonio degli enti del SSR
9. Il patrimonio (o beni patrimoniali) degli enti del SSR è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in disponibili e indisponibili. I beni indisponibili sono tutti beni mobili e immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali (non possono essere alienati, messi a garanzia di mutui o altri indebitamenti); possono essere trasferiti a terzi a titolo oneroso o gratuito previa autorizzazione della Giunta.
Per definire i beni mobili bisogna partire dalla definizione di beni immobili, che sono quei beni che non possono essere spostati senza alterarne la destinazione, hanno un costo elevato e rappresentano solitamente investimenti di lungo termine. I beni mobili sono individuati in via residuale, sono tutti quei beni che non sono immobili; hanno un costo più contenuto e hanno una disponibilità di mercato maggiore.
Il patrimonio è costituito quindi da beni di proprietà, trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, beni acquisiti durante l’esercizio e beni acquisiti con atti di liberalità (esenti da imposte di donazione, ipotecarie e catastali).
Tracciabilità dei flussi finanziari e SIOPE
10. Per verificare la tracciabilità dei flussi finanziari è istituita una banca dati chiamata SIOPE in cui vengono registrati incassi e pagamenti delle PP.AA. Con l’evoluzione del sistema che è diventato SIOPE+ le PP.AA devono ordinare incassi e pagamenti tramite ordinativi informatici (OPI) emanati secondo gli standard definiti da AGID.
Programmazione, budget e obiettivi
11. Sappiamo che lo Stato definisce i LEA e le risorse necessarie per assicurarli; le Regioni definiscono gli obiettivi a m/l termine e ripartiscono il FSN tra le ASL e le AO. Queste ultime definiscono gli obiettivi sulla base della programmazione regionale e le strategie per la loro realizzazione attraverso un sistema di budget che comprende obiettivi, interventi, risultati attesi, confronto tra risultati e obiettivi prefissati.
Questo è il cosiddetto budget generale ma esistono anche i budget parziali adottati dalle strutture organizzative e dai centri di responsabilità: patrimoniale (fonti e impieghi), finanziario (entrate e uscite), economico (costi e proventi). Il sistema budgetario risponde a tre funzioni principali: funzione di direzione (traiettoria programmata e previsione di problemi futuri), funzione di controllo e gestione (della traiettoria e definizione degli interventi in caso di deviazioni) e funzione di coordinamento e cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi.
Contabilità analitica, centri di costo e responsabilità
12. La contabilità analitica è un sistema di rendicontazione che affianca la contabilità generale e viene utilizzata per la rilevazione dei costi in modo dettagliato. Essa consente l’individuazione e l’assegnazione dei costi, classificati per natura e destinazione, a determinati prodotti, servizi e attività. I vantaggi del suo utilizzo sono:
- Individuazione analitica dei costi per la responsabilizzazione degli operatori;
- Supporto al processo decisionale relativo alla gestione, infatti i suoi destinatari sono interni;
- Attribuzione dei costi alle prestazioni secondo equità.
La tenuta della contabilità analitica presuppone l’individuazione di centri di costo e responsabilità che consentono di attribuire in modo adeguato i costi diretti (cioè direttamente attribuibili al centro) e costi indiretti (attribuibili al centro in via mediata: es. Ortopedia – Radiologia).
I centri di costo sono unità organizzative che consentono l’aggregazione dei costi, permettendo di contabilizzarli e monitorarli separatamente. Possono corrispondere generalmente a reparti, UO o sezioni.
I centri di costo vengono affiancati a dei centri di responsabilità che sono unità organizzative a cui vengono preposti dei responsabili che devono perseguire gli obiettivi attraverso le risorse assegnate; hanno una propria competenza, responsabilità economica e bisogno di risorse, e redigono un proprio budget operativo (es. gestione sanitaria accentrata). I centri di responsabilità si distinguono in centri risorsa e attività: i primi sono UO a cui viene assegnato un budget finanziario finalizzato al reperimento di risorse destina
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