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1. I principi di diritto dell'Unione

L'UE non si basa solo su leggi scritte nei trattati, ma anche su principi generali, alcuni espliciti

nei trattati, altri creati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Non sono "presi in prestito"

da altri sistemi giuridici, ma appartengono pienamente al diritto UE.

I principali sono:

Certezza del diritto: le norme devono essere chiare, precise e prevedibili, così i

 cittadini sanno cosa aspettarsi. Vale sia per le istituzioni UE che per gli Stati membri

(non basta recepire una direttiva con una semplice circolare).

Legittimo affidamento: se un cittadino ha confidato in buona fede in una situazione

 creata dalla pubblica amministrazione, questa non può essere cambiata all'improvviso e

a suo danno, salvo eccezioni motivate. Non vale però se l'affidamento si basa su un

errore o su un comportamento illegale.

Effetto utile: le norme UE vanno interpretate nel modo che meglio realizza il loro scopo

 (per questo, ad esempio, anche le direttive hanno potuto avere effetto diretto).

Principi ambientali: precauzione, azione preventiva, "chi inquina paga" — la tutela

 ambientale viene prima degli interessi economici.

2. Il principio di uguaglianza

Vieta le discriminazioni, in particolare quelle basate sulla nazionalità (art. 18 TFUE), ma si

applica solo se non c'è già un'altra norma più specifica che disciplina il caso.

Punti chiave:

Inizialmente era solo uno strumento per far funzionare il mercato unico; oggi è

 considerato un diritto fondamentale.

Vieta sia le discriminazioni dirette ed evidenti, sia quelle "mascherate" (es. trattare

 diversamente in base alla residenza, quando di fatto colpisce solo gli stranieri).

Si applica anche alla parità di genere: stesso stipendio per stesso lavoro, niente

 discriminazioni su part-time (lavoro fatto perlopiù da donne), niente divieti generali di

lavoro notturno per le donne, tutela della maternità, diritti delle persone transessuali.

Il giudice nazionale deve disapplicare una legge nazionale che viola questo principio,

 anche tra privati.

3. Il principio di proporzionalità

Sancito dall'art. 5 TUE: le azioni dell'UE devono limitarsi a quanto serve davvero per

raggiungere i loro obiettivi. Si valuta con tre test:

1. Idoneità – la misura deve davvero essere in grado di raggiungere l'obiettivo.

2. Necessità – non devono esistere alternative più leggere e meno invasive.

3. Proporzionalità in senso stretto – il peso imposto su cittadini/imprese non deve

essere eccessivo rispetto al beneficio ottenuto.

Esempio storico citato: il caso "Cassis de Dijon" (1979), in cui la Germania vietava

l'importazione di un liquore francese troppo leggero in alcol; la Corte disse che il divieto non

era necessario per tutelare la salute, quindi era sproporzionato.

Questo principio vale per le istituzioni UE, ma anche per gli Stati membri quando applicano il

diritto europeo, ed è oggi inserito anche nella Carta dei diritti fondamentali (art. 52) come

criterio per limitare diritti e libertà solo quando strettamente necessario.

In sintesi: l'UE non funziona solo con regole scritte, ma anche con questi principi-guida

(certezza del diritto, affidamento, uguaglianza, proporzionalità) che servono a controllare se le

azioni delle istituzioni europee e degli Stati membri sono legittime, eque e non eccessive.

3) Il documento spiega come si dividono i poteri tra l'UE e i singoli Stati membri (chi può fare leggi

su cosa).

1. Principio di base: le "competenze di attribuzione"

L'UE non può fare tutto quello che vuole. Può agire solo nelle materie che gli Stati le hanno

 espressamente "dato" (attribuito) nei Trattati.

Tutto ciò che non è stato attribuito all'UE resta agli Stati membri (art. 5 TUE).

 Pensa all'UE come a un dipendente con una lista di compiti precisa: può fare solo quello scritto nel

 contratto (i Trattati), non di più.

2. I tre tipi di competenze (art. 2-6 TFUE)

Esclusive: solo l'UE può legiferare (es. unione doganale, politica monetaria euro, politica

 commerciale, regole di concorrenza, pesca/risorse del mare). Lo Stato può intervenire solo se l'UE

lo autorizza.

Concorrenti: sia UE che Stati possono legiferare, ma se l'UE interviene prima, lo Stato deve "fare

 un passo indietro" (es. mercato interno, ambiente, trasporti, energia, consumatori, agricoltura).

