Principio di legalità in materia penale
1 parte: legalità costituzionale.
2 parte: legalità convenzionale, che ruota attorno all’art. 7 CEDU come letto dalla Corte di Strasburgo.
3 parte: legalità europea. Es. caso Taricco.
D. penale europeo viene utilizzato per convenzione in modo improprio, è comprensivo della dimensione che fa capo alla CEDU e quella dell’UE. Si può anche definire come d. convenzionale.
CEDU è trattato internazionale, meglio dire diritto eurounitario o sovranazionale.
UE: è meglio dire.
1 parte: Legalità penale costituzionale
Principio di legalità in materia penale, autonomia concettuale e interferenze sistematiche tra le sue articolazioni
Va inteso come contenitore all’interno del quale ci sono 3 articolazioni:
- Riserva l.
- Princ. determinatezza e/o tassatività.
- Validità della norma penale nel tempo, congiunta operatività dell’irr. norma penale sfavorevole e retroattività di quella favorevole.
Il concetto di legalità è alterato dall’europeizzazione.
Rif. normativi
Cost. art. 25, co. 2: nessuno può essere punito se non in forza di una l. entrata in vigore prima del fatto commesso.
- Nessuno può essere punito: non c’è riferimento esplicito di applicazione sanz. penale, c’è concetto del d. punitivo. D. punitivo comprende ma non si esaurisce nel d. penale, si fa riferimento anche alle sanz. amm. punitive. Lo statuto di garanzia si estende anche alle sanz. punitive amm.??? Vedremo…
- In forza di una l.: riserva di l. in materia penale.
- L. entrata in vigore prima del fatto commesso: irretroattività della l. penale.
Bisogna capire se ci sta anche la retroattività della l. penale favorevole o se è fuori dalla base cost.
Concetto di legalità è diverso dal concetto di riserva di legge. Riserva di l. è la veste formale, è solo eventuale del concetto di legalità penale, anche negli ordinamenti di common law esiste la legalità penale, non è sufficiente a dare il nucleo di garanzie della legalità penale.
Le garanzie
Predeterminazione della legalità penale, devono essere prevedibili le conseguenze che dalla violazione della n. penale possono derivare al consociato. D. penale guarda alla garanzia del reo, anche se negli ultimi decenni c’è stata attenzione per le esigenze della vittima, ma questa viene in un secondo momento.
- Centralità della l. nell’ambito del sistema delle fonti.
- Rigida separazione dei poteri.
- Possibilità di distinguere attività interpretativa da quella creativa, legislativa. Divieto di interpretazione creativa, giudice deve solo esplicitare riferimento implicito nel testo.
Ad oggi si assiste invece ad una crisi della legge, ad un uso e abuso della decretazione d’urgenza, deriva anche dal d. UE. inteso in senso ampio.
Per quanto riguarda il punto 3, c’è la crisi di questo concetto perché è difficile individuare il limite dell’interpretazione estensiva e dell’analogia.
È frequente imbattersi nell’affermazione in cui si è persa la verticalità delle fonti, saremmo passati dalla piramide alla rete, ad un’orizzontalità priva di vertice che rischia di diventare labirintica e quindi si rinuncerebbe alla risoluzione delle antinomie. In realtà il criterio gerarchico rimane, la piramide rimane nella consistenza anche se è più “affollata”, al vertice c’è e resta la costituzione come letta dalla Corte cost. (non ci stanno la CEDU e l’UE).
Diritto penale sostanziale
Statuto di garanzia si applica al solo diritto penale sostanziale: ne stanno fuori le norme processuali e quelle che attengono al versante esecutivo-penitenziario.
Esempi della difficoltà di distinguere queste norme:
- Art. 131 bis: non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Sosp. proced. penale connesso alla prova dell’imputato.
- Prescrizione.
C’è il dubbio che si usi il d. processuale per aggirare queste garanzie.
1 Traccia: tecniche di costruzione della fattispecie e norme penali in bianco
Premessi i riferimenti generali alle tecniche di costruz. della fattispecie mediante il rinvio a n. diverse da quella incriminatrice, ci si soffermi sulla compatibilità dello schema delle n. penali in bianco con la ris. assoluta di l. in materia penale.
Riserva di l. assoluta o relativa
La formulazione dell’art. 25, co. 2 cost.
In forza di una legge, dal punto letterale la formulazione sembra compatibile anche con quella relativa.
La distinzione tra ass. e rel., data dalla Corte cost.: assoluta, si preclude intervento da parte di norme secondarie. Rel. sì norme secondarie ma nei limiti di una cornice già individuata dalla l. assoluto.
Riserva l. in materia penale ha carattere assoluto, le ragioni investono la ratio della riserva di l. Quest’ultima non risponde solo alla certezza del d. ma garanzia del cittadino.
Certezza del diritto significa che sogg. deve essere posto nella condizione di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria condotta. Deve essere individuata la linea di confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è. Anche le norme secondarie potrebbero soddisfare la certezza del diritto così formulata.
