Procedura di infrazione (258-260 TFUE)
Definizione e funzioni
Ha sostanzialmente lo scopo di consentire alla Corte di giustizia un controllo sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione nel suo insieme attraverso la verifica della compatibilità dei comportamenti tenuti da essi con il diritto dell’Unione (garantire armonia del sistema e uniformità di applicazione).
Ha la funzione:
- Di ristabilire la legalità → ponendo fine alla violazione da
Oggetto
Il dato letterale dell’art. 258 → sembrerebbe limitare l’oggetto della procedura alla sola violazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dai Trattati.
In realtà, si ritiene che essa possa avere ad oggetto la violazione, derivante da comportamenti attivi o omissivi tenuti dagli Stati, di qualsiasi obbligo derivante dalle diverse fonti del diritto dell’Unione → per cui:
- Avrà ad oggetto la violazione di obblighi
Attivata su iniziativa della Commissione (258 co. 1)
La procedura è avviata di regola su iniziativa della Commissione europea (art. 258 co. 1) ed è composta da due fasi:
- Fase pre-contenziosa → la quale:
- Ha inizio nel momento in cui la Commissione giunge a conoscenza in via diretta (controlli sistematici sull’osservanza di obblighi) o indiretta (segnalazioni esterne) di una possibile inosservanza, da parte di uno Stato membro, di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione →
Attivata su iniziativa degli Stati membri (259)
La procedura potrà essere avviata anche su iniziativa di uno Stato membro al fine di vedere riconosciuto l’inadempimento commesso da un altro Stato membro → ed anche in questo caso è composta da due fasi:
- Fase pre-contenziosa → in cui lo Stato denunciante è tenuto a rivolgersi preliminarmente alla Commissione, alla quale spetteranno gli stessi adempimenti previsti dalla normale procedura ex art. 258, ossia:
Procedure speciali
Tra le procedure speciali di infrazione vengono in rilievo alcune specifiche ipotesi di violazioni per cui lo stesso TFUE prevede una procedura accelerata → in quanto gli Stati membri e la Commissione possono adire direttamente la Corte saltando la fase pre-contenziosa (ad es. art. 108 TFUE in materia di aiuti di Stato).
Effetti della sentenza di inadempimento (260)
Gli effetti della sentenza di inadempimento sono disciplinati dall’art. 260, il quale:
- Al par. 1 → prevede che la sentenza riconosce che lo Stato è inadempiente rispetto a una o più obbligazioni che gli derivano dal diritto dell’Unione. Per questo essa è una sentenza meramente dichiarativa e non attuabile in forma coattiva, ma gli