Di supporto/coordinamento: l'UE può solo aiutare, completare o coordinare le politiche

 nazionali, senza sostituirsi agli Stati (es. cultura, turismo, istruzione, sport, sanità, protezione

civile).

3. Come si decide se l'UE può agire: sussidiarietà e proporzionalità

Sussidiarietà: l'UE interviene solo se è davvero più efficace di uno Stato a risolvere il problema,

 e se gli Stati da soli non ce la farebbero bene.

Proporzionalità: l'UE deve usare lo strumento "giusto", senza esagerare — l'azione deve essere

 utile, necessaria e proporzionata all'obiettivo.

Dal Trattato di Lisbona, anche i Parlamenti nazionali controllano che l'UE rispetti questi limiti: se

 troppi Parlamenti protestano, la Commissione deve riconsiderare la proposta ("allarme

preventivo").

4. La clausola di flessibilità (art. 352 TFUE)

È una specie di "jolly": se serve un'azione per raggiungere un obiettivo dell'UE ma non c'è una

 norma specifica che lo permetta, il Consiglio (con tutti d'accordo, su proposta della

Commissione e con l'ok del Parlamento) può comunque agire.

Limiti: non si può usare per la politica estera/sicurezza, né per ampliare troppo i poteri dell'UE, né

 per imporre armonizzazioni vietate dai Trattati.

5. Teoria dei "poteri impliciti"

Idea diversa dalla clausola di flessibilità: se l'UE ha un compito, ha automaticamente anche i

 poteri necessari per svolgerlo bene, anche se non scritti esplicitamente — senza bisogno di

passare dalla procedura formale dell'art. 352.

6. Leale cooperazione (art. 4.3 TUE)

UE e Stati membri devono collaborare in buona fede: gli Stati devono aiutare a raggiungere gli

 obiettivi comuni e non ostacolarli.

In sintesi: l'UE può agire solo dove i Trattati glielo permettono (principio di attribuzione); ci sono tre

"intensità" di potere (esclusivo, concorrente, di supporto); per agire deve rispettare sussidiarietà e

proporzionalità; ha due "vie d'uscita" se mancano poteri espliciti (art. 352 e poteri impliciti); e tutto il

sistema si regge sulla cooperazione leale tra UE e Stati.

4) Il quadro istituzionale dell'UE e il Parlamento europeo

1. Le istituzioni dell'UE

L'UE funziona grazie a 7 istituzioni principali:

Parlamento europeo (eletto dai cittadini)

 Consiglio europeo (i capi di Stato/governo, decide le priorità politiche)

 Consiglio (i ministri degli Stati membri)

 Commissione europea (propone le leggi)

 Corte di giustizia (controlla il rispetto del diritto UE)

 Banca centrale europea (gestisce l'euro)

 Corte dei conti (controlla come si spendono i soldi)

Le tre più importanti nel processo legislativo formano il "triangolo istituzionale": la Commissione

propone le leggi, il Consiglio e il Parlamento le approvano insieme.

2. Storia del Parlamento europeo

Nasce nel 1952 come "Assemblea comune" della CECA (la comunità del carbone e dell'acciaio).

 Nel 1962 prende il nome di Parlamento europeo.

 Fino al 1979 i deputati venivano nominati dai parlamenti nazionali, non eletti.

 Dal 1979 si vota direttamente, ogni 5 anni.

 Nel tempo il numero di deputati è cambiato spesso (con ogni allargamento dell'UE entravano

 nuovi deputati). Oggi sono 705.

3. Composizione

I deputati rappresentano i cittadini europei, non i loro Stati.

 I seggi per ogni Paese vanno da un minimo di 6 a un massimo di 96, secondo la proporzionalità

 degressiva: i Paesi piccoli hanno proporzionalmente più seggi rispetto alla loro popolazione, per

garantire loro voce in capitolo.

I deputati si organizzano in gruppi politici europei (8 attuali), non per nazionalità.

 C'è un Presidente, eletto ogni 2 anni e mezzo, che rappresenta il Parlamento e firma il bilancio.

4. Cosa fa il Parlamento (3 funzioni principali)

① Funzione legislativa

Approva le leggi UE insieme al Consiglio (la "procedura legislativa ordinaria").

 Può chiedere alla Commissione di proporre nuove leggi.

 Decide su allargamenti e accordi internazionali.

② Funzione di controllo

Elegge il Presidente della Commissione e approva l'intera Commissione.

 Può votare la mozione di censura (sfiducia): se passa con i 2/3 dei voti, tutta la Commissione si

 dimette. Finora non è mai successo.

Fa domande/interrogazioni alla Commissione e al Consiglio.