La l. riesce meglio delle altre fonti ad assicurare le garanzie: dati formali e sostanziali. Da un punto di vista formale, la l. è prodotto del parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare, c’è procedimento più garantito. Infatti, la l. può essere sottoposta a referendum abrogativo, quindi c’è strumento di garanzia diretta da parte del popolo che è ulteriore strumento di controllo. La l. può essere sottoposta al controllo di legittimità costituzionale, è questo che porta al vero cuore di garanzia: è sul versante sostanziale.
Le Carte dei diritti (cost. ma anche CEDU) hanno l’ambizione è quella di positivizzare il d. naturale.
Costruzione della fattispecie mediante tecnica del rinvio
Le diverse forme di etero integrazione della fattispecie.
La fattispecie incriminatrice spesso rinvia a n. diverse e a norme secondarie.
Tecniche di rinvio:
- Norma penale in bianco.
- Rinvio per descrivere una parte del precetto.
- El. normativi in senso stretto.
La fattispecie incriminatrice pur precisando la sanzione penale rinvia a norma diversa da quella incriminatrice per la definizione dell’intero precetto. Classico caso è art. 650 cp: inosservanza provv. autorità.
Es. è quello dell’art. 659 cp disturbo occupazione e riposo delle persone. È contravvenzione. Co. 2, la l. rinvia a norma diversa per individuare le modalità della condotta pen. rilevante.
L. penale rinvia a norma diversa per specificazione tecnica di alcuni el. che però sono individuati dalla n. penale in senso generale. Normativa DPR 309/1990, sostanze stupefacenti definiti attraverso tabelle ministeriali.
Le differenze tra 2 e 3 sono poche, viene fatto per evitare che venga violata la riserva di l. assoluta e quindi si preferisce classificare tanto.
La norma penale può rinviare a norma diversa, extragiuridica. Es. concetto di osceno, cos’è comune sentimento del pudore? Non è definito da norma giuridica.
Secondo alcuni può essere ricondotto a el. normativo se inteso in senso ampio, se invece è in senso stretto alla l. secondaria, strettissimo alla legge.
=> [Quando si tratta di norma diversa, riferimento a: legalità, successione, errore sulla norma rinviata]
Regolamenti già entrati in vigore/reg. futuri. Rinvio recettizio/rinvio formale
Rinvio a reg. che già esistono non pone il problema, se invece non sono entrati in vigore si sfugge al controllo preventivo del parlamento.
Rinvio recettizio: recepisce la formulazione della n. rinviata al momento del rinvio, non segue le modifiche della rinviata.
Rinvio formale: norma rinvia ad altra e alle eventuali successive modifiche della rinviata. Il problema è concettualmente assimilabile al rinvio al reg. futuro.
Corte cost. e canone della sufficiente specificazione
Corte cost. ha fatto appello al canone della sufficiente specificazione o della specificazione meramente tecnica. Una tendenziale relativizzazione della riserva di l. in materia penale? Sì…
Corte cost. ritiene che nonostante il rinvio a norma diversa, anche secondaria, il carattere ass. della riserva di l. è rispettato tutte le volte in cui la fattispecie definisce in modo specifico gli elementi e rinvia solo per attuazione. Il problema è quando c’è norma penale in bianco. In questo caso il legisl. non può prevedere le condotte. Art. 348 cp: es. abusivo es. della professione.
C’è chi sostiene che si stia assistendo alla relativizzazione della riserva di legge.
2 Traccia: determinatezza della n. penale
Ricorso a bene giur. tutelato e d. vivente in funzione tassativizzante.
Determinatezza e tassatività
Determinatezza: princ. che si rivolge a legislatore, attiene alla formulazione precisione della fattispecie incriminatrice, anche a profilo linguistico. Sent. 1981, dopo la depenalizzazione del plagio attiene anche alla verificabilità dei concetti inseriti nella fattispecie. Cod. penale prevedeva la fattispecie di plagio che puniva la completa soggezione psicologia, sulla base delle conoscenze scientifiche non era possibile dimostrare la soggezione, quindi fu dichiarato incostituzionale.
Tassatività: divieto di analogia intesa come da parte del giudice.
[Prima accessibilità, intesa come disposizione e poi prevedibilità, intesa come norma.]
Tecniche di formulazione della fattispecie che potrebbero porre criticità rispetto alla determinatezza
- Legislatore usa dei termini generici, es. “cosa”.
- Legisl. fa riferimento a clausole di analogia espressa. Es. 434 cp, punendo il disastro innominato, fa rif. ad “altri disastri analoghi”.
- Tecnica del rinvio a catena, problema dell’accessibilità alla n. penale. C’è una vertigine combinatoria, se si sovrappone ad una modifica potrebbe dare problemi nella limitazione dell’area del penalmente rilevante. È connessa alla questione dei rinvii. Es. abusi edilizi, ambiente.
Sent. 364/88 ha definito i criteri per misurare l’inevitabilità dell’ignoranza della l. penale: la questione veniva fuori dalla l. oscura. Anche sent. Sud Fondi veniva fuori da situazione di confusione relativa alla fattispecie incriminatrice.
Test di determinatezza della giurispr. cost.
Problema dell’ipertrofia legislativa, troppe leggi, e inquinamento legislativo.
Corte cost. si pronuncia poco e spesso salva norme indeterminate attraverso questo t