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Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente o job on call

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni lavorative discontinue o, appunto, intermittenti.

Il contratto può contemplare l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

In questo caso, per i periodi di inattività (periodi tra una chiamata e l’altra), il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità, la cui misura è determinata dalla contrattazione collettiva e non può in ogni caso essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il vincolo alla chiamata comporta altresì che, nell’ipotesi di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il lavoratore può essere licenziato e può altresì essere obbligato a restituire la parte di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che, in questo secondo caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

In ogni caso, il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di quattrocento giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni. In caso di superamento di questo periodo, la legge prevede che il rapporto si trasformi in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Divieti di ricorso al lavoro intermittente

In alcuni casi è fatto divieto di ricorrere al lavoro intermittente:

  • Alle pubbliche amministrazioni;
  • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • Per le unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • Per le unità produttive nelle quali è attiva la cassa integrazione per i lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • Per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere alcune indicazioni, tra cui la durata del

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ROSEGLIA di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Pantano Fabio.

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