 Può aprire commissioni d'inchiesta su denunce di cattiva gestione.

③ Funzione di bilancio

Decide il bilancio UE insieme al Consiglio.

 Approva il bilancio pluriennale (il piano di spesa a lungo termine).

5. Come lavora in pratica

Commissioni parlamentari (20 in totale): preparano e discutono le proposte di legge.

 Sessioni plenarie: tutti i deputati votano insieme la legge finale, di solito a Strasburgo (4 giorni

 al mese).

Curiosità: il Parlamento ha tre sedi — Strasburgo (sessioni), Bruxelles (commissioni),

 Lussemburgo (uffici amministrativi) — una situazione un po' scomoda ma mai cambiata

ufficialmente.

In sintesi: il Parlamento europeo è l'unica istituzione UE eletta direttamente dai cittadini. Nel tempo ha

guadagnato sempre più potere — prima era solo consultivo, oggi co-decide le leggi col Consiglio, elegge il

Presidente della Commissione e può farla cadere con una sfiducia.

5) Il Consiglio europeo

1. Storia

Nasce informalmente nel 1961 dalle riunioni dei capi di Stato e di governo, senza una vera

 struttura.

Diventa "ufficiale" come forum nel 1974, poi con status ufficiale nel 1992.

 Prima del Trattato di Lisbona, era un organo importante ma fuori dal sistema istituzionale dell'UE.

 Con il Trattato di Lisbona (2009), diventa una vera istituzione UE a tutti gli effetti, una delle 7

 ufficiali.

2. Chi ne fa parte

I capi di Stato o di governo di tutti i Paesi UE.

 Il Presidente del Consiglio europeo (un ruolo permanente).

 Il Presidente della Commissione europea.

 L'Alto rappresentante per gli affari esteri partecipa, ma non è membro a pieno titolo.

 Si riunisce a Bruxelles, di solito 4 volte l'anno (riunioni straordinarie se serve).

3. Come decide

Di solito decide per consenso (tutti d'accordo, senza voto formale).

 In alcuni casi specifici vota a maggioranza qualificata (es. nomina della Commissione) o

 maggioranza semplice (questioni procedurali).

Votano solo i capi di Stato/governo — Presidente del Consiglio europeo e Presidente della

 Commissione non votano.

4. Il Presidente

Eletto dal Consiglio europeo stesso, a maggioranza qualificata.

 Mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una volta.

 Non può avere contemporaneamente un incarico nazionale (es. non può essere anche premier del

 suo Paese).

Compiti: organizza e guida le riunioni, cerca di favorire l'accordo tra gli Stati, riferisce al

 Parlamento europeo dopo ogni riunione, rappresenta l'UE all'estero per la politica estera (insieme

all'Alto rappresentante).

5. Cosa fa (funzioni principali)

Il Consiglio europeo NON fa le leggi — questo è il punto chiave che lo distingue dal Consiglio (dei

Ministri). È invece il "motore politico" dell'UE:

Dà l'indirizzo politico generale: decide le priorità e la direzione che l'UE deve prendere.

 Politica estera e di sicurezza: definisce gli interessi strategici dell'UE e le linee guida della

 politica estera comune (PESC), incluse questioni di difesa.

Nomine importanti: propone il candidato Presidente della Commissione, decide su BCE e altre

 cariche di alto livello.

Economia: ha avuto un ruolo chiave nella crisi del debito (dal 2009), nel "semestre europeo"

 (coordinamento delle politiche economiche nazionali) e nei negoziati sul bilancio pluriennale

dell'UE.

Casi gravi: può avviare la procedura di sospensione dei diritti di uno Stato che viola gravemente i

 valori UE (es. democrazia, Stato di diritto).

Risolve le questioni più delicate che non si riescono a chiudere a livelli inferiori.

6. Rapporto con le altre istituzioni

Agisce in modo autonomo: di solito non ha bisogno né della proposta della Commissione né del

 Parlamento.

Però c'è collegamento: il Presidente della Commissione partecipa (senza voto), e il Presidente del

 Consiglio europeo riferisce sempre al Parlamento dopo ogni riunione.

In sintesi: il Consiglio europeo è il "tavolo dei leader" dell'UE — qui i capi di Stato/governo si incontrano

per decidere la direzione politica generale, gestire le crisi più delicate (economiche, di politica estera) e

nominare le cariche più importanti. Non scrive le leggi, ma dà l'indirizzo a chi le scrive (Commissione,

Consiglio, Parlamento).

