Costi legati ai confidi
1) Costo di accesso, adesione;
2) Commissioni della garanzia;
3) Commissione una tantum.
3.1) FIDO PER CASSA
Consiste nell’erogazione di soldi da parte della banca al cliente: finanziamento monetario.
STRUMENTI DI IMPIEGO FONDI PER CASSA (subordinati all’ottenimento di un fido):
1. APC
2. SCONTO CAMBIARIO
3. ANTICIPI RIBA
4. ANTICIPI FATTURE
5. FACTORING
6. ANTICIPAZIONI GARANTITE
7. LEASING
8. CREDITO AL CONSUMO
9. MUTUO
1) APC (APERTURA DI CREDITO IN C/C)
Con questa operazione la banca, dopo aver predisposto la valutazione di affidabilità, rende
disponibile un determinato importo, che il cliente empo può usare in modo discrezionale per un
certo periodo di tempo o a tempo indeterminato: l’entità del finanziamento concesso dipende dal
merito creditizio, dalla strutturazione del portafoglio crediti, dalle esigenze finanziarie del cliente,
dalle politiche commerciali della banca e dall’esposizione massima ritenuta ottimale nei confronti
del cliente stesso. L’importo concesso viene messo a disposizione attraverso il conto corrente.
Questo è uno strumento flessibile, utile a gestire i fabbisogni temporanei improvvisi, ma
rappresenta anche un’elevata aleatorietà che pone la banca in una situazione di forte asimmetria
informativa: infatti vengono spesso richieste garanzie reali o personali al cliente, volte a una
maggiore tutela per la banca di fronte all’eventuale insolvenza di questo.
Il conto corrente può andare in rosso, per:
1. scoperto di valuta: le banche posticipano la valuta degli accrediti e anticipavano la valuta degli
addebiti.
2. scoperto di capitale: si preleva più di ciò che è stato versato → lo scoperto di capitale è possibile
a condizione che si abbia ottenuto un fido.
Le aperture di credito si possono distinguere in due categorie:
1. APC SEMPLICI - FINANZIAMENTO
L’apertura di credito semplice è costituita da un prestito a tempo determinato. Il finanziamento
concesso non è rotativo poiché è finalizzato ad affrontare un fabbisogno finanziario ben determinato
sia nell’entità sia nella durata.
La banca mette una disponibilità monetaria sul conto (es. +100). La persona può prelevare tutto
subito in un’unica soluzione (-100) o può fare prelievi graduali (es. -40). In un momento successivo
si possono fare dei rimborsi (es. +30): le somme versate servono per rimborsare la disponibilità
data. Le caratteristiche delle APC semplici sono:
- la disponibilità non si ricostituisce: i versamenti successivi non ricreano la disponibilità
iniziale (es 60), con i successivi prelievi la disponibilità si riduce fino ad arrivare a 0.
- Gli interessi sono calcolati su tutta la disponibilità indipendentemente dall’utilizzo (es
+100).
- Scadenza fissa quindi a tempo determinato.
In passato tali APC semplici prendevano il nome di “finanziamenti di campagna”: spesso sono
utilizzate dalle aziende agricole, che richiedono l’apertura alla banca per usare i soldi es. per
comprare il trattore e poi li restituivano → una sorta di mutuo ad imprese agricole che dovevano
sostenere delle spese in determinati periodi dell’anno. Le somme versate servono per rimborsare il
+100 che la banca ha dato.
2. APC IN CONTO CORRENTE
La banca mette una disponibilità monetaria sul conto (es. +100). La persona può prelevare tutto
subito in un’unica soluzione (-100) o può fare prelievi graduali (es. -40). In un momento successivo
si possono fare dei rimborsi (es. +30). Le caratteristiche delle APC sono:
- la disponibilità si ricostituisce: i versamenti successivi ricreano la disponibilità (es. da 60 a
90);
- Gli interessi sono calcolati sulla somma che in quel momento è effettivamente utilizzata (es.
40 e poi 10) → altro es. 100-80 (interessi calcolati su 80)= +20 +30 = 50 (int calcolati su
50);
- Solitamente le APC sono a tempo indeterminato/ determinato: nulla vieta alla banca di
revocare l’apertura di credito (se non è più solvibile il cliente). La revoca è preceduta da un
preavviso per importi rilevanti;
- La banca tipicamente non richiede garanzie, ma applica un tasso un po’ più alto dato che è
più rischioso. La banca utilizza spesso tale strumento poiché fidelizza il cliente + consente
di avere una visione a tutto tondo dell’operatività del cliente.
Costi APC → interessi e commissioni (vedi dopo)
ANATOCISMO
Anatocismo = interessi che maturano su altri interessi (periodicità annua o semestrale). →
capitalizzazione composta.
Gli interessi attivi e passivi per il cliente sono pagati con una diversa periodicità.
- Attivi per il cliente: erano calcolati con periodicità annua (al 31/12);
- Passivi per il cliente: erano calcolati con periodicità trimestrale (aumentavano a dismisura
calcolandoli ogni 3 mesi).
Calcolando gli interessi passivi ogni tre mesi per il cliente con capitalizzazione composta gli
interessi per il cliente crescevano, mentre per quelli attivi venivano calcolati annualmente. Questa
prassi di diversa periodicità del calcolo degli interessi attivi e passivi è chiamata anatocismo. Fine
anni ’90: decreto per aggiustare questa situazione: D. salva Banche (governo D’Alema). Impose alle
banche il calcolo degli interessi con la stessa periodicità (annuale, trimestrale, ecc…). Ma per quello
che riguardava il passato ha sollevato le banche da rimborsare i clienti che avevano subito
l’anatocismo. Ai risparmiatori non è piaciuta questa cosa e nel 2000 venne portata la questione
davanti alla Corte costituzionale e Corte di cassazione che si è espressa con una sentenza del 4
novembre del 2004: la corte di cassazione ha dato ragione ai risparmiatori dicendo:
- le banche devono restituire ai clienti gli interessi in più che si sono prese a partire dal 1952 ai
risparmiatori che hanno tutta la documentazione che constatava l’aver subito l’anatocismo.
- Se non erano presenti i documenti gli interessi andavano restituiti dal 1989.
Nel 2013: vieta la capitalizzazione composta degli interessi passivi per il cliente.
CICR comitato interministeriale per il credito e il risparmio doveva dire come fare per evitare la
capitalizzazione degli interessi passivi. Questa delibera con le norme da applicare non è mai
arrivata.
Sentenze (2015, Tribunale di Milano):
- No capitalizzazione composta su interessi passivi (ripeteva quello che era stato già detto);
- Gli interessi passivi sono esigibili dalla banca alla scadenza del rapporto, quindi alla scadenza
dell’apc. (ma tale scadenza è quasi sempre a tempo indeterminato).
Nel 2016 delibera del CICR:
➢ ripetuto che gli interessi passivi e attivi devono avere la stessa periodicità di calcolo;
➢ la periodicità di calcolo di interessi passivi e attivi doveva essere effettuata una volta all’anno al
31/12;
➢ sì alla capitalizzazione composta per gli interessi attivi a favore del cliente (spesso il tasso è 0%),
accreditati su c/c con valuta al 31/12;
➢ no alla capitalizzazione composta degli interessi passivi: 2 possibilità:
1) si può fare la cap composta degli interessi passivi (accreditati su c/c al 1/03 anno
successivo) se c’è l’esplicita autorizzazione del cliente: se c’è questa autorizzazione non si
può fare causa alla banca;
2) se non viene data autorizzazione alla banca allora gli interessi passivi vanno contabilizzati
su un conto a parte (che tiene la banca apposta per il cliente) e tali interessi vanno pagati
entro il 1° di marzo dell’anno successivo. Se non vengono pagati allora la banca su tali
interessi può calcolare gli interessi di mora (interesse di mora I trim 2026 10,15%).
COSTI APC (AGGIUNTIVI RISPETTO IL SEMPLICE C/C)
I costi degli apc sono gli interessi pagati. I costi sono maggiori a quelli del c/c. Tali costi
comprendono le commissioni (prima si chiamava commissione di affidamento ma poi venne
scorporata in due:
1) CMS (Commissione di massimo scoperto): calcolato sul massimo saldo debitore per il cliente. I
criteri per l’applicazione di tale commissione erano tre: criterio assoluto, relativo e misto;
2) CDF (Commissione di disponibilità fondi): è calcolata su tutto l’affidamento (100). Era un valore
%.
Tutta questa realtà è stata modificata: d.l. 185/2008 → l. 2/2009: “ decreto anticrisi” → le banche
possono applicare la commissione di massimo scoperto se il massimo saldo debitore ha durata ≥ 30
giorni. La banca può applicare la commissione di disponibilità fondi se indicati per iscritto: il
legislatore ha detto che la banca deve metterlo per iscritto (quindi in passato le banche applicavano
la CBF anche se non stava scritto da nessuna parte nel contratto).
Con il d.l. 201/2011 → l. 214/2011 (12/2011) a cura di Mario Monti: si sono cancellate la
commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi → 2 nuove commissioni:
1) Commissione onnicomprensiva C.O.: essa viene applicata sull’affidamento in misura ≤ 0,5%
per trimestre (anche se il cliente non va in rosso) → siccome ci sono quattro trimestri la C.O.
all’anno deve essere ≤ 2%. Viene applicata sul valore del fido indipendentemente del valore dello
scoperto. Si chiama C.O. perché dentro vi è già tutto: la banca, quindi, non può addizionare altre
spese. Le spese non addizionabili sono ad es. le spese di istruttoria → sono dentro la C.O. → quella
di poste italiane diminuisce all’aumentare del fido perchè altrimenti le commissioni sarebbero
troppo alte (mette anche l’importo in euro).
2) Commissione di istruttoria veloce CIV: è un importo variabile (non è una %) (dal tipo di banca
e sconfido) in €, applicata se il cliente è andato in rosso e non aveva un fido oppure è applicata in
caso di “sconfido” (mi ha dato la banca 100 e sono andato in rosso di 120). La legge dice che per
applicare la CIV lo scoperto deve esser superiore a 500€, in un trimestre, per oltre 7 giorni.
Le due possono coesistere: la C.O. la si paga per aver chiesto e ottenuto il fido, la CIV si paga se si
è andati in rosso e non si poteva oppure se si è andati in rosso più di quello che si poteva.
Periodicità trimestrale: commissioni
Periodicità annuale: interessi
CONTESTAZIONI
(risolta) PERIODICITÀ
Stessa periodicità per interessi passivi e attivi. Devono essere calcolati annualmente.
(risolta) CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
Ammessa sugli interessi attivi per il cliente. È vietata sugli interessi passivi per il cliente, a meno
che non sia autorizzato da questi ultimi.
C.O. CALCOLATA SUL FIDO TOTALE (prof non condivide questa contestazione, perché
bisogna responsabilizzare il cliente)
La commissione onnicomprensiva viene calcolato sull’utilizzato e sul non utilizzato. Il cliente paga
gli interessi passivi sulle somme che ha realmente utilizzato. Viene contestato che il cliente paga gli
interessi passivi sul fido utilizzato più la CO sul fido utilizzato e non; quindi, il cliente paga due
volte (interessi e co) gli interessi passivi sulla somma utilizzata
Soluzione prospettata (proposta):
- Interessi passivi sul fido utilizzato
- C.O. sulla somma non utilizzata.
Alcune banche fanno pagare una commissione se sul conto corrente si hanno + di 100.000. in
Francia è la prassi. Qua viene giustificata per un eccesso di liquidità. Era un modo che le banche
adottavano per cercare di recuperare il costo dei loro depositi presso la BCE.
DEFAULT → scoperto di capitale
EBA: autorità di vigilanza europeo (sul default) che fa le cose che le bancche centrali nazionali non
riescono a fare.
Definizione di default: vuol dire fallimento!! È diverso dal concetto di sofferenza (si viene segnalati
alla CR: Centrale dei rischi).
Si è tradotta nel regolamento 575 del 2013 del parlamento europeo. → banche si devono
conformare alle normative entro settembre 2021.
- Clienti retail: famiglie. Si classifica in default chi va in rosso per + di 100 € e per un importo
superiore all’1% del debito.
- Clienti non retail: imprese. Si classifica in default chi va in rosso per + di 500€ e per un
importo superiore all’1% del debito.
- Entrambi: questa situazione deve durare più di 90 giorni.
Il default si può cancellare se questo sconfino sparisce entro 90 giorni dal momento in cui siete
passati in default.
2) SCONTO CAMBIARIO
Lo sconto cambiario consiste nello smobilizzo di un credito commerciale rappresentato da cambiali.
È subordinato all’ottenimento di un fido, è un costo per il cliente (ricavo per la banca), è una
richiesta anticipata di denaro (non posso aspettare la scadenza delle cambiali, perciò vado dalla
banca a chiedere i soldi subito).
Lo sconto cambiario è l’operazione tradizionale di smobilizzo dei crediti e si basa sulla tecnica
dello sconto delle cambiali presentate dal cliente che richiede il finanziamento. Per procedere con
l’operazione la banca deve:
- Valutare il merito creditizio del cliente (istruttoria di fido);
- definire un castelletto di sconto (è l’importo massimo scontabile);
- in seguito, giudica la bancabilità delle cambiali in funzione della solvibilità attesa del
debitore cambiario. Valutare il soddisfacimento di determinati requisiti.
Le cambiali hanno una scadenza, i beneficiari per incassare il denaro devono aspettare la scadenza,
ma se ne hanno un bisogno anticipato si chiede alla banca lo sconto cioè di anticipare il valore che
arriverà a scadenza. La banca determina un castelletto di sconto (cifra di castelletto) cioè l’importo
massimo scontabile totale. Se il castelletto è fissato a 100 e si presentano cambiali dal valore di 120,
si sta sforando di 20 → quindi la banca esclude delle cambiali dall’importo totale di 20 per rientrare
nel castelletto. La banca deve valutare la bancabilità delle cambiali: la banca deve verificare se
queste posseggono certi requisiti e se possono esser scontate o meno. I requisiti che si devono
analizzare sono:
1) solvibilità dell’obbligato principale (emittente se pagherò, trattario accettante se tratta);
2) esistenza di eventuali avallanti (i garanti);
3) scadenza (non anticipa/sconta cambiali che scadono troppo presto → se le viene richiesto è
perché il cliente è in forte difficoltà di liquidità. Non lo fa perché la banca non ci guadagna
abbastanza).
Trasferimento cambiale alla banca → Come fa la banca a valutare la bancabilità delle cambiali? La
banca chiede:
- di girare le cambiali in bianco (diventa un titolo al portatore);
- ne valuta la bancabilità;
- le cambiali ammesse allo sconto vengono girate in pieno → la girata viene trasformata da in
bianco ad in pieno. Questo esatto procedimento (girata in bianco e poi in pieno se ammesse allo
sconto) avviene per diverse ragioni:
a) se viene rifiutata dalla banca una cambiale allo sconto ed è stata girata in pieno, la banca dovrà
apporre la propria firma per farla girare ciò pregiudica la circolazione del t itolo. Se il cliente vuole
pagare qualcuno con la cambiale, questo sarà insospettito per via del rifiuto da parte della banca
(poco affidabile).
b) se viene rifiutata dalla banca una cambiale allo sconto ed è stata girata in pieno, la banca dovrà
apporre la propria firma per farla girare: apponendo la propria firma la banca figura come obbligato
di regresso, quindi il suo nome non deve comp
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