6) La Commissione europea

1. Cos'è e come è composta

È diversa dal Consiglio: i suoi membri (i Commissari) agiscono in piena indipendenza,

 nell'interesse generale dell'UE — non rappresentano il proprio Paese e non devono ricevere ordini

da nessun governo.

Sostituisce, dal 1967, le vecchie istituzioni di CECA, CEE ed Euratom.

 Oggi è composta da un commissario per ogni Stato membro (in teoria i Trattati prevedevano

 una riduzione, ma è stato deciso di mantenere un commissario a Paese, anche su richiesta

dell'Irlanda nel 2008).

Mandato: 5 anni, rinnovabile.

2. Come si nomina

1. Il Consiglio europeo propone un candidato Presidente.

2. Il Parlamento europeo lo elegge (a maggioranza dei suoi membri). Se bocciato, si ripete con un

nuovo candidato.

3. Gli Stati propongono i singoli commissari, il Consiglio (d'accordo col Presidente eletto) fa la lista.

4. Tutta la Commissione (Presidente + commissari) deve ottenere il voto di approvazione del

Parlamento.

5. Infine viene nominata ufficialmente dal Consiglio europeo.

3. Il Presidente

Organizza il lavoro interno: distribuisce le materie ai vari commissari (e può cambiarle durante

 il mandato).

Nomina i vicepresidenti e può chiedere le dimissioni di un commissario.

 Definisce l'indirizzo politico generale della Commissione.

4. Come finisce il mandato

Naturalmente, a scadenza.

 In blocco: se il Parlamento approva una mozione di censura (sfiducia), tutta la Commissione si

 dimette.

Singolarmente: dimissioni volontarie, decisione della Corte di giustizia (su richiesta di

 Consiglio/Commissione) se un commissario perde i requisiti o commette una colpa grave.

5. Cosa fa (è il vero "governo" dell'UE)

① Propone le leggi (potere d'iniziativa quasi esclusivo)

Solo la Commissione può proporre leggi UE — Consiglio e Parlamento non possono farlo da soli,

 possono solo "chiederle" di farlo.

Propone anche il bilancio dell'UE.

 Negozia gli accordi internazionali (su mandato del Consiglio).

② Controlla che le leggi UE vengano rispettate ("custode dei Trattati")

Se uno Stato non rispetta il diritto UE, la Commissione avvia la procedura d'infrazione: prima

 un avvertimento, poi, se non basta, può portare lo Stato davanti alla Corte di giustizia.

③ Esegue le decisioni (potere esecutivo)

Gestisce il bilancio UE giorno per giorno.

 Vigila sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato (controlla che i governi non favoriscano

 ingiustamente le proprie aziende).

Ha avuto un ruolo chiave nella gestione della crisi del debito (salvataggi finanziari).

④ Ha alcuni poteri normativi propri (rari ma esistono)

In settori specifici (es. concorrenza, imprese pubbliche) può adottare regole direttamente.

 Riceve anche poteri delegati dal Parlamento e dal Consiglio per dettagliare leggi già approvate

 (i cosiddetti "atti delegati" e "atti di esecuzione").

6. Struttura interna

Organizzata in Direzioni Generali (DG), ciascuna competente per un'area (mercato interno,

 agricoltura, concorrenza, ecc.) — come dei "ministeri".

Più servizi trasversali (giuridico, statistico, comunicazione, lotta alle frodi).

In sintesi: la Commissione è il "governo tecnico" dell'UE. Propone le leggi (potere che nessun altro ha),

controlla che vengano rispettate, le esegue concretamente e gestisce il bilancio. È indipendente dagli

Stati ma risponde politicamente al Parlamento, che può anche sfiduciarla in blocco.

7) Il Consiglio dell'Unione europea

Attenzione: da non confondere con il Consiglio europeo (i capi di Stato/governo, visto nel file

precedente)! Questo è un'istituzione diversa — qui siedono i ministri.

1. Cos'è e chi ne fa parte

È formato dai ministri di ogni Stato membro (non i capi di governo).

 Chi partecipa dipende dal tema: se si parla di agricoltura, va il ministro dell'Agricoltura di ogni

 Paese; se si parla di economia, il ministro dell'Economia, ecc.

È un organo a composizione variabile: si riunisce in 10 "configurazioni" diverse (Affari esteri,

 Affari generali, Ecofin/Economia, Agricoltura, Ambiente, Trasporti, ecc.).

Non ha una gerarchia tra le configurazioni, ma il Consiglio "Affari generali" c

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sostizzo23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Rubino De Ritis Martina